Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2022, proposto da
Anmic Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituito in giudizio;
nei confronti
Starbene S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola, Valeriano Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) Della Determinazione dirigenziale n. 1626 del 23.09.2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 – Attività produttive e valorizzazione del territorio, limitatamente alla parte in cui non è stata rilasciata l''autorizzazione sanitaria alla realizzazione ai sensi e per gli effetti dell''art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 per tutte e 20 prestazioni di Centro Semi Residenziale Autismo richieste con istanza del 30.04.2019 presentata con pratica SUAP n. 3922, reiterata con istanza prot. n. 39498 del 22.05.2022 – codice univoco 6926, presentata in data 20.05.2022, quindi nella parte in cui non ha autorizzato n. 10 prestazioni Semi Residenziale Autismo;
2) Del parere di compatibilità con la programmazione regionale prot. n. 381877 del 30.08.2022, rilasciato ai sensi dell''art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, acquisita al protocollo del Comune di Crotone in data 31.08.2022 al n. 64845 – avente ad oggetto “Rif. Suap 3922 del 30/04/2019R richiesta reiterata con rif. Suap 6926 del 20/05/2022. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992. Società Anmic Riabilitazione con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Peppino Impastato n. 57” limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni di Centro Semi Residenziale Autismo su n. 20 prestazioni richieste da ANMIC con istanza prot. SUAP n. 3922/2019, reiterata con istanza prot. SUAP n. 6926/2022;
3) della valutazione resa dalla Regione Calabria – Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362488 del 05.08.2022, per come richiamata nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni;
4) della valutazione dell''ASP di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381877 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni.
Per l''annullamento, altresì, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa Sede impugnato, e tra questi gli altri atti dell''istruttoria laddove effettuata e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Crotone, Regione Calabria, Ministero della Salute, Starbene S.r.l., Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. FE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che.
- nel presente giudizio viene impugnata la Determinazione dirigenziale 1626 del23 settembre 2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 – Attività produttive e valorizzazione del territorio, limitatamente alla parte in cui non è stata rilasciata a favore della ricorrente l'autorizzazione sanitaria alla realizzazione per tutte e 20 prestazioni di Centro Semi Residenziale Autismo richieste;
- il medesimo provvedimento è stato impugnato nel ricorso N.R.G. 1613/2022, definito con la sentenza n. 217 del 2 febbraio 2026 che lo ha integralmente annullato.
Ritenuto che l’annullamento del medesimo provvedimento impugnato nel presente giudizio, per effetto della distinta pronuncia richiamata, configura l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con l’assorbimento di ogni altra questione in rito.
Le spese possono essere compensate fra tutte le parti alla luce delle particolari circostanze fattuali che hanno determinato la definizione del presente giudizio in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FA | VO LE |
IL SEGRETARIO