Art. 4.
E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079 , al quadro 51-b) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , al quadro 53-a) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed e' ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1065 , al quadro 13-c) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al quadro 13-6) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079 , al quadro 51-b) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , al quadro 53-a) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed e' ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1065 , al quadro 13-c) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al quadro 13-6) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .