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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10647/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
01/01/1984, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
LISO LOREDANA;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 25/09/2023 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 04/09/2023 e adottato dalla Questura di con cui è CP_1 stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata
Pag. 1 di 8 il 24/10/2023, instando per il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 05/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato che, nel corso degli anni trascorsi nel Paese ospitante, è “riuscito ad inserirsi nel contesto sociale e lavorativo come dimostrano le buste paga, ha imparato la lingua italiana, e ottenuto redditi nei diversi anni sufficienti per provvedere ai propri bisogni”.
DIRITTO
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2. Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore,
11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo4.
Pag. 3 di 8 (Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- numerosi modelli di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (Modelli Unilav) relativi al biennio 2022-2023;
- due Certificazioni Uniche (la prima relativa al 2021 e la seconda relativa al 2022), attestanti la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Vegeland società agricola arl” dal 06/08/2021 al 31/12/2021 (con percezione di reddito da lavoro pari a circa 56 euro) e dal 03/01/2022 al 31/03/2022 (con percezione di reddito da lavoro pari a circa 1.229 euro);
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Apricena Vincenzo” dal 12/04/2022 al 30/04/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 278 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Apricena Angelo” dal 03/05/2022 al 22/05/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 205 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Monaco Michelangelo” dal 08/03/2022 al 30/06/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 2.575 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Dell'aera Vito” dal 26/05/2022 al 30/06/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 1.238 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, per la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Caruso Angelo” dal 03/05/2022 al 22/05/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 205 euro;
- Due buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2022 presso l'azienda “Vegeland” per un importo complessivo pari a circa 780 euro;
- Tre buste paga per i mesi da aprile a giugno 2023 presso il datore di lavoro Monaco per un importo complessivo pari a circa 3.170 euro;
- Due buste paga per i mesi di aprile e maggio 2023 presso il datore di lavoro Pt_2
per un importo complessivo pari a circa 885 euro;
- Una busta paga per il mese di luglio 2023 presso il datore di lavoro per un Pt_3 importo pari a 500 euro;
- Una busta paga per il mese di agosto 2023 presso il datore di lavoro per un Parte_4 importo pari a 62 euro;
- Tre buste paga emesse per attività lavorativa prestate presso tre diversi datori di lavoro nel mese di febbraio 2024, per un importo complessivo pari a circa 755 euro;
- Estratto conto contributivo emesso il 20/02/2025 attestante la prestazione di CP_2
attività lavorativa ai fini del calcolo contributivo pari a:
• 14 giorni nel 2017;
• 20 giorni nel 2021;
• 100 giorni nel 2022, oltre a 170 giorni in regime di disoccupazione agricola;
• 80 giorni nel 2023, oltre a 190 giorni in regime di disoccupazione agricola;
• 75 giorni nel 2024;
- Un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 23/01/2025 al
31/01/2025 presso la società cooperativa “EcoAlba” e la relativa busta paga per il suddetto periodo del mese di gennaio 2025, per un importo pari a 720 euro;
- Un modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (Modello Unilav) relativo al rapporto lavorativo presso l'azienda “Magnati Lino Samuele” decorrente dal 25/02/2025 al 30/06/2025.
Pag. 5 di 8 Ebbene, valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti6, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato nel 2016 – ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante avviato nel 2017, poi interrotto per un triennio e ripreso in via continuativa e costante dal 2021 al 2024: il livello di integrazione raggiunto gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 30/06/2025 – può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana7, lo svolgimento di attività volontariato8, i legami sociali e familiari9; non è 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 7 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 6 di 8 necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute10.
Sul punto, il ricorrente ha depositato, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, una dichiarazione di ospitalità datata 04/02/2023 presso la Foresteria Regionale sita nel Comune di San Severo (FG) in località “Torretta Antonacci” e il certificato di residenza e convivenza emesso dal
Comune di San Severo in data 31/01/2024 ed attestante l'scrizione nell'anagrafe nazionale della popolazione residente del ricorrente all'indirizzo “Contrada Torretta
Antonacci” in San Severo (FG).
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato11.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
03/10/2023 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
05/02/2024.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposta dal locale
C.O.A. con delibera del 03/10/2023, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Pag. 2 di 8 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592.
Pag. 4 di 8 10 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 11 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
01/01/1984, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
LISO LOREDANA;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 25/09/2023 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 04/09/2023 e adottato dalla Questura di con cui è CP_1 stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata
Pag. 1 di 8 il 24/10/2023, instando per il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 05/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato che, nel corso degli anni trascorsi nel Paese ospitante, è “riuscito ad inserirsi nel contesto sociale e lavorativo come dimostrano le buste paga, ha imparato la lingua italiana, e ottenuto redditi nei diversi anni sufficienti per provvedere ai propri bisogni”.
DIRITTO
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2. Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore,
11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati e a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese
d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo4.
Pag. 3 di 8 (Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- numerosi modelli di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (Modelli Unilav) relativi al biennio 2022-2023;
- due Certificazioni Uniche (la prima relativa al 2021 e la seconda relativa al 2022), attestanti la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Vegeland società agricola arl” dal 06/08/2021 al 31/12/2021 (con percezione di reddito da lavoro pari a circa 56 euro) e dal 03/01/2022 al 31/03/2022 (con percezione di reddito da lavoro pari a circa 1.229 euro);
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Apricena Vincenzo” dal 12/04/2022 al 30/04/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 278 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Apricena Angelo” dal 03/05/2022 al 22/05/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 205 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Monaco Michelangelo” dal 08/03/2022 al 30/06/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 2.575 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, attestante la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Dell'aera Vito” dal 26/05/2022 al 30/06/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 1.238 euro;
- Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022, per la prestazione di attività lavorativa presso l'azienda “Caruso Angelo” dal 03/05/2022 al 22/05/2022 e la conseguente percezione di reddito da lavoro pari a circa 205 euro;
- Due buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2022 presso l'azienda “Vegeland” per un importo complessivo pari a circa 780 euro;
- Tre buste paga per i mesi da aprile a giugno 2023 presso il datore di lavoro Monaco per un importo complessivo pari a circa 3.170 euro;
- Due buste paga per i mesi di aprile e maggio 2023 presso il datore di lavoro Pt_2
per un importo complessivo pari a circa 885 euro;
- Una busta paga per il mese di luglio 2023 presso il datore di lavoro per un Pt_3 importo pari a 500 euro;
- Una busta paga per il mese di agosto 2023 presso il datore di lavoro per un Parte_4 importo pari a 62 euro;
- Tre buste paga emesse per attività lavorativa prestate presso tre diversi datori di lavoro nel mese di febbraio 2024, per un importo complessