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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 4361 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023, promossa da,
On. Avv. FRANCESCO BONIFAZI con avv.ti Lorenzo Pellegrini e Anna Sara Pianigiani giusto mandato in atti
- Ricorrente -
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con avv.ti Claudio Mangiafico, Valentina Ramella e Carlotta Nannini entrambe del Foro di Milano giusto mandato in atti
- Resistenti -
Oggetto: Risarcimento danni per diffamazione
Conclusioni: per come rassegnate dai difensori delle parti all'udienza del 27 maggio 2024
IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. datato 29 marzo 2023 l'On. avv. RA IF ha agito in giudizio nei confronti di – (quale editore), Controparte_5 CP_3
(quale direttore responsabile) e (nella qualità di articolista) al fine di fare
[...] Controparte_4
accertare il carattere lesivo della propria reputazione da parte di un articolo pubblicato in data 17 marzo 2021 dal detto settimanale rassegnando le seguenti conclusioni “…- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti nei confronti di RA IF, per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 595.1, 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali indicati nella somma di € 45.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948;
- in ipotesi, ferma la declaratoria di responsabilità dei convenuti Controparte_5
– (quale editore) e (quale direttore responsabile), nei confronti di
[...] Controparte_3
RA IF, per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 595.1, 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948), voglia il Tribunale accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità del convenuto Controparte_4
(nella qualità di articolista) nei confronti di RA IF per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt.
595.1, 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) realizzato mediante l'articolo pubblicato il 17 marzo 2021 sul periodico e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 CP_5
c.c.) e, per l'effetto, condannarlo, in solido con – (quale Controparte_5
editore) e con (quale direttore responsabile) al risarcimento dei danni morali, Controparte_3 esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all'attore ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e
2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 nella somma che risulterà di giustizia;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani "La Repubblica", “ Sera”, " ", Controparte_6 CP_7
" ", "La , “ ”, " ", “Libero”, " ", “ CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 [...]
”, ", salvo altri;
CP_5 CP_13
- ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul periodico cartaceo “Panorama” per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della sentenza;
- ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul sito on- line di per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della CP_5
sentenza.
Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di lite.”.
In fatto la difesa dell'On. Avv. IF RA ha dedotto che: in data 17 marzo 2021 compariva sulla copertina del periodico settimanale “Panorama” (anno LIX
– N. 12 (2857)) una titolazione a caratteri cubitali posta a centro pagina: «I FURBETTI DEL
», specificata da ulteriore titolazione – posta sul lato destro della copertina – del Per_1
seguente tenore: «Loro si sono fatti immunizzare grazie alla corsia preferenziale del potere. Ma a utilizzare le scorciatoie nell'Italia di nuovo «imprigionata», che perde la speranza di un ritorno alla normalità, non ci sono solo i politici»; tra “I furbetti del vaccino”, con un fotomontaggio, compariva la foto dell'On. RA IF in compagnia di altri politici italiani ( Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...] per come identificati a pag. 9), tutti raffigurati con il mirino di un'arma da fuoco “puntata Per_5 in faccia”; alle pagine 8 e 9 del periodico venivano nuovamente riportate le fotografie dei suddetti politici, tra cui quella dell'On. IF colto mentre “ammicca”, facendo “l'occhiolino”, affiancate dal titolo:
«LORO CHE SALTANO LA FILA»; in corrispondenza di tale immagine compariva il seguente trafiletto: «A dare il «buon esempio» è stato il governatore PA , vaccinato tra i primissimi lo scorso 27 dicembre. Persona_2
E con lui molti politici – in modo bipartisan – fanno valere il loro ruolo senza aspettare il proprio turno. Ma la caccia alla «corsia preferenziale» si sta diffondendo da Nord a Sud. Come dimostra
l'episodio delle prenotazioni facili in AN»; nel corpo dell'articolo, a pag. 11, veniva indicato espressamente «…il senatore RA IF
(44 anni), tesoriere di Italia Viva, titolare di uno studio legale, uno dei maggiori finanziatori del
Giglio magico, che a fine ottobre aveva contratto il virus» oltre ad altri politici «Tutti immunizzati perché iscritti all'ordine degli avvocati ma di fatto politici che hanno preso il taxi».
In conclusione, secondo la lettura data dal periodico Panorama, l'On. Avv. IF RA avrebbe indebitamente usufruito di una “corsia preferenziale” per accedere al vaccino, data dall'iscrizione SOLO FORMALE (e non “di fatto”) all'Ordine degli Avvocati.
L'On. Avv. IF RA ha dedotto che il duplice messaggio denigratorio1, “dell'abuso di potere” e “della strumentalizzazione del titolo”, che si ritrae dall'analisi delle affermazioni sopra riportate, in uno alle immagini che le accompagnano, integri la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa prevista dall'art. 595, comma 3, c.p. e determinano così un fatto illecito risarcibile ai sensi del combinato di disposto degli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 185 c.p. art. 13 l. 47/1948 stante l'oggettiva e grave offesa ai diritti individuali, costituzionalmente garantiti, dell'onore e della reputazione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo nel merito il rigetto della domanda e deducendo in punto: di contesto in cui è maturato l'Articolo litigioso, cioè dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus SARS-Cov19; della 'discutibile' decisione della NE AN di adottare provvedimenti volti a disciplinare autonomamente l'accesso alle dosi vaccinali adottato provvedimenti estendendo la priorità anche agli avvocati e agli operatori del settore giudiziario cioè
a categorie non espressamente ricomprese tra quelle menzionate dai provvedimenti emanati in quel periodo dal Ministero della Salute;
della piena liceità dei contenuti veicolati dall'Articolo oggetto di contestazione;
della mancata dimostrazione dei danni lamentati.
La causa, istruita solo con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, viene in decisione sulle conclusioni da queste rassegnate all'udienza del 27 maggio 2024.
In diritto
Prima di esaminare nel merito la controversia, è opportuno procedere a una breve esposizione e a un puntuale richiamo dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in materia.
Tutte le doglianze dell'on. Avv. IF e le difese dei resistenti toccano i temi del reato di diffamazione e dei diritti di cronaca e soprattutto di critica emergendo, quindi, nello specifico la problematica inerente il bilanciamento e il contemperamento di opposti diritti, entrambi di rango costituzionale: da un lato il diritto all'onore, alla dignità personale e alla reputazione della persona
(artt. 2 e 3 Cost.) e dall'altro quello alla libera manifestazione del pensiero (artt. 21 Cost. e 10
Cedu), di cui costituiscono espressione il diritto di cronaca e la libertà di stampa.
I valori sociali della persona risultano essere, difatti, strettamente connessi al concetto di inviolabile dignità dell'uomo consacrato, nel nostro ordinamento, all'art. 2 della Costituzione e, in ambito internazionale e sovranazionale, dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dall'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/1977.
La tutela di detti diritti viene inevitabilmente a trovarsi in conflitto con il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, anch'esso riconosciuto dalla Costituzione (all'art. 21) e dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (all'art. 10, mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto internazionale di relativo ai diritti civili e politici) che lo consacrano come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. Ciò rende necessario, allora, effettuare un necessario bilanciamento tra la lesione dell'onore, della reputazione ed il reato di diffamazione da un lato2 e la libertà della manifestazione del proprio pensiero dall'altro che assume valore pregnante nell'ambito della cronaca e della critica giornalistica, ove la normativa di riferimento (legge. n. 47/1948) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere, tramite la stampa, notizie e commenti, così come garantito dalla disposizioni costituzionali e convenzionali.
Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione a mezzo stampa, anche estensibile alla diffamazione a mezzo televisione o internet, i presupposti di applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost.,
e in specie, del diritto di cronaca e di critica sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
Il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca riguarda poi l'aspetto della
“veridicità”, da intendersi come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purché non gratuiti o pretestuosi. L'assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (Cass. 22178/2019).
In armonia con numerose pronunce della Corte di Cassazione, deve rilevarsi che i requisiti sopra richiamati risultano tra di loro connessi, ma assumono una composizione variabile a seconda che si eserciti il diritto di cronaca o il diritto di critica laddove, in quest'ultimo, diventa centrale la rilevanza sociale dell'argomento oggetto di pubblicazione.
Ciò in quanto detto diritto consiste nell'espressione di un'opinione che non può essere rigorosamente obiettiva e asettica, ma per sua natura ha carattere soggettivo rispetto ai fatti riportati, la cui verità - seppur non deve essere intesa in senso rigorosamente oggettivo come accade nel diritto di cronaca - costituisce sempre un requisito essenziale affinché l'articolo lesivo della reputazione del soggetto interessato non assuma carattere antigiuridico e dunque non si ponga in conflitto con i principi dell'ordinamento giuridico.3
L'attenuazione del rigore del requisito della verità oggettiva della notizia fatta oggetto di critica, nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, è dunque consentita nella misura in cui sia rispettato il 'nucleo essenziale' di veridicità del fatto narrato, non esigendosi l'esposizione di tutti i particolari in modo asettico e neutrale: non è dunque necessario “ a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati.4
In altri termini, laddove si disquisisca di 'diritto di critica', il limite della continenza presenta tratti di più marcata differenziazione mentre rispetto al requisito della verità e della pertinenza che, di contro, non assumono connotati di particolare peculiarità “…posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, 3 Si tratta di un indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in materia di diffamazione a mezzo stampa ha affermato: “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive”(cfr fra tante Cass. Civ. Ord. 25420/2017). 4 Cassazione penale, sez. V, 06/02/2007, n. 11662 Nel caso in esame la Corte aveva ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale veniva espresso un giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definendolo "sprovveduto" ed "incauto", in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica”
La critica, dunque, consiste nell'espressione di un giudizio e si fonda non sulla mera asettica narrazione di fatti, ma sulla loro interpretazione mediante espressione di un'opinione 'che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. In tale ipotesi, dunque, non sussiste un problema di veridicità delle proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di correttezza delle espressioni adoperate in un ambito che necessariamente deve potere contemplare anche toni particolarmente accesi' (App. Napoli, Sez. I, 23/01/2013); . “Il legittimo esercizio della critica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, può contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, pur non dovendo palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale” (Trib. Milano, Sez. I, 08/10/2012). purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione
o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza” (Cfr. Cass.
n. 4545/2012 e Cass. n. 12420/2008 nonché nello stesso senso Cass. pen., sent. n. 7340/2019)5.
Nella specifica fattispecie quando determinati passaggi di articoli giornalistici contengano nel contempo l'esposizione di fatti e valutazioni critiche o interpretazioni di essi (cioè opinioni), prima condizione per il legittimo esercizio di tali diritti è data dalla verità e completezza dei fatti stessi
(Cass. civ. 25 agosto 2014, n. 18174) nel nucleo essenziale dell'informazione (Cass. civ. 4 settembre 2013 n.14822), potendosi tollerare solo inesattezze irrilevanti in ordine a particolari di scarso rilievo (Cass., civ. 18 ottobre 2005, n. 20140). E' poi necessario che il giornalista indichi le fonti da cui ha appreso i fatti e che ne abbia verificato puntualmente l'attendibilità (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11455), in termini di verità almeno putativa della notizia. 5 cfr. Cass 12420/2008 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, non é giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno
e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato”; cfr Cass. Pen. 19334/2004 “Va premesso che il diritto di critica - che si pone nell'ambito del diritto di manifestare il proprio pensiero
- deve intendersi come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo, quindi, a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte. E se in un primo tempo era stato ritenuto che il diritto di critica fosse correlato a quello di cronaca, nel senso che i requisiti di legittimità erano i medesimi, la giurisprudenza più recente ne ha affermato la sostanziale autonomia. Allo stato, pur nel variegato panorama che la casistica propone, può affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intesa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Detto limite all'esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l'agente trascenda ad attacchi personali volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui. Ed affinché sia riconosciuta la scriminante dell'art. 51 C.P. non si richiede - a differenza di quello di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato. Proprio perché la critica si estrinseca nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa
l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate. E ciò in quanto la facoltà di critica è per sua natura parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi, sempre, i confini di liceità prima indicati”
È stato pure chiarito che “…l'esimente del diritto di critica non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati" ( Cfr Cass. pen. n°
7798/18, n° 36838/16). Sulla scorta di tali principi andrà ad esaminarsi la fattispecie per cui è causa.
La responsabilità
In via generale, giova osservare che i fatti storici posti a fondamento della domanda non sono oggetto di contestazione tra le parti e trovano riscontro nella documentazione versata in atti (docc.
n. 1 attoreo).
Ne discende che essi devono ritenersi provati, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che dispone “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”6
Ciò che occorre valutare nel merito è se la pubblicazione dell'articolo in parola abbia integrato gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, cagionando un danno ingiusto al ricorrente.
Tanto premesso, la scrivente Giudice ritiene che le deduzioni in atti dell'on. Avv. Bonifizi colgano nel segno alla luce delle circostanze prospettate dalle parti e dei documenti prodotti che sono stati tutti esaminati.
Secondo la prospettazione della difesa dell'on. Avv. Bonifizi l'illecito contestato si ricaverebbe da più elementi dell'articolo pubblicato dal settimanale Panorama (anno LIX – N. 12 (2857)) in data17 marzo 2021 a firma del giornalista (all. 1 ricorrente), e precisamente: Controparte_4
1) dalla copertina laddove appare la titolazione a caratteri cubitali posta a centro pagina: “I
FURBETTI DEL VACCINO” specificata da ulteriore titolazione – posta sul lato destro della copertina – del seguente tenore: “Loro si sono fatti immunizzare grazie alla corsia preferenziale del potere. Ma a utilizzare le scorciatoie nell'Italia di nuovo «imprigionata», che perde la speranza di un ritorno alla normalità, non ci sono solo i politici”; 6 Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013) la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Nel medesimo senso (Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009) secondo la quale l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
La struttura ontologicamente dialettica del processo civile comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di "attivazione" delle parti (o comunque di "reazione" alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria e pertanto la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte potendo quindi il giudice porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. 2) dal fotomontaggio, presente sulla detta copertina, in cui compariva la foto dell'On. RA
IF in compagnia di altri politici italiani ( Persona_2 Persona_3 Persona_4
, tutti raffigurati con il mirino di un'arma da fuoco “puntata in faccia”; Persona_5
3) dalla fotografia a pag. 8 del periodico dell'On. Avv. IF – in primo piano – colto mentre
“ammicca”, facendo “l'occhiolino”, affiancata dal titolo « » e con Parte_1
riportato il seguente trafiletto: «A dare il «buon esempio» è stato il governatore PA Per_2
vaccinato tra i primissimi lo scorso 27 dicembre. E con lui molti politici – in modo
[...]
bipartisan – fanno valere il loro ruolo senza aspettare il proprio turno. Ma la caccia alla «corsia preferenziale» si sta diffondendo da Nord a Sud. Come dimostra l'episodio delle prenotazioni facili in AN» ed alla pagina 9: «Da sinistra, ex sindaco di Corleone;
il senatore Persona_5
RA IF (Italia Viva); la senatrice (Fibp-Udc); il governatore PA Persona_4
; la vicepresidente della NE AN ; Persona_2 Persona_3
4) dallo specifico inserimento dell'On. Avv. IF a pag. 11 dell'articolo7 tra coloro che - usufruendo di una “corsia preferenziale” per accedere al vaccino - erano stati «Tutti immunizzati perché iscritti all'ordine degli avvocati ma di fatto politici che hanno preso il taxi».
Nello specifico si lamenta una “doppia” diffamazione: quella “dell'abuso di potere”, integrata, in via autonoma, dalle immagini e titolazioni riportate in copertina e alle pagine 8-9; quella “della strumentalizzazione del titolo” contenuta nel testo vero e proprio dell'articolo la cui lettura risulterebbe condizionata dalle insinuazioni contenute in titoli e occhielli
Ebbene, al fine di valutare il carattere diffamatorio di detto articolo, occorre - come già evidenziato
- verificare il rispetto dei criteri di veridicità, pertinenza e continenza.
In primis si evidenzia che la difesa dei resistenti in comparsa di costituzione e risposta ha effettuato un rispondente riferimento, anche normativo, alla nota emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus SARS-Cov19 nel periodo temporale in cui si è inserito l'Articolo litigioso.
Nello specifico si è dato atto che per far fronte a tale problematica, in data 2 gennaio 2021, il
Ministero della Salute emanava il DM n. 2/2021, contenente il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 con l'indicazione delle categorie considerate maggiormente a rischio a cui somministrare il vaccino, successivamente ampliate dallo stesso
Ministero della Salute, a mezzo delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021.
Si è dato atto che, altresì, giusta la previsione di cui all'art. 117 con cui è attribuita alle Regioni la potestà legislativa in materia sanitaria, la NE AN nel marzo del 2021 estendeva la possibilità di accesso prioritario alla campagna vaccinale anche a categorie non espressamente ricomprese tra quelle menzionate dai provvedimenti del Ministero della Salute e, precisamente, agli operatori del settore giudiziario, ritenendoli parte dei soggetti che operano all'interno di settori
“essenziali.
In altri termini è stata la NE AN a consentire ad una determinata categoria di soggetti di accedere con priorità alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
E' stato affermato dalla difesa dell'on. avv. IF che questi, difatti, ha acceduto al vaccino proprio sulla scorta dell'interpretazione estensiva della raccomandazione ministeriale dell'8 febbraio 2021 con cui la NE AN ha consentito la somministrazione del vaccino ai lavoratori under 55 dei servizi essenziali tra cui gli avvocati in quanto dipendenti del Persona_6
settore giustizia.
In altri termini l'on. avv. IF come avvocato del Foro di Firenze aveva pienamente diritto ad accedere al vaccino, secondo la legislazione della campagna vaccinale approvata dalla NE
AN.
I resistenti nella presente sede non hanno effettuato alcuna specifica contestazione in ordine a tale asserzione che, quindi, deve ritenersi provata.
A dir di più, si legge a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta che “Tra questi soggetti rientravano diversi esponenti politici, tra i quali anche l'odierno ricorrente, che, oltre a ricoprire all'epoca la carica di Senatore della Repubblica, esercitava (ed esercita) altresì la professione di avvocato e che pertanto decideva di usufruire della possibilità di accesso prioritario ai vaccini”: ciò consente di ritenere che, sin dal momento della stesura dell'artico incriminato, il giornalista avesse piena contezza che l'on. Avv. RA IF esercitasse 'effettivamente' la professione di avvocato e che la sua non fosse un mera iscrizione formale all'Ordine degli Avvocati di Firenze, come di contro paventato nel titolo e nel corpo dell'articolo in parola.
Si rammenta che la portata potenzialmente diffamatoria di un articolo giornalistico si esplica già nello stesso titolo in considerazione del fatto che molti lettori si limitano alla sua lettura, senza affrontare la disamina integrale dell'articolo.
Nella fattispecie che ci occupa nell'intestazione dell'artico incriminato si legge: E' evidente che il titolo de quo ('I furbetti del vaccino') contiene già in sé una notizia chiara e non equivocabile su coloro che, secondo la ricostruzione giornalistica poi operata, in spregio alle disposizioni normative in periodo pandemico avrebbero utilizzato una corsia preferenziale per vaccinarsi.
Proprio l'inserimento tra il titolo ed il seguente commento della foto a mezzo busto di una serie di politici, tra cui l'odierno ricorrente, nonché l'indicazione del nome, rendono ancor più immediatamente identificabili i personaggi pubblici di riferimento, tanto da aver ex se potenzialmente una valenza diffamatoria.
Sul punto si richiamano i principi esposti in materia dalla S. C. secondo cui affinché il titolo di un articolo abbia di per sé un'autonoma valenza diffamatoria “è necessario che […] sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti.” (cfr. Cass. n. 1976/2009).
Ancora, a pag. 8 e a pag. 9
viene rimarcato, con foto e reiterata indicazione del nome, l'accostamento tra l'on. Avv. IF ai
'Furbetti del vaccino' cioè di una serie di politici che, a detta del giornalista, avrebbero utilizzato una 'corsia preferenziale' per immunizzarsi 'perché iscritti all'ordine degli avvocati ma di fatto politici che hanno preso il taxi', tanto che nell'articolo si legge testualmente (a pag. 11):
Il giornalista ha poi ipotizzato che tale comportamento oltre che immorale avrebbe potuto essere anche ricondotto ad un'ipotesi di reato (vedi pag. 13) Tuttavia, ipotizzare di un procedimento aperto dalla procura di Firenze nei confronti dei 'furbetti', tra cui viene inserito il ricorrente, non corrisponde al vero in assenza di un riscontro effettivo che, nella specie, manca.
Non vi è dubbio, a parere dello scrivente Giudice, che tutto quanto riferito dal giornalista sull'on.
Avv. IF esula dai criteri di veridicità, pertinenza e continenza della notizia.
I fatti posti a fondamento della notizia esposta non risultano, dunque, conformi a verità e sono stati artatamente utilizzati quale spunto per un articolo in cui dolosamente o colposamente, come nel caso di specie, ne sono stati taciuti altri, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.
Inoltre, i fatti riferiti sono stati accompagnati dal giornalista da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà in un periodo notoriamente molto complesso non solo per l'Italia.
Le espressioni utilizzate dal giornalista, sia nel titolo che nel corpo dell'articolo, avrebbero potuto verosimilmente indurre il lettore a ritenere che il ricorrente potesse avere effettivamente utilizzato una via preferenziale, a discapito del comune cittadino, semplicemente in quanto politico sfruttando un'iscrizione all'Albo degli avvocati di Firenze solo 'formale' tanto da poter rientrare in un ipotetico filone di indagine aperto dalla Procura di Firenze per aver commesso un non meglio precisato reato.
Non può, dunque, ritenersi operante la scriminante del diritto di cronaca, in quanto la notizia, così come riportata e percepibile dal lettore, secondo quanto risultante dagli atti, non era vera e comunque è stata esposta in termini tali da poter essere correttamente intesa dal lettore medio, perché inutilmente e dannosamente dirottata sulla figura dell'on. Avv. RA IF per il solo fatto che lo stesso rivestiva un ruolo pubblico.
Il confronto tra l'articolo incriminato con gli altri di diverse testate giornalistiche per come prodotti in giudizio dalla difesa dei resistenti, consente di evidenziare come solo nel nostro caso si sia ipotizzata di un'iscrizione formale dell'on. Avv. IF all'Ordine degli avvocati di Firenze e non lo svolgimento effettivo della detta professione che, nella realtà, era ed è. Circostanza di cui, si è già detto, il giornalista aveva contezza.
Ebbene il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può essere garantito in maniera indiscriminata ed assoluta, ancorché nelle forme della critica, ma è necessario porre dei limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell'onore e della dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate, diritti che vanno necessariamente bilanciati.
Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.
Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così
Cass., n. 17172/07). L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno (Cass. Sentenza n. 25 del
2009).
Infatti, “posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche.
Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.” (vedi
Cass. civ. 4545/12).
In merito, la Cassazione, con Ordinanza n. 4543, del 15 febbraio 2019, ha stabilito che: "in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata), l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto".
Ebbene, per quanto osservato, il titolo dell'articolo e le affermazioni sopra riportate appaiono certamente lesive dell'onore e della reputazione del ricorrente, sia per il noto ruolo politico dal medesimo ricoperto che per la stessa professione svolta tali da integrare gli estremi dell'illecito aquiliano lamentato.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la pubblicazione di notizie non veritiere integranti il delitto di diffamazione ha senza dubbio vulnerato i diritti all'onore, alla dignità e alla reputazione del ricorrente, arrecandogli un pregiudizio.
Il ricorrente nei propri atti difensivi ha fornito delle evidenze circa il fatto che la pubblicazione dell'articolo de quo ha determinato un'offesa grave a detti diritti foriera di un pregiudizio serio.
Trattandosi di un danno non suscettibile di valutazione economica, è necessario procedere a una determinazione equitativa dello stesso tenendo conto dei criteri che hanno ispirato i lavori dell'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano per la redazione delle Tabelle predisposte anche per il danno da diffamazione a mezzo stampa: la notorietà di chi diffama, il ruolo professionale ricoperto dal diffamato, il dolo del diffamante, la diffusività della notizia e l'ambito territoriale dove è collocata la diffamazione.
Ebbene, tenuto conto dei valori indicati dall'Osservatorio si stima equo liquidare l'importo in €
25.000,008, considerati: la notorietà del ricorrente nell'ambito sia locale (Firenze) che nazionale per la professione svolta e per l'incarico politico ricoperto al momento in cui è apparso l'articolo oggetto di causa;
la non veridicità della notizia artatamente manipolata dal giornalista;
la pubblicazione della notizia su uno dei periodici più importanti del nostro paese;
la diffusione del periodico a livello nazionale. A controbilanciare la maggiore richiesta avanzata dal ricorrente v'è la indimostrata maggior ripercussione sulla propria attività professionale ed incidenza sul pactum fiduciae “stipulato” da questi con l'elettorato che lo ha investito della carica senatoriale.
La somma liquidata va maggiorata degli interessi legali dalla data del fatto al saldo.
Gli stessi criteri vanno utilizzati per la determinazione del quantum richiesto a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/48, stimato in € 2.500,00, somma che non costituisce duplicazione del danno accertato e liquidato - come tale con carattere riparatorio -, ma che ha la natura di vera e propria sanzione privata, connotata dall'eccezionalità che le è propria nell'attuale contesto ordinamentale.
Non si ritiene di dover accogliere la richiesta formulata dal ricorrente volta alla pubblicazione e divulgazione della presente sentenza sui quotidiani nazionali dallo stesso indicati e/o sui siti internet di informazione e quindi su quelli dei medesimi quotidiani nonché sul sito internet di "Panorama" in considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo incriminato e della circostanza, non smentita, che il ricorrente non ha esercitato il proprio diritto di rettifica.
Assorbita ogni altra domanda.
Le spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al quantum della domanda secondo i valori medi di cui al d.m. n. 147/2022 ed in considerazione dell'effettiva attività svolta
(fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1) ACCOGLIE il ricorso proposto dall'On. avv. RA IF e per l'effetto CONDANNA
– (quale editore), (quale direttore Controparte_5 Controparte_3
responsabile) e (nella qualità di articolista), in solido fra loro, al pagamento Controparte_4 della somma di € 25.000,00 in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo, nonché della somma di €
2.500,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/48;
2) LIQUIDA le spese di lite dell'On. avv. RA IF complessivamente in €5.810,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nonché oltre a spese vive documentate che si pongono a carico solidale di – (quale editore), Controparte_5 CP_3
(quale direttore responsabile) e (nella qualità di articolista).
[...] Controparte_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 3 gennaio 2024 Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4 ricorso introduttivo: “(i) dalla lettura della copertina e delle pp.
8-9 si desume che RA IF avrebbe abusato del proprio ufficio di Senatore al solo scopo di accedere ad un privilegio (i.e. l'accesso prioritario alla vaccinazione Covid) che – viceversa – non gli sarebbe spettato. Il periodico gli attribuisce, in altri termini, un contegno di carattere illecito, potenzialmente penalmente rilevante, in grado di suscitare la pubblica riprovazione.
(ii) Dalla lettura dell'articolo risulta che, allo stesso fine, RA IF si sarebbe avvantaggiato, in maniera immorale e opaca, visto il suo ruolo di politico, del titolo di avvocato che possiederebbe solo in via formale. RA IF, sostanzialmente politico e avvocato solo “di iscrizione”, avrebbe dovuto retrocedere di fronte alla possibilità (offerta dalla normativa della NE AN ad avvocati ed operatori della giustizia, v. infra) di vaccinarsi prima di altre categorie. Si muove così al politico un rimprovero di carattere morale, per sé idoneo a suscitare nel pubblico dei lettori una reazione di profondo disappunto nei suoi confronti.” 2 Si è di fronte al reato di diffamazione (art. 595 c.p.) ogni qualvolta si attua una violazione della dignità della persona, che viene denigrata attraverso l'utilizzo di espressioni offensive più o meno pesanti, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati non corrispondenti a verità, ricorrendo pertanto ad un insulto subdolo perché attuato in assenza del destinatario di esso. Colui che si rende autore del reato di diffamazione, si rende altresì autore di un danno che consiste nella violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto di immagine, alla reputazione ed all'onore. 7 Cfr. pag. 11 «C'è il senatore RA IF (44 anni), tesoriere di Italia Viva, titolare di uno studio legale, uno dei maggiori finanziatori del , che a fine ottobre aveva contratto il virus») Parte_2 8 Diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 4361 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023, promossa da,
On. Avv. FRANCESCO BONIFAZI con avv.ti Lorenzo Pellegrini e Anna Sara Pianigiani giusto mandato in atti
- Ricorrente -
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con avv.ti Claudio Mangiafico, Valentina Ramella e Carlotta Nannini entrambe del Foro di Milano giusto mandato in atti
- Resistenti -
Oggetto: Risarcimento danni per diffamazione
Conclusioni: per come rassegnate dai difensori delle parti all'udienza del 27 maggio 2024
IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. datato 29 marzo 2023 l'On. avv. RA IF ha agito in giudizio nei confronti di – (quale editore), Controparte_5 CP_3
(quale direttore responsabile) e (nella qualità di articolista) al fine di fare
[...] Controparte_4
accertare il carattere lesivo della propria reputazione da parte di un articolo pubblicato in data 17 marzo 2021 dal detto settimanale rassegnando le seguenti conclusioni “…- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti nei confronti di RA IF, per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 595.1, 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 c.c.) e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali indicati nella somma di € 45.000,00, salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e cagionati all'attore, ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e 2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948;
- in ipotesi, ferma la declaratoria di responsabilità dei convenuti Controparte_5
– (quale editore) e (quale direttore responsabile), nei confronti di
[...] Controparte_3
RA IF, per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt. 595.1, 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948), voglia il Tribunale accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità del convenuto Controparte_4
(nella qualità di articolista) nei confronti di RA IF per il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'utilizzo del mezzo della stampa (artt.
595.1, 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948) realizzato mediante l'articolo pubblicato il 17 marzo 2021 sul periodico e la natura di illecito extracontrattuale delle condotte censurate (art. 2043 CP_5
c.c.) e, per l'effetto, condannarlo, in solido con – (quale Controparte_5
editore) e con (quale direttore responsabile) al risarcimento dei danni morali, Controparte_3 esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all'attore ex artt. 185 c.p., 1226, 2056 e
2059 c.c. e 12 legge n. 47/1948 nella somma che risulterà di giustizia;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza a cura dell'attore e a spese delle parti convenute sui quotidiani "La Repubblica", “ Sera”, " ", Controparte_6 CP_7
" ", "La , “ ”, " ", “Libero”, " ", “ CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 [...]
”, ", salvo altri;
CP_5 CP_13
- ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul periodico cartaceo “Panorama” per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della sentenza;
- ordinare la pubblicazione dell'intera emananda sentenza a spese delle parti convenute sul sito on- line di per almeno cinque anni consecutivi dal giorno successivo al deposito della CP_5
sentenza.
Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di lite.”.
In fatto la difesa dell'On. Avv. IF RA ha dedotto che: in data 17 marzo 2021 compariva sulla copertina del periodico settimanale “Panorama” (anno LIX
– N. 12 (2857)) una titolazione a caratteri cubitali posta a centro pagina: «I FURBETTI DEL
», specificata da ulteriore titolazione – posta sul lato destro della copertina – del Per_1
seguente tenore: «Loro si sono fatti immunizzare grazie alla corsia preferenziale del potere. Ma a utilizzare le scorciatoie nell'Italia di nuovo «imprigionata», che perde la speranza di un ritorno alla normalità, non ci sono solo i politici»; tra “I furbetti del vaccino”, con un fotomontaggio, compariva la foto dell'On. RA IF in compagnia di altri politici italiani ( Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...] per come identificati a pag. 9), tutti raffigurati con il mirino di un'arma da fuoco “puntata Per_5 in faccia”; alle pagine 8 e 9 del periodico venivano nuovamente riportate le fotografie dei suddetti politici, tra cui quella dell'On. IF colto mentre “ammicca”, facendo “l'occhiolino”, affiancate dal titolo:
«LORO CHE SALTANO LA FILA»; in corrispondenza di tale immagine compariva il seguente trafiletto: «A dare il «buon esempio» è stato il governatore PA , vaccinato tra i primissimi lo scorso 27 dicembre. Persona_2
E con lui molti politici – in modo bipartisan – fanno valere il loro ruolo senza aspettare il proprio turno. Ma la caccia alla «corsia preferenziale» si sta diffondendo da Nord a Sud. Come dimostra
l'episodio delle prenotazioni facili in AN»; nel corpo dell'articolo, a pag. 11, veniva indicato espressamente «…il senatore RA IF
(44 anni), tesoriere di Italia Viva, titolare di uno studio legale, uno dei maggiori finanziatori del
Giglio magico, che a fine ottobre aveva contratto il virus» oltre ad altri politici «Tutti immunizzati perché iscritti all'ordine degli avvocati ma di fatto politici che hanno preso il taxi».
In conclusione, secondo la lettura data dal periodico Panorama, l'On. Avv. IF RA avrebbe indebitamente usufruito di una “corsia preferenziale” per accedere al vaccino, data dall'iscrizione SOLO FORMALE (e non “di fatto”) all'Ordine degli Avvocati.
L'On. Avv. IF RA ha dedotto che il duplice messaggio denigratorio1, “dell'abuso di potere” e “della strumentalizzazione del titolo”, che si ritrae dall'analisi delle affermazioni sopra riportate, in uno alle immagini che le accompagnano, integri la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa prevista dall'art. 595, comma 3, c.p. e determinano così un fatto illecito risarcibile ai sensi del combinato di disposto degli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 185 c.p. art. 13 l. 47/1948 stante l'oggettiva e grave offesa ai diritti individuali, costituzionalmente garantiti, dell'onore e della reputazione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo nel merito il rigetto della domanda e deducendo in punto: di contesto in cui è maturato l'Articolo litigioso, cioè dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus SARS-Cov19; della 'discutibile' decisione della NE AN di adottare provvedimenti volti a disciplinare autonomamente l'accesso alle dosi vaccinali adottato provvedimenti estendendo la priorità anche agli avvocati e agli operatori del settore giudiziario cioè
a categorie non espressamente ricomprese tra quelle menzionate dai provvedimenti emanati in quel periodo dal Ministero della Salute;
della piena liceità dei contenuti veicolati dall'Articolo oggetto di contestazione;
della mancata dimostrazione dei danni lamentati.
La causa, istruita solo con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, viene in decisione sulle conclusioni da queste rassegnate all'udienza del 27 maggio 2024.
In diritto
Prima di esaminare nel merito la controversia, è opportuno procedere a una breve esposizione e a un puntuale richiamo dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in materia.
Tutte le doglianze dell'on. Avv. IF e le difese dei resistenti toccano i temi del reato di diffamazione e dei diritti di cronaca e soprattutto di critica emergendo, quindi, nello specifico la problematica inerente il bilanciamento e il contemperamento di opposti diritti, entrambi di rango costituzionale: da un lato il diritto all'onore, alla dignità personale e alla reputazione della persona
(artt. 2 e 3 Cost.) e dall'altro quello alla libera manifestazione del pensiero (artt. 21 Cost. e 10
Cedu), di cui costituiscono espressione il diritto di cronaca e la libertà di stampa.
I valori sociali della persona risultano essere, difatti, strettamente connessi al concetto di inviolabile dignità dell'uomo consacrato, nel nostro ordinamento, all'art. 2 della Costituzione e, in ambito internazionale e sovranazionale, dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dall'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/1977.
La tutela di detti diritti viene inevitabilmente a trovarsi in conflitto con il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, anch'esso riconosciuto dalla Costituzione (all'art. 21) e dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (all'art. 10, mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto internazionale di relativo ai diritti civili e politici) che lo consacrano come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. Ciò rende necessario, allora, effettuare un necessario bilanciamento tra la lesione dell'onore, della reputazione ed il reato di diffamazione da un lato2 e la libertà della manifestazione del proprio pensiero dall'altro che assume valore pregnante nell'ambito della cronaca e della critica giornalistica, ove la normativa di riferimento (legge. n. 47/1948) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere, tramite la stampa, notizie e commenti, così come garantito dalla disposizioni costituzionali e convenzionali.
Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione a mezzo stampa, anche estensibile alla diffamazione a mezzo televisione o internet, i presupposti di applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost.,
e in specie, del diritto di cronaca e di critica sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
Il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca riguarda poi l'aspetto della
“veridicità”, da intendersi come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purché non gratuiti o pretestuosi. L'assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (Cass. 22178/2019).
In armonia con numerose pronunce della Corte di Cassazione, deve rilevarsi che i requisiti sopra richiamati risultano tra di loro connessi, ma assumono una composizione variabile a seconda che si eserciti il diritto di cronaca o il diritto di critica laddove, in quest'ultimo, diventa centrale la rilevanza sociale dell'argomento oggetto di pubblicazione.
Ciò in quanto detto diritto consiste nell'espressione di un'opinione che non può essere rigorosamente obiettiva e asettica, ma per sua natura ha carattere soggettivo rispetto ai fatti riportati, la cui verità - seppur non deve essere intesa in senso rigorosamente oggettivo come accade nel diritto di cronaca - costituisce sempre un requisito essenziale affinché l'articolo lesivo della reputazione del soggetto interessato non assuma carattere antigiuridico e dunque non si ponga in conflitto con i principi dell'ordinamento giuridico.3
L'attenuazione del rigore del requisito della verità oggettiva della notizia fatta oggetto di critica, nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, è dunque consentita nella misura in cui sia rispettato il 'nucleo essenziale' di veridicità del fatto narrato, non esigendosi l'esposizione di tutti i particolari in modo asettico e neutrale: non è dunque necessario “ a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati.4
In altri termini, laddove si disquisisca di 'diritto di critica', il limite della continenza presenta tratti di più marcata differenziazione mentre rispetto al requisito della verità e della pertinenza che, di contro, non assumono connotati di particolare peculiarità “…posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, 3 Si tratta di un indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in materia di diffamazione a mezzo stampa ha affermato: “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive”(cfr fra tante Cass. Civ. Ord. 25420/2017). 4 Cassazione penale, sez. V, 06/02/2007, n. 11662 Nel caso in esame la Corte aveva ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale veniva espresso un giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definendolo "sprovveduto" ed "incauto", in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica”
La critica, dunque, consiste nell'espressione di un giudizio e si fonda non sulla mera asettica narrazione di fatti, ma sulla loro interpretazione mediante espressione di un'opinione 'che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. In tale ipotesi, dunque, non sussiste un problema di veridicità delle proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di correttezza delle espressioni adoperate in un ambito che necessariamente deve potere contemplare anche toni particolarmente accesi' (App. Napoli, Sez. I, 23/01/2013); . “Il legittimo esercizio della critica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, può contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, pur non dovendo palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale” (Trib. Milano, Sez. I, 08/10/2012). purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione
o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza” (Cfr. Cass.
n. 4545/2012 e Cass. n. 12420/2008 nonché nello stesso senso Cass. pen., sent. n. 7340/2019)5.
Nella specifica fattispecie quando determinati passaggi di articoli giornalistici contengano nel contempo l'esposizione di fatti e valutazioni critiche o interpretazioni di essi (cioè opinioni), prima condizione per il legittimo esercizio di tali diritti è data dalla verità e completezza dei fatti stessi
(Cass. civ. 25 agosto 2014, n. 18174) nel nucleo essenziale dell'informazione (Cass. civ. 4 settembre 2013 n.14822), potendosi tollerare solo inesattezze irrilevanti in ordine a particolari di scarso rilievo (Cass., civ. 18 ottobre 2005, n. 20140). E' poi necessario che il giornalista indichi le fonti da cui ha appreso i fatti e che ne abbia verificato puntualmente l'attendibilità (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11455), in termini di verità almeno putativa della notizia. 5 cfr. Cass 12420/2008 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, non é giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno
e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato”; cfr Cass. Pen. 19334/2004 “Va premesso che il diritto di critica - che si pone nell'ambito del diritto di manifestare il proprio pensiero
- deve intendersi come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo, quindi, a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte. E se in un primo tempo era stato ritenuto che il diritto di critica fosse correlato a quello di cronaca, nel senso che i requisiti di legittimità erano i medesimi, la giurisprudenza più recente ne ha affermato la sostanziale autonomia. Allo stato, pur nel variegato panorama che la casistica propone, può affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intesa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Detto limite all'esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l'agente trascenda ad attacchi personali volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui. Ed affinché sia riconosciuta la scriminante dell'art. 51 C.P. non si richiede - a differenza di quello di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato. Proprio perché la critica si estrinseca nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa
l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate. E ciò in quanto la facoltà di critica è per sua natura parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi, sempre, i confini di liceità prima indicati”
È stato pure chiarito che “…l'esimente del diritto di critica non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati" ( Cfr Cass. pen. n°
7798/18, n° 36838/16). Sulla scorta di tali principi andrà ad esaminarsi la fattispecie per cui è causa.
La responsabilità
In via generale, giova osservare che i fatti storici posti a fondamento della domanda non sono oggetto di contestazione tra le parti e trovano riscontro nella documentazione versata in atti (docc.
n. 1 attoreo).
Ne discende che essi devono ritenersi provati, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che dispone “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”6
Ciò che occorre valutare nel merito è se la pubblicazione dell'articolo in parola abbia integrato gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, cagionando un danno ingiusto al ricorrente.
Tanto premesso, la scrivente Giudice ritiene che le deduzioni in atti dell'on. Avv. Bonifizi colgano nel segno alla luce delle circostanze prospettate dalle parti e dei documenti prodotti che sono stati tutti esaminati.
Secondo la prospettazione della difesa dell'on. Avv. Bonifizi l'illecito contestato si ricaverebbe da più elementi dell'articolo pubblicato dal settimanale Panorama (anno LIX – N. 12 (2857)) in data17 marzo 2021 a firma del giornalista (all. 1 ricorrente), e precisamente: Controparte_4
1) dalla copertina laddove appare la titolazione a caratteri cubitali posta a centro pagina: “I
FURBETTI DEL VACCINO” specificata da ulteriore titolazione – posta sul lato destro della copertina – del seguente tenore: “Loro si sono fatti immunizzare grazie alla corsia preferenziale del potere. Ma a utilizzare le scorciatoie nell'Italia di nuovo «imprigionata», che perde la speranza di un ritorno alla normalità, non ci sono solo i politici”; 6 Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013) la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Nel medesimo senso (Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009) secondo la quale l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
La struttura ontologicamente dialettica del processo civile comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di "attivazione" delle parti (o comunque di "reazione" alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria e pertanto la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte potendo quindi il giudice porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. 2) dal fotomontaggio, presente sulla detta copertina, in cui compariva la foto dell'On. RA
IF in compagnia di altri politici italiani ( Persona_2 Persona_3 Persona_4
, tutti raffigurati con il mirino di un'arma da fuoco “puntata in faccia”; Persona_5
3) dalla fotografia a pag. 8 del periodico dell'On. Avv. IF – in primo piano – colto mentre
“ammicca”, facendo “l'occhiolino”, affiancata dal titolo « » e con Parte_1
riportato il seguente trafiletto: «A dare il «buon esempio» è stato il governatore PA Per_2
vaccinato tra i primissimi lo scorso 27 dicembre. E con lui molti politici – in modo
[...]
bipartisan – fanno valere il loro ruolo senza aspettare il proprio turno. Ma la caccia alla «corsia preferenziale» si sta diffondendo da Nord a Sud. Come dimostra l'episodio delle prenotazioni facili in AN» ed alla pagina 9: «Da sinistra, ex sindaco di Corleone;
il senatore Persona_5
RA IF (Italia Viva); la senatrice (Fibp-Udc); il governatore PA Persona_4
; la vicepresidente della NE AN ; Persona_2 Persona_3
4) dallo specifico inserimento dell'On. Avv. IF a pag. 11 dell'articolo7 tra coloro che - usufruendo di una “corsia preferenziale” per accedere al vaccino - erano stati «Tutti immunizzati perché iscritti all'ordine degli avvocati ma di fatto politici che hanno preso il taxi».
Nello specifico si lamenta una “doppia” diffamazione: quella “dell'abuso di potere”, integrata, in via autonoma, dalle immagini e titolazioni riportate in copertina e alle pagine 8-9; quella “della strumentalizzazione del titolo” contenuta nel testo vero e proprio dell'articolo la cui lettura risulterebbe condizionata dalle insinuazioni contenute in titoli e occhielli
Ebbene, al fine di valutare il carattere diffamatorio di detto articolo, occorre - come già evidenziato
- verificare il rispetto dei criteri di veridicità, pertinenza e continenza.
In primis si evidenzia che la difesa dei resistenti in comparsa di costituzione e risposta ha effettuato un rispondente riferimento, anche normativo, alla nota emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus SARS-Cov19 nel periodo temporale in cui si è inserito l'Articolo litigioso.
Nello specifico si è dato atto che per far fronte a tale problematica, in data 2 gennaio 2021, il
Ministero della Salute emanava il DM n. 2/2021, contenente il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 con l'indicazione delle categorie considerate maggiormente a rischio a cui somministrare il vaccino, successivamente ampliate dallo stesso
Ministero della Salute, a mezzo delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021.
Si è dato atto che, altresì, giusta la previsione di cui all'art. 117 con cui è attribuita alle Regioni la potestà legislativa in materia sanitaria, la NE AN nel marzo del 2021 estendeva la possibilità di accesso prioritario alla campagna vaccinale anche a categorie non espressamente ricomprese tra quelle menzionate dai provvedimenti del Ministero della Salute e, precisamente, agli operatori del settore giudiziario, ritenendoli parte dei soggetti che operano all'interno di settori
“essenziali.
In altri termini è stata la NE AN a consentire ad una determinata categoria di soggetti di accedere con priorità alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
E' stato affermato dalla difesa dell'on. avv. IF che questi, difatti, ha acceduto al vaccino proprio sulla scorta dell'interpretazione estensiva della raccomandazione ministeriale dell'8 febbraio 2021 con cui la NE AN ha consentito la somministrazione del vaccino ai lavoratori under 55 dei servizi essenziali tra cui gli avvocati in quanto dipendenti del Persona_6
settore giustizia.
In altri termini l'on. avv. IF come avvocato del Foro di Firenze aveva pienamente diritto ad accedere al vaccino, secondo la legislazione della campagna vaccinale approvata dalla NE
AN.
I resistenti nella presente sede non hanno effettuato alcuna specifica contestazione in ordine a tale asserzione che, quindi, deve ritenersi provata.
A dir di più, si legge a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta che “Tra questi soggetti rientravano diversi esponenti politici, tra i quali anche l'odierno ricorrente, che, oltre a ricoprire all'epoca la carica di Senatore della Repubblica, esercitava (ed esercita) altresì la professione di avvocato e che pertanto decideva di usufruire della possibilità di accesso prioritario ai vaccini”: ciò consente di ritenere che, sin dal momento della stesura dell'artico incriminato, il giornalista avesse piena contezza che l'on. Avv. RA IF esercitasse 'effettivamente' la professione di avvocato e che la sua non fosse un mera iscrizione formale all'Ordine degli Avvocati di Firenze, come di contro paventato nel titolo e nel corpo dell'articolo in parola.
Si rammenta che la portata potenzialmente diffamatoria di un articolo giornalistico si esplica già nello stesso titolo in considerazione del fatto che molti lettori si limitano alla sua lettura, senza affrontare la disamina integrale dell'articolo.
Nella fattispecie che ci occupa nell'intestazione dell'artico incriminato si legge: E' evidente che il titolo de quo ('I furbetti del vaccino') contiene già in sé una notizia chiara e non equivocabile su coloro che, secondo la ricostruzione giornalistica poi operata, in spregio alle disposizioni normative in periodo pandemico avrebbero utilizzato una corsia preferenziale per vaccinarsi.
Proprio l'inserimento tra il titolo ed il seguente commento della foto a mezzo busto di una serie di politici, tra cui l'odierno ricorrente, nonché l'indicazione del nome, rendono ancor più immediatamente identificabili i personaggi pubblici di riferimento, tanto da aver ex se potenzialmente una valenza diffamatoria.
Sul punto si richiamano i principi esposti in materia dalla S. C. secondo cui affinché il titolo di un articolo abbia di per sé un'autonoma valenza diffamatoria “è necessario che […] sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti.” (cfr. Cass. n. 1976/2009).
Ancora, a pag. 8 e a pag. 9
viene rimarcato, con foto e reiterata indicazione del nome, l'accostamento tra l'on. Avv. IF ai
'Furbetti del vaccino' cioè di una serie di politici che, a detta del giornalista, avrebbero utilizzato una 'corsia preferenziale' per immunizzarsi 'perché iscritti all'ordine degli avvocati ma di fatto politici che hanno preso il taxi', tanto che nell'articolo si legge testualmente (a pag. 11):
Il giornalista ha poi ipotizzato che tale comportamento oltre che immorale avrebbe potuto essere anche ricondotto ad un'ipotesi di reato (vedi pag. 13) Tuttavia, ipotizzare di un procedimento aperto dalla procura di Firenze nei confronti dei 'furbetti', tra cui viene inserito il ricorrente, non corrisponde al vero in assenza di un riscontro effettivo che, nella specie, manca.
Non vi è dubbio, a parere dello scrivente Giudice, che tutto quanto riferito dal giornalista sull'on.
Avv. IF esula dai criteri di veridicità, pertinenza e continenza della notizia.
I fatti posti a fondamento della notizia esposta non risultano, dunque, conformi a verità e sono stati artatamente utilizzati quale spunto per un articolo in cui dolosamente o colposamente, come nel caso di specie, ne sono stati taciuti altri, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.
Inoltre, i fatti riferiti sono stati accompagnati dal giornalista da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà in un periodo notoriamente molto complesso non solo per l'Italia.
Le espressioni utilizzate dal giornalista, sia nel titolo che nel corpo dell'articolo, avrebbero potuto verosimilmente indurre il lettore a ritenere che il ricorrente potesse avere effettivamente utilizzato una via preferenziale, a discapito del comune cittadino, semplicemente in quanto politico sfruttando un'iscrizione all'Albo degli avvocati di Firenze solo 'formale' tanto da poter rientrare in un ipotetico filone di indagine aperto dalla Procura di Firenze per aver commesso un non meglio precisato reato.
Non può, dunque, ritenersi operante la scriminante del diritto di cronaca, in quanto la notizia, così come riportata e percepibile dal lettore, secondo quanto risultante dagli atti, non era vera e comunque è stata esposta in termini tali da poter essere correttamente intesa dal lettore medio, perché inutilmente e dannosamente dirottata sulla figura dell'on. Avv. RA IF per il solo fatto che lo stesso rivestiva un ruolo pubblico.
Il confronto tra l'articolo incriminato con gli altri di diverse testate giornalistiche per come prodotti in giudizio dalla difesa dei resistenti, consente di evidenziare come solo nel nostro caso si sia ipotizzata di un'iscrizione formale dell'on. Avv. IF all'Ordine degli avvocati di Firenze e non lo svolgimento effettivo della detta professione che, nella realtà, era ed è. Circostanza di cui, si è già detto, il giornalista aveva contezza.
Ebbene il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può essere garantito in maniera indiscriminata ed assoluta, ancorché nelle forme della critica, ma è necessario porre dei limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell'onore e della dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate, diritti che vanno necessariamente bilanciati.
Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.
Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così
Cass., n. 17172/07). L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno (Cass. Sentenza n. 25 del
2009).
Infatti, “posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche.
Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.” (vedi
Cass. civ. 4545/12).
In merito, la Cassazione, con Ordinanza n. 4543, del 15 febbraio 2019, ha stabilito che: "in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata), l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto".
Ebbene, per quanto osservato, il titolo dell'articolo e le affermazioni sopra riportate appaiono certamente lesive dell'onore e della reputazione del ricorrente, sia per il noto ruolo politico dal medesimo ricoperto che per la stessa professione svolta tali da integrare gli estremi dell'illecito aquiliano lamentato.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la pubblicazione di notizie non veritiere integranti il delitto di diffamazione ha senza dubbio vulnerato i diritti all'onore, alla dignità e alla reputazione del ricorrente, arrecandogli un pregiudizio.
Il ricorrente nei propri atti difensivi ha fornito delle evidenze circa il fatto che la pubblicazione dell'articolo de quo ha determinato un'offesa grave a detti diritti foriera di un pregiudizio serio.
Trattandosi di un danno non suscettibile di valutazione economica, è necessario procedere a una determinazione equitativa dello stesso tenendo conto dei criteri che hanno ispirato i lavori dell'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano per la redazione delle Tabelle predisposte anche per il danno da diffamazione a mezzo stampa: la notorietà di chi diffama, il ruolo professionale ricoperto dal diffamato, il dolo del diffamante, la diffusività della notizia e l'ambito territoriale dove è collocata la diffamazione.
Ebbene, tenuto conto dei valori indicati dall'Osservatorio si stima equo liquidare l'importo in €
25.000,008, considerati: la notorietà del ricorrente nell'ambito sia locale (Firenze) che nazionale per la professione svolta e per l'incarico politico ricoperto al momento in cui è apparso l'articolo oggetto di causa;
la non veridicità della notizia artatamente manipolata dal giornalista;
la pubblicazione della notizia su uno dei periodici più importanti del nostro paese;
la diffusione del periodico a livello nazionale. A controbilanciare la maggiore richiesta avanzata dal ricorrente v'è la indimostrata maggior ripercussione sulla propria attività professionale ed incidenza sul pactum fiduciae “stipulato” da questi con l'elettorato che lo ha investito della carica senatoriale.
La somma liquidata va maggiorata degli interessi legali dalla data del fatto al saldo.
Gli stessi criteri vanno utilizzati per la determinazione del quantum richiesto a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/48, stimato in € 2.500,00, somma che non costituisce duplicazione del danno accertato e liquidato - come tale con carattere riparatorio -, ma che ha la natura di vera e propria sanzione privata, connotata dall'eccezionalità che le è propria nell'attuale contesto ordinamentale.
Non si ritiene di dover accogliere la richiesta formulata dal ricorrente volta alla pubblicazione e divulgazione della presente sentenza sui quotidiani nazionali dallo stesso indicati e/o sui siti internet di informazione e quindi su quelli dei medesimi quotidiani nonché sul sito internet di "Panorama" in considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo incriminato e della circostanza, non smentita, che il ricorrente non ha esercitato il proprio diritto di rettifica.
Assorbita ogni altra domanda.
Le spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al quantum della domanda secondo i valori medi di cui al d.m. n. 147/2022 ed in considerazione dell'effettiva attività svolta
(fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1) ACCOGLIE il ricorso proposto dall'On. avv. RA IF e per l'effetto CONDANNA
– (quale editore), (quale direttore Controparte_5 Controparte_3
responsabile) e (nella qualità di articolista), in solido fra loro, al pagamento Controparte_4 della somma di € 25.000,00 in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo, nonché della somma di €
2.500,00 a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/48;
2) LIQUIDA le spese di lite dell'On. avv. RA IF complessivamente in €5.810,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge nonché oltre a spese vive documentate che si pongono a carico solidale di – (quale editore), Controparte_5 CP_3
(quale direttore responsabile) e (nella qualità di articolista).
[...] Controparte_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 3 gennaio 2024 Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4 ricorso introduttivo: “(i) dalla lettura della copertina e delle pp.
8-9 si desume che RA IF avrebbe abusato del proprio ufficio di Senatore al solo scopo di accedere ad un privilegio (i.e. l'accesso prioritario alla vaccinazione Covid) che – viceversa – non gli sarebbe spettato. Il periodico gli attribuisce, in altri termini, un contegno di carattere illecito, potenzialmente penalmente rilevante, in grado di suscitare la pubblica riprovazione.
(ii) Dalla lettura dell'articolo risulta che, allo stesso fine, RA IF si sarebbe avvantaggiato, in maniera immorale e opaca, visto il suo ruolo di politico, del titolo di avvocato che possiederebbe solo in via formale. RA IF, sostanzialmente politico e avvocato solo “di iscrizione”, avrebbe dovuto retrocedere di fronte alla possibilità (offerta dalla normativa della NE AN ad avvocati ed operatori della giustizia, v. infra) di vaccinarsi prima di altre categorie. Si muove così al politico un rimprovero di carattere morale, per sé idoneo a suscitare nel pubblico dei lettori una reazione di profondo disappunto nei suoi confronti.” 2 Si è di fronte al reato di diffamazione (art. 595 c.p.) ogni qualvolta si attua una violazione della dignità della persona, che viene denigrata attraverso l'utilizzo di espressioni offensive più o meno pesanti, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati non corrispondenti a verità, ricorrendo pertanto ad un insulto subdolo perché attuato in assenza del destinatario di esso. Colui che si rende autore del reato di diffamazione, si rende altresì autore di un danno che consiste nella violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto di immagine, alla reputazione ed all'onore. 7 Cfr. pag. 11 «C'è il senatore RA IF (44 anni), tesoriere di Italia Viva, titolare di uno studio legale, uno dei maggiori finanziatori del , che a fine ottobre aveva contratto il virus») Parte_2 8 Diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00