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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NT RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1049 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BUTTA' IP ed elettivamente domiciliato in Via Marchese di Villabianca, 54
Palermo.
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO CP_1 P.IVA_2
GI TA , elettivamente domiciliato indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 20/06/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' chiedendo l'annullamento del certificato di variazione CP_1
del rapporto assicurativo del 18 ottobre 2023, dell'avviso bonario del 20 marzo 2024, dell'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/1/2015 emessi sulla scorta del verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020- 774/778-PCON-1- prot. CP_1
8200.23/10/2020.0357778 del 23 ottobre 2020 n. 2018017601/DDL, notificato il CP_2
13 novembre 2020, e del Verbale di accertamento in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria n. 2020-774/778/INPS-PREA-1 Prot. .8200 del 23 ottobre 2020, CP_2
recante accertamento in materia di appalto di lavoro.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
1 contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo inoltre l'improcedibilità del ricorso per la preclusione derivante dalla notifica della cartella di pagamento per i medesimi titoli, ormai consolidata.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'azione proposta, avente ad oggetto l'annullamento di atti impositivi ha natura giudica di azione di accertamento negativo del credit,o che è esperibile sino a quando non si proceda alla emissione della cartella di pagamento.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del
2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia
2 già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
( Cass. Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256, in motivazione).
Nel caso in esame, si tratta di opposizione nel merito, preclusa dalla regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta il 18/7/2024 non seguita da opposizione, come documentato dall' a seguito di richiesta dell'atto all'agente della riscossione e CP_1
successiva trasmissione da parte di quest'ultimo.
Il ricorso nel merito va quindi respinto,in quanto precluso dall'esistenza della cartella di pagamento ormai consolidata per mancata opposizione nel termine.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte resistente.
Trapani, 27/10/2025
Il Giudice del lavoro
NT RA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NT RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1049 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BUTTA' IP ed elettivamente domiciliato in Via Marchese di Villabianca, 54
Palermo.
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO CP_1 P.IVA_2
GI TA , elettivamente domiciliato indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 25/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 20/06/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' chiedendo l'annullamento del certificato di variazione CP_1
del rapporto assicurativo del 18 ottobre 2023, dell'avviso bonario del 20 marzo 2024, dell'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/1/2015 emessi sulla scorta del verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020- 774/778-PCON-1- prot. CP_1
8200.23/10/2020.0357778 del 23 ottobre 2020 n. 2018017601/DDL, notificato il CP_2
13 novembre 2020, e del Verbale di accertamento in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria n. 2020-774/778/INPS-PREA-1 Prot. .8200 del 23 ottobre 2020, CP_2
recante accertamento in materia di appalto di lavoro.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
1 contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo inoltre l'improcedibilità del ricorso per la preclusione derivante dalla notifica della cartella di pagamento per i medesimi titoli, ormai consolidata.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'azione proposta, avente ad oggetto l'annullamento di atti impositivi ha natura giudica di azione di accertamento negativo del credit,o che è esperibile sino a quando non si proceda alla emissione della cartella di pagamento.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del
2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia
2 già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
( Cass. Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256, in motivazione).
Nel caso in esame, si tratta di opposizione nel merito, preclusa dalla regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta il 18/7/2024 non seguita da opposizione, come documentato dall' a seguito di richiesta dell'atto all'agente della riscossione e CP_1
successiva trasmissione da parte di quest'ultimo.
Il ricorso nel merito va quindi respinto,in quanto precluso dall'esistenza della cartella di pagamento ormai consolidata per mancata opposizione nel termine.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte resistente.
Trapani, 27/10/2025
Il Giudice del lavoro
NT RA
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