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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate: dott.ssa Elena IU Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 68/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dall'avv.ta Sonia Canevisio (c.f. ) in Lodi (LO), alla C.F._2 via Tiziano Zalli n. 30;
- Ricorrente
nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Eleonora Erba (c.f. ) in San Colombano C.F._4 al Lambro (MI), alla via Ottavio Steffenini n. 32;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig. Parte_1
“1) disporre l'affido condiviso del minore;
Per_1
2) a parziale modifica del decreto n. 12122/2022 del 10/10/2022, disporre che il minore sia Per_1 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna;
3) disporre che la madre, attualmente residente all'estero, possa tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia;
4) disporre che la madre, nei periodi di sua permanenza all'estero possa sentire il figlio telefonicamente
o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19.00, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una settimana) e le attività del minore;
T_
5) disporre che nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, possa vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
6) disporre che nel periodo estivo, la madre possa vedere e tenere con sé il minore per un periodo di 15 giorni presso la sua abitazione in Italia, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
7) porre a carico della sig.ra in contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 CP_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5, T_ oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano.
Con vittoria di spese legali, a fronte anche del comportamento tenuto dalla controparte.”.
Conclusioni di parte resistente sig.ra Controparte_1
“1) disporre l'affido condiviso del minore;
Per_1
2) a parziale modifica del decreto n. 12122/2022 del 10/10/2022, disporre che il minore sia Per_1 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna;
3) disporre che la madre – attualmente residente all'estero –tenga con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia;
mentre nei periodi di sua permanenza all'estero potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una T_ settimana) e le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
nel periodo estivo, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore per due periodi di almeno
15 giorni ciascuno, di cui uno presso la sua abitazione all'estero e uno in Italia, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
4) porre a carico della sig.ra in contributo al mantenimento del figlio di € 150,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5 al padre, T_ oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
5) Autorizzare il rilascio di documento di identità valido per l'espatrio e consentire al figlio di Per_1 seguire la madre.”.
IL TRIBUNALE
2 udita la relazione della causa fatta dalla Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 il ricorrente sig. ha chiesto la modifica Parte_1 del decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 12112/202 del 04.10.2022, reso da codesto Tribunale, e, per l'effetto, l'affidamento congiunto del minore ad entrambi Persona_2
i genitori con collocamento presso il padre, autorizzandolo a firmare in autonomia la documentazione necessaria in ambito scolastico, sanitario e ricreativo, con avviso preventivo della madre;
che la sig.ra potesse tenere con sé il minore nei periodi di permanenza in Italia, previo accordo con il CP_1 ricorrente;
il versamento materno di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ed il 50% delle spese straordinarie;
oltre vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto che dal marzo 2023 la sig.ra si è CP_1 trasferita all'estero, dapprima nel Regno Unito e in seguito in Germania, e su accordo delle parti il minore
– originariamente collocato in via prevalente presso la madre in base al predetto decreto – è rimasto a vivere presso il padre in Italia e quest'ultimo, in ragione di ciò, ha interrotto la corresponsione alla madre del contributo al mantenimento che era stato fissato in €150,00 mensili oltre al 50%.
2. Con comparsa di costituzione in data 10.03.2024, si è costituita la sig.ra confermando di essersi CP_1 temporaneamente trasferita all'estero dal mese di marzo 2023, al fine di trovare un'occupazione lavorativa maggiormente remunerativa, concordando con il sig. che per tale periodo il figlio T_
sarebbe stato collocato presso di lui (nell'abitazione dei nonni paterni, ove il ricorrente risiede), Per_1 con onere a carico della resistente di contribuire al suo mantenimento con l'importo di €150,00 (da compensarsi in parte con quanto sino ad allora dovuto e non versato dal sig. e con T_ regolamentazione delle visite con il figlio tramite telefonata o videochiamata quotidiana. Tuttavia, da subito i contatti con il sig. e soprattutto con risultavano difficoltosi e non regolari a T_ Per_1 causa del comportamento ostativo del padre. La resistente ha dedotto di lavorare come aiuto cuoca in un ristorante italiano ad HALERSTADT in Germania, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione lorda pari ad euro 2.080,00 (netta pari a circa euro 1.500,00) e di convivere con il nuovo compagno in un appartamento in locazione per il quale versa un canone di €500,00 mensili.
La resistente ha quindi aderito alla modifica, in via temporanea e sino al suo rientro in Italia, del collocamento prevalente di presso il padre;
con la previsione a suo carico di un contributo al Per_1
3 suo mantenimento non superiore ad €150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la previsione della possibilità di vedere il figlio liberamente, durante i suoi soggiorni in Italia, e di portarlo con sé all'estero per almeno un mese durante il periodo estivo.
Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 473 bis. 17 comma III c.p.c. eccependo la tardività della costituzione di controparte.
3. All'udienza collegiale del 26.03.2024, l'udienza si è svolta con modalità miste, in presenza per il ricorrente, e da remoto, in collegamento dalla Germania per la resistente. In tale occasione, il sig. T_ ha dichiarato di non lavorare se non occasionalmente come disegnatore geometra, di vivere con figlio e i suoi genitori presso l'abitazione di questi ultimi, e di non percepire l'assegno Persona_2 unico. Il padre ha descritto il rapporto madre-figlio come sereno precisando che si sentono ogni 3-5 giorni con telefonate o videochiamate.
La resistente ha dichiarato di convivere con un nuovo compagno e lavorare in Germania da maggio 2023, di voler sentire il figlio liberamente, e che al minore fosse consentito di pernottare presso l'abitazione di cui è tuttora titolare in occasione dei suoi rientri in Italia;
ha inoltre dichiarato di essere assunta CP_2 con contratto a tempo indeterminato come cameriera presso un ristorante e di guadagnare € 1.510,00 al mese, di pagare € 500,00 per la locazione in Germania oltre € 100,00 circa di utenze e € 20,00 al mese per la casa in Italia oltre utenze. A tale udienza, le parti hanno insistito per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Collegio si è riservato.
All'esito, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 10.09.2024, il Collegio così ha disposto in via temporanea ed urgente: 1) dispone l'affido condiviso del minore;
2) a parziale modifica del Per_1 decreto n. 12122/2022 del 10/10/2022, dispone che il minore sia collocato in via prevalente Per_1 presso l'abitazione paterna;
3) dispone che la madre – attualmente residente all'estero - tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia;
mentre nei periodi di sua permanenza all'estero potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. T_ con un preavviso di una settimana) e le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
nel periodo estivo, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore per due periodi di almeno 15 giorni ciascuno, di cui uno presso la sua abitazione all'estero e uno in Italia, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico della sig.ra in contributo al CP_1 mantenimento del figlio di €200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5 al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo T_ il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano”.
4 Con la predetta ordinanza, il Collegio ha inoltre disposto la comparizione personale delle parti all'udienza del 29.11.2024 per il tentativo di conciliazione, delegando la Giudice relatrice, assegnando termine per il deposito degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e della documentazione reddituale aggiornata.
Con nota del 19.11.2024 la resistente ha dedotto di aver perso il lavoro nel giugno 2024 e di percepire la indennità di disoccupazione pari ad €923,00 da luglio 2024 a gennaio 2025.
All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione del 29.11.2024 la sig.ra non si è presentata CP_1 senza giustificato motivo, ed il suo difensore ha domandato un rinvio al periodo compreso tra il 5 e il 10 gennaio 2025, durante il quale la stessa sarebbe stata in Italia, affinché potesse essere presente.
La Giudice ha quindi rinviato all'udienza del 07.01.2025.
A tale udienza parte resistente non si è presentata senza giustificato motivo, deducendo un sopravvenuto impegno di lavoro, non documentato. Parte ricorrente ha quindi chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti limitatamente alla previsione relativa alla permanenza del minore presso la madre in Germania durante il periodo estivo, chiedendone l'esclusione anche alla luce del comportamento della parte. Parte resistente si è opposta alla condanna alle spese ed chiesto la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con ordinanza del 07.01.2025, ritenuta matura la causa per la decisione, il Collegio ha fissato udienza per la discussione e la decisione per il 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Sul regime di affido e collocamento del minore Persona_2
Parte ricorrente e parte resistente hanno concordemente domandato la modifica del decreto di regolamentazione dei rapporti genitoriali n. 12.112/2022 del 04.10.2022, pubblicato il 10.10.2022, per ciò che attiene il collocamento del minore, chiedendo che fosse disposto il collocamento prevalente presso il padre, atteso l'incontestato trasferimento all'estero della madre dal mese di marzo 2023.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. Pertanto, il Tribunale può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le statuizioni economiche, sulla base dei fatti nuovi emersi in corso di causa.
Per ciò che attiene l'affidamento, stante l'accordo delle parti e l'assenza di ragioni di pregiudizio rilevabili dall'esame degli atti di causa, è da confermare il regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Persona_2
5 Quanto al collocamento, considerato che è incontestato che il minore abita Persona_2 stabilmente presso l'abitazione paterna insieme al padre e ai nonni sin dal marzo 2023, quando la sig.ra si è trasferita all'estero per motivi lavorativi, il Tribunale conferma quanto previsto in via CP_1 temporanea e urgente con l'ordinanza 12045/2024 del 10.09.2024, pubblicata il 27.09.2024, disponendo in via definitiva che il minore sia collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna.
Le parti hanno espresso il loro accordo sul punto e il padre ha dato prova di poter gestire autonomamente il minore, in considerazione dei suoi salutari impegni lavorativi e della presenza di una rete parentale di supporto (nonna materna lavoratrice e nonno paterno pensionato) con lui convivente.
5. Diritto di visita materno
Parte ricorrente e parte resistente hanno concordemente domandato che la madre, quando in Italia, possa tenere con sé il figlio liberamente anche con il pernottamento, e che quanto si trova all'estero, possa sentirlo telefonicamente ogni due giorni dopo le 19.00; inoltre, che durante le festività natalizie, possa tenerlo con sè in Italia, presso la sua abitazione, per cinque giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica.
Inoltre, il padre ha domandato che la madre possa tenere con sé il figlio per 15 giorni durante il periodo estivo, purchè solo in Italia, chiedendo che sia esclusa la possibilità per la madre di tenere con sé il figlio presso la sua abitazione all'estero, disposta in via temporanea e urgente.
Considerato che la sig.ra secondo quanto dalla stessa riferito, è intestataria di un contratto CP_1 CP_2 nel Comune di San Colombano al Lambro, ove risulta residente (doc. 2 “certificato residenza e stato di famiglia” della comparsa di costituzione), e che quindi dispone di un'abitazione sul territorio, viene confermata la possibilità per la stessa di vedere e tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia. Nei periodi di sua permanenza all'estero la madre potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni due giorni alle ore 19.00, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una T_ settimana) e con le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per cinque giorni consecutivi durante la sospensione della frequenza scolastica.
Quando al periodo estivo, tenuto conto del comportamento processuale della parte, la quale non è comparsa personalmente alle udienze fissate e rinviate su istanza del suo legale, proprio al fine di consentirle di parteciparvi, e omettendo anche di avvisare e di fornire giustificazioni della sua assenza, con ciò mostrando scarso rispetto non solo nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma altresì verso la controparte, padre del proprio figlio;
tenuto altresì conto che la sig.ra pur avendolo richiesto nei CP_3 propri atti, ha omesso di recarsi in Italia per incontrare il figlio durante le festività natalizie del 2023 e del 2024, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo, ritiene il Tribunale che, allo stato, la stessa non
6 abbia fornito adeguate garanzie di affidabilità, tali da consentirle di portare con sé il figlio fuori dal territorio italiano.
Per tali ragioni, nel periodo estivo la madre potrà tenere e vedere con sé il minore sul territorio italiano, per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
è invece posto divieto alla sig.ra di recarsi all'estero con il figlio . CP_1 Persona_2
6. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Parte ricorrente ha domandato quale contributo al mantenimento per il figlio la conferma della somma di
€ 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, la resistente ha domandato di poter contribuire al mantenimento con la minor somma di
€150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
Per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali delle parti.
Il sig. ha dichiarato di lavorare occasionalmente come disegnatore geometra e di non percepire T_
l'assegno Unico (cfr. dichiarazione resa all'udienza collegiale del 26.03.2024). Richiesto dalla Giudice di depositare gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e della documentazione reddituale aggiornata, parte ricorrente con nota del 29.11.2024 ha dichiarato di non aver in essere alcun rapporto bancario o finanziario, di non percepire alcun reddito, e di essere totalmente a carico dei suoi genitori, in quanto disoccupato.
La sig.ra in sede di comparsa di costituzione, ha allegato di essere titolare di un contratto a tempo CP_1 indeterminato come cuoca in Germania e di guadagnare € 1.510,00 al mese (doc. 09 “contratto di lavoro”
e doc. 10 “busta paga” della comparsa di costituzione), di versare € 500,00 a titolo di canone di locazione in Germania (doc. 11 “contratto locazione” della comparsa di costituzione) oltre €100,00 circa di utenze e €20,00 al mese per l'abitazione in Italia, oltre utenze (cfr. dichiarazione resa all'udienza CP_2 collegiale del 26.03.2024). Dalla nota depositata il 19.11.2024, risulta che la resistente ha perso il lavoro nel giugno 2024 e che ha percepito l'indennità di disoccupazione pari ad di €923,00 nel periodo compreso tra luglio 2024 e gennaio 2025, come risulta dagli estratti conto di luglio, agosto ed ottobre 2024 depositati in atti. Risulta da ultimo che la sig.ra ha recentemente reperito una nuova occupazione CP_1 ed attualmente lavora, motivo per il quale non sarebbe comparsa personalmente all'udienza del
07.01.2025 senza preavviso (cfr. verbale di udienza del 07.01.2025).
Tenuto conto dell'età del minore (10 anni), dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, del fatto che il ricorrente risulta tuttora privo di occupazione e a carico dei propri genitori, che parte resistente percepisce una retribuzione e che ha percepito l'indennità di disoccupazione quando non
7 lavorava, che è onerata del canone di locazione insieme al nuovo compagno convivente, che non ha versato alcun contributo al mantenimento del figlio (come dichiarato da parte ricorrente all'udienza del
07.01.2025 e non contestato), il Tribunale ritiene opportuno confermare in via definitiva a carico della sig.ra un contributo al mantenimento del figlio di €200,00, oltre rivalutazione annuale secondo CP_1 gli indici ISTAT, e oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico di parte resistente,
e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della natura della controversia, dell'attività difensiva svolta dalle parti e della domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso di e, per l'effetto, a parziale modifica il decreto di Parte_1 regolamentazione dei rapporti genitoriali n. 12.112/2022 del 04.10.2022 e pubblicato il 10.10.2022:
2) dispone che il minore affidato in via congiunta a entrambi i genitori, sia Persona_3 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna;
3) dispone che la madre – attualmente residente all'estero – possa tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia, previo accordo con il padre;
nei periodi di sua permanenza all'estero potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19.00, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una settimana) e le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si T_ troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
nel periodo estivo la madre potrà tenere e vedere con sé il figlio sul territorio italiano, per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
è posto divieto alla sig.ra di recarsi all'estero con il figlio CP_1 [...]
; Per_2
4) pone a carico della sig.ra in contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, T_ oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
5) condanna la sig.ra a rimborsare al sig. le spese di lite che liquida in € 2.833,00 a titolo CP_1 T_ di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
8 Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 25.02.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena IU
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate: dott.ssa Elena IU Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 68/2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dall'avv.ta Sonia Canevisio (c.f. ) in Lodi (LO), alla C.F._2 via Tiziano Zalli n. 30;
- Ricorrente
nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Eleonora Erba (c.f. ) in San Colombano C.F._4 al Lambro (MI), alla via Ottavio Steffenini n. 32;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig. Parte_1
“1) disporre l'affido condiviso del minore;
Per_1
2) a parziale modifica del decreto n. 12122/2022 del 10/10/2022, disporre che il minore sia Per_1 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna;
3) disporre che la madre, attualmente residente all'estero, possa tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia;
4) disporre che la madre, nei periodi di sua permanenza all'estero possa sentire il figlio telefonicamente
o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19.00, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una settimana) e le attività del minore;
T_
5) disporre che nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, possa vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
6) disporre che nel periodo estivo, la madre possa vedere e tenere con sé il minore per un periodo di 15 giorni presso la sua abitazione in Italia, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
7) porre a carico della sig.ra in contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 CP_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5, T_ oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano.
Con vittoria di spese legali, a fronte anche del comportamento tenuto dalla controparte.”.
Conclusioni di parte resistente sig.ra Controparte_1
“1) disporre l'affido condiviso del minore;
Per_1
2) a parziale modifica del decreto n. 12122/2022 del 10/10/2022, disporre che il minore sia Per_1 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna;
3) disporre che la madre – attualmente residente all'estero –tenga con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia;
mentre nei periodi di sua permanenza all'estero potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una T_ settimana) e le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
nel periodo estivo, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore per due periodi di almeno
15 giorni ciascuno, di cui uno presso la sua abitazione all'estero e uno in Italia, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
4) porre a carico della sig.ra in contributo al mantenimento del figlio di € 150,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5 al padre, T_ oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
5) Autorizzare il rilascio di documento di identità valido per l'espatrio e consentire al figlio di Per_1 seguire la madre.”.
IL TRIBUNALE
2 udita la relazione della causa fatta dalla Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 il ricorrente sig. ha chiesto la modifica Parte_1 del decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 12112/202 del 04.10.2022, reso da codesto Tribunale, e, per l'effetto, l'affidamento congiunto del minore ad entrambi Persona_2
i genitori con collocamento presso il padre, autorizzandolo a firmare in autonomia la documentazione necessaria in ambito scolastico, sanitario e ricreativo, con avviso preventivo della madre;
che la sig.ra potesse tenere con sé il minore nei periodi di permanenza in Italia, previo accordo con il CP_1 ricorrente;
il versamento materno di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ed il 50% delle spese straordinarie;
oltre vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto che dal marzo 2023 la sig.ra si è CP_1 trasferita all'estero, dapprima nel Regno Unito e in seguito in Germania, e su accordo delle parti il minore
– originariamente collocato in via prevalente presso la madre in base al predetto decreto – è rimasto a vivere presso il padre in Italia e quest'ultimo, in ragione di ciò, ha interrotto la corresponsione alla madre del contributo al mantenimento che era stato fissato in €150,00 mensili oltre al 50%.
2. Con comparsa di costituzione in data 10.03.2024, si è costituita la sig.ra confermando di essersi CP_1 temporaneamente trasferita all'estero dal mese di marzo 2023, al fine di trovare un'occupazione lavorativa maggiormente remunerativa, concordando con il sig. che per tale periodo il figlio T_
sarebbe stato collocato presso di lui (nell'abitazione dei nonni paterni, ove il ricorrente risiede), Per_1 con onere a carico della resistente di contribuire al suo mantenimento con l'importo di €150,00 (da compensarsi in parte con quanto sino ad allora dovuto e non versato dal sig. e con T_ regolamentazione delle visite con il figlio tramite telefonata o videochiamata quotidiana. Tuttavia, da subito i contatti con il sig. e soprattutto con risultavano difficoltosi e non regolari a T_ Per_1 causa del comportamento ostativo del padre. La resistente ha dedotto di lavorare come aiuto cuoca in un ristorante italiano ad HALERSTADT in Germania, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione lorda pari ad euro 2.080,00 (netta pari a circa euro 1.500,00) e di convivere con il nuovo compagno in un appartamento in locazione per il quale versa un canone di €500,00 mensili.
La resistente ha quindi aderito alla modifica, in via temporanea e sino al suo rientro in Italia, del collocamento prevalente di presso il padre;
con la previsione a suo carico di un contributo al Per_1
3 suo mantenimento non superiore ad €150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la previsione della possibilità di vedere il figlio liberamente, durante i suoi soggiorni in Italia, e di portarlo con sé all'estero per almeno un mese durante il periodo estivo.
Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 473 bis. 17 comma III c.p.c. eccependo la tardività della costituzione di controparte.
3. All'udienza collegiale del 26.03.2024, l'udienza si è svolta con modalità miste, in presenza per il ricorrente, e da remoto, in collegamento dalla Germania per la resistente. In tale occasione, il sig. T_ ha dichiarato di non lavorare se non occasionalmente come disegnatore geometra, di vivere con figlio e i suoi genitori presso l'abitazione di questi ultimi, e di non percepire l'assegno Persona_2 unico. Il padre ha descritto il rapporto madre-figlio come sereno precisando che si sentono ogni 3-5 giorni con telefonate o videochiamate.
La resistente ha dichiarato di convivere con un nuovo compagno e lavorare in Germania da maggio 2023, di voler sentire il figlio liberamente, e che al minore fosse consentito di pernottare presso l'abitazione di cui è tuttora titolare in occasione dei suoi rientri in Italia;
ha inoltre dichiarato di essere assunta CP_2 con contratto a tempo indeterminato come cameriera presso un ristorante e di guadagnare € 1.510,00 al mese, di pagare € 500,00 per la locazione in Germania oltre € 100,00 circa di utenze e € 20,00 al mese per la casa in Italia oltre utenze. A tale udienza, le parti hanno insistito per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Il Collegio si è riservato.
All'esito, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 10.09.2024, il Collegio così ha disposto in via temporanea ed urgente: 1) dispone l'affido condiviso del minore;
2) a parziale modifica del Per_1 decreto n. 12122/2022 del 10/10/2022, dispone che il minore sia collocato in via prevalente Per_1 presso l'abitazione paterna;
3) dispone che la madre – attualmente residente all'estero - tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia;
mentre nei periodi di sua permanenza all'estero potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. T_ con un preavviso di una settimana) e le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
nel periodo estivo, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore per due periodi di almeno 15 giorni ciascuno, di cui uno presso la sua abitazione all'estero e uno in Italia, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico della sig.ra in contributo al CP_1 mantenimento del figlio di €200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5 al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo T_ il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano”.
4 Con la predetta ordinanza, il Collegio ha inoltre disposto la comparizione personale delle parti all'udienza del 29.11.2024 per il tentativo di conciliazione, delegando la Giudice relatrice, assegnando termine per il deposito degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e della documentazione reddituale aggiornata.
Con nota del 19.11.2024 la resistente ha dedotto di aver perso il lavoro nel giugno 2024 e di percepire la indennità di disoccupazione pari ad €923,00 da luglio 2024 a gennaio 2025.
All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione del 29.11.2024 la sig.ra non si è presentata CP_1 senza giustificato motivo, ed il suo difensore ha domandato un rinvio al periodo compreso tra il 5 e il 10 gennaio 2025, durante il quale la stessa sarebbe stata in Italia, affinché potesse essere presente.
La Giudice ha quindi rinviato all'udienza del 07.01.2025.
A tale udienza parte resistente non si è presentata senza giustificato motivo, deducendo un sopravvenuto impegno di lavoro, non documentato. Parte ricorrente ha quindi chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti limitatamente alla previsione relativa alla permanenza del minore presso la madre in Germania durante il periodo estivo, chiedendone l'esclusione anche alla luce del comportamento della parte. Parte resistente si è opposta alla condanna alle spese ed chiesto la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Con ordinanza del 07.01.2025, ritenuta matura la causa per la decisione, il Collegio ha fissato udienza per la discussione e la decisione per il 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Sul regime di affido e collocamento del minore Persona_2
Parte ricorrente e parte resistente hanno concordemente domandato la modifica del decreto di regolamentazione dei rapporti genitoriali n. 12.112/2022 del 04.10.2022, pubblicato il 10.10.2022, per ciò che attiene il collocamento del minore, chiedendo che fosse disposto il collocamento prevalente presso il padre, atteso l'incontestato trasferimento all'estero della madre dal mese di marzo 2023.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. Pertanto, il Tribunale può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le statuizioni economiche, sulla base dei fatti nuovi emersi in corso di causa.
Per ciò che attiene l'affidamento, stante l'accordo delle parti e l'assenza di ragioni di pregiudizio rilevabili dall'esame degli atti di causa, è da confermare il regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Persona_2
5 Quanto al collocamento, considerato che è incontestato che il minore abita Persona_2 stabilmente presso l'abitazione paterna insieme al padre e ai nonni sin dal marzo 2023, quando la sig.ra si è trasferita all'estero per motivi lavorativi, il Tribunale conferma quanto previsto in via CP_1 temporanea e urgente con l'ordinanza 12045/2024 del 10.09.2024, pubblicata il 27.09.2024, disponendo in via definitiva che il minore sia collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna.
Le parti hanno espresso il loro accordo sul punto e il padre ha dato prova di poter gestire autonomamente il minore, in considerazione dei suoi salutari impegni lavorativi e della presenza di una rete parentale di supporto (nonna materna lavoratrice e nonno paterno pensionato) con lui convivente.
5. Diritto di visita materno
Parte ricorrente e parte resistente hanno concordemente domandato che la madre, quando in Italia, possa tenere con sé il figlio liberamente anche con il pernottamento, e che quanto si trova all'estero, possa sentirlo telefonicamente ogni due giorni dopo le 19.00; inoltre, che durante le festività natalizie, possa tenerlo con sè in Italia, presso la sua abitazione, per cinque giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica.
Inoltre, il padre ha domandato che la madre possa tenere con sé il figlio per 15 giorni durante il periodo estivo, purchè solo in Italia, chiedendo che sia esclusa la possibilità per la madre di tenere con sé il figlio presso la sua abitazione all'estero, disposta in via temporanea e urgente.
Considerato che la sig.ra secondo quanto dalla stessa riferito, è intestataria di un contratto CP_1 CP_2 nel Comune di San Colombano al Lambro, ove risulta residente (doc. 2 “certificato residenza e stato di famiglia” della comparsa di costituzione), e che quindi dispone di un'abitazione sul territorio, viene confermata la possibilità per la stessa di vedere e tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia. Nei periodi di sua permanenza all'estero la madre potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni due giorni alle ore 19.00, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una T_ settimana) e con le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per cinque giorni consecutivi durante la sospensione della frequenza scolastica.
Quando al periodo estivo, tenuto conto del comportamento processuale della parte, la quale non è comparsa personalmente alle udienze fissate e rinviate su istanza del suo legale, proprio al fine di consentirle di parteciparvi, e omettendo anche di avvisare e di fornire giustificazioni della sua assenza, con ciò mostrando scarso rispetto non solo nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma altresì verso la controparte, padre del proprio figlio;
tenuto altresì conto che la sig.ra pur avendolo richiesto nei CP_3 propri atti, ha omesso di recarsi in Italia per incontrare il figlio durante le festività natalizie del 2023 e del 2024, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo, ritiene il Tribunale che, allo stato, la stessa non
6 abbia fornito adeguate garanzie di affidabilità, tali da consentirle di portare con sé il figlio fuori dal territorio italiano.
Per tali ragioni, nel periodo estivo la madre potrà tenere e vedere con sé il minore sul territorio italiano, per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
è invece posto divieto alla sig.ra di recarsi all'estero con il figlio . CP_1 Persona_2
6. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Parte ricorrente ha domandato quale contributo al mantenimento per il figlio la conferma della somma di
€ 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, la resistente ha domandato di poter contribuire al mantenimento con la minor somma di
€150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
Per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali delle parti.
Il sig. ha dichiarato di lavorare occasionalmente come disegnatore geometra e di non percepire T_
l'assegno Unico (cfr. dichiarazione resa all'udienza collegiale del 26.03.2024). Richiesto dalla Giudice di depositare gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni e della documentazione reddituale aggiornata, parte ricorrente con nota del 29.11.2024 ha dichiarato di non aver in essere alcun rapporto bancario o finanziario, di non percepire alcun reddito, e di essere totalmente a carico dei suoi genitori, in quanto disoccupato.
La sig.ra in sede di comparsa di costituzione, ha allegato di essere titolare di un contratto a tempo CP_1 indeterminato come cuoca in Germania e di guadagnare € 1.510,00 al mese (doc. 09 “contratto di lavoro”
e doc. 10 “busta paga” della comparsa di costituzione), di versare € 500,00 a titolo di canone di locazione in Germania (doc. 11 “contratto locazione” della comparsa di costituzione) oltre €100,00 circa di utenze e €20,00 al mese per l'abitazione in Italia, oltre utenze (cfr. dichiarazione resa all'udienza CP_2 collegiale del 26.03.2024). Dalla nota depositata il 19.11.2024, risulta che la resistente ha perso il lavoro nel giugno 2024 e che ha percepito l'indennità di disoccupazione pari ad di €923,00 nel periodo compreso tra luglio 2024 e gennaio 2025, come risulta dagli estratti conto di luglio, agosto ed ottobre 2024 depositati in atti. Risulta da ultimo che la sig.ra ha recentemente reperito una nuova occupazione CP_1 ed attualmente lavora, motivo per il quale non sarebbe comparsa personalmente all'udienza del
07.01.2025 senza preavviso (cfr. verbale di udienza del 07.01.2025).
Tenuto conto dell'età del minore (10 anni), dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, del fatto che il ricorrente risulta tuttora privo di occupazione e a carico dei propri genitori, che parte resistente percepisce una retribuzione e che ha percepito l'indennità di disoccupazione quando non
7 lavorava, che è onerata del canone di locazione insieme al nuovo compagno convivente, che non ha versato alcun contributo al mantenimento del figlio (come dichiarato da parte ricorrente all'udienza del
07.01.2025 e non contestato), il Tribunale ritiene opportuno confermare in via definitiva a carico della sig.ra un contributo al mantenimento del figlio di €200,00, oltre rivalutazione annuale secondo CP_1 gli indici ISTAT, e oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste integralmente a carico di parte resistente,
e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della natura della controversia, dell'attività difensiva svolta dalle parti e della domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso di e, per l'effetto, a parziale modifica il decreto di Parte_1 regolamentazione dei rapporti genitoriali n. 12.112/2022 del 04.10.2022 e pubblicato il 10.10.2022:
2) dispone che il minore affidato in via congiunta a entrambi i genitori, sia Persona_3 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna;
3) dispone che la madre – attualmente residente all'estero – possa tenere con sé il figlio liberamente, anche con il pernottamento, ogni qualvolta si recherà in Italia, previo accordo con il padre;
nei periodi di sua permanenza all'estero potrà sentire il figlio telefonicamente o con videochiamata ogni 2 giorni alle ore 19.00, compatibilmente con i turni lavorativi della stessa (che dovranno essere comunicati al sig. con un preavviso di una settimana) e le attività del minore;
nel periodo natalizio la madre, se si T_ troverà in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica;
nel periodo estivo la madre potrà tenere e vedere con sé il figlio sul territorio italiano, per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
è posto divieto alla sig.ra di recarsi all'estero con il figlio CP_1 [...]
; Per_2
4) pone a carico della sig.ra in contributo al mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, T_ oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
5) condanna la sig.ra a rimborsare al sig. le spese di lite che liquida in € 2.833,00 a titolo CP_1 T_ di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
8 Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 25.02.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena IU
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