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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/07/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 2422/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 MOIRA GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Camaiore, Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 PAOLO GARFAGNINI e dell'Avv. GABRIELE DALLE LUCHE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Pietrasanta, Via Aurelia Sud n. 23, come da procura in atti;
CONVENUTO
AVV. quale curatore speciale della minore (C.F. CP_2 Persona_1
), con studio a Lucca, Corso Garibaldi n. 14; C.F._3
(C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. MOIRA GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Camaiore, Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
INTERVENUTI con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 11 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 20.06.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art. 337-bis e ss. c.c. nei confronti dell'ex Parte_1
Per_ compagno padre della figlia nata a [...] il [...], Controparte_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore a sé e frequentazioni padre/figlia solo in sua presenza, ovvero in modalità protetta, oltre a un contributo per il mantenimento della minore a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed ulteriori € 300,00 mensili a titolo di rimborso della metà del canone di locazione. In fatto, ella ha dedotto che: il convenuto, con il quale la stessa ha convissuto da poco prima della nascita della bambina fino al mese di giugno 2023, fa un uso smodato di sostanze stupefacenti, avendone assunte anche in presenza della figlia;
l'abuso di sostanze lo rende aggressivo, avendo lo stesso utilizzato violenza fisica nei suoi confronti anche davanti alla minore;
da qualche mese, ella ha scoperto di essere affetta da una grave forma di tumore al seno al quarto stadio, per la quale sta seguendo le opportune terapie;
alla luce di tale situazione, ella provvede all'accudimento della minore con l'aiuto della madre,
[...]
e consente al padre di vederla solo in sua presenza, essendo quest'ultimo Parte_2 costantemente sotto l'effetto di stupefacenti;
sotto il profilo economico, ella è attualmente disoccupata ed ha a proprio totale carico il canone dell'abitazione, condotta in locazione con contratto cointestato con il convenuto, il quale, invece, è dipendente di un' impresa edile e percepisce uno stipendio mensile di € 1,800,00, essendo altresì percettore di cassa edile per un importo di € 1000,00 /1.200,00 ogni sei mesi.
Il convenuto si è costituito sostenendo di aver assunto stupefacenti in passato, ma mai in presenza della minore, e di non farne alcun uso da mesi, nonché di essersi sempre interessato alle esigenze morali e materiali della figlia, che non vede da quando, su richiesta della ricorrente, ha lasciato l'abitazione familiare, in quanto quest'ultima glielo impedisce.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i pagina 2 di 11 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regime di visita come indicato nel ricorso, nonché, a proprio carico, un contributo per il mantenimento ordinario della figlia di
€ 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e a ulteriori € 300,00 mensili a titolo di rimborso della metà del canone di locazione.
All'udienza dell'11.10.2023 il Giudice, sentite le parti, ha disposto in via provvisoria:
“- L'affidamento condiviso della figlia minore, con prevalente collocamento presso la madre;
- Presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Camaiore;
- Frequentazioni tra padre e figlia alla presenza di un educatore, nel luogo e nei tempi che saranno da questi individuati, con cadenza settimanale;
- Possibilità per i Servizi di modulare il regime di frequentazioni sulla base della loro evoluzione, in particolare prevedendo incontri anche per due volte alla settimana, o per un periodo di tempo più lungo in ciascuna occasione o anche limitando la presenza dell'educatore ad una sola parte dell'incontro;
- Intrapresa di un percorso al SerD per il resistente, dichiaratosi a ciò disponibile, al fine di monitorare l'eventuale uso di stupefacenti.”.
In relazione agli aspetti economici, il Giudice ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in via provvisoria, nei seguenti termini: “versamento da parte del resistente ed a favore della ricorrente dell'importo di € 450,00 a titolo di mantenimento ordinario comprensivo di contributo affitto, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie e il percepimento dell'AUU in via esclusiva da parte della madre. La corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario nella misura di cui sopra avverrà dal
20 novembre prossimo, mentre per il corrente mese di ottobre il resistente integrerà quanto già versato con l'importo di € 150,00 entro il 16/10/2023”.
La causa è stata istruita con le relazioni dei Servizi Sociali del pervenute Controparte_3 il 24.01.2024, 17.05.2024, 04.10.2024, 14.11.2024, 18.12.2024, 05.06.2025 e, loro tramite, del
SerD.
All'udienza del 31.01.2024, tenuto conto delle mutate condizioni lavorative del convenuto, il contributo per il mantenimento ordinario a carico del padre è stato ridotto ad € 300,00 mensili, con conferma della ripartizione delle spese straordinarie secondo le quote del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
pagina 3 di 11 Con ordinanza del 26.10.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09.10.2024, il Giudice, decidendo in via provvisoria, ha affidato la minore alla Persona_1 madre in via esclusiva, disponendo la prosecuzione del mandato affidato ai Servizi sociali e degli incontri osservati tra padre e figlia e invitando il resistente a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità. Ciò considerate: l'elevata conflittualità esistente tra i genitori;
le risultanze del percorso di sostegno alla genitorialità condotto con la dott.ssa (relazione Pt_3 datata 25/09/2024) che, a fronte della sostanziale adeguatezza delle capacità genitoriali della madre, evidenziano gravi mancanze nel padre quanto ad una posizione relazionale di responsabilità e cura nei confronti della minore, ad elementi di riflessività, interesse, prospettiva, messa in discussione autentica;
le risultanze del percorso del padre presso il SerD, non seguito con la necessaria costanza nonostante le sollecitazioni rivolte, dove i colloqui psicologici hanno fatto emergere “un temperamento impulsivo, uno scarso insight ed una scarsa disponibilità a mettersi in discussione” ed i controlli urinari hanno evidenziato una positività alla cocaina nel trascorso mese di giugno (come da relazione datata 2/10/2024);
l'omessa contribuzione economica;
la circostanza per cui gli incontri tra padre e figlia in modalità osservata si svolgono in un clima di serenità e affetto e che già consentono una interazione parzialmente libera, risultando tuttavia la presenza dell'educatore ancora necessaria alla luce delle condivisibili perplessità messe in luce dai Servizi nella relazione del 2/10/2024.
Con provvedimento del 16.11.2024, il Giudice, in via d'urgenza, preso atto dell'intervenuto decesso, in data 12.11.2023, della ricorrente, madre della minore e già affidataria Persona_1 in via esclusiva di quest'ultima, comunicato dai Servizi Sociali di Camaiore con relazione del
15.11.2024 nonché dal procuratore costituito, con il deposito del certificato di morte, ha disposto in via urgente l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Camaiore, con delega estesa al piano sanitario, educativo-scolastico, di scelta dell'indirizzo di residenza, e il collocamento della stessa presso la nonna materna “da sempre figura Parte_2
Per_ accuditiva e di riferimento per a cui la stessa è affettivamente molto legata”
(collocamento in relazione al quale il padre della minore aveva precedentemente prestato il proprio consenso), nominando quale curatore speciale della minore l'Avv. la CP_2 quale si è costituita in giudizio ritenendo rispondente all'interesse della minore quanto sopra disposto.
pagina 4 di 11 All'udienza del 18.12.2024, presenti la nonna collocataria nonché il convenuto, sono stati confermati i provvedimenti assunti in via d'urgenza il 16.11.2024, con attribuzione al curatore speciale della minore, Avv. dei poteri sostanziali utili a porre in essere gli CP_2 adempimenti necessari in conseguenza dell'apertura della successione della madre della minore.
Si è poi costituita in giudizio in qualità di collocataria della minore, Parte_2 chiedendo disporsi c.t.u. al fine di valutare le proprie capacità assistenziali e di cura della nipote, insistendo per un eventuale affidamento esclusivo della stessa, della quale ha richiesto valutarsi la situazione psicofisica alla luce degli atteggiamenti oppositivi e di rifiuto emersi nel corso degli ultimi incontri protetti con il padre.
All'udienza del 20.06.2025 i procuratori hanno congiuntamente chiesto la definizione del giudizio alle seguenti condizioni:
“La minore resterà affidata ai Servizi sociali del Comune di Camaiore e collocata presso la nonna materna, ; Parte_2
- Conferimento al curatore speciale della minore, Avv. anche dopo la CP_2 definizione del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c., dei poteri di rappresentanza sostanziale relativi alle questioni sanitarie, educative, scolastiche, nonché di quelli necessari per curare le questioni successorie dopo il decesso della madre della minore, se del caso previa autorizzazione del Giudice tutelare;
- Le frequentazioni con il padre avverranno tramite incontri protetti come da provvedimenti provvisori in essere, la cui concreta organizzazione è rimessa alle valutazioni dei Servizi, anche di concerto con l , che ha in carico la minore, comprendenti il momento della CP_4 riattivazione in concreto di detti incontri, allo stato sospesi;
- La conferma dell'invito rivolto al padre ad intraprendere o proseguire i percorsi già indicati con l'ordinanza del 16/11/2024;
- La conferma del mantenimento economico della figlia a carico del padre nella misura di €
300,00 mensili, da corrispondere alla nonna materna, quale collocataria, entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07/10/2020;
pagina 5 di 11 - L'invio del provvedimento definitorio al Tribunale per i Minorenni di Firenze e alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale al fine dell'apertura di un procedimento in quella sede”.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti in punto di affidamento, collocamento, frequentazioni e mantenimento, siccome rispondente agli interessi della minore.
Difatti, dall'indagine familiare condotta nel corso del procedimento per il tramite dei
Servizi sociali di Camaiore sono emerse importanti criticità in capo alla figura paterna, di rilevanza tale da condurre a formulare un giudizio di inidoneità dello stesso all'esercizio della capacità genitoriale.
Sin dalle prime relazioni i Servizi sociali avevano rilevato che “la mancanza di costanza e di propositività del signor [incostante negli incontri con la figlia, mai presentatosi CP_1 agli appuntamenti con la Dott.ssa , psicologa del consultorio e risultato non Pt_3 frequentare più il SerD dal gennaio 2024] e la parziale aderenza da parte dello stesso alle indicazioni del Servizio in ottemperanza al provvedimento in essere denotino a tratti un certo disinteresse, una solo parziale assunzione di responsabilità e una difficoltà a esercitare il ruolo genitoriale in tutte le sue declinazioni” (cfr. relazione del 17.05.2024, osservazioni ribadite anche nella relazione del 04.10.2024), pur non rilevando particolari problematiche nell'osservazione degli incontri protetti padre-figlia.
Nei mesi seguenti, dalla prolungata osservazione del nucleo familiare sono emerse con maggior nitidezza le evidenti fragilità del convenuto, il quale:
- Si è ripresentato al SerD il 27.06.2024 e, all'esito del controllo tossicologico urinario effettuato in quella data, è risultato positivo, avendo poi interrotto i controlli tossicologici urinari nel mese di ottobre, come riferito nella relazione del
14.11.2024, oltre a far registrare, durante i colloqui, un “temperamento impulsivo, uno scarso insight ed una scarsa disponibilità a mettersi in discussione” (cfr. relazione SerD allegata alla relazione dei Servizi sociali del 04.10.2024). Devesi rilevare, in proposito, che l'esame del capello effettuato il 05/05/2025 e depositato il
09.06.2025 è risultato negativo.
pagina 6 di 11 - Pur avendo assunto, in seguito al decesso della ricorrente, costanza e puntualità nel presenziare agli incontri con la figlia (cfr. relazione del 06.05.2025), in sede di percorso di sostegno genitoriale – intrapreso su formale sollecito del Tribunale - ha continuato a dimostrare un atteggiamento “collaborativo solo sul piano formale”, mancando di “elementi di riflessività, interesse, prospettiva, messa in discussione autentica” (cfr. relazione della Dott.ssa del 25.09.2024). Nel corso degli Pt_3 incontri osservati di gruppo, egli “ha manifestato atteggiamenti di scarsa adesione al contesto e una partecipazione caratterizzata da superficialità e scarsa introspezione”, utilizzando toni “talvolta squalificanti, con modalità comunicative che hanno lasciato emergere una certa arroganza e una sostanziale indisponibilità
a mettersi in discussione”, nonché talvolta “ironici o svalutanti nei confronti degli stimoli proposti”; tutti elementi che hanno condotto la Dott.ssa a ritenere Pt_3
l'impossibilità, allo stato attuale, “di rilevare un'effettiva disponibilità del padre ad attivarsi in modo autentico e responsabile in un percorso di ri-costruzione della relazione con la figlia, né di assumere pienamente il ruolo genitoriale in modo maturo ed empatico” (cfr, relazione di sostegno alla genitorialità del 05.06.2025).
- Ha perdurato nell'omissione del versamento del contributo per il mantenimento della minore stabilito dal Tribunale in favore prima della madre, poi della nonna materna.
Alla luce di quanto sopra, non è dunque allo stato predicabile, in capo al convenuto, la sussistenza di adeguate capacità genitoriali, sia in termini generali, sia in relazione al Per_ particolare momento di vita della figlia la quale sta affrontando un processo di elaborazione del lutto, riferendo, durante i colloqui con le dott.sse e della CP_5 Pt_3
U.F. Consultoriale Versilia, vissuti riferibili a esperienze traumatiche legate alla figura paterna (cfr. relazione del 08.05.2025 allegata alla relazione dei Servizi del 05/06/2025).
Difatti, la minore, nei mesi successivi alla scomparsa della madre ha iniziato a porre in essere un atteggiamento ambivalente, agitandosi prima degli incontri con il padre, descritto come “brutto e cattivo” (cfr. comparsa di costituzione del curatore speciale della minore e relazione dei servizi del 16.12.2024), fino ad esternare una forte rabbia verso il genitore superstite, esplicitamente accusato di aver “picchiato” e “fatto male” alla madre,
pagina 7 di 11 concretizzatasi in un manifesto rifiuto sia rispetto agli incontri che alle videochiamate e ai messaggi vocali, tanto che il Servizio, su indicazione delle psicologhe del Consultorio, al fine di tutelare la delicata situazione psicofisica della minore, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente gli incontri (cfr. relazione di educativa domiciliare del
30.05.2025 e la relazione psicologica del 08/05/2025 sopra richiamata, entrambe allegate alla relazione dei Servizi del 05/06/2025).
Per quanto concerne la nonna materna, attuale collocataria della minore, questa si è dimostrata una figura di spiccata positività per la nipote: “attraverso anche il sostegno di una psicologa attivata in autonomia dalla famiglia a titolo privato e gratuito…che ha dato delle indicazioni su come avvicinare la bambina alla coscienza della morte della Per_ madre…ha saputo sostenere in maniera egregia attingendo non solo dai buoni consigli dell'esperta in questione ma anche da personali doti di empatia e sensibilità che ha saputo mettere in campo per la tutela della nipote” (cfr. relazione del 16.12.2024).
Parimenti, secondo l'osservazione clinica condotta dalla dott.ssa , ella ha saputo Pt_3
“affrontare con straordinaria dignità e resilienza la sofferenza personale, mettendo al centro delle proprie energie la cura e la protezione della nipote”, fungendo “da figura accudente stabile per di riconoscere e contenere anche il dolore della Persona_2 bambina, accompagnandola con sensibilità e disponibilità nel processo di elaborazione della perdita” e dimostrando “con evidenza” di possedere tutte le principali funzioni educative e accuditive alla base delle competenze genitoriali (relazione del 05.06.2025).
Inoltre, pur non nutrendo fiducia verso il convenuto, con il quale non ha alcuna comunicazione (a seguito del decesso della figlia, la stessa avrebbe reperito nel cellulare del immagini che testimonierebbero i maltrattamenti subiti da quest'ultima, cfr. CP_1 relazione del 05.06.2025), ella risulta non aver mai ostacolato gli incontri padre-figlia, avendo anzi accompagnato personalmente la nipote agli incontri con il padre in due occasioni. Sono dunque pienamente condivisibili le conclusioni della specialista, laddove ritiene che la relazione nonna-nipote, apparendo fondata su “fiducia, reciprocità e affetto”, garantisca “una base sicura” per il benessere della minore, per la cura della quale ella può contare sul sostegno, anche economico, di figure parentali a lei vicine, come il fratello
Persona_3
pagina 8 di 11 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalla parti, si conferma l'affidamento della minore ai Servizi Persona_1 sociali del Comune di Camaiore, con collocamento presso la nonna materna, Parte_2
e attribuzione al curatore speciale della minore, Avv. dei poteri di
[...] CP_2 rappresentanza sostanziale relativi alle questioni sanitarie, educative, scolastiche, nonché di quelli necessari per curare le questioni successorie dopo il decesso della madre della minore, se del caso previa autorizzazione del Giudice tutelare.
È rimessa ai Servizi sociali di Camaiore anche la valutazione circa la riattivazione delle frequentazioni tra padre e figlia - delle quali allo stato si dispone la sospensione, per le motivazioni già espresse - nonché la relativa eventuale futura organizzazione, comunque nel rispetto della volontà e della condizione psico-fisica della minore e con la modalità protetta disposta in sede di provvedimenti provvisori.
Considerate le problematiche manifestate dalla minore, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico della stessa da parte dell' , per consentirle di CP_4 elaborare il proprio vissuto.
Alla luce delle criticità sopra evidenziate, si invita altresì il padre alla prosecuzione, con fattivo impegno, del percorso di sostegno alla genitorialità, nonché alla ripresa, con regolare frequenza, del percorso presso il SerD.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo all'affidamento della minore ai Servizi Sociali e al collocamento presso la nonna, nonché all'attuale sospensione delle frequentazioni con il padre, la soluzione indicata dalle parti appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Alla luce della disposta regolamentazione, non si ravvisano i presupposti per disporre l'invio del provvedimento al Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale, ferma restando la possibilità per la nonna materna di adire il giudice minorile al fine di ottenere una diversa statuizione sull'affidamento della minore.
Avuto riguardo, da una parte, alle domande originariamente formulate dalle parti in relazione al tenore dei provvedimenti provvisori ed al fatto che l'istruttoria si è resa pagina 9 di 11 necessaria principalmente in ragione delle condotte tenute dal convenuto, nonché, dall'altra, all'esito concordato della lite, le spese processuali si dichiarano compensate nella misura di 1/3, con condanna del convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese sostenute dall'originaria ricorrente e dall'intervenuta rispettivamente liquidate in Pt_1 Parte_2
€ 2.900,00 ed in € 1.600,00 nella misura intera.
Considerato che
entrambe dette parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ma che parte ricorrente è stata Pt_1 ammessa a decorrere dal 01/09/2023 – data di presentazione della relativa istanza - restando escluse dal beneficio le fasi di studio e introduttiva (essendo stato depositato il ricorso in data 19/07/2023), le spese processuali sostenute da questa parte, come sopra liquidate nella misura intera, sono da suddividersi nel seguente modo: € 1.500,00 spettanti alla parte (e, per essa, ai suoi eredi) ed € 1.400,00 da versare allo Stato. Tenuto conto della disposta compensazione parziale, il convenuto viene condannato a pagare € 1.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore della parte (e, per essa, ai Pt_1 suoi eredi) ed € 933,33 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore dello Stato. Mentre la quota dei 2/3 delle spese processuali spettanti all'intervenuta pari ad € 1.066,67 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge deve Parte_2 essere pagata interamente a favore dello Stato, risultando detta parte ammessa al relativo patrocinio sin dal suo intervento in giudizio.
Le spese processuali del curatore della minore sono poste a carico del convenuto sulla base del principio di causalità, essendosi resa la nomina necessaria in ragione della sua inidoneità a rappresentare adeguatamente in giudizio gli interessi della figlia minore e vengono liquidate in € 2.400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, da versarsi a favore dello Stato, essendo la minore ammessa al relativo patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del
20.06.2025, da intendersi qui trascritte;
- Compensate le spese processuali tra parte convenuta e l'originaria ricorrente da una parte e l'intervenuta dall'altra nella misura di 1/3, Pt_1 Parte_2 condanna il convenuto a versare € 1.000,00 oltre al 15% per Controparte_1
pagina 10 di 11 spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore della parte (e, per essa, ai Pt_1 suoi eredi) ed € 933,33 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore dello Stato in relazione all'ammissione di questa al relativo patrocinio ed ulteriori € 1.066,67 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge a favore dello Stato in relazione all'ammissione al beneficio dell'intervenuta Parte_2
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore speciale della minore, liquidate in € 2.400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, da versarsi a favore dello Stato.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Camaiore, all' , al SerD. CP_4
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 2422/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 MOIRA GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Camaiore, Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 PAOLO GARFAGNINI e dell'Avv. GABRIELE DALLE LUCHE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Pietrasanta, Via Aurelia Sud n. 23, come da procura in atti;
CONVENUTO
AVV. quale curatore speciale della minore (C.F. CP_2 Persona_1
), con studio a Lucca, Corso Garibaldi n. 14; C.F._3
(C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. MOIRA GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Camaiore, Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
INTERVENUTI con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 11 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 20.06.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art. 337-bis e ss. c.c. nei confronti dell'ex Parte_1
Per_ compagno padre della figlia nata a [...] il [...], Controparte_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore a sé e frequentazioni padre/figlia solo in sua presenza, ovvero in modalità protetta, oltre a un contributo per il mantenimento della minore a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed ulteriori € 300,00 mensili a titolo di rimborso della metà del canone di locazione. In fatto, ella ha dedotto che: il convenuto, con il quale la stessa ha convissuto da poco prima della nascita della bambina fino al mese di giugno 2023, fa un uso smodato di sostanze stupefacenti, avendone assunte anche in presenza della figlia;
l'abuso di sostanze lo rende aggressivo, avendo lo stesso utilizzato violenza fisica nei suoi confronti anche davanti alla minore;
da qualche mese, ella ha scoperto di essere affetta da una grave forma di tumore al seno al quarto stadio, per la quale sta seguendo le opportune terapie;
alla luce di tale situazione, ella provvede all'accudimento della minore con l'aiuto della madre,
[...]
e consente al padre di vederla solo in sua presenza, essendo quest'ultimo Parte_2 costantemente sotto l'effetto di stupefacenti;
sotto il profilo economico, ella è attualmente disoccupata ed ha a proprio totale carico il canone dell'abitazione, condotta in locazione con contratto cointestato con il convenuto, il quale, invece, è dipendente di un' impresa edile e percepisce uno stipendio mensile di € 1,800,00, essendo altresì percettore di cassa edile per un importo di € 1000,00 /1.200,00 ogni sei mesi.
Il convenuto si è costituito sostenendo di aver assunto stupefacenti in passato, ma mai in presenza della minore, e di non farne alcun uso da mesi, nonché di essersi sempre interessato alle esigenze morali e materiali della figlia, che non vede da quando, su richiesta della ricorrente, ha lasciato l'abitazione familiare, in quanto quest'ultima glielo impedisce.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i pagina 2 di 11 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regime di visita come indicato nel ricorso, nonché, a proprio carico, un contributo per il mantenimento ordinario della figlia di
€ 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e a ulteriori € 300,00 mensili a titolo di rimborso della metà del canone di locazione.
All'udienza dell'11.10.2023 il Giudice, sentite le parti, ha disposto in via provvisoria:
“- L'affidamento condiviso della figlia minore, con prevalente collocamento presso la madre;
- Presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Camaiore;
- Frequentazioni tra padre e figlia alla presenza di un educatore, nel luogo e nei tempi che saranno da questi individuati, con cadenza settimanale;
- Possibilità per i Servizi di modulare il regime di frequentazioni sulla base della loro evoluzione, in particolare prevedendo incontri anche per due volte alla settimana, o per un periodo di tempo più lungo in ciascuna occasione o anche limitando la presenza dell'educatore ad una sola parte dell'incontro;
- Intrapresa di un percorso al SerD per il resistente, dichiaratosi a ciò disponibile, al fine di monitorare l'eventuale uso di stupefacenti.”.
In relazione agli aspetti economici, il Giudice ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in via provvisoria, nei seguenti termini: “versamento da parte del resistente ed a favore della ricorrente dell'importo di € 450,00 a titolo di mantenimento ordinario comprensivo di contributo affitto, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie e il percepimento dell'AUU in via esclusiva da parte della madre. La corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario nella misura di cui sopra avverrà dal
20 novembre prossimo, mentre per il corrente mese di ottobre il resistente integrerà quanto già versato con l'importo di € 150,00 entro il 16/10/2023”.
La causa è stata istruita con le relazioni dei Servizi Sociali del pervenute Controparte_3 il 24.01.2024, 17.05.2024, 04.10.2024, 14.11.2024, 18.12.2024, 05.06.2025 e, loro tramite, del
SerD.
All'udienza del 31.01.2024, tenuto conto delle mutate condizioni lavorative del convenuto, il contributo per il mantenimento ordinario a carico del padre è stato ridotto ad € 300,00 mensili, con conferma della ripartizione delle spese straordinarie secondo le quote del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
pagina 3 di 11 Con ordinanza del 26.10.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09.10.2024, il Giudice, decidendo in via provvisoria, ha affidato la minore alla Persona_1 madre in via esclusiva, disponendo la prosecuzione del mandato affidato ai Servizi sociali e degli incontri osservati tra padre e figlia e invitando il resistente a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità. Ciò considerate: l'elevata conflittualità esistente tra i genitori;
le risultanze del percorso di sostegno alla genitorialità condotto con la dott.ssa (relazione Pt_3 datata 25/09/2024) che, a fronte della sostanziale adeguatezza delle capacità genitoriali della madre, evidenziano gravi mancanze nel padre quanto ad una posizione relazionale di responsabilità e cura nei confronti della minore, ad elementi di riflessività, interesse, prospettiva, messa in discussione autentica;
le risultanze del percorso del padre presso il SerD, non seguito con la necessaria costanza nonostante le sollecitazioni rivolte, dove i colloqui psicologici hanno fatto emergere “un temperamento impulsivo, uno scarso insight ed una scarsa disponibilità a mettersi in discussione” ed i controlli urinari hanno evidenziato una positività alla cocaina nel trascorso mese di giugno (come da relazione datata 2/10/2024);
l'omessa contribuzione economica;
la circostanza per cui gli incontri tra padre e figlia in modalità osservata si svolgono in un clima di serenità e affetto e che già consentono una interazione parzialmente libera, risultando tuttavia la presenza dell'educatore ancora necessaria alla luce delle condivisibili perplessità messe in luce dai Servizi nella relazione del 2/10/2024.
Con provvedimento del 16.11.2024, il Giudice, in via d'urgenza, preso atto dell'intervenuto decesso, in data 12.11.2023, della ricorrente, madre della minore e già affidataria Persona_1 in via esclusiva di quest'ultima, comunicato dai Servizi Sociali di Camaiore con relazione del
15.11.2024 nonché dal procuratore costituito, con il deposito del certificato di morte, ha disposto in via urgente l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Camaiore, con delega estesa al piano sanitario, educativo-scolastico, di scelta dell'indirizzo di residenza, e il collocamento della stessa presso la nonna materna “da sempre figura Parte_2
Per_ accuditiva e di riferimento per a cui la stessa è affettivamente molto legata”
(collocamento in relazione al quale il padre della minore aveva precedentemente prestato il proprio consenso), nominando quale curatore speciale della minore l'Avv. la CP_2 quale si è costituita in giudizio ritenendo rispondente all'interesse della minore quanto sopra disposto.
pagina 4 di 11 All'udienza del 18.12.2024, presenti la nonna collocataria nonché il convenuto, sono stati confermati i provvedimenti assunti in via d'urgenza il 16.11.2024, con attribuzione al curatore speciale della minore, Avv. dei poteri sostanziali utili a porre in essere gli CP_2 adempimenti necessari in conseguenza dell'apertura della successione della madre della minore.
Si è poi costituita in giudizio in qualità di collocataria della minore, Parte_2 chiedendo disporsi c.t.u. al fine di valutare le proprie capacità assistenziali e di cura della nipote, insistendo per un eventuale affidamento esclusivo della stessa, della quale ha richiesto valutarsi la situazione psicofisica alla luce degli atteggiamenti oppositivi e di rifiuto emersi nel corso degli ultimi incontri protetti con il padre.
All'udienza del 20.06.2025 i procuratori hanno congiuntamente chiesto la definizione del giudizio alle seguenti condizioni:
“La minore resterà affidata ai Servizi sociali del Comune di Camaiore e collocata presso la nonna materna, ; Parte_2
- Conferimento al curatore speciale della minore, Avv. anche dopo la CP_2 definizione del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c., dei poteri di rappresentanza sostanziale relativi alle questioni sanitarie, educative, scolastiche, nonché di quelli necessari per curare le questioni successorie dopo il decesso della madre della minore, se del caso previa autorizzazione del Giudice tutelare;
- Le frequentazioni con il padre avverranno tramite incontri protetti come da provvedimenti provvisori in essere, la cui concreta organizzazione è rimessa alle valutazioni dei Servizi, anche di concerto con l , che ha in carico la minore, comprendenti il momento della CP_4 riattivazione in concreto di detti incontri, allo stato sospesi;
- La conferma dell'invito rivolto al padre ad intraprendere o proseguire i percorsi già indicati con l'ordinanza del 16/11/2024;
- La conferma del mantenimento economico della figlia a carico del padre nella misura di €
300,00 mensili, da corrispondere alla nonna materna, quale collocataria, entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo siglato da questo Tribunale il 07/10/2020;
pagina 5 di 11 - L'invio del provvedimento definitorio al Tribunale per i Minorenni di Firenze e alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale al fine dell'apertura di un procedimento in quella sede”.
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Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti in punto di affidamento, collocamento, frequentazioni e mantenimento, siccome rispondente agli interessi della minore.
Difatti, dall'indagine familiare condotta nel corso del procedimento per il tramite dei
Servizi sociali di Camaiore sono emerse importanti criticità in capo alla figura paterna, di rilevanza tale da condurre a formulare un giudizio di inidoneità dello stesso all'esercizio della capacità genitoriale.
Sin dalle prime relazioni i Servizi sociali avevano rilevato che “la mancanza di costanza e di propositività del signor [incostante negli incontri con la figlia, mai presentatosi CP_1 agli appuntamenti con la Dott.ssa , psicologa del consultorio e risultato non Pt_3 frequentare più il SerD dal gennaio 2024] e la parziale aderenza da parte dello stesso alle indicazioni del Servizio in ottemperanza al provvedimento in essere denotino a tratti un certo disinteresse, una solo parziale assunzione di responsabilità e una difficoltà a esercitare il ruolo genitoriale in tutte le sue declinazioni” (cfr. relazione del 17.05.2024, osservazioni ribadite anche nella relazione del 04.10.2024), pur non rilevando particolari problematiche nell'osservazione degli incontri protetti padre-figlia.
