Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 30 aprile 2021
Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 01367/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2020, proposto da
Mapi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Pompilio, Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' Ca' Foscari Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
nei confronti
Rtmliving S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Direttore Generale n. 857/2020, prot. n. 66600 del 13.11.2020, con cui è stata disposta l'esclusione della Mapi Srl dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia, e della conseguente comunicazione di esclusione inviata a mezzo pec in pari data;
del Decreto del 13/11/2020 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Aggiudicazione procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di un contratto di concessione per la gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia. CIG: 8199913E42”, pubblicato sul sito sul sito web dell'Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; dell'eventuale verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione dell'appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, nonché l'eventuale contratto d'appalto frattanto eventualmente sottoscritto; ove occorra del disciplinare di gara in parte qua, ove interpretato in senso lesivo alla ricorrente; nonché per la condanna dell'amministrazione resistente, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ad aggiudicare la gara alla ricorrente con subentro della stessa nel contratto d'appalto essendo all'uopo disponibile ovvero in via subordinata per l'annullare tutti gli atti successivi alla nomina della Commissione di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' Ca' Foscari Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, sussiste il fumus boni iuris del ricorso con riguardo al primo motivo di censura, con il quale parte ricorrente lamenta la mancata previsione, nel disciplinare di gara, della causa di esclusione fatta valere dalla stazione appaltante;
osservato, infatti, che l’art. 8, punto 8.1 “BUSTA B) Offerta tecnica” del disciplinare ( cfr . all. 2 della produzione di parte ricorrente) dispone che:
“ La busta B) “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere a pena di esclusione una relazione tecnica che illustri, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione di cui al successivo art. 10, gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice .
La relazione tecnica dovrà riportare in calce ad ogni argomento trattato il relativo criterio/subcriterio.
Relativamente al criterio di valutazione “Progetto di allestimento della Caffetteria/ Mensa, Internet
Caffè, minimarket, piccola biblioteca a scaffale aperto con relativo spazio lettura/caffè letterario”, il concorrente dovrà illustrare nella relazione tecnica la proposta progettuale, allegando:
a) una descrizione tecnica dettagliata che illustri le caratteristiche tecniche e funzionali, i materiali impiegati e quant’altro ritenuto significativo per la descrizione dell’allestimento (completo di arredi, attrezzature, ecc.);
b) descrizione delle misure adottate a favore della sostenibilità ambientale.
c) documentazione a colori atta ad individuare i singoli elementi di arredo, completi di particolari costruttivi, con definizione della tipologia dei materiali e dei colori impiegati;
d) lay-out esecutivo;
Relativamente al criterio di valutazione “progetto di allestimento della residenza”, il concorrente dovrà illustrare nella relazione tecnica la proposta progettuale, allegando:
a) una descrizione tecnico-illustrativa per ogni singolo arredo, elettrodomestico, accessorio e corpo illuminante offerto, che illustri i particolari costruttivi, i materiali impiegati, le caratteristiche fisiche, costruttive e di robustezza, i riferimenti normativi di settore e ogni elemento che possa essere utile alla valutazione del prodotto con l’ausilio di cataloghi, schede tecniche, illustrazioni a colori, fotografie;
b) lay-out esecutivo generale degli arredi per ogni edificio e per tutti i piani, in scala 1:100, volto a ottimizzare gli spazi, valorizzare gli ambienti esistenti oltre a garantire la loro piena funzionalità;
c) lay-out esecutivo secondo gli elaborati grafici relativi agli arredi (allegato B), per ogni tipologia di ambiente e specifica esigenza quali ad esempio: camera singola, camera doppia, spazi comuni, caffetteria/mensa, ecc. I disegni dovranno contenere piante e prospetti quotati in scala non inferiore a 1:50 utili alla perfetta comprensione delle soluzioni proposte e, se necessario attraverso rappresentazioni tridimensionali (rendering)” ;
ritenuto che l’esegesi più corretta della previsione in commento, alla luce delle espressioni utilizzate, porta a ritenere che l’Amministrazione abbia inteso collegare l’esclusione dalla gara alla sola mancata produzione della relazione tecnica, e non anche alla mancanza del lay-out esecutivo, indicato come uno degli allegati a detta relazione (sul punto “A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; id., V, 24 febbraio 2017, n. 869; Cons. di Stato, V, 5 ottobre 2017, n. 4644) ” ( cfr . Cons. St., Sez. V, 24.10.2029 nr. 607/2020);
rilevato ancora che non pare nemmeno possibile sostenere che la carenza di tale lay-out abbia determinato una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, impedendo alla stazione appaltante di ricavare dalla relazione tecnica gli elementi utili alle valutazioni di competenza, tenuto conto del complesso della documentazione depositata (in termini: “ Il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (Cons. Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5744; 27 marzo 2015, n. 1601; Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16; 25 febbraio 2014, n. 9; 30 gennaio 2014, n. 7; V, 7 luglio 2014, n. 3449; III, 16 aprile 2014, n. 1928; V, 26 novembre 2013, n. 5604; III, 31 luglio 2013, n. 4038; V, 27 marzo 2013, n. 1813; V, 14 maggio 2018, n. 2853) ” cfr. Cons. St., Sez. V, 27.02.2020,. n.2851);
osservato, dunque, che le carenze contestate possono di certo incidere sul punteggio da attribuire all’offerta tecnica, ma non giustificano l’esclusione dalla gara;
ritenuto che sussiste, del pari, il periculum in mora ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende provvedimento di esclusione della gara in data 13.11.2020, e il provvedimento di aggiudicazione in data 13.11.2020.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 aprile 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO