Legge 15 aprile 1985, n. 140

Commentari5

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 123 del 04
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 04/01/2022), n.123 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1407-2016 proposto da: T.R., TO.RO., nella qualità di eredi di T.S., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO NATALE; – ricorrenti – contro I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA …

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  • 2Maggiorazione dell'assegno sociale, non è automatica ai 65 anni
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 agosto 2021

    Accolto il ricorso dell'Inps contro il riconoscimento del diritto di un cittadino all'assegno sociale e alla maggiorazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dei compimento del 65° anno di età La maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 13860/2021 pronunciandosi sul ricorso dell'Inps contro la decisione con cui i Giudici del merito avevano riconosciuto il diritto di un …

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  • 3Maggiorazione assegno sociale: da quando spetta?
    Noemi Secci · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 aprile 2021

  • 4Commento articolo per articolo al disegno di Legge Finanziaria 2008
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2007

    Il Governo ha reso disponibile un commento al disegno di Legge Finanziaria 2008, approvato dal Senato il 15 novembre e in discussione alla Camera. Si tratta di una sintesi, articolo per articolo, delle principali novità contenute nell'articolato normativo ora alla Camera in attesa dell'approvazione definitiva. . . . . . 1. Sintesi del disegno di Legge Finanziaria 2008 Il disegno di legge finanziaria approvato dal Senato della Repubblica il 15 novembre 2007 contiene 151 articoli, 54 in più rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre: – Il Titolo I denominato “Disposizioni di carattere finanziario” contiene il solo articolo 1. Questo è standard in tutti di …

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  • 5Scheda di sintesi della Legge Finanziaria 2008
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 novembre 2007

    Il Ministero dell'Economia ha redatto questa utilissima scheda di sintesi del disegno di legge finanziaria 2008, che consente di avere una veloce visione d'insieme delle novita' in arrivo dal prossimo 1 gennaio 2008. . . . . . Ministero dell'Economia e delle Finanze Disegno di legge finanziaria 2008-2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2007 Il disegno di legge finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre e presentato al Senato il 3 ottobre contiene 97 articoli distribuiti in tre Titoli: Il Titolo I denominato “Disposizioni di carattere finanziario” contiene il solo articolo 1. Questo è standard in tutti di disegni di legge finanziaria e specifica …

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Giurisprudenza359

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  • 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 05/12/2024, n. 189
    Provvedimento: dsbollo Sent. 189/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30656 del registro di segreteria, proposto da G.C. (C.F. Omissis), nato a [...] il Omissis, residente in [...]via Omissis, pec: Omissis, in proprio CONTRO INPS Agenzia Milano Est con sede via xxv Aprile, 5 20097 San Donato Milanese MI Per il «pagamento del bonus di euro 15,49 rivalutato con decorrenza della perequazione automatica dal 01/01/1985 fino al 2023 e anni successivi, come da comma 3 art.6 legge …
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    • contraddittorio·
    • spese giudizio·
    • decadenza·
    • prescrizione·
    • art. 155 codice giustizia contabile·
    • estinzione giudizio·
    • bonus pensionistico·
    • art. 111 codice giustizia contabile·
    • notifica ricorso·
    • legge 140/1985

  • 2Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3103
    Provvedimento: 1720/2025 TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA SEZIONE LAVORO Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 16/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1720/2025 R.G. promosso DA nata a [...] il [...] ed ivi res. in via campo di Mare 45, n. 3 S.F. Parte_1 [...] c.f. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Eliana Campagna, Pt_2 C.F._1 domiciliata presso il suo studio i n Catania viale XX …
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    • prescrizione indebito·
    • gratuito patrocinio·
    • buona fede·
    • art. 2697 c.c.·
    • pensione sociale·
    • indebito pensionistico·
    • maggiorazione sociale·
    • requisiti reddituali·
    • ripetibilità indebito

  • 3Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 232
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente Dott. Maurizio Alzetta Consigliere rel. Dott. Fabrizio Aprile Consigliere S E N T E N Z A Nella causa di lavoro iscritta al n. 451/2024 R.G.L. promossa da: (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1 Balsamo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Torino, al civico 74 di C.so Ferrucci, come da procura depositata in atti Appellante Contro (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi (posta cert t) giusta procura generale …
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    • residenza ultradecennale·
    • proporzionalità ed equità·
    • soggiorno legale·
    • interpretazione normativa·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • art. 20 D.L. 112/2008·
    • radicamento sul territorio nazionale·
    • assegno sociale·
    • prova del requisito

  • 4Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 736
    Provvedimento: Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente 2) dott. Michele De Maria Consigliere 3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 604 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti CERNIGLIARIO DELIA e Pt_1 CIANCIMINO ROSARIA - Appellante - C O N T R O , rappresentato e difeso dagli Avv.ti POLLARA' Parte_2 ROSARIA e SANSONE AGOSTINO - Appellato - All'udienza di discussione del 12 …
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    • art. 152 disp. att. c.p.c.·
    • interpretazione normativa·
    • art. 38 l. n. 448/2001·
    • decorrenza maggiorazione·
    • pensione ordinaria·
    • art. 1 l. n. 544/1988·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • domanda amministrativa·
    • requisiti reddituali·
    • maggiorazioni sociali

  • 5Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 5179
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE Il giorno 13/12/2024 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2757/2023 RGL, promosso da Parte_1 contro CP_1 Alle ore 8.50 è presente l'avv. TURRISI ALBERTO in sostituzione dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti (ricorso e note conclusive) e chiede che la causa venga decisa. E' pure presente l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per l'INPS che conclude riportandosi alle difese di cui alla propria memoria di costituzione. Il Giudice Preso atto di quanto sopra si ritira …
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    • indebito assistenziale·
    • revoca prestazione·
    • buona fede·
    • affidamento legittimo·
    • art. 2033 cod. civ.·
    • art. 38 Cost.·
    • sospensione prestazione·
    • ripetibilità indebito·
    • maggiorazioni sociali·
    • revisione invalidità civile
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1 gennaio 1987, per tredici mensilita', a condizione che:
    1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
    2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare.
    2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
    3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
    4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e' costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433 , 436 e 437 del codice civile , se conviventi.
    5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1 gennaio 1988, e' stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
    6. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
    7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente.
    8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
    9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
    10. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
    11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 10 gennaio 1985.
    12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.
    NOTE

    Nota all'art. 1, comma 1:
    Testo vigente dell' art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 183, n. 638.
    "1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minino. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
    2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
    3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
    4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
    5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
    6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata e' determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.
    7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.
    8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all' art. 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e' moltiplicato per 5,74, restando con cio' assorbiti gli aumenti di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e all' art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . In ogni caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo' superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all' art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , ne' l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
    9. in attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara' annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all' art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 , riferiti all'anno 1965.
    10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 10 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione.
    10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

    1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126
    10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
    11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all' art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.
    11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
    11-ter, Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se' o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato.
    11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
    11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente".

    Nota all'art. 1, comma 9:
    Testo vigente dell' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 :
    "Art. 26. (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
    A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
    Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
    Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'.
    Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".
  • Art. 2. (Aumento della pensione sociale) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
    2. La misura dell'aumento e' pari a lire 975.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 75.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
    3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che:
    1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all' articolo 26, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e dell'aumento di cui al presente articolo;
    2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche' di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.
    4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento e' corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
    5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
    6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e' costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433 , 436 e 437 del codice civile , se conviventi.
    7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo e' stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
    8. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
    9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
    10. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo.
    11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
    Nota all'art. 2, commi 1 e 2:
    Testo coordinato dell' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, come modificato dall' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 :
    "Art. 26. (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'impresa sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
    La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
    Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
    Non hanno diritto alla pensione sociale:
    1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
    2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
    La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
    Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
    L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
    I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
    Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
    La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
    La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
    La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
    La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
    Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
    Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al r.d. 14 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni".

    Nota all'art. 2, comma 9:
    Il testo dell' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' riportato nella nota all'art. 1 comma 9.
  • Art. 3. (Pensioni assorbite nel trattamento minimo) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, alle (pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo, e' attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili.
    2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti, dalle pensioni indicate al comma stesso e' rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilita'.
    3. L'aumento mensile e' corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio 1987.