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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 927/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 927/2017 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Altamura Parte_1
(Ba), alla Via S. Quasimodo n. 5, presso lo studio dell'avv. Giacomo Panaro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione del 30.12.2016,
- ATTRICE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Altamura (Ba), alla Via Reno n. 5, presso lo studio dell'avv. Pasquale Sardone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in
Cancelleria in data 9.02.2017,
- CONVENUTO - nonché contro
(oggi , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Turi (Ba), alla via N. Colapinto n. 23, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 24.10.2017,
- TERZA CHIAMATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 30.12.2016, ritualmente notificato il 12-18.01.2017, la Parte_1 premesso: 1) di svolgere attività di produzione di mobili e arredamenti, avvalendosi nella gestione contabile, fiscale e reddituale della consulenza dello 2) che nella dichiarazione dei redditi Controparte_1
1 Dott. Luca Sforza
n. 927/2017 R.G. Modello Unico 2013, relativo all'anno d'imposta 2012, era stato commesso un errore addebitabile in via esclusiva al fatto colposo del predetto studio professionale, consistente in una “eccedenza a saldo IRES” pari a €. 62.215,00, erroneamente indicata nel rigo “RX1 colonna 2”; 3) che il dott. consulente CP_4 presso lo informava dell'errore la società attrice, la quale provvedeva a Controparte_1 regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso;
4) che in conseguenza di ciò, la Pt_1 pagava una sanzione pari a €. 6.901,67; tutto ciò premesso e dedotto, l'attrice chiedeva accertarsi la sussistenza dell'errore commesso dai professionisti e di dichiarare la responsabilità dello Controparte_1 con l'effetto di condannarlo al pagamento di una somma pari a €. 6.901,67 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 9.02.2017, si costituiva nel presente procedimento lo l quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato Controparte_1 alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice a.r.l., Controparte_2 mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi anticipatario.
Autorizzata la chiamata in causa, con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 24.10.2017, si costituiva in giudizio anche la Controparte_2
(oggi , la quale si riportava alle medesime contestazioni di parte
[...] Controparte_3 convenuta, eccependo l'inoperatività della polizza stipulata, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentante dello studio convenuto e prova testimoniale, richiesta anche dal convenuto e dalla terza chiamata nelle rispettive memorie istruttorie e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre ribadire che, come noto, l'obbligazione gravante sul professionista in un rapporto contrattuale come quello dedotto nel caso di specie è di mezzi e non di risultato, dovendosi, ai fini della configurazione della responsabilità professionale, valutare la diligenza ex art. 1176 c.c. nell'adempimento (sul punto, ex multis, v. Cass. civ., sez. 3, 5.08.2013, n. 18612, secondo cui “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non
a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.”).
2 Dott. Luca Sforza
n. 927/2017 R.G. Orbene, nella fattispecie che ci occupa, è sostanzialmente incontestato e risulta ex actis dalla documentazione allegata all'atto di citazione che lo nell'esercizio della sua Controparte_1 attività di consulenza e gestione contabile, fiscale e reddituale per conto della società attrice, abbia commesso un evidente errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, essendovi stato tra l'altro il pronto intervento di uno dei consulenti dello studio convenuto finalizzato alla regolarizzazione fiscale mediante l'attivazione della procedura di ravvedimento operoso.
Del resto, tale circostanza è stata riconosciuta dalla stessa con sede in Altamura Parte_2 alla via De Pinedo, la quale in data 4.04.2014 con missiva inviata all'agenzia di Altamura della assicurazione odierna terza chiamata premettendo: «di essere stata incaricata della predisposizione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2013 anno di imposta 2012 e dei modelli F24 da parte della società Parte_1
d'ora innanzi denominata “società cliente”; di aver predisposto nel luglio 2013 la dichiarazione dei redditi della società cliente assistita indicando “per errore” nel rigo “RX1 Colonna 2” denominato “eccedenza di versamento a saldo IRES” la somma di Euro 62.215,00; che il predetto errore “determinava un credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione” per il corrispondente importo di Euro 62.215,00 di fatto
“inesistente”…», ha sostanzialmente ammesso e riconosciuto l'errore commesso nella compilazione del predetto modello unico 2013.
Parimenti, è incontestato il pagamento da parte della società attrice, in seguito a ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, attivato dallo stesso studio convenuto in favore della propria cliente, di una somma pari a €. 6.901,67 a titolo di sanzione e interessi per gli errori fiscali riscontrati.
Inoltre, quanto prospettato da parte attrice è stato confermato dalle dichiarazioni della teste , Testimone_1 impiegata presso la società attrice, ma della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare in difetto di particolari enfatizzazioni del narrato, la quale ha dichiarato di esser stata avvisata dal dott. , legale rappresentante dello , della presenza di “un errore da parte CP_4 Controparte_1 sua nella dichiarazione dei redditi 2013” (cfr. verbale del 19.11.2019), circostanza tra l'altro confermata e ammessa dallo stesso convenuto all'interrogatorio formale reso all'udienza del 19.03.2019, con ogni conseguenza in punto di dichiarazione confessoria di fatti a sé sfavorevoli ex art. 2730 c.c..
Ne deriva, pertanto, il diritto della al risarcimento per il danno patrimoniale subito, stante Parte_1
l'accertata mancata diligenza e perizia ex art. 1176 c.c. dello studio convenuto, essendo rimasta sul piano meramente assertivo la generica difesa circa il corretto esercizio della propria attività professionale da parte del medesimo studio (cfr., Cass. civ., sez. 3, 15.02.2007, n. 3462, secondo cui: “Incorre in responsabilità il debitore che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”).
Orbene, con riferimento al quantum l'importo complessivo da riconoscere in favore della Parte_1 per il danno patrimoniale subito ben può essere parametrato alla somma versata a titolo di sanzioni e
[...] interessi corrisposti dalla medesima società attrice in favore del fisco per la riscontrata errata compilazione del
3 Dott. Luca Sforza
n. 927/2017 R.G. modello unico 2013, pari a complessivi €. 6.901,67, senza interessi legali non essendo stata avanzata alcuna specifica domanda al riguardo nell'atto di citazione introduttivo.
Vale la pena, infine, precisarsi che, con riferimento ai rapporti tra lo e la terza Controparte_1 chiamata a.r.l.., risulta incontestata tra le parti l'esistenza della polizza Controparte_2 assicurativa n. 0005320246, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. 3, 26.09.2017 n. 22339, secondo cui “In tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla attività professionale svolta da un commercialista, ai fini dell'operatività della polizza assicurativa, deve essere accertato se il comportamento posto in essere rientri nell'ambito
dell'attività individuata dalla polizza come risarcibile e quindi se il danno sia stato causato dal professionista, direttamente attraverso l'attività professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio delle quali egli indirettamente risponde, non essendo tenuto ad indicare all'assicuratore l'effettivo, materiale responsabile dell'attività dannosa, sia essa attiva o omissiva che potrebbe non essere neppure in grado di individuare con certezza”).
La difesa della medesima compagnia convenuta ha eccepito, al riguardo, l'inoperatività della polizza stante l'asserita differenza tra l'attività esercitata dallo studio convenuto e quella coperta dall'assicurazione, descritta come “Attività di acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo di sistemi elettronici”; tuttavia, l'attività richiamata dalla compagnia è oggetto di una differente polizza, la n. 005320207, mentre in quella correttamente allegata dal convenuto nel caso di specie è descritta come “Esercizio di uno studio associato di ragionieri e dottori commercialisti” e, quindi, risulta del tutto compatibile con l'attività in concreto esercitata in favore di parte attrice;
inoltre, giova precisare che lo ha, in data 24.09.2014, inviato formale denuncia Controparte_1 di sinistro alla propria compagnia assicuratrice, la quale ha aperto regolare posizione sulla polizza de quo.
Del resto, vale la pena sottolineare che quest'ultima circostanza emerge altresì dalla dichiarazione della teste , la quale ascoltata all'udienza del 19.11.2019 ha dichiarato che lo convenuto Testimone_2 CP_1
“inoltrava denuncia di sinistro per perdite patrimoniali causate alla direttamente alla Parte_1 compagnia assicurativa ” (cfr. verbale), specificando che l'oggetto della denuncia del sinistro era CP_3 proprio l'errore sulla dichiarazione dei redditi 2013.
Di conseguenza, la domanda di manleva proposta dallo nei confronti della Controparte_1 compagnia terza chiamata in causa deve essere accolta e la compagnia Controparte_2
(oggi , deve essere condannata a manlevare lo studio convenuto
[...] Controparte_3 di quanto da quest'ultimo dovuto in favore di parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia come dichiarato nel ricorso introduttivo, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal
D.M. n. 147/2022, tabella 2, terza finca o colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento compreso tra €.
5.200,01 ed €. 26.000,00, ex art. 5, co. 6 del citato D.M. n. 55/2014), e avuto riguardo ai valori medi previsti per ciascuna delle fasi e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avv. Giacomo
Panaro, dichiaratosi anticipatario (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché,
Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
4 Dott. Luca Sforza
n. 927/2017 R.G. Con riferimento alle spese processuali sostenute dalla terza chiamata Controparte_2
a.r.l.., la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto della sostanziale medesima posizione processuale assunta nei confronti di parte attrice, giustifica la integrale compensazione tra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dello Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.
[...]
927/2017, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna lo in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di €. 6.901,67;
2) dichiara la terza chiamata (oggi Controparte_2 Controparte_3
, tenuta a manlevare lo i quanto da quest'ultimo dovuto in
[...] Controparte_1 favore di parte attrice;
3) condanna, altresì, lo in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida in complessivi €.
5.352,82, di cui €. 275,82 per esborsi, ed €. 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), e I.V.A., se dovuta, come per legge, con CP_5 distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Giacomo Panaro;
4) compensa integralmente le spese tra lo e la terza chiamata Controparte_1
. Controparte_2
Così deciso in Bari, il 27.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
Dott. Luca Sforza
5 Dott. Luca Sforza