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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1808/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e con C.F._1 Parte_2 sede legale in Villarosa (En), c/so Regina Margherita n. 56 (P.I. ), P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gerlandina Caramazza, elettivamente domiciliati in Aragona (AG), Via C.A. Dalla Chiesa, n. 48, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
con sede legale in Canicattì, Viale Giudice Saetta n. 67 (c.f. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabio Li CA e Flavia
1 Milazzo, elettivamente domiciliata in Canicattì, Viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'avv. Li CA (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 07 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Gerlandina Caramazza per e Parte_1 Parte_2
“precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione in appello e alle
[...] deduzioni di udienza che qui devono intendersi riportati e trascritti …”;
avv.ti Fabio Li CA e Flavia Milazzo per “Precisano le proprie CP_1 conclusioni riportandosi al contenuto tutto della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 03.02.2023, alle note di trattazione scritta d'udienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2022,
[...] proponevano appello avverso la Parte_3 sentenza n. 1043/2022, del 20 luglio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento n. 222/2018 R.G..
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva la declaratoria di CP_1 inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
2
conveniva in giudizio CP_1 Parte_3 [...]
esponendo: Parte_2
- di avere stipulato con la società convenuta e con il che della Parte_1 prima agiva quale presunto procuratore, in data 10 aprile 2014, un contratto avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di una clinica media;
- che condizione essenziale del contratto era il conseguimento di un finanziamento, in difetto del quale i convenuti si erano impegnati a restituire tutte le somme anticipate dalla , insieme agli interessi;
CP_1
- che, a tal fine, l'attrice aveva emesso tre assegni bancari intestati a
, dei quali due di €20.000,00 ed uno di €10.000,00; Parte_1
- che, consapevole che il finanziamento non era andato a buon fine, aveva restituito solo €10.000,00; Parte_1
- che i convenuti si erano, dunque, resi responsabili dell'inadempimento della propria obbligazione di restituire quanto ricevuto, con ciò tenendo anche un comportamento improntato a mala fede e causando un notevole danno alla CP_1
e formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'ing. e della Parte_1
in persona dell'amministratore unico Controparte_2
IG.ra , e l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui Controparte_3 in narrativa;
2) ritenere e dichiarare la violazione, da parte dell'Ing. e della Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico IG.ra Controparte_2
, del dovere di buona fede contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c.; Controparte_3
3) conseguentemente condannare l'Ing. Controparte_4
in persona dell'amministratore unico IG.ra ,
[...] Controparte_3 in solido fra loro, alla restituzione di Euro 40.000,00 con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 4) condannare l'ing. e la Parte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore unico IG.ra , in solido fra loro, al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale e violazione delle regole di buona fede contrattuale, da liquidarsi in euro 12.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e
3 interessi dal giorno della domanda al saldo.
Costituitisi in giudizio i convenuti, la Controparte_5 chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della Provita al
[...] pagamento, in suo favore, della somma di €85.000,00, quale compenso per la redazione del business plan e dello studio di fattibilità.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
1) dichiara inefficace il contratto stipulato tra la e la CP_1 [...]
Controparte_6
2) condanna e la in Parte_1 Controparte_6 solido a pagare alla per i titoli di cui in motivazione la somma di € 40.000,00 CP_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
4) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite, sostenute dalla che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.165,80, di cui € 545,00 per spese, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
In sintesi, il Tribunale ha riqualificato la domanda di declaratoria dell'inadempimento in domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sottoposto alla condizione risolutiva del mancato conseguimento del finanziamento e ricondotto l'operato del privo di poteri Parte_1 rappresentativi della , al comportamento del falsus procurator, Parte_2 ratificato dalla società.
Quindi, accertata la verificazione della condizione, ha ritenuto la società convenuta tenuta alla restituzione, in favore della dell'importo di CP_1
€40.000,00, e condannato il in solido al versamento dello stesso Parte_1 importo, a titolo di risarcimento danni, reputandolo responsabile nei confronti dell'attrice ex art. 1398 c.c..
Ha rigettato, infine, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla , in CP_1 difetto di allegazione e prova, nonché quella riconvenzionale di pagamento del compenso, attesa l'insufficienza della relativa prova.
*****
4 Proponendo impugnazione, con il primo motivo la Parte_2 censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato che,
[...] in forza delle previsioni contrattuali, unico soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte dalla a seguito del mancato CP_1 conseguimento del finanziamento fosse . Parte_4
Il motivo è infondato.
Va premesso che la Corte non è in grado di compulsare il contratto del 10 aprile 2014, invocato dalla che, prodotto in primo grado in forma CP_1 cartacea, non è stato riversato né con tali modalità, né quale documento digitale, nel fascicolo del procedimento di appello (la difesa della si è limitata a CP_1 produrre un “estratto” del fascicolo originario).
Ciò posto, nella scrittura del 31 maggio 2014, prodotta dagli odierni appellanti, si prevedeva (sia pure con prosa decisamente involuta) l'affido dei lavori di progettazione ed esecuzione in favore della nonché la Parte_2 corresponsione dell'importo di €40.000,00 (in realtà pacificamente consistito in
€50.000,00) in favore dell'ing. , il quale a sua volta si impegnava Parte_1
a trasferirlo a , con cui avrebbe sottoscritto apposito Parte_4 contratto, al fine di ottenere il finanziamento.
Nell'atto si concordava, altresì, che, “non andando a buon fine il finanziamento”, avrebbe restituito l'intera somma con gli Parte_4 interessi.
Intervenuto il giudicato interno in ordine alla riqualificazione della domanda operata dal primo giudice, così come riguardo alla ratifica da parte della società oggi appellante dell'operato di quale suo falsus procurator, a Parte_1 tale scrittura, sottoscritta esclusivamente dalla e dalla CP_1 [...]
(e non, dunque, dal , nei cui Parte_2 Parte_4 confronti non può, pertanto, ritenersi in alcun modo vincolante), non è ragionevolmente e logicamente attribuibile altro senso se non che, verificatasi la condizione risolutiva del mancato ottenimento del finanziamento, tenuta alla restituzione di quanto corrisposto dalla committente fosse unicamente la la quale aveva ricevuto il denaro tramite il proprio Parte_2 rappresentante con l'impegno di girarlo, anche in questo caso sotto Parte_1
5 condizione, a , che doveva curare la pratica per Parte_4
l'ottenimento dei fondi.
Simile assunto non trova smentita ma, semmai, conferma nella “lettera di intenti”, sottoscritta dalle società e dal , in cui si dava atto del fatto Parte_4 che quest'ultimo riceveva dal , mediante due assegni da questi emessi, Parte_1 la somma di €30.000,00 ai fini del finanziamento della clinica , e si CP_1 prevedeva che lo stesso , nell'impossibilità di ottenere il Parte_4 finanziamento, dovesse restituire l'intero importo ricevuto.
In difetto di diversa specifica previsione, il documento va necessariamente interpretato nel senso che dovesse restituire il denaro a colui che Parte_4 glielo aveva procurato mediante assegni emessi sul proprio conto, e non alla
Controparte_1
Non è un caso che, come documentato, il abbia (allo stato Parte_1 vittoriosamente) agito in altra sede nei confronti del , rivendicando a Parte_4 nome proprio la restituzione del suddetto importo.
Meritevole di conferma risulta, pertanto, la decisione del primo giudice.
Con il secondo motivo, si censura la condanna in via solidale di Parte_1
al pagamento della somma di €40.000,00.
[...]
L'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale affermato la responsabilità del predetto in termini differenti rispetto alla domanda proposta dalla Controparte_1
Contesta, in ogni caso, l'esperibilità di una condanna in via solidale, a titolo risarcitorio per responsabilità extracontrattuale, rispetto ad un obbligo restitutorio come quello insorto in capo alla . Parte_2
Denuncia la contraddittorietà della sentenza nel qualificare come Parte_1 falsus procurator della , il cui operato sarebbe stato ratificato, e Parte_2 poi nel condannare la stessa società.
Il motivo è fondato.
6 Il Tribunale ha ritenuto responsabile, nei confronti della Parte_1
ai sensi dell'art. 1398 c.c., per essersi atteggiato quale falsus CP_1 procurator anche della Manuntecoop, società - di cui in realtà era stato soltanto dipendente, privo di poteri di rappresentanza, fino al 30 aprile 2015 - per mezzo della quale avrebbe potuto ottenere il finanziamento da parte dell'Unione Europea.
Secondo il primo giudice, si sarebbe in presenza di una responsabilità extracontrattuale, derivata dalla violazione del divieto di neminem laedere mediante un comportamento contrario ai generali doveri di correttezza e buona fede, che ha generato un danno, parametrabile al cd. interesse negativo, da individuarsi nella fattispecie nell'importo di €40.000,00 corrisposto al Parte_1
Ritiene la Corte che, così pronunciando, il giudicante non si sia limitato, come era nelle sue prerogative, ad una mera riqualificazione della domanda, ma sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., ponendo a fondamento della decisione fatti costitutivi mai neppure allegati (in sede di atto introduttivo e di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) dall'attrice e valorizzando una causa petendi ed un petitum differenti da quelli invocati dalla (ex plurimis, da CP_1 ultimo, Cass. Civ., sez. lav., n. 25529/2025; sez. III, n. 9589/2024).
Risulta evidente, infatti, come la predetta società abbia agito esclusivamente per far valere l'inadempimento delle parti convenute all'obbligo di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, a seguito del mancato conseguimento del finanziamento, in nessun modo evocando una responsabilità del legata all'essersi questi atteggiato quale rappresentante di altra Parte_1 società, totalmente estranea alle scritture prodotte, ai fini dell'ottenimento della sovvenzione.
Lo stesso riferimento alla violazione degli obblighi di buona fede contenuto nella citazione atteneva al comportamento dei convenuti che rifiutavano la restituzione dell'importo richiesto e non, invece, al contegno tenuto dal nel proporsi quale rappresentante della società Manutencoop. Parte_1
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda nei confronti di deve essere rigettata. Parte_1
Con il terzo motivo, l'appellante sottopone a critica la sentenza nella parte in
7 cui ha rigettato la domanda riconvenzionale tesa al pagamento del compenso dovuto per la elaborazione del business plan e dello studio di fattibilità dei vari impianti.
A tal fine, lamenta la non corretta valutazione delle emergenze istruttorie, sia documentali che testimoniali.
Il motivo non merita accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle testimonianze rese dai vari testi, sia rimasto sfornito di prova in cosa effettivamente e concretamente si sia sostanziato l'adempimento della progettazione e della fattibilità posto in essere dalla società odierna appellante.
In effetti, deve rilevarsi come, quanto meno riguardo ad alcuni elaborati, sia emersa la paternità di soggetti differenti rispetto alla . Parte_2
In particolare, il perito tecnico ha affermato di avere Testimone_1 realizzato il progetto degli impianti elettrici e speciali (in particolare, una relazione tecnica illustrativa), ma non ha riconosciuto gli elaborati, sub all. 4, prodotti dalla difesa della Controparte_1
Ha, invece, riconosciuto come frutto del proprio lavoro il computo metrico, pure prodotto dalla suddetta società (all. 6); quindi, visionato il corrispondente elaborato prodotto dalla , ne ha disconosciuto la firma apposta. Parte_2
Effettivamente, la comparazione dei due documenti - l'uno prodotto in cartaceo dalla odierna appellante, l'altro quale documento digitale dalla - ne CP_1 mostra la totale identità, salvo la presenza, sui due frontespizi, dopo la dicitura
“IL TECNICO”, rispettivamente, nel primo, di una firma, apposta a penna, non leggibile, e, nel secondo, dell'espressione a stampa “p.i. ”. Testimone_1
Circostanza che costituisce indizio del fatto che, come lamentato dalla , CP_1 si sia verificata la manomissione di alcuni elaborati da parte della società oggi appellante.
Ad ogni modo, lo stesso ha riferito di avere ricevuto l'incarico Tes_1 direttamente dal cui aveva direttamente consegnato copia del progetto. Per_1
8 Non si comprende, pertanto, a che titolo il relativo compenso possa essere rivendicato dalla , rimasta estranea al rapporto. Parte_2
Il geometra ha riferito di essersi occupato della verifica Controparte_7 circa l'estensione dell'immobile e delle relative pertinenze, nonchè di accertare la regolarità amministrativa dello stesso e controllare quanto necessario ai fini della pratica, ivi comprese le concessioni edilizie e la corrispondenza al progetto, tutto su incarico di Li CA (e non, dunque, della , cui Parte_2 sottoponeva le risultanze della sua opera.
legale rappresentante di un'azienda dedita alla CP_8 commercializzazione di attrezzatura medica, ha dichiarato di avere predisposto vari preventivi, sempre su incarico del dott. Li CA, legale rappresentante della Controparte_1
L'arch. , fratello di non ha, invece, riconosciuto gli elaborati CP_9 Per_2 prodotti dalla fra cui quello, n. 4 (“Relazione Tecnica Specialistica CP_1 di Progetto, Impianti Tecnologici”), recante l'indicazione del suo nome nel frontespizio, sotto la dicitura “Progettista”, precisando di non aver redatto il progetto ma soltanto inviato al congiunto uno schema di massima.
A sua volta, ha riconosciuto l'allegato 4, a suo dire contenente Testimone_2 la relazione del progetto, nonché l'allegato 6 (si è detto, computo metrico), ed ha evidenziato come l'allegato 5 (conto economico) mostratogli contenesse cifre non corrispondenti alla documentazione posseduta dal Li CA.
Quindi, ha affermato di avere egli stesso realizzato, su incarico del Li CA, l'allegato 7 (riguardante una relazione contenente la descrizione del progetto, l'indicazione dei servizi e degli organigrammi previsti, la previsione di costi e ricavi, ecc.) e di avere consegnato la documentazione da lui riconosciuta a
, presentatosi come incaricato della società Manuteencoop al Parte_1 fine di ottenere dei finanziamenti della comunità europea e impegnatosi a integrare la stessa con quella mancante.
Il teste ha poi chiarito di non sapere se e in che termini avesse Parte_1 modificato i documenti ricevuti da lui e/o modificato le firme degli stessi.
9 Infine, ha riconosciuto come suoi il timbro e le firme opposte alle Per_1 scritture prodotte dalla come allegati B e C. Parte_2
In particolare, l'allegato C è una dichiarazione, sottoscritta dal su carta e Per_1 con timbro intestati alla - società, per quanto è dato sapere, Parte_5 estranea ai fatti - con cui si attestava la ricezione da parte della
[...]
“per consegnarlo alla nella qualità del Controparte_6 Controparte_10 dott , di “materiale progettuale”, sostanzialmente riconducibile alla Per_3 produzione cartacea effettuata in giudizio dalla (relativa, quindi, Parte_2 agli studi di fattibilità progettuale dei vari impianti, agli allegati preventivi, al business plan ed al conto economico).
Infine, va evidenziato che il conto economico risulta pacificamente redatto dalla dott.ssa , come peraltro si evince dalla stessa copia in atti. Persona_4
Traendo le fila del discorso, non vi è prova della realizzazione esclusiva del business plan e dello studio di fattibilità, quanto meno in tutte le loro indicate componenti, da parte della società attrice in riconvenzionale.
Parte dell'attività, infatti, va ricondotta, per quanto detto, all'opera del perito della dott.ssa , dell'arch. Li CA, di e dello Tes_1 Per_4 CP_8 stesso Per_1
La stessa sottoscrizione della ricevuta di cui si è detto da parte del non Per_1 fuga le incertezze sulla reale paternità di tutti gli elaborati allo stesso consegnati dal Parte_1
La segnalata modifica del frontespizio del computo metrico ingenera dubbi sull'operato di chi ha sostituito l'indicazione del reale autore con la sottoscrizione di altro soggetto.
Ad ogni modo, va considerato, in termini assorbenti, che, anche a voler ritenere provata la riconducibilità alla quanto meno degli elaborati, Parte_2 differenti da quelli di cui sopra, recanti la sottoscrizione dell'arch.
[...]
(che avrebbe agito su incarico del ) e presenti Per_5 Parte_1 nell'elenco sottoscritto dal la attrice in riconvenzionale non ha offerto Per_1 gli elementi necessari e nello stesso tempo sufficienti al fine di quantificare il relativo compenso.
10 La società in questione, infatti, si è limitata ad invocare il pagamento di un corrispettivo “secondo il conto economico”, quantificando lo stesso per l'intera opera a suo dire prestata in €85.000,00.
Se il riferimento al conto economico (peraltro di per sè non espressamente contestato dalla controparte) pare trovare riscontro nell'altra dichiarazione resa dal (sub all. B), non è dato in alcun modo comprendere come pervenire Per_1 all'importo reclamato né, ancor di più, come quantificare il minor lavoro attribuibile alla . Parte_2
Nessun utile riferimento, infatti, si coglie nel conto economico in atti, né, si ribadisce, la società interessata ha in alcun modo indicato le voci o i capitoli valorizzabili a tal fine, o qualunque altro parametro cui attenersi.
*****
In conseguenza del rigetto dell'appello dalla stessa proposta, la
[...]
soccombente, va condannata al pagamento, in favore Parte_2 della delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - CP_1 tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €9.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Con riferimento, invece, alla posizione di , in presenza della Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione di detti principi, soccombente, è tenuta al CP_1 pagamento, in favore di , delle spese di entrambi i gradi di Parte_1
11 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €5.200,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €5.900,00 per compensi (scaglione valore da
€26.000,01 a €52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione dalla stessa proposto, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 1043/2022, del 20 luglio 2022, pubblicata in pari data,
12 emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento n. 222/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda nei confronti di;
Parte_1
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna la al pagamento, in Parte_2 favore della delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 si liquidano in complessivi €9.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- condanna la al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi €5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €5.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la Parte_2 versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1808/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e con C.F._1 Parte_2 sede legale in Villarosa (En), c/so Regina Margherita n. 56 (P.I. ), P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gerlandina Caramazza, elettivamente domiciliati in Aragona (AG), Via C.A. Dalla Chiesa, n. 48, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
con sede legale in Canicattì, Viale Giudice Saetta n. 67 (c.f. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Fabio Li CA e Flavia
1 Milazzo, elettivamente domiciliata in Canicattì, Viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'avv. Li CA (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 07 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Gerlandina Caramazza per e Parte_1 Parte_2
“precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione in appello e alle
[...] deduzioni di udienza che qui devono intendersi riportati e trascritti …”;
avv.ti Fabio Li CA e Flavia Milazzo per “Precisano le proprie CP_1 conclusioni riportandosi al contenuto tutto della comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 03.02.2023, alle note di trattazione scritta d'udienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2022,
[...] proponevano appello avverso la Parte_3 sentenza n. 1043/2022, del 20 luglio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento n. 222/2018 R.G..
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva la declaratoria di CP_1 inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
2
conveniva in giudizio CP_1 Parte_3 [...]
esponendo: Parte_2
- di avere stipulato con la società convenuta e con il che della Parte_1 prima agiva quale presunto procuratore, in data 10 aprile 2014, un contratto avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di una clinica media;
- che condizione essenziale del contratto era il conseguimento di un finanziamento, in difetto del quale i convenuti si erano impegnati a restituire tutte le somme anticipate dalla , insieme agli interessi;
CP_1
- che, a tal fine, l'attrice aveva emesso tre assegni bancari intestati a
, dei quali due di €20.000,00 ed uno di €10.000,00; Parte_1
- che, consapevole che il finanziamento non era andato a buon fine, aveva restituito solo €10.000,00; Parte_1
- che i convenuti si erano, dunque, resi responsabili dell'inadempimento della propria obbligazione di restituire quanto ricevuto, con ciò tenendo anche un comportamento improntato a mala fede e causando un notevole danno alla CP_1
e formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'ing. e della Parte_1
in persona dell'amministratore unico Controparte_2
IG.ra , e l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui Controparte_3 in narrativa;
2) ritenere e dichiarare la violazione, da parte dell'Ing. e della Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico IG.ra Controparte_2
, del dovere di buona fede contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c.; Controparte_3
3) conseguentemente condannare l'Ing. Controparte_4
in persona dell'amministratore unico IG.ra ,
[...] Controparte_3 in solido fra loro, alla restituzione di Euro 40.000,00 con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 4) condannare l'ing. e la Parte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore unico IG.ra , in solido fra loro, al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale e violazione delle regole di buona fede contrattuale, da liquidarsi in euro 12.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e
3 interessi dal giorno della domanda al saldo.
Costituitisi in giudizio i convenuti, la Controparte_5 chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della Provita al
[...] pagamento, in suo favore, della somma di €85.000,00, quale compenso per la redazione del business plan e dello studio di fattibilità.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
1) dichiara inefficace il contratto stipulato tra la e la CP_1 [...]
Controparte_6
2) condanna e la in Parte_1 Controparte_6 solido a pagare alla per i titoli di cui in motivazione la somma di € 40.000,00 CP_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
4) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite, sostenute dalla che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.165,80, di cui € 545,00 per spese, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
In sintesi, il Tribunale ha riqualificato la domanda di declaratoria dell'inadempimento in domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sottoposto alla condizione risolutiva del mancato conseguimento del finanziamento e ricondotto l'operato del privo di poteri Parte_1 rappresentativi della , al comportamento del falsus procurator, Parte_2 ratificato dalla società.
Quindi, accertata la verificazione della condizione, ha ritenuto la società convenuta tenuta alla restituzione, in favore della dell'importo di CP_1
€40.000,00, e condannato il in solido al versamento dello stesso Parte_1 importo, a titolo di risarcimento danni, reputandolo responsabile nei confronti dell'attrice ex art. 1398 c.c..
Ha rigettato, infine, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla , in CP_1 difetto di allegazione e prova, nonché quella riconvenzionale di pagamento del compenso, attesa l'insufficienza della relativa prova.
*****
4 Proponendo impugnazione, con il primo motivo la Parte_2 censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato che,
[...] in forza delle previsioni contrattuali, unico soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte dalla a seguito del mancato CP_1 conseguimento del finanziamento fosse . Parte_4
Il motivo è infondato.
Va premesso che la Corte non è in grado di compulsare il contratto del 10 aprile 2014, invocato dalla che, prodotto in primo grado in forma CP_1 cartacea, non è stato riversato né con tali modalità, né quale documento digitale, nel fascicolo del procedimento di appello (la difesa della si è limitata a CP_1 produrre un “estratto” del fascicolo originario).
Ciò posto, nella scrittura del 31 maggio 2014, prodotta dagli odierni appellanti, si prevedeva (sia pure con prosa decisamente involuta) l'affido dei lavori di progettazione ed esecuzione in favore della nonché la Parte_2 corresponsione dell'importo di €40.000,00 (in realtà pacificamente consistito in
€50.000,00) in favore dell'ing. , il quale a sua volta si impegnava Parte_1
a trasferirlo a , con cui avrebbe sottoscritto apposito Parte_4 contratto, al fine di ottenere il finanziamento.
Nell'atto si concordava, altresì, che, “non andando a buon fine il finanziamento”, avrebbe restituito l'intera somma con gli Parte_4 interessi.
Intervenuto il giudicato interno in ordine alla riqualificazione della domanda operata dal primo giudice, così come riguardo alla ratifica da parte della società oggi appellante dell'operato di quale suo falsus procurator, a Parte_1 tale scrittura, sottoscritta esclusivamente dalla e dalla CP_1 [...]
(e non, dunque, dal , nei cui Parte_2 Parte_4 confronti non può, pertanto, ritenersi in alcun modo vincolante), non è ragionevolmente e logicamente attribuibile altro senso se non che, verificatasi la condizione risolutiva del mancato ottenimento del finanziamento, tenuta alla restituzione di quanto corrisposto dalla committente fosse unicamente la la quale aveva ricevuto il denaro tramite il proprio Parte_2 rappresentante con l'impegno di girarlo, anche in questo caso sotto Parte_1
5 condizione, a , che doveva curare la pratica per Parte_4
l'ottenimento dei fondi.
Simile assunto non trova smentita ma, semmai, conferma nella “lettera di intenti”, sottoscritta dalle società e dal , in cui si dava atto del fatto Parte_4 che quest'ultimo riceveva dal , mediante due assegni da questi emessi, Parte_1 la somma di €30.000,00 ai fini del finanziamento della clinica , e si CP_1 prevedeva che lo stesso , nell'impossibilità di ottenere il Parte_4 finanziamento, dovesse restituire l'intero importo ricevuto.
In difetto di diversa specifica previsione, il documento va necessariamente interpretato nel senso che dovesse restituire il denaro a colui che Parte_4 glielo aveva procurato mediante assegni emessi sul proprio conto, e non alla
Controparte_1
Non è un caso che, come documentato, il abbia (allo stato Parte_1 vittoriosamente) agito in altra sede nei confronti del , rivendicando a Parte_4 nome proprio la restituzione del suddetto importo.
Meritevole di conferma risulta, pertanto, la decisione del primo giudice.
Con il secondo motivo, si censura la condanna in via solidale di Parte_1
al pagamento della somma di €40.000,00.
[...]
L'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale affermato la responsabilità del predetto in termini differenti rispetto alla domanda proposta dalla Controparte_1
Contesta, in ogni caso, l'esperibilità di una condanna in via solidale, a titolo risarcitorio per responsabilità extracontrattuale, rispetto ad un obbligo restitutorio come quello insorto in capo alla . Parte_2
Denuncia la contraddittorietà della sentenza nel qualificare come Parte_1 falsus procurator della , il cui operato sarebbe stato ratificato, e Parte_2 poi nel condannare la stessa società.
Il motivo è fondato.
6 Il Tribunale ha ritenuto responsabile, nei confronti della Parte_1
ai sensi dell'art. 1398 c.c., per essersi atteggiato quale falsus CP_1 procurator anche della Manuntecoop, società - di cui in realtà era stato soltanto dipendente, privo di poteri di rappresentanza, fino al 30 aprile 2015 - per mezzo della quale avrebbe potuto ottenere il finanziamento da parte dell'Unione Europea.
Secondo il primo giudice, si sarebbe in presenza di una responsabilità extracontrattuale, derivata dalla violazione del divieto di neminem laedere mediante un comportamento contrario ai generali doveri di correttezza e buona fede, che ha generato un danno, parametrabile al cd. interesse negativo, da individuarsi nella fattispecie nell'importo di €40.000,00 corrisposto al Parte_1
Ritiene la Corte che, così pronunciando, il giudicante non si sia limitato, come era nelle sue prerogative, ad una mera riqualificazione della domanda, ma sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., ponendo a fondamento della decisione fatti costitutivi mai neppure allegati (in sede di atto introduttivo e di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) dall'attrice e valorizzando una causa petendi ed un petitum differenti da quelli invocati dalla (ex plurimis, da CP_1 ultimo, Cass. Civ., sez. lav., n. 25529/2025; sez. III, n. 9589/2024).
Risulta evidente, infatti, come la predetta società abbia agito esclusivamente per far valere l'inadempimento delle parti convenute all'obbligo di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, a seguito del mancato conseguimento del finanziamento, in nessun modo evocando una responsabilità del legata all'essersi questi atteggiato quale rappresentante di altra Parte_1 società, totalmente estranea alle scritture prodotte, ai fini dell'ottenimento della sovvenzione.
Lo stesso riferimento alla violazione degli obblighi di buona fede contenuto nella citazione atteneva al comportamento dei convenuti che rifiutavano la restituzione dell'importo richiesto e non, invece, al contegno tenuto dal nel proporsi quale rappresentante della società Manutencoop. Parte_1
Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda nei confronti di deve essere rigettata. Parte_1
Con il terzo motivo, l'appellante sottopone a critica la sentenza nella parte in
7 cui ha rigettato la domanda riconvenzionale tesa al pagamento del compenso dovuto per la elaborazione del business plan e dello studio di fattibilità dei vari impianti.
A tal fine, lamenta la non corretta valutazione delle emergenze istruttorie, sia documentali che testimoniali.
Il motivo non merita accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle testimonianze rese dai vari testi, sia rimasto sfornito di prova in cosa effettivamente e concretamente si sia sostanziato l'adempimento della progettazione e della fattibilità posto in essere dalla società odierna appellante.
In effetti, deve rilevarsi come, quanto meno riguardo ad alcuni elaborati, sia emersa la paternità di soggetti differenti rispetto alla . Parte_2
In particolare, il perito tecnico ha affermato di avere Testimone_1 realizzato il progetto degli impianti elettrici e speciali (in particolare, una relazione tecnica illustrativa), ma non ha riconosciuto gli elaborati, sub all. 4, prodotti dalla difesa della Controparte_1
Ha, invece, riconosciuto come frutto del proprio lavoro il computo metrico, pure prodotto dalla suddetta società (all. 6); quindi, visionato il corrispondente elaborato prodotto dalla , ne ha disconosciuto la firma apposta. Parte_2
Effettivamente, la comparazione dei due documenti - l'uno prodotto in cartaceo dalla odierna appellante, l'altro quale documento digitale dalla - ne CP_1 mostra la totale identità, salvo la presenza, sui due frontespizi, dopo la dicitura
“IL TECNICO”, rispettivamente, nel primo, di una firma, apposta a penna, non leggibile, e, nel secondo, dell'espressione a stampa “p.i. ”. Testimone_1
Circostanza che costituisce indizio del fatto che, come lamentato dalla , CP_1 si sia verificata la manomissione di alcuni elaborati da parte della società oggi appellante.
Ad ogni modo, lo stesso ha riferito di avere ricevuto l'incarico Tes_1 direttamente dal cui aveva direttamente consegnato copia del progetto. Per_1
8 Non si comprende, pertanto, a che titolo il relativo compenso possa essere rivendicato dalla , rimasta estranea al rapporto. Parte_2
Il geometra ha riferito di essersi occupato della verifica Controparte_7 circa l'estensione dell'immobile e delle relative pertinenze, nonchè di accertare la regolarità amministrativa dello stesso e controllare quanto necessario ai fini della pratica, ivi comprese le concessioni edilizie e la corrispondenza al progetto, tutto su incarico di Li CA (e non, dunque, della , cui Parte_2 sottoponeva le risultanze della sua opera.
legale rappresentante di un'azienda dedita alla CP_8 commercializzazione di attrezzatura medica, ha dichiarato di avere predisposto vari preventivi, sempre su incarico del dott. Li CA, legale rappresentante della Controparte_1
L'arch. , fratello di non ha, invece, riconosciuto gli elaborati CP_9 Per_2 prodotti dalla fra cui quello, n. 4 (“Relazione Tecnica Specialistica CP_1 di Progetto, Impianti Tecnologici”), recante l'indicazione del suo nome nel frontespizio, sotto la dicitura “Progettista”, precisando di non aver redatto il progetto ma soltanto inviato al congiunto uno schema di massima.
A sua volta, ha riconosciuto l'allegato 4, a suo dire contenente Testimone_2 la relazione del progetto, nonché l'allegato 6 (si è detto, computo metrico), ed ha evidenziato come l'allegato 5 (conto economico) mostratogli contenesse cifre non corrispondenti alla documentazione posseduta dal Li CA.
Quindi, ha affermato di avere egli stesso realizzato, su incarico del Li CA, l'allegato 7 (riguardante una relazione contenente la descrizione del progetto, l'indicazione dei servizi e degli organigrammi previsti, la previsione di costi e ricavi, ecc.) e di avere consegnato la documentazione da lui riconosciuta a
, presentatosi come incaricato della società Manuteencoop al Parte_1 fine di ottenere dei finanziamenti della comunità europea e impegnatosi a integrare la stessa con quella mancante.
Il teste ha poi chiarito di non sapere se e in che termini avesse Parte_1 modificato i documenti ricevuti da lui e/o modificato le firme degli stessi.
9 Infine, ha riconosciuto come suoi il timbro e le firme opposte alle Per_1 scritture prodotte dalla come allegati B e C. Parte_2
In particolare, l'allegato C è una dichiarazione, sottoscritta dal su carta e Per_1 con timbro intestati alla - società, per quanto è dato sapere, Parte_5 estranea ai fatti - con cui si attestava la ricezione da parte della
[...]
“per consegnarlo alla nella qualità del Controparte_6 Controparte_10 dott , di “materiale progettuale”, sostanzialmente riconducibile alla Per_3 produzione cartacea effettuata in giudizio dalla (relativa, quindi, Parte_2 agli studi di fattibilità progettuale dei vari impianti, agli allegati preventivi, al business plan ed al conto economico).
Infine, va evidenziato che il conto economico risulta pacificamente redatto dalla dott.ssa , come peraltro si evince dalla stessa copia in atti. Persona_4
Traendo le fila del discorso, non vi è prova della realizzazione esclusiva del business plan e dello studio di fattibilità, quanto meno in tutte le loro indicate componenti, da parte della società attrice in riconvenzionale.
Parte dell'attività, infatti, va ricondotta, per quanto detto, all'opera del perito della dott.ssa , dell'arch. Li CA, di e dello Tes_1 Per_4 CP_8 stesso Per_1
La stessa sottoscrizione della ricevuta di cui si è detto da parte del non Per_1 fuga le incertezze sulla reale paternità di tutti gli elaborati allo stesso consegnati dal Parte_1
La segnalata modifica del frontespizio del computo metrico ingenera dubbi sull'operato di chi ha sostituito l'indicazione del reale autore con la sottoscrizione di altro soggetto.
Ad ogni modo, va considerato, in termini assorbenti, che, anche a voler ritenere provata la riconducibilità alla quanto meno degli elaborati, Parte_2 differenti da quelli di cui sopra, recanti la sottoscrizione dell'arch.
[...]
(che avrebbe agito su incarico del ) e presenti Per_5 Parte_1 nell'elenco sottoscritto dal la attrice in riconvenzionale non ha offerto Per_1 gli elementi necessari e nello stesso tempo sufficienti al fine di quantificare il relativo compenso.
10 La società in questione, infatti, si è limitata ad invocare il pagamento di un corrispettivo “secondo il conto economico”, quantificando lo stesso per l'intera opera a suo dire prestata in €85.000,00.
Se il riferimento al conto economico (peraltro di per sè non espressamente contestato dalla controparte) pare trovare riscontro nell'altra dichiarazione resa dal (sub all. B), non è dato in alcun modo comprendere come pervenire Per_1 all'importo reclamato né, ancor di più, come quantificare il minor lavoro attribuibile alla . Parte_2
Nessun utile riferimento, infatti, si coglie nel conto economico in atti, né, si ribadisce, la società interessata ha in alcun modo indicato le voci o i capitoli valorizzabili a tal fine, o qualunque altro parametro cui attenersi.
*****
In conseguenza del rigetto dell'appello dalla stessa proposta, la
[...]
soccombente, va condannata al pagamento, in favore Parte_2 della delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - CP_1 tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €9.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Con riferimento, invece, alla posizione di , in presenza della Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione di detti principi, soccombente, è tenuta al CP_1 pagamento, in favore di , delle spese di entrambi i gradi di Parte_1
11 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €5.200,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €5.900,00 per compensi (scaglione valore da
€26.000,01 a €52.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione dalla stessa proposto, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 1043/2022, del 20 luglio 2022, pubblicata in pari data,
12 emessa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento n. 222/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda nei confronti di;
Parte_1
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna la al pagamento, in Parte_2 favore della delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 si liquidano in complessivi €9.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- condanna la al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi €5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €5.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la Parte_2 versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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