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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2024, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2776 dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte 1 , (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo
Corleone e Marco Cavallini
E
CP 1 (c.f. C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Garzaniti
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, Parte_1 premetteva che con decreto del Tribunale
di Torino del 14.10.2015 veniva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio
CP 1minore Per 1 nato dall'unione con in data 31.10.2012, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo l'obbligo del Pt 1 di versare a CP 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno di € 350,00 mensili, con rivalutazione secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. CP 1Ciò posto, deduceva che già dal mese di aprile 2019 si era trasferita con il figlio a
Badolato e che, pertanto, l'esercizio del suo diritto/dovere di visita nei confronti del minore era diventato più gravoso anche dal punto di vista economico, dovendo affrontare spese di viaggio da
Torino a Badolato e di permanenza, non avendo punti di appoggio.
Chiedeva, pertanto, che l'assegno di mantenimento venisse ridotto nella somma di € 250,00 mensili
(come dichiarato nel verbale di udienza dell'11.12.2024) ovvero nella somma ritenuta congrua.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1
considerate le condizioni di salute del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 2, tali da necessitare un aumento del contributo al suo mantenimento che in via riconvenzionale veniva quantificato in € 450,00 mensili.
Tanto premesso, deve rilevarsi in diritto che quanto ai presupposti necessari per richiedere la modifica dei provvedimenti concernenti la prole, l'art. 337 - quinquies c.c. rubricato, “revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli", ed applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio, stabilisce che: "i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo".
La più recente giurisprudenza di legittimità, al riguardo, afferma che è necessario a tal fine il sopravvenire di circostanze o fatti nuovi rispetto al momento della separazione o del provvedimento disciplinante i rapporti genitori-figli (cfr. ex multis Cass. n. 10720/2013, n.
7770/2012).
Nel caso di specie, si impone alla valutazione del Collegio, quale circostanza sopravvenuta rispetto alla precedente regolamentazione dei rapporti, il fatto che la resistente ed il figlio minore vivono a Badolato mentre il ricorrente risiede a Torino.
Ed invero, premesso che le scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati o ex compagni corrispondono ad un diritto costituzionalmente garantito (cfr. ex plurimis Cass. n. 18087/2016, secondo cui stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole), ne discende che il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare non è suscettibile di essere valutato negativamente. Tuttavia, è indubbio che il ricorrente per poter esercitare il suo diritto/dovere di visita del figlio minore deve affrontare delle spese di viaggio e di alloggio che devono necessariamente essere considerate ai fini della equa determinazione del suo contributo al mantenimento del figlio minore.
Ebbene, in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha dichiarato di essere collocato a riposo dallo scorso mese di settembre e che, non avendo più impegni lavorativi, è in grado e desidera far visita al figlio una volta al mese, affrontando spese di viaggio pari ad € 160,00 e di pernottamento nel BB di riferimento per € 50,00 a notte.
Egli si è dichiarato disponibile, considerato il trattamento pensionistico ammontante a circa €
1.500,00 mensili;
un documentato esborso di € 215,00 mensili per un finanziamento di recente contratto per l'acquisto di una automobile, a corrispondere alla controparte la somma di € 250,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio minore.
Tale somma appare equa al Collegio, considerate le circostanze di fatto sopra illustrate ed avuto riguardo alla situazione economico-reddituale complessiva di entrambe le parti.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed agli interessi coinvolti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti di CP_1 così provvede:
in parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Torino in data 14.10.2015, riduce l'assegno di mantenimento del figlio minore a carico di Parte 1 nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate, a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione del presente provvedimento;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile dell' 11 dicembre
2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Wanda Romanò
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2776 dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte 1 , (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo
Corleone e Marco Cavallini
E
CP 1 (c.f. C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Garzaniti
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, Parte_1 premetteva che con decreto del Tribunale
di Torino del 14.10.2015 veniva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio
CP 1minore Per 1 nato dall'unione con in data 31.10.2012, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo l'obbligo del Pt 1 di versare a CP 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno di € 350,00 mensili, con rivalutazione secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. CP 1Ciò posto, deduceva che già dal mese di aprile 2019 si era trasferita con il figlio a
Badolato e che, pertanto, l'esercizio del suo diritto/dovere di visita nei confronti del minore era diventato più gravoso anche dal punto di vista economico, dovendo affrontare spese di viaggio da
Torino a Badolato e di permanenza, non avendo punti di appoggio.
Chiedeva, pertanto, che l'assegno di mantenimento venisse ridotto nella somma di € 250,00 mensili
(come dichiarato nel verbale di udienza dell'11.12.2024) ovvero nella somma ritenuta congrua.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1
considerate le condizioni di salute del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 2, tali da necessitare un aumento del contributo al suo mantenimento che in via riconvenzionale veniva quantificato in € 450,00 mensili.
Tanto premesso, deve rilevarsi in diritto che quanto ai presupposti necessari per richiedere la modifica dei provvedimenti concernenti la prole, l'art. 337 - quinquies c.c. rubricato, “revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli", ed applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio, stabilisce che: "i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo".
La più recente giurisprudenza di legittimità, al riguardo, afferma che è necessario a tal fine il sopravvenire di circostanze o fatti nuovi rispetto al momento della separazione o del provvedimento disciplinante i rapporti genitori-figli (cfr. ex multis Cass. n. 10720/2013, n.
7770/2012).
Nel caso di specie, si impone alla valutazione del Collegio, quale circostanza sopravvenuta rispetto alla precedente regolamentazione dei rapporti, il fatto che la resistente ed il figlio minore vivono a Badolato mentre il ricorrente risiede a Torino.
Ed invero, premesso che le scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati o ex compagni corrispondono ad un diritto costituzionalmente garantito (cfr. ex plurimis Cass. n. 18087/2016, secondo cui stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole), ne discende che il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare non è suscettibile di essere valutato negativamente. Tuttavia, è indubbio che il ricorrente per poter esercitare il suo diritto/dovere di visita del figlio minore deve affrontare delle spese di viaggio e di alloggio che devono necessariamente essere considerate ai fini della equa determinazione del suo contributo al mantenimento del figlio minore.
Ebbene, in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha dichiarato di essere collocato a riposo dallo scorso mese di settembre e che, non avendo più impegni lavorativi, è in grado e desidera far visita al figlio una volta al mese, affrontando spese di viaggio pari ad € 160,00 e di pernottamento nel BB di riferimento per € 50,00 a notte.
Egli si è dichiarato disponibile, considerato il trattamento pensionistico ammontante a circa €
1.500,00 mensili;
un documentato esborso di € 215,00 mensili per un finanziamento di recente contratto per l'acquisto di una automobile, a corrispondere alla controparte la somma di € 250,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio minore.
Tale somma appare equa al Collegio, considerate le circostanze di fatto sopra illustrate ed avuto riguardo alla situazione economico-reddituale complessiva di entrambe le parti.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed agli interessi coinvolti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti di CP_1 così provvede:
in parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Torino in data 14.10.2015, riduce l'assegno di mantenimento del figlio minore a carico di Parte 1 nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate, a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione del presente provvedimento;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile dell' 11 dicembre
2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Wanda Romanò
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo