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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 727/2022 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Mutuo; fra rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Parte_2
CALLEGARI del Foro di Pavia e dall'avv. ELISABETTA ROCCO del Foro di Torino presso lo studio del quale ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 09 febbraio 2022;
parte attrice e ed , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
ANTONIO FAMA' del Foro di Torino presso il cui studio ha eletto domicilio, in forza di procura speciale del 20 giugno 2022; parte convenuta ha così concluso:Parte_2
adito in accoglimento del ricorso: dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori e a restituire, alla sig.ra CP_2 Controparte_1 Parte_3
la somma di € 10.000,00 (diecimilaeuro) per la motivazione espressa nella narrativa
[...]
del ricorso introduttivo che si richiama integralmente oltre interessi dalla lettera di costituzione in mora e rivalutazione monetaria entro il termine che si chiede al Sig.
Giudice di voler assegnare ai sensi dell'art. 1817 c.c. Condannando altresì i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad oneri accessori.>>. ed hanno così concluso:Controparte_1 CP_2
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità delle domande tutte formulate dalla pag. 1 di 4 signora nei confronti dei signori e in quanto infondate sia in Pt_2 CP_2 CP_1 fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, mandando conseguentemente assolti i signori e da ogni pretesa avversaria;
in ogni caso - con vittoria di spese, CP_2 CP_1
diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 ed chiedendo la restituzione della somma di € 10.000,00,
[...] CP_2
asseritamente prestata e non restituita ed assumendo che i convenuti abbiano ricevuto complessivamente € 20.000,00, dei quali solo la metà sarebbe stata restituita tramite bonifico a seguito di una lite tra le parti.
I convenuti si sono costituiti contestando la sussistenza di un contratto di mutuo, sostenendo, al contrario, che la somma ricevuta fosse destinata a sanare posizioni debitorie dell'attrice producendo, inoltre, un bonifico effettuato da quest'ultima con causale
“restituzione prestito”, che a loro dire dimostrerebbe una posizione creditoria dei convenuti stessi.
Assunte le prove testimoniali ed esaurita la fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
È principio consolidato in giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 16332/2024) che chi agisce in giudizio per la restituzione di somme, asseritamente erogate a titolo di mutuo, è gravato da un duplice onere probatorio: provare l'avvenuta consegna del denaro ed il titolo giuridico specifico – ossia, il contratto di mutuo – che giustifichi l'obbligo restitutorio.
Nel caso in esame, è incontestato che la somma di € 20.000,00 sia transitata dal conto dell'attrice a quello dei convenuti. L'esistenza dei bonifici è documentalmente provata.
Tuttavia, manca la prova certa ed univoca circa il titolo della dazione. La semplice movimentazione bancaria non può essere ritenuta sufficiente a fondare una pretesa restitutoria, potendo essere giustificata da plurime causali (prestito, donazione, pagamento, ecc.). Non è stato prodotto un documento scritto da cui risulti il contratto di pag. 2 di 4 mutuo, né gli elementi raccolti in giudizio (testimonianze, presunzioni, altri documenti) consentono di ricostruirne in modo certo l'esistenza.
Le dichiarazioni dei testi escussi a sostegno della tesi attorea (in particolare la teste principale non possono essere ritenute pienamente attendibili. Si Testimone_1 tratta di soggetti legati da rapporti di amicizia con l'attrice e le loro dichiarazioni appaiono generiche, de relato, prive di riferimenti temporali precisi e non suffragate da riscontri oggettivi. Inoltre, la narrazione secondo cui la teste vrebbe appreso Testimone_1 dell'intera vicenda tramite numerose telefonate in viva voce appare poco credibile e non suffragata da ulteriori riscontri. Come precisato dalla Cass. civ., ord. n. 10235/2024, nelle cause fondate su rapporti personali o amicali è richiesto un maggiore rigore nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, poiché tali rapporti possono ingenerare confusione tra liberalità e obbligazioni restitutorie. Inoltre, la Cass. civ., ord. n. 16074/2024 ha ammonito che, nei contesti familiari e affettivi, sono frequenti le erogazioni senza obbligo di restituzione e quindi occorre una prova rafforzata del titolo proprio per evitare che gesti solidaristici vengano surrettiziamente ricondotti a obbligazioni civilistiche.
