Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1273/2017 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.2021 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio Fafone e dall'avv. Mario Petrella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via N. Sauro 51, giuste procure in atti
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._2
avv. Paolo Di Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via XX Settembre 124, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
[...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), (C.F. , C.F._4 Parte_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Verrecchia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano, via C. Battisti 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTI
P a g . 1 | 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi e successivi scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, , Parte_1
deducendo di essere erede legittimo, unitamente ai predetti, di Parte_3
deceduto in Avezzano il 25.3.2009, adiva il tribunale intestato per ivi sentir dichiarare aperta la successione ereditaria legittima del citato de cuius, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e, previa formazione delle porzioni in relazione alle rispettive quote ereditarie, attribuirsi ai condividenti le porzioni di rispettiva spettanza dei beni caduti in successione nonché condannarsi e e Controparte_1 Parte_4
alla restituzione degli immobili da loro goduti e alla corresponsione Parte_3
dei frutti civili in misura di 1/3, oltre che condannare alla restituzione Controparte_1
di euro 3.216,29, pari ad 1/3 della somma da lei prelevata in seguito alla morte del de cuius, sul conto a lui intestato.
A sostegno delle domande articolate, deduceva di essere figlio, unitamente a P_
, di al quale la moglie era premorta, mentre,
[...] Parte_3 Controparte_2
con riferimento a e allegava che questi ultimi Parte_2 Pt_4 Pt_3
sarebbero figli del fratello premorto;
sosteneva poi che, alla data di Controparte_3
apertura della successione, il de cuius era proprietario dei seguenti beni:
P a g . 2 | 10 e che, quanto l'immobile di cui al punto 1) si trovava nel godimento esclusivo di P_
, mentre l'immobile di cui al punto 2) era nel godimento dei figli di
[...] _3
, ovvero e lamentava, inoltre, che la convenuta
[...] Parte_4 Pt_3 [...]
aveva effettuato una serie di prelievi sul conto corrente intestato al de cuius P_
per l'importo di euro 9.648,87.
Pertanto chiedeva procedersi con la divisione della comunione ereditaria sorta in seguito alla morte di con condanna dei convenuti alla restituzione di 1/3 dei Parte_3
frutti civili maturati dall'apertura della successione e, quanto a alla Controparte_1
restituzione della somma illegittimamente sottratta dal conto corrente del de cuius.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione ed Controparte_1
insistendo per una corretta riquantificazione dei frutti civili da corrispondere all'attore con riferimento all'immobile da lei goduto, nonché per la considerazione, nell'ambito della procedura di divisione, delle somme da lei anticipate per le migliorie apportate all'immobile di via Brindisi e, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario oggetto di giudizio, per l'inserimento dei beni ereditati dal de cuius in seguito alla premorienza della coniuge, riconducibili alla proprietà del suocero , tra i quali l'immobile di via Persona_1
Cerreto, oggetto di godimento in via esclusiva da parte dell'attore.
P a g . 3 | 10 Si costituivano altresì in giudizio e proponendo le Parte_2 Pt_3 Pt_4
stesse difese della convenuta Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione, l'attore eccepiva l'inammissibilità delle domande riconvenzionali articolate da parte convenuta in ordine alla restituzione dei frutti civili derivanti dal godimento esclusivo dell'immobile di via Cerreto e di inclusione, nell'asse ereditario, dei beni caduti in successione di , perché tardive. Persona_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e rigettata la domanda di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila relativamente ad un bene del compendio ereditario di e Persona_1
ritenute tardivamente proposte le domande articolate in via riconvenzionale dalla convenuta, il GI disponeva CTU estimativa, indicando quale oggetto della valutazione i soli beni di cui alla domanda di parte attrice e riconducibili alla proprietà del de cuius
[...]
Parte_3
Con le proprie note di precisazione delle conclusioni, parte attrice richiamava quelle di cui al libello introduttivo, chiedendo, per il caso in cui i convenuti manifestassero l'intenzione di vedersi attribuiti gli immobili, di assegnare loro gli stessi, previo conguaglio o, in caso contrario, di disporne la vendita, con successiva liquidazione in denaro delle rispettive quote ereditarie, insistendo poi per la condanna delle controparti ex art. 96 co. 3 c.p.c.
, dal canto suo, insisteva per l'accoglimento delle domande di Controparte_1
ampliamento della domanda di divisione, di rendiconto sui frutti dell'immobile di Via
Cerreto e di restituzione delle somme relative alle spese per frazionamento e miglioramento degli immobili di Via Brindision sostenendo non si trattasse di domande riconvenzionali ma di mera adesione alla richiesta divisione, con conseguente richiesta di rimessione in istruttoria del giudizio;
domandava, poi, rigettarsi le domande articolate da controparte e in subordine, procedere alla divisione nei modi suggeriti dal C.T.U. e cioè attribuendo alla Signora l'appartamento in Avezzano, via Brindisi, in Controparte_1
catasto al foglio 26, particella 307 sub 5, ai Signori e Parte_3 Pt_4 CP_4
P a g . 4 | 10
[...] l'altro appartamento facente parte dello stesso fabbricato, in catasto al foglio 26, particella
307 sub 6, senza determinare il conguaglio in favore dell'attore, essendovi ulteriori beni e diritti rientranti ancora nella comunione ereditaria che non erano stati oggetto di valutazione in sede di ricostruzione dell'asse da dividersi;
sulla domanda svolta da parte attrice con riguardo al rendiconto sui frutti per l'utilizzo in forma esclusiva, da parte sua, dell'appartamento in via Brindisi, in catasto al foglio 26, particella 307 sub 5, che gli stessi fossero computati dal giorno dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione (9 agosto
2017), e non dal giorno dell'apertura della successione;
infine condannarsi ex art. 96 c.p.c.
l'attore.
Quanto ai convenuti e questi Parte_4 Parte_3 Parte_2
si riportavano alle conclusioni già articolate nel proprio atto introduttivo, aderendo a quanto precisato da Controparte_1
La causa è stata istruita mediante l'espletamento dell'anzidetta CTU e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.2021 con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. a partire dal 22.12.2021.
2. La domanda di divisione di divisione dell'asse ereditario del defunto Parte_3
è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
[...]
3. Preliminarmente, deve rigettarsi la domanda di rimessione in istruttoria del presente giudizio, come richiesto dai convenuti, alla luce di quanto già precisato dal G.I. in ordine all'inamissibilità delle domande di ampliamento della divisione anche con riferimento ai beni di , suocero di Persona_1 Parte_3
Devono altresì respingersi le domande di restituzione dei frutti civili percepiti su tali beni di godimento esclusivo dell'attore e sulle somme dovute da quest'ultimo a titolo di migliorie apportate sui beni immobili di via Brindisi da parte dei convenuti.
Anzitutto, quanto alla richiesta di ampliamento della domanda di divisione anche con riferimento ai beni di (in relazione ai quali pendeva, al momento Persona_1
P a g . 5 | 10 dell'introduzione del presente giudizio, un giudizio di accertamento dell'acquisto per usucapione dei detti beni), deve rammentarsi che nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, mentre può procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio;
non può, quindi, risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/05/1992, n.5798).
Ebbene, nel caso che ci occupa appare evidente non solo l'assenza di un accordo redatto in forma scritta, ma ancor prima la mancanza del consenso di tutti i condividenti, avendo l'attore prontamente eccepito l'inammissibilità della domanda di ampliamento della divisione dei beni attualmente intestati a , senza trascurare, in ogni caso, Persona_1
che l'inammissibilità della stessa conseguirebbe anche dal fatto di non essere supportata da alcuna documentazione comprovante la titolarità del bene in capo al de cuius.
Come noto, considerato che la sentenza di divisione ereditaria spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, fondamento del relativo giudizio è il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Tale diritto, invero, non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti gravando sulle medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede o comproprietario, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, con la conseguenza che in difetto di prova della titolarità dei beni, e così dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario, la domanda di divisione ereditaria deve essere dichiarata inammissibile.
Del pari, deve quindi affermarsi l'inammissibilità delle domande di restituzione dei frutti civili percepiti in relazione all'immobile di (non rientrante nell'odierno Persona_1
P a g . 6 | 10 giudizio di divisione per le ragioni sopra spiegate), nonché la domanda riconvenzionale con la quale i convenuti hanno chiesto il pagamento delle migliorie in da proporsi, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., essendo preclusa la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio, a meno che la controparte non abbia a riguardo accettato il contraddittorio (cfr Cass. Civ., 5861/1991; Trib. Bari, 6.10.2011 n.
3105).
4. Tanto premesso, va dunque ammessa la domanda di divisione di parte attrice unicamente in relazione agli immobili di cui al fg. 26 p.lla 307 sub 5 e sub 6.
Devono, inoltre, respingersi le censure in ordine all'operato del CTU, le cui conclusioni appaiono congrue e condivisibili nonché supportate da adeguata motivazione.
L'esperto nominato, dopo aver descritto i detti beni, ha provveduto ad una valutazione degli stessi tenendo conto delle condizioni strutturali del fabbricato, dello stato di degrado della copertura, delle murature a confine ed in comunione con altra ditta, quantificando il valore complessivo degli immobili in euro 135.758,00, di cui euro 68.644,00 per il subalterno 5 ed euro 67.114,00 per il subalterno 6.
In base alla predetta valutazione, considerato che gli eredi diretti del de cuius Parte_3
sono , e (di
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
quest'ultimo gli eredi) la quota parte di 1/3 risulta essere di euro 45.253,00 (cifra tonda).
Il CTU ha poi proposto, in considerazione dell'occupazione degli alloggi da parte della famiglia della sig.ra e degli eredi del Sig. , un progetto Controparte_1 Controparte_3
di divisione che mantenesse le attuali occupazioni degli immobili, subalterno 5 e subalterno
6, prendendo in considerazione l'eventuale conguaglio a favore del sig. Parte_1
, ovvero una soluzione condivisa anche dall'attore e dai convenuti.
[...]
A tal riguardo è sufficiente osservare che se la porzione in natura non corrisponde nel suo valore alla quota, l'ineguaglianza deve essere compensata in denaro attraverso un'obbligazione a carico della porzione che vale di più ed a favore di quella che vale di meno.
Trattasi, in definitiva, di una prestazione sussidiaria rispetto a quella in natura che deve essere ragguagliata al valore che quella in natura ha al momento in cui viene convertita in
P a g . 7 | 10 denaro e che, proprio per la finalità di riequilibrio che le viene riconosciuta dall'ordinamento, può essere attribuita prescindendo anche da una specifica domanda di parte, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, 23.05.2013 n. 12779).
Per tali ragioni, è opinione consolidata in giurisprudenza ritenere il debito in questione un debito di valore suscettibile pertanto di rivalutazione anche ex officio da parte del giudice
(cfr Cass. Civ. 1245/2001).
Ne consegue, pertanto, che proprio trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. Civ., sez. 2,
17/05/1997, n. 4398), il detto importo va rivalutato, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dalla data di deposito della C.T.U. (17.12.2019) alla data della presente decisione.
Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo.
5. Con riguardo alla domanda di parte attrice sul rendiconto di frutti non percetti, in risposta al quesito “6) accerti il valore locativo dei beni immobili per cui è causa al momento dell'apertura della successione”, il CTU ha chiarito che per la determinazione del valore locativo degli immobili in oggetto si è avvalso delle quotazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate applicando una decurtazione del 20% (supponendo gli alloggi privi di arredo), calcolando il reddito attribuibile al valore locativo dall'apertura della successione ad oggi ad euro
33.132,00 per alloggio, per complessivi euro 66.264,00 in relazione ad entrambi i subalterni e, quindi, con quota parte dei frutti derivanti dai canoni di locazione spettante agli eredi
(1/3) di euro 22.088,00.
A tale somma, calcolata sino alla mensilità di marzo 2019, vanno aggiunti anche i frutti maturati successivamente e maturandi fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza, da liquidare in considerazione delle modalità di calcolo indicate dal
CTU.
6. Le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. articolate da parte attrice e dai convenuti non possono trovare accoglimento in quanto, se per le domande dei convenuti difetta il
P a g . 8 | 10 requisito della soccombenza, dal canto suo la domanda dell'attore non è supportata da adeguato riscontro probatorio in ordine all'esistenza della mala fede o della colpa grave dei soccombenti, considerato che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18,
Cass., ord. n. 19948/23) che si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2004, n.
5734).
Pertanto, si richiede, ai fini dell'accoglimento della detta domanda, la prova della sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio, nel caso di specie non fornita dall'attore.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, valore indeterminabile – complessità bassa.
A carico dei soccombenti in solido si pongono anche le spese di ctu già liquidate separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1273/2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) DICHIARA aperta la successione di;
Parte_3
2) DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria del predetto Parte_3
con assegnazione in favore di della porzione di
[...] Controparte_1
fabbricato identificato al fg. 26, part. 307, sub 5 e con assegnazione in favore di
[...]
, della porzione di fabbricato identificato al Parte_3 Controparte_5
fg. 26, part. 307, sub. 6;
P a g . 9 | 10 3) PONE a carico di un conguaglio in denaro in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 23.391,00 e a carico di Parte_1 Parte_3
, e un conguaglio in favore di
[...] Pt_2 Pt_4 Parte_1
dell'importo di euro 21.861,00, oltre rivalutazione dalla data del deposito
[...]
della CTU sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sino al soddisfo;
4) CONDANNA DEL e , P_ Controparte_6
in solido al pagamento di euro 22.088,00 a titolo di frutti civili maturati Pt_4
dall'apertura della successione sino alla mensilità di marzo 2019, oltre i frutti maturati e maturandi fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, da liquidare in considerazione delle modalità di calcolo indicate dal CTU;
5) ORDINA al Conservatore dei RR.II la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
6) CONDANNA i convenuti , , Controparte_1 Parte_4 [...]
, , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_3 Parte_2
in favore dell'attore che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva, c.p.a come per legge;
7) PONE le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Avezzano, 22.5.2025
Il giudice dott. Mario Cervellino
P a g . 10 | 10