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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/05/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere all'udienza del 10.5.2024, all'esito della discussione orale del difensore della parte appellante, riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1473/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Davide Bruno come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
; Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.597/2022, emessa all'udienza del 4.4.2022 e depositata in via telematica, il
Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da avverso le ordinanze ingiunzioni n.n. 14/0710, 14/0711 e 14/0712, Parte_1
emesse dal Dirigente responsabile del Servizio di il Parte_2 CP_1
12.12.2014, per violazione dell'art. 9 bis, comma 2, D.L. n.° 510/1996, convertito in L. n.° 1 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n.° 296/2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, L. n.° 183/2010, come modificato dal D.L. n.° 16/2012, convertito con modificazioni in
L. n.° 44/2012; dell'art. 4 bis, comma 2, D.L.vo n.° 181/2000, come modificato dal D.L.vo n.°
297/2002 e dall'art. 5, lettere a) e b), L. n.° 183/2010 e dell'art.3 comma 3 del d.l. del 2002 n. 12 convertito in L. n.73 del 2002, come modificata con l'art. 36 bis comma 7 del d.l. n.223 del 2006 conv. in L. n.248 del 2006, revocava le ordinanze relativamente a , riducendo la Parte_3
sanzione irrogata limitatamente alla lavoratrice ad €.42.516,25, compensando le Parte_4
spese di lite.
Con ricorso depositato il 3.11.2022 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 1.3.2023 all' di , Organizzazione_1 CP_1 Parte_1
proponeva appello alla detta sentenza che censurava per le ragioni esposte e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza del 31.3.2023, poiché la notifica del ricorso era stata eseguita tardivamente presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, quale domiciliataria ex lege dell' a cui appartiene l'organo della Organizzazione_2 Parte_2
di , ne veniva disposta la rinnovazione regolarmente eseguita, stante la prova della
[...] CP_1
consegna telematica del 11.5.2023.
Poiché la parte appellata non si è costituita pur se regolarmente citata, ne va dichiarata la contumacia.
1) Il proposto gravame è affidato a due motivi.
Con il primo l'appellante assume errata la sentenza di prime cure per avere valutato le risultanze probatorie nel senso che dall'istruttoria sarebbe emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro di . Parte_5
Assume invece che con la prova orale era stato dimostrato che la predetta teneva lezioni di canto ai propri allievi, pur non sapendo nulla i testi riguardo ai rapporti economici.
Inoltre, la stessa aveva successivamente dichiarato di avere operato in piena autonomia a tenere lezioni di canto ai suoi alunni, come aveva ribadito anche con la prova per testi.
Esclude la prova della subordinazione svolgendo la scuola solo una funzione organizzativa dell'attività autonoma dei docenti, mentre non potevano non considerarsi le risposte affermative fornite con la deposizione testimoniale agli articolati di prova dalla stessa lavoratrice.
Il motivo, a parere della Corte, va disatteso.
2 1.1) Come emerge dal verbale ispettivo lo stesso appellante ha dichiarato Parte_1
agli ispettori, nel corso dell'accesso presso la ditta, che collaboravano con la scuola 5 insegnanti con i quali il predetto aveva stipulato un contratto di collaborazione.
Avuto riguardo in particolare a , unico lavoratore che rileva nell'odierno Parte_6 gravame, il contratto di collaborazione riguardava l'insegnamento del canto, precisando che i contratti di collaborazione con gli insegnanti si trovavano dal consulente del lavoro e dovevano ancora essere sottoscritti e registrati.
Sentita dagli ispettori, sempre nel corso del medesimo accesso, dichiarava Parte_5 di collaborare con l' dal lunedì al giovedì per 4 ore al giorno, con Parte_7
remunerazione corrisposta da , precisando che il rapporto di lavoro non era stato Parte_1
ancora formalizzato.
Tali dichiarazioni sono già sufficienti per dimostrare la violazione degli obblighi in capo al posto che la disciplina che vieta il c.d. lavoro nero, almeno ratione temporis nella vigenza Pt_1 dell'art.3 comma 3 del d.l. del 2002 n. 12, convertito in L. n.73 del 2002 e come modificata con l'art. 36 bis comma 7 del d.l. n.223 del 2006 conv. in L. n.248 del 2006, non richiede che il rapporto di lavoro non denunciato sia necessariamente di tipo subordinato, essendo la normativa per l'emersione del lavoro “c.d. in nero” riferibile “all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto sotteso a tale impiego” (vedi di recente Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, n.29608).
Invero, ai sensi della disciplina modificativa introdotta nel 2006, nessuna rilevanza decisiva può attribuirsi alla incertezza sull'esatta qualificazione giuridica del rapporto giuridico di lavoro sussistente al momento dell'ispezione tra l'ingiunto ed il lavoratore irregolare rinvenuto presso il luogo di lavoro.
Infatti il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, conv., con mod., in L. 4 agosto 2006, n.
2006, rubricato "Modifiche urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro", al comma 7, lett. a), ha significativamente modificato il precedente testo del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3.
In particolare, detto comma 3, è stato sostituito come segue: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo...”
3 Quindi, affinché possa applicarsi il regime sanzionatorio di cui all'art. 36-bis, è sufficiente riscontrare la sussistenza di un qualsiasi rapporto lavorativo tra il soggetto sanzionato ed il lavoratore irregolare, non necessariamente di natura subordinata, rapporto la cui ricorrenza è stata riconosciuta dallo stesso appellante in sede ispettiva e provata dal fatto che all'epoca dell'accertamento fosse presente nei locali dell'Associazione musicale intenta a lavorare anche la lavoratrice Parte_5
Ne consegue che le incertezze sulla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro della anche alla luce delle testimonianze rese in primo grado, a fronte dell'ammissione in sede Parte_5
ispettiva, anche da parte dello stesso soggetto sanzionato, della esecuzione delle prestazioni da parte della lavoratrice in questione presso l' di cui il era titolare, è Organizzazione_3 Pt_1
sufficiente per l'adozione della sanzione irrogata collegata all'omessa registrazione dei lavoratori nelle scritture obbligatorie dell'impresa presso la quale essi siano impiegati a prescindere se si tratti di lavoratori subordinati.
Tale interpretazione della norma “come novellata (per sostituzione) nel 2006 si colloca in seno al più volte cit. art. 36 bis, il quale già nella sua rubrica, che fa riferimento anzitutto a "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero", così rivela la finalità appunto di contrastare ciò che anche nel linguaggio comune è chiamato "lavoro nero"; una finalità perseguita attraverso l'eliminazione nella norma dell'aggettivo "dipendenti" e degli ulteriori riferimenti praticamente espressi al lavoro subordinato onde ricomprendere nelle condotte sanzionate, a scopo evidentemente antielusivo, varie forme di impiego di lavoratori, non registrati, rappresentate anche come non corrispondenti al lavoro subordinato, appunto per in ipotesi sottrarsi all'onere di registrazione di quei lavoratori nelle scritture obbligatorie dell'imprenditore che li impieghi….Del resto, sul piano letterale e teleologico, non si vede quale differente portata annettere all'intervento novellatore del 2006 circa la mirata espunzione dei soli riferimenti espressi al lavoro subordinato in una norma rimasta per il resto praticamente immutata nella sua struttura, visto che il solo termine "impiego", invece mantenuto fermo (e all'evidenza non riferibile nella specie alla tradizionale distinzione tra impiegati e operai),
è anodino, se non ulteriormente aggettivato e specificato, risulta di per sé inidoneo ad individuare una forma determinata di lavoro, e, non essendo certamente equivalente a quello di "assunzione", riferito a lavoratori, non altrimenti specificati, sta piuttosto a significare "occupazione" o
"adibizione" degli stessi in forme tipologicamente non specificate. In tal senso, inoltre, questa Corte aveva già considerato che la norma, come novellata nel 2006, trovava applicazione "a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro", e quindi "per ciascun lavoratore, anche non subordinato" (cfr. nella motivazione Cass., sez. lav., ord. 9.11.2020, n. 25037; richiamata successivamente in Cass.,
4 sez. lav., n. 35978/2021, che riguardava, però, fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la previsione in questione).” (da Cass. n.29608 del 2022 già cit.)
Il motivo va dunque rigettato.
2) Con il 2° motivo, proposto in via subordinata, l'appellante critica l'illogicità della sanzione adottata essendo stata parametrata a 259 giorni di lavoro senza aver considerato che fino al
24.2.2009 titolare della scuola fosse , come dimostrato con la prodotta visura Parte_3
camerale.
Inoltre rileva che per computare la sanzione occorreva tenere conto della prestazione part time e non a tempo pieno svolta dalla lavoratrice.
2.1) Riguardo tale ultimo profilo, il motivo è infondato considerato che la sanzione è irrogata secondo le giornate di lavoro in nero espletate dalla lavoratrice a prescindere dall'orario di lavoro osservato, nella specie correttamente calcolate nella misura di 4 giorni a settimana.
2.2) Parzialmente fondata è la prima parte del motivo in esame.
Con il certificato camerale in atti è stato provato che fino al 24.2.2009 era Parte_3
titolare della sita in via Filippo Juvara 14, data in Organizzazione_4 CP_1
cui la predetta ditta individuale è cessata.
I testimoni escussi hanno confermato che ad un certo punto la scuola aveva cambiato denominazione, come avevano constatato dalla targa apposta al suo ingresso, sicchè la ditta individuale il cui titolare, come è anche incontestato, era divenuto Organizzazione_5
, non può rispondere che per il periodo successivo al 24.2.2009, quando ne diviene Parte_1
titolare.
Conseguentemente la sanzione irrogata in capo a va computata su 230 giorni Parte_1
lavorativi in luogo di 259 e la sanzione irrogata ulteriormente ridotta ad €.37.866,25 oltre le spese di notifica per euro 36,75.
Riguardo le spese di lite va considerato che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e che la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
5 Considerata la parziale soccombenza dell'appellante, che in primo grado l'Amministrazione si è costituita con un funzionario e che nel grado è rimasta contumace, nulla va disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1473/2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed a parziale Parte_1
modifica della sentenza n.597/2022, emessa dal Tribunale di Siracusa il 4.4.2022 riduce la sanzione irrogata ad €.37.866,25 oltre le spese di notifica per euro 36,75; nulla sulle spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10.5.2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere all'udienza del 10.5.2024, all'esito della discussione orale del difensore della parte appellante, riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1473/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Davide Bruno come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
; Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.597/2022, emessa all'udienza del 4.4.2022 e depositata in via telematica, il
Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'opposizione avanzata da avverso le ordinanze ingiunzioni n.n. 14/0710, 14/0711 e 14/0712, Parte_1
emesse dal Dirigente responsabile del Servizio di il Parte_2 CP_1
12.12.2014, per violazione dell'art. 9 bis, comma 2, D.L. n.° 510/1996, convertito in L. n.° 1 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n.° 296/2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, L. n.° 183/2010, come modificato dal D.L. n.° 16/2012, convertito con modificazioni in
L. n.° 44/2012; dell'art. 4 bis, comma 2, D.L.vo n.° 181/2000, come modificato dal D.L.vo n.°
297/2002 e dall'art. 5, lettere a) e b), L. n.° 183/2010 e dell'art.3 comma 3 del d.l. del 2002 n. 12 convertito in L. n.73 del 2002, come modificata con l'art. 36 bis comma 7 del d.l. n.223 del 2006 conv. in L. n.248 del 2006, revocava le ordinanze relativamente a , riducendo la Parte_3
sanzione irrogata limitatamente alla lavoratrice ad €.42.516,25, compensando le Parte_4
spese di lite.
Con ricorso depositato il 3.11.2022 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 1.3.2023 all' di , Organizzazione_1 CP_1 Parte_1
proponeva appello alla detta sentenza che censurava per le ragioni esposte e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza del 31.3.2023, poiché la notifica del ricorso era stata eseguita tardivamente presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, quale domiciliataria ex lege dell' a cui appartiene l'organo della Organizzazione_2 Parte_2
di , ne veniva disposta la rinnovazione regolarmente eseguita, stante la prova della
[...] CP_1
consegna telematica del 11.5.2023.
Poiché la parte appellata non si è costituita pur se regolarmente citata, ne va dichiarata la contumacia.
1) Il proposto gravame è affidato a due motivi.
Con il primo l'appellante assume errata la sentenza di prime cure per avere valutato le risultanze probatorie nel senso che dall'istruttoria sarebbe emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro di . Parte_5
Assume invece che con la prova orale era stato dimostrato che la predetta teneva lezioni di canto ai propri allievi, pur non sapendo nulla i testi riguardo ai rapporti economici.
Inoltre, la stessa aveva successivamente dichiarato di avere operato in piena autonomia a tenere lezioni di canto ai suoi alunni, come aveva ribadito anche con la prova per testi.
Esclude la prova della subordinazione svolgendo la scuola solo una funzione organizzativa dell'attività autonoma dei docenti, mentre non potevano non considerarsi le risposte affermative fornite con la deposizione testimoniale agli articolati di prova dalla stessa lavoratrice.
Il motivo, a parere della Corte, va disatteso.
2 1.1) Come emerge dal verbale ispettivo lo stesso appellante ha dichiarato Parte_1
agli ispettori, nel corso dell'accesso presso la ditta, che collaboravano con la scuola 5 insegnanti con i quali il predetto aveva stipulato un contratto di collaborazione.
Avuto riguardo in particolare a , unico lavoratore che rileva nell'odierno Parte_6 gravame, il contratto di collaborazione riguardava l'insegnamento del canto, precisando che i contratti di collaborazione con gli insegnanti si trovavano dal consulente del lavoro e dovevano ancora essere sottoscritti e registrati.
Sentita dagli ispettori, sempre nel corso del medesimo accesso, dichiarava Parte_5 di collaborare con l' dal lunedì al giovedì per 4 ore al giorno, con Parte_7
remunerazione corrisposta da , precisando che il rapporto di lavoro non era stato Parte_1
ancora formalizzato.
Tali dichiarazioni sono già sufficienti per dimostrare la violazione degli obblighi in capo al posto che la disciplina che vieta il c.d. lavoro nero, almeno ratione temporis nella vigenza Pt_1 dell'art.3 comma 3 del d.l. del 2002 n. 12, convertito in L. n.73 del 2002 e come modificata con l'art. 36 bis comma 7 del d.l. n.223 del 2006 conv. in L. n.248 del 2006, non richiede che il rapporto di lavoro non denunciato sia necessariamente di tipo subordinato, essendo la normativa per l'emersione del lavoro “c.d. in nero” riferibile “all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto sotteso a tale impiego” (vedi di recente Cassazione civile sez. lav., 11/10/2022, n.29608).
Invero, ai sensi della disciplina modificativa introdotta nel 2006, nessuna rilevanza decisiva può attribuirsi alla incertezza sull'esatta qualificazione giuridica del rapporto giuridico di lavoro sussistente al momento dell'ispezione tra l'ingiunto ed il lavoratore irregolare rinvenuto presso il luogo di lavoro.
Infatti il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, conv., con mod., in L. 4 agosto 2006, n.
2006, rubricato "Modifiche urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro", al comma 7, lett. a), ha significativamente modificato il precedente testo del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3.
In particolare, detto comma 3, è stato sostituito come segue: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo...”
3 Quindi, affinché possa applicarsi il regime sanzionatorio di cui all'art. 36-bis, è sufficiente riscontrare la sussistenza di un qualsiasi rapporto lavorativo tra il soggetto sanzionato ed il lavoratore irregolare, non necessariamente di natura subordinata, rapporto la cui ricorrenza è stata riconosciuta dallo stesso appellante in sede ispettiva e provata dal fatto che all'epoca dell'accertamento fosse presente nei locali dell'Associazione musicale intenta a lavorare anche la lavoratrice Parte_5
Ne consegue che le incertezze sulla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro della anche alla luce delle testimonianze rese in primo grado, a fronte dell'ammissione in sede Parte_5
ispettiva, anche da parte dello stesso soggetto sanzionato, della esecuzione delle prestazioni da parte della lavoratrice in questione presso l' di cui il era titolare, è Organizzazione_3 Pt_1
sufficiente per l'adozione della sanzione irrogata collegata all'omessa registrazione dei lavoratori nelle scritture obbligatorie dell'impresa presso la quale essi siano impiegati a prescindere se si tratti di lavoratori subordinati.
Tale interpretazione della norma “come novellata (per sostituzione) nel 2006 si colloca in seno al più volte cit. art. 36 bis, il quale già nella sua rubrica, che fa riferimento anzitutto a "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero", così rivela la finalità appunto di contrastare ciò che anche nel linguaggio comune è chiamato "lavoro nero"; una finalità perseguita attraverso l'eliminazione nella norma dell'aggettivo "dipendenti" e degli ulteriori riferimenti praticamente espressi al lavoro subordinato onde ricomprendere nelle condotte sanzionate, a scopo evidentemente antielusivo, varie forme di impiego di lavoratori, non registrati, rappresentate anche come non corrispondenti al lavoro subordinato, appunto per in ipotesi sottrarsi all'onere di registrazione di quei lavoratori nelle scritture obbligatorie dell'imprenditore che li impieghi….Del resto, sul piano letterale e teleologico, non si vede quale differente portata annettere all'intervento novellatore del 2006 circa la mirata espunzione dei soli riferimenti espressi al lavoro subordinato in una norma rimasta per il resto praticamente immutata nella sua struttura, visto che il solo termine "impiego", invece mantenuto fermo (e all'evidenza non riferibile nella specie alla tradizionale distinzione tra impiegati e operai),
è anodino, se non ulteriormente aggettivato e specificato, risulta di per sé inidoneo ad individuare una forma determinata di lavoro, e, non essendo certamente equivalente a quello di "assunzione", riferito a lavoratori, non altrimenti specificati, sta piuttosto a significare "occupazione" o
"adibizione" degli stessi in forme tipologicamente non specificate. In tal senso, inoltre, questa Corte aveva già considerato che la norma, come novellata nel 2006, trovava applicazione "a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro", e quindi "per ciascun lavoratore, anche non subordinato" (cfr. nella motivazione Cass., sez. lav., ord. 9.11.2020, n. 25037; richiamata successivamente in Cass.,
4 sez. lav., n. 35978/2021, che riguardava, però, fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la previsione in questione).” (da Cass. n.29608 del 2022 già cit.)
Il motivo va dunque rigettato.
2) Con il 2° motivo, proposto in via subordinata, l'appellante critica l'illogicità della sanzione adottata essendo stata parametrata a 259 giorni di lavoro senza aver considerato che fino al
24.2.2009 titolare della scuola fosse , come dimostrato con la prodotta visura Parte_3
camerale.
Inoltre rileva che per computare la sanzione occorreva tenere conto della prestazione part time e non a tempo pieno svolta dalla lavoratrice.
2.1) Riguardo tale ultimo profilo, il motivo è infondato considerato che la sanzione è irrogata secondo le giornate di lavoro in nero espletate dalla lavoratrice a prescindere dall'orario di lavoro osservato, nella specie correttamente calcolate nella misura di 4 giorni a settimana.
2.2) Parzialmente fondata è la prima parte del motivo in esame.
Con il certificato camerale in atti è stato provato che fino al 24.2.2009 era Parte_3
titolare della sita in via Filippo Juvara 14, data in Organizzazione_4 CP_1
cui la predetta ditta individuale è cessata.
I testimoni escussi hanno confermato che ad un certo punto la scuola aveva cambiato denominazione, come avevano constatato dalla targa apposta al suo ingresso, sicchè la ditta individuale il cui titolare, come è anche incontestato, era divenuto Organizzazione_5
, non può rispondere che per il periodo successivo al 24.2.2009, quando ne diviene Parte_1
titolare.
Conseguentemente la sanzione irrogata in capo a va computata su 230 giorni Parte_1
lavorativi in luogo di 259 e la sanzione irrogata ulteriormente ridotta ad €.37.866,25 oltre le spese di notifica per euro 36,75.
Riguardo le spese di lite va considerato che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e che la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
5 Considerata la parziale soccombenza dell'appellante, che in primo grado l'Amministrazione si è costituita con un funzionario e che nel grado è rimasta contumace, nulla va disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1473/2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed a parziale Parte_1
modifica della sentenza n.597/2022, emessa dal Tribunale di Siracusa il 4.4.2022 riduce la sanzione irrogata ad €.37.866,25 oltre le spese di notifica per euro 36,75; nulla sulle spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10.5.2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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