Elemento particolarmente significativo in questa causa è rappresentato dalla presenza, nella documentazione in atti, di un bonifico effettuato da Parte_2
n favore di con causale “restituzione prestito”. Secondo Cass. civ.,
[...] CP_2
ord. n. 9075/2023, seppur unilateralmente apposta, tale causale costituisce un indizio rilevante del rapporto obbligatorio sottostante, soprattutto quando la parte che l'ha redatta non ne fornisce spiegazione alternativa o neppure la contesta. A ciò si aggiunga che, come osservato anche nella Cass. civ., ord. n. 20880/2023, l'allegazione da parte del convenuto di una causale bancaria difforme rispetto alla prospettazione attorea non comporta inversione dell'onere della prova, ma legittima il Giudice ad apprezzare tale elemento come prova presuntiva contraria alla tesi dell'attore. Nel caso in esame, l'attrice non ha fornito alcuna giustificazione chiara per l'utilizzo della causale “restituzione prestito”, che appare logicamente incoerente con la tesi sostenuta in giudizio. Ne consegue che l'elemento testuale, sebbene unilaterale, conferma la versione difensiva, secondo cui i pag. 3 di 4 bonifici non costituivano una concessione a titolo di mutuo.
In assenza di prova del contratto di mutuo e alla luce degli elementi presuntivi forniti dalla documentazione prodotta (in particolare la causale bancaria) che suggeriscono una posizione debitoria dell'attrice, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Il richiamo alle istanze istruttorie effettuato dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi oltreché ultroneo alla luce della decisione sopra assunta, anche tardivo atteso che, all'esito dell'assunzione delle prove orali ammesse, le stesse parti hanno concordemente domandato la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) respinge la domanda attorea;
b) condanna l rimborso delle spese processuali a Parte_2
favore dei convenuti ed , in solido fra loro, che Controparte_1 CP_2
liquida forfettariamente in difetto di nota spese nella complessiva somma di € 7.000,00, oneri ed accessori (15%) come per legge compresi.
Così deciso in Asti il 05 maggio 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 4 di 4
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 727/2022 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Mutuo; fra rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Parte_2
CALLEGARI del Foro di Pavia e dall'avv. ELISABETTA ROCCO del Foro di Torino presso lo studio del quale ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 09 febbraio 2022;
parte attrice e ed , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
ANTONIO FAMA' del Foro di Torino presso il cui studio ha eletto domicilio, in forza di procura speciale del 20 giugno 2022; parte convenuta ha così concluso:
adito in accoglimento del ricorso: dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori e a restituire, alla sig.ra CP_2 Controparte_1 Parte_3
la somma di € 10.000,00 (diecimilaeuro) per la motivazione espressa nella narrativa
[...]
del ricorso introduttivo che si richiama integralmente oltre interessi dalla lettera di costituzione in mora e rivalutazione monetaria entro il termine che si chiede al Sig.
Giudice di voler assegnare ai sensi dell'art. 1817 c.c. Condannando altresì i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad oneri accessori.>>. ed hanno così concluso:
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità delle domande tutte formulate dalla pag. 1 di 4 signora nei confronti dei signori e in quanto infondate sia in Pt_2 CP_2 CP_1 fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, mandando conseguentemente assolti i signori e da ogni pretesa avversaria;
in ogni caso - con vittoria di spese, CP_2 CP_1
diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 ed chiedendo la restituzione della somma di € 10.000,00,
[...] CP_2
asseritamente prestata e non restituita ed assumendo che i convenuti abbiano ricevuto complessivamente € 20.000,00, dei quali solo la metà sarebbe stata restituita tramite bonifico a seguito di una lite tra le parti.
I convenuti si sono costituiti contestando la sussistenza di un contratto di mutuo, sostenendo, al contrario, che la somma ricevuta fosse destinata a sanare posizioni debitorie dell'attrice producendo, inoltre, un bonifico effettuato da quest'ultima con causale
“restituzione prestito”, che a loro dire dimostrerebbe una posizione creditoria dei convenuti stessi.
Assunte le prove testimoniali ed esaurita la fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
È principio consolidato in giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 16332/2024) che chi agisce in giudizio per la restituzione di somme, asseritamente erogate a titolo di mutuo, è gravato da un duplice onere probatorio: provare l'avvenuta consegna del denaro ed il titolo giuridico specifico – ossia, il contratto di mutuo – che giustifichi l'obbligo restitutorio.
Nel caso in esame, è incontestato che la somma di € 20.000,00 sia transitata dal conto dell'attrice a quello dei convenuti. L'esistenza dei bonifici è documentalmente provata.
Tuttavia, manca la prova certa ed univoca circa il titolo della dazione. La semplice movimentazione bancaria non può essere ritenuta sufficiente a fondare una pretesa restitutoria, potendo essere giustificata da plurime causali (prestito, donazione, pagamento, ecc.). Non è stato prodotto un documento scritto da cui risulti il contratto di pag. 2 di 4 mutuo, né gli elementi raccolti in giudizio (testimonianze, presunzioni, altri documenti) consentono di ricostruirne in modo certo l'esistenza.
Le dichiarazioni dei testi escussi a sostegno della tesi attorea (in particolare la teste principale non possono essere ritenute pienamente attendibili. Si Testimone_1 tratta di soggetti legati da rapporti di amicizia con l'attrice e le loro dichiarazioni appaiono generiche, de relato, prive di riferimenti temporali precisi e non suffragate da riscontri oggettivi. Inoltre, la narrazione secondo cui la teste vrebbe appreso Testimone_1 dell'intera vicenda tramite numerose telefonate in viva voce appare poco credibile e non suffragata da ulteriori riscontri. Come precisato dalla Cass. civ., ord. n. 10235/2024, nelle cause fondate su rapporti personali o amicali è richiesto un maggiore rigore nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, poiché tali rapporti possono ingenerare confusione tra liberalità e obbligazioni restitutorie. Inoltre, la Cass. civ., ord. n. 16074/2024 ha ammonito che, nei contesti familiari e affettivi, sono frequenti le erogazioni senza obbligo di restituzione e quindi occorre una prova rafforzata del titolo proprio per evitare che gesti solidaristici vengano surrettiziamente ricondotti a obbligazioni civilistiche.
Elemento particolarmente significativo in questa causa è rappresentato dalla presenza, nella documentazione in atti, di un bonifico effettuato da Parte_2
n favore di con causale “restituzione prestito”. Secondo Cass. civ.,
[...] CP_2
ord. n. 9075/2023, seppur unilateralmente apposta, tale causale costituisce un indizio rilevante del rapporto obbligatorio sottostante, soprattutto quando la parte che l'ha redatta non ne fornisce spiegazione alternativa o neppure la contesta. A ciò si aggiunga che, come osservato anche nella Cass. civ., ord. n. 20880/2023, l'allegazione da parte del convenuto di una causale bancaria difforme rispetto alla prospettazione attorea non comporta inversione dell'onere della prova, ma legittima il Giudice ad apprezzare tale elemento come prova presuntiva contraria alla tesi dell'attore. Nel caso in esame, l'attrice non ha fornito alcuna giustificazione chiara per l'utilizzo della causale “restituzione prestito”, che appare logicamente incoerente con la tesi sostenuta in giudizio. Ne consegue che l'elemento testuale, sebbene unilaterale, conferma la versione difensiva, secondo cui i pag. 3 di 4 bonifici non costituivano una concessione a titolo di mutuo.
In assenza di prova del contratto di mutuo e alla luce degli elementi presuntivi forniti dalla documentazione prodotta (in particolare la causale bancaria) che suggeriscono una posizione debitoria dell'attrice, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Il richiamo alle istanze istruttorie effettuato dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi oltreché ultroneo alla luce della decisione sopra assunta, anche tardivo atteso che, all'esito dell'assunzione delle prove orali ammesse, le stesse parti hanno concordemente domandato la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) respinge la domanda attorea;
b) condanna l rimborso delle spese processuali a Parte_2
favore dei convenuti ed , in solido fra loro, che Controparte_1 CP_2
liquida forfettariamente in difetto di nota spese nella complessiva somma di € 7.000,00, oneri ed accessori (15%) come per legge compresi.
Così deciso in Asti il 05 maggio 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
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