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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3755/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3755/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Salvatore Giuga e Tommaso Giuga, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ); P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.05.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto accertarsi Parte_1
l'intervenuto acquisto, per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico ex art. 1158 c.c., della piena proprietà del terreno sito a Carlentini, contrada Pagliarazzi, distinto in catasto al foglio 10, particella 183.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha allegato di aver esercitato, sin dal 1990, un possesso esclusivo e non interrotto sul fondo, avendolo recintato mediante apposizione di un muretto e di rete metallica, chiuso con cancello in ferro munito di lucchetto, e coltivato con costanza per oltre trent'anni. Ha documentato il pagamento delle utenze elettriche e idriche intestate a proprio nome.
2. - Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 02.04.2025.
Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha ammesso la prova per testi richiesta dall'attrice, limitatamente ai capitoli 2 (riformulato), 4 e 5 della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., ritenuti ammissibili in quanto pertinenti a fatti materiali espressivi dell'esercizio del possesso esclusivo.
3. - All'udienza del 28.05.2025 sono stati escussi i testi indicati dall'attrice; quindi, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
5. - In diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per venti anni, esercitato con animus possidendi.
5.1. - In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus, la mera coltivazione e manutenzione del fondo.
Pag. 2 di 6 Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, tali attività sono inidonee a provare il possesso utile ad usucapionem, risultando le stesse pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimendo, comunque, esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1411/2021; sulla inidoneità dell'attività di coltivazione ad esprimere l'intento del coltivatore di possedere, cfr. C. App. Catania, Sez. II, Sent., 17.10.2020, c. ; sul Per_1 Per_2
tema, cfr. altresì Cass. n. 17376/2018 e Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n.
19196/2005, secondo cui: “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).
Ciò che vale a denotare il possesso utile ad usucapionem è, dunque, l'esercizio di poteri espressivi del c.d. “ius excludendi alios”, tra cui assume rilievo potenzialmente dirimente l'avvenuta recinzione e chiusura del fondo.
5.2. - Quanto all'animus possidendi, va osservato che, pur gravando su chi agisce in giudizio per l'accertamento dell'usucapione la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi sia del corpus che dell'animus, quest'ultimo elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché in tal caso sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario (cfr. Cass. n. 14092/2010).
6. - Tanto premesso, deve ora procedersi all'analisi e alla valutazione del compendio istruttorio.
6.1. - Il teste , confinante, ha riferito di conoscere il fondo in questione sin Tes_1
dal 1994, in quanto proprietario del terreno contiguo;
ha affermato che già a quella data esso risultava recintato e chiuso da un cancello con lucchetto e che, sin dagli inizi degli anni Novanta, l'attrice vi accedeva stabilmente, aggiungendo che il padre della stessa gli aveva riferito che il terreno era di proprietà della figlia ha inoltre riferito Pt_1 Tes_1
un episodio verificatosi intorno al 1995, quando ignoti avevano forzato i lucchetti sia della sua proprietà che di quella dell'attrice: in tale occasione, entrambi provvidero a
Pag. 3 di 6 sostituire i catenacci dei rispettivi cancelli. Il teste ha precisato che, all'epoca (1995), non aveva ancora edificato sul proprio fondo (ciò che è poi avvenuto nel 2001).
Il teste , anch'egli confinante, ha dichiarato di aver assistito Testimone_2
direttamente alla costruzione della recinzione e all'installazione del cancello chiuso con catenaccio, e di aver osservato in modo costante l'attività dell'attrice volta alla cura della recinzione e alla coltivazione del fondo, con piante di ulivo e ortaggi.
6.1.1. - Le dichiarazioni dei testi escussi sono da ritenersi pienamente attendibili.
Entrambi sono soggetti terzi, senza alcun interesse diretto nella lite, e hanno fornito versioni coerenti, convergenti e circostanziate, con indicazione precisa di luoghi, tempi e attività.
6.1.2. - Particolarmente rilevante è la circostanza, riferita dal teste Tes_1
dell'intervento personale dell'attrice per sostituire il lucchetto a seguito di un episodio vandalico: tale comportamento, risalente a epoca anteriore di oltre vent'anni rispetto all'instaurazione del giudizio, appare espressivo di una reazione tipica del dominus ad atti lesivi della propria sfera di signoria di fatto sul bene, e si inserisce logicamente nel quadro di un possesso esclusivo e continuativo. La stessa collocazione temporale dell'episodio viene confermata indirettamente dalla memoria del teste, che ha precisato di non aver ancora edificato sul proprio fondo al tempo dei fatti.
6.2. - La documentazione in atti costituisce ulteriore riscontro della fondatezza della domanda.
In particolare, le ricevute di pagamento delle utenze elettriche e idriche, intestate all'attrice e risalenti sin dagli anni Novanta, documentano un'esposizione economica coerente con l'esercizio in proprio del godimento del fondo, rafforzando la prova del possesso in termini esclusivi e uti dominus.
Trattasi di elementi oggettivi che ben si integrano con le risultanze testimoniali e contribuiscono a escludere che l'occupazione del fondo fosse basata su una mera tolleranza del proprietario apparente.
Pag. 4 di 6 7. - Nel caso di specie, l'esistenza di una recinzione con muretto, rete e cancello chiuso
è stata comprovata già nel 1990 e da allora mai rimossa, ed è da ritenersi manifestazione tipica del diritto di proprietà. Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la recinzione materiale, quale barriera fisica, concretizza la forma più evidente di possesso esclusivo, idonea a esprimere, con l'esclusione dei terzi, il contenuto dominicale del bene.
Tale possesso si è protratto per oltre trent'anni, essendo documentalmente attestato sin dal 1990 il pagamento delle utenze relative al fondo in capo all'attrice, ed è stato esercitato pacificamente, pubblicamente e senza interruzione.
7.1. - Sussiste, altresì, il requisito dell'animus possidendi, in specie desumibile:
dalla realizzazione della recinzione materiale con muretto, rete e cancello dotato di lucchetto, espressiva dell'intenzione di escludere chiunque altro dal godimento del bene (ius excludendi alios);
dal pagamento personale e diretto delle utenze, in proprio nome, protratto per oltre trent'anni, sintomatico della volontà di sostenere l'onere economico come farebbe il vero titolare del diritto;
dall'assenza apparente di qualsiasi atteggiamento di soggezione nei confronti degli intestatari formali o dei loro aventi causa.
7.2. - L'insieme di tali circostanze integra un quadro inequivoco di possesso uti dominus, incompatibile con qualsiasi forma di detenzione mediata, tollerata o precaria.
8. - Sulla scorta di tali elementi di giudizio, va dunque accertato e dichiarato che l'attrice ha acquistato per usucapione la piena proprietà del terreno sito in Carlentini, contrada Pagliarazzi, distinto in catasto al foglio 10, particella 183, esteso h. 10 e ca. 07.
9. - Ai sensi dell'art. 2651 c.c., la presente sentenza è trascrivibile ope legis, senza che occorra un ordine giudiziale al Direttore dell , discendendo la sua Parte_2
trascrivibilità direttamente dalla legge.
10. - Le spese di lite, in assenza di costituzione dei convenuti, possono compensarsi per intero ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3755/2024 r.g., nella contumacia dei convenuti:
1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara che la medesima ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà del terreno agricolo sito a Carlentini, contrada Pagliarazzi, distinto in catasto al foglio 10, particella 183, esteso are 10 e centiare 07.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso a Siracusa, in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
Pag. 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3755/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Salvatore Giuga e Tommaso Giuga, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ); P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.05.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto accertarsi Parte_1
l'intervenuto acquisto, per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico ex art. 1158 c.c., della piena proprietà del terreno sito a Carlentini, contrada Pagliarazzi, distinto in catasto al foglio 10, particella 183.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha allegato di aver esercitato, sin dal 1990, un possesso esclusivo e non interrotto sul fondo, avendolo recintato mediante apposizione di un muretto e di rete metallica, chiuso con cancello in ferro munito di lucchetto, e coltivato con costanza per oltre trent'anni. Ha documentato il pagamento delle utenze elettriche e idriche intestate a proprio nome.
2. - Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 02.04.2025.
Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha ammesso la prova per testi richiesta dall'attrice, limitatamente ai capitoli 2 (riformulato), 4 e 5 della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., ritenuti ammissibili in quanto pertinenti a fatti materiali espressivi dell'esercizio del possesso esclusivo.
3. - All'udienza del 28.05.2025 sono stati escussi i testi indicati dall'attrice; quindi, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
5. - In diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per venti anni, esercitato con animus possidendi.
5.1. - In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus, la mera coltivazione e manutenzione del fondo.
Pag. 2 di 6 Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, tali attività sono inidonee a provare il possesso utile ad usucapionem, risultando le stesse pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimendo, comunque, esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1411/2021; sulla inidoneità dell'attività di coltivazione ad esprimere l'intento del coltivatore di possedere, cfr. C. App. Catania, Sez. II, Sent., 17.10.2020, c. ; sul Per_1 Per_2
tema, cfr. altresì Cass. n. 17376/2018 e Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n.
19196/2005, secondo cui: “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).
Ciò che vale a denotare il possesso utile ad usucapionem è, dunque, l'esercizio di poteri espressivi del c.d. “ius excludendi alios”, tra cui assume rilievo potenzialmente dirimente l'avvenuta recinzione e chiusura del fondo.
5.2. - Quanto all'animus possidendi, va osservato che, pur gravando su chi agisce in giudizio per l'accertamento dell'usucapione la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi sia del corpus che dell'animus, quest'ultimo elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché in tal caso sarà il convenuto a dover dimostrare il contrario (cfr. Cass. n. 14092/2010).
6. - Tanto premesso, deve ora procedersi all'analisi e alla valutazione del compendio istruttorio.
6.1. - Il teste , confinante, ha riferito di conoscere il fondo in questione sin Tes_1
dal 1994, in quanto proprietario del terreno contiguo;
ha affermato che già a quella data esso risultava recintato e chiuso da un cancello con lucchetto e che, sin dagli inizi degli anni Novanta, l'attrice vi accedeva stabilmente, aggiungendo che il padre della stessa gli aveva riferito che il terreno era di proprietà della figlia ha inoltre riferito Pt_1 Tes_1
un episodio verificatosi intorno al 1995, quando ignoti avevano forzato i lucchetti sia della sua proprietà che di quella dell'attrice: in tale occasione, entrambi provvidero a
Pag. 3 di 6 sostituire i catenacci dei rispettivi cancelli. Il teste ha precisato che, all'epoca (1995), non aveva ancora edificato sul proprio fondo (ciò che è poi avvenuto nel 2001).
Il teste , anch'egli confinante, ha dichiarato di aver assistito Testimone_2
direttamente alla costruzione della recinzione e all'installazione del cancello chiuso con catenaccio, e di aver osservato in modo costante l'attività dell'attrice volta alla cura della recinzione e alla coltivazione del fondo, con piante di ulivo e ortaggi.
6.1.1. - Le dichiarazioni dei testi escussi sono da ritenersi pienamente attendibili.
Entrambi sono soggetti terzi, senza alcun interesse diretto nella lite, e hanno fornito versioni coerenti, convergenti e circostanziate, con indicazione precisa di luoghi, tempi e attività.
6.1.2. - Particolarmente rilevante è la circostanza, riferita dal teste Tes_1
dell'intervento personale dell'attrice per sostituire il lucchetto a seguito di un episodio vandalico: tale comportamento, risalente a epoca anteriore di oltre vent'anni rispetto all'instaurazione del giudizio, appare espressivo di una reazione tipica del dominus ad atti lesivi della propria sfera di signoria di fatto sul bene, e si inserisce logicamente nel quadro di un possesso esclusivo e continuativo. La stessa collocazione temporale dell'episodio viene confermata indirettamente dalla memoria del teste, che ha precisato di non aver ancora edificato sul proprio fondo al tempo dei fatti.
6.2. - La documentazione in atti costituisce ulteriore riscontro della fondatezza della domanda.
In particolare, le ricevute di pagamento delle utenze elettriche e idriche, intestate all'attrice e risalenti sin dagli anni Novanta, documentano un'esposizione economica coerente con l'esercizio in proprio del godimento del fondo, rafforzando la prova del possesso in termini esclusivi e uti dominus.
Trattasi di elementi oggettivi che ben si integrano con le risultanze testimoniali e contribuiscono a escludere che l'occupazione del fondo fosse basata su una mera tolleranza del proprietario apparente.
Pag. 4 di 6 7. - Nel caso di specie, l'esistenza di una recinzione con muretto, rete e cancello chiuso
è stata comprovata già nel 1990 e da allora mai rimossa, ed è da ritenersi manifestazione tipica del diritto di proprietà. Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la recinzione materiale, quale barriera fisica, concretizza la forma più evidente di possesso esclusivo, idonea a esprimere, con l'esclusione dei terzi, il contenuto dominicale del bene.
Tale possesso si è protratto per oltre trent'anni, essendo documentalmente attestato sin dal 1990 il pagamento delle utenze relative al fondo in capo all'attrice, ed è stato esercitato pacificamente, pubblicamente e senza interruzione.
7.1. - Sussiste, altresì, il requisito dell'animus possidendi, in specie desumibile:
dalla realizzazione della recinzione materiale con muretto, rete e cancello dotato di lucchetto, espressiva dell'intenzione di escludere chiunque altro dal godimento del bene (ius excludendi alios);
dal pagamento personale e diretto delle utenze, in proprio nome, protratto per oltre trent'anni, sintomatico della volontà di sostenere l'onere economico come farebbe il vero titolare del diritto;
dall'assenza apparente di qualsiasi atteggiamento di soggezione nei confronti degli intestatari formali o dei loro aventi causa.
7.2. - L'insieme di tali circostanze integra un quadro inequivoco di possesso uti dominus, incompatibile con qualsiasi forma di detenzione mediata, tollerata o precaria.
8. - Sulla scorta di tali elementi di giudizio, va dunque accertato e dichiarato che l'attrice ha acquistato per usucapione la piena proprietà del terreno sito in Carlentini, contrada Pagliarazzi, distinto in catasto al foglio 10, particella 183, esteso h. 10 e ca. 07.
9. - Ai sensi dell'art. 2651 c.c., la presente sentenza è trascrivibile ope legis, senza che occorra un ordine giudiziale al Direttore dell , discendendo la sua Parte_2
trascrivibilità direttamente dalla legge.
10. - Le spese di lite, in assenza di costituzione dei convenuti, possono compensarsi per intero ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.
Alfredo Spitaleri, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3755/2024 r.g., nella contumacia dei convenuti:
1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara che la medesima ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà del terreno agricolo sito a Carlentini, contrada Pagliarazzi, distinto in catasto al foglio 10, particella 183, esteso are 10 e centiare 07.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso a Siracusa, in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
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