Nei mesi seguenti, dalla prolungata osservazione del nucleo familiare sono emerse con maggior nitidezza le evidenti fragilità del convenuto, il quale:
- Si è ripresentato al SerD il 27.06.2024 e, all'esito del controllo tossicologico urinario effettuato in quella data, è risultato positivo, avendo poi interrotto i controlli tossicologici urinari nel mese di ottobre, come riferito nella relazione del
14.11.2024, oltre a far registrare, durante i colloqui, un “temperamento impulsivo, uno scarso insight ed una scarsa disponibilità a mettersi in discussione” (cfr. relazione SerD allegata alla relazione dei Servizi sociali del 04.10.2024). Devesi rilevare, in proposito, che l'esame del capello effettuato il 05/05/2025 e depositato il
09.06.2025 è risultato negativo.
pagina 6 di 11 - Pur avendo assunto, in seguito al decesso della ricorrente, costanza e puntualità nel presenziare agli incontri con la figlia (cfr. relazione del 06.05.2025), in sede di percorso di sostegno genitoriale – intrapreso su formale sollecito del Tribunale - ha continuato a dimostrare un atteggiamento “collaborativo solo sul piano formale”, mancando di “elementi di riflessività, interesse, prospettiva, messa in discussione autentica” (cfr. relazione della Dott.ssa del 25.09.2024). Nel corso degli Pt_3 incontri osservati di gruppo, egli “ha manifestato atteggiamenti di scarsa adesione al contesto e una partecipazione caratterizzata da superficialità e scarsa introspezione”, utilizzando toni “talvolta squalificanti, con modalità comunicative che hanno lasciato emergere una certa arroganza e una sostanziale indisponibilità
a mettersi in discussione”, nonché talvolta “ironici o svalutanti nei confronti degli stimoli proposti”; tutti elementi che hanno condotto la Dott.ssa a ritenere Pt_3
l'impossibilità, allo stato attuale, “di rilevare un'effettiva disponibilità del padre ad attivarsi in modo autentico e responsabile in un percorso di ri-costruzione della relazione con la figlia, né di assumere pienamente il ruolo genitoriale in modo maturo ed empatico” (cfr, relazione di sostegno alla genitorialità del 05.06.2025).
- Ha perdurato nell'omissione del versamento del contributo per il mantenimento della minore stabilito dal Tribunale in favore prima della madre, poi della nonna materna.
Alla luce di quanto sopra, non è dunque allo stato predicabile, in capo al convenuto, la sussistenza di adeguate capacità genitoriali, sia in termini generali, sia in relazione al Per_ particolare momento di vita della figlia la quale sta affrontando un processo di elaborazione del lutto, riferendo, durante i colloqui con le dott.sse e della CP_5 Pt_3
U.F. Consultoriale Versilia, vissuti riferibili a esperienze traumatiche legate alla figura paterna (cfr. relazione del 08.05.2025 allegata alla relazione dei Servizi del 05/06/2025).
Difatti, la minore, nei mesi successivi alla scomparsa della madre ha iniziato a porre in essere un atteggiamento ambivalente, agitandosi prima degli incontri con il padre, descritto come “brutto e cattivo” (cfr. comparsa di costituzione del curatore speciale della minore e relazione dei servizi del 16.12.2024), fino ad esternare una forte rabbia verso il genitore superstite, esplicitamente accusato di aver “picchiato” e “fatto male” alla madre,
pagina 7 di 11 concretizzatasi in un manifesto rifiuto sia rispetto agli incontri che alle videochiamate e ai messaggi vocali, tanto che il Servizio, su indicazione delle psicologhe del Consultorio, al fine di tutelare la delicata situazione psicofisica della minore, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente gli incontri (cfr. relazione di educativa domiciliare del
30.05.2025 e la relazione psicologica del 08/05/2025 sopra richiamata, entrambe allegate alla relazione dei Servizi del 05/06/2025).
Per quanto concerne la nonna materna, attuale collocataria della minore, questa si è dimostrata una figura di spiccata positività per la nipote: “attraverso anche il sostegno di una psicologa attivata in autonomia dalla famiglia a titolo privato e gratuito…che ha dato delle indicazioni su come avvicinare la bambina alla coscienza della morte della Per_ madre…ha saputo sostenere in maniera egregia attingendo non solo dai buoni consigli dell'esperta in questione ma anche da personali doti di empatia e sensibilità che ha saputo mettere in campo per la tutela della nipote” (cfr. relazione del 16.12.2024).
Parimenti, secondo l'osservazione clinica condotta dalla dott.ssa , ella ha saputo Pt_3
“affrontare con straordinaria dignità e resilienza la sofferenza personale, mettendo al centro delle proprie energie la cura e la protezione della nipote”, fungendo “da figura accudente stabile per di riconoscere e contenere anche il dolore della Persona_2 bambina, accompagnandola con sensibilità e disponibilità nel processo di elaborazione della perdita” e dimostrando “con evidenza” di possedere tutte le principali funzioni educative e accuditive alla base delle competenze genitoriali (relazione del 05.06.2025).
Inoltre, pur non nutrendo fiducia verso il convenuto, con il quale non ha alcuna comunicazione (a seguito del decesso della figlia, la stessa avrebbe reperito nel cellulare del immagini che testimonierebbero i maltrattamenti subiti da quest'ultima, cfr. CP_1 relazione del 05.06.2025), ella risulta non aver mai ostacolato gli incontri padre-figlia, avendo anzi accompagnato personalmente la nipote agli incontri con il padre in due occasioni. Sono dunque pienamente condivisibili le conclusioni della specialista, laddove ritiene che la relazione nonna-nipote, apparendo fondata su “fiducia, reciprocità e affetto”, garantisca “una base sicura” per il benessere della minore, per la cura della quale ella può contare sul sostegno, anche economico, di figure parentali a lei vicine, come il fratello
Persona_3
pagina 8 di 11 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalla parti, si conferma l'affidamento della minore ai Servizi Persona_1 sociali del Comune di Camaiore, con collocamento presso la nonna materna, Parte_2
e attribuzione al curatore speciale della minore, Avv. dei poteri di
[...] CP_2 rappresentanza sostanziale relativi alle questioni sanitarie, educative, scolastiche, nonché di quelli necessari per curare le questioni successorie dopo il decesso della madre della minore, se del caso previa autorizzazione del Giudice tutelare.
È rimessa ai Servizi sociali di Camaiore anche la valutazione circa la riattivazione delle frequentazioni tra padre e figlia - delle quali allo stato si dispone la sospensione, per le motivazioni già espresse - nonché la relativa eventuale futura organizzazione, comunque nel rispetto della volontà e della condizione psico-fisica della minore e con la modalità protetta disposta in sede di provvedimenti provvisori.
Considerate le problematiche manifestate dalla minore, si ritiene opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico della stessa da parte dell' , per consentirle di CP_4 elaborare il proprio vissuto.
Alla luce delle criticità sopra evidenziate, si invita altresì il padre alla prosecuzione, con fattivo impegno, del percorso di sostegno alla genitorialità, nonché alla ripresa, con regolare frequenza, del percorso presso il SerD.
Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo all'affidamento della minore ai Servizi Sociali e al collocamento presso la nonna, nonché all'attuale sospensione delle frequentazioni con il padre, la soluzione indicata dalle parti appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Alla luce della disposta regolamentazione, non si ravvisano i presupposti per disporre l'invio del provvedimento al Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale, ferma restando la possibilità per la nonna materna di adire il giudice minorile al fine di ottenere una diversa statuizione sull'affidamento della minore.
Avuto riguardo, da una parte, alle domande originariamente formulate dalle parti in relazione al tenore dei provvedimenti provvisori ed al fatto che l'istruttoria si è resa pagina 9 di 11 necessaria principalmente in ragione delle condotte tenute dal convenuto, nonché, dall'altra, all'esito concordato della lite, le spese processuali si dichiarano compensate nella misura di 1/3, con condanna del convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese sostenute dall'originaria ricorrente e dall'intervenuta rispettivamente liquidate in Pt_1 Parte_2
€ 2.900,00 ed in € 1.600,00 nella misura intera.
Considerato che
entrambe dette parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ma che parte ricorrente è stata Pt_1 ammessa a decorrere dal 01/09/2023 – data di presentazione della relativa istanza - restando escluse dal beneficio le fasi di studio e introduttiva (essendo stato depositato il ricorso in data 19/07/2023), le spese processuali sostenute da questa parte, come sopra liquidate nella misura intera, sono da suddividersi nel seguente modo: € 1.500,00 spettanti alla parte (e, per essa, ai suoi eredi) ed € 1.400,00 da versare allo Stato. Tenuto conto della disposta compensazione parziale, il convenuto viene condannato a pagare € 1.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore della parte (e, per essa, ai Pt_1 suoi eredi) ed € 933,33 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore dello Stato. Mentre la quota dei 2/3 delle spese processuali spettanti all'intervenuta pari ad € 1.066,67 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge deve Parte_2 essere pagata interamente a favore dello Stato, risultando detta parte ammessa al relativo patrocinio sin dal suo intervento in giudizio.
Le spese processuali del curatore della minore sono poste a carico del convenuto sulla base del principio di causalità, essendosi resa la nomina necessaria in ragione della sua inidoneità a rappresentare adeguatamente in giudizio gli interessi della figlia minore e vengono liquidate in € 2.400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, da versarsi a favore dello Stato, essendo la minore ammessa al relativo patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del
20.06.2025, da intendersi qui trascritte;
- Compensate le spese processuali tra parte convenuta e l'originaria ricorrente da una parte e l'intervenuta dall'altra nella misura di 1/3, Pt_1 Parte_2 condanna il convenuto a versare € 1.000,00 oltre al 15% per Controparte_1
pagina 10 di 11 spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore della parte (e, per essa, ai Pt_1 suoi eredi) ed € 933,33 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge in favore dello Stato in relazione all'ammissione di questa al relativo patrocinio ed ulteriori € 1.066,67 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge a favore dello Stato in relazione all'ammissione al beneficio dell'intervenuta Parte_2
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore speciale della minore, liquidate in € 2.400,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge, da versarsi a favore dello Stato.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Camaiore, all' , al SerD. CP_4
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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