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26 febbraio 2014
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1 gennaio 2024
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28 maggio 2026
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Art. 818-bis. (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli) 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; (110) b) generali di divisione aerea e corrispondenti: ((21)) ; (110) ((138)) c) generali di brigata aerea e corrispondenti: ((50)) ; (110) ((138)) d) colonnelli: ((405)) . (110) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
-------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; (110) b) generali di divisione aerea e corrispondenti: ((21)) ; (110) ((138)) c) generali di brigata aerea e corrispondenti: ((50)) ; (110) ((138)) d) colonnelli: ((405)) . (110) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
-------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Commentario • 1
- 1. Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la inevitabile interferenza del giudice (“evviva il cautelare arbitrale!”, ma le…Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 31 gennaio 2023 · 0.9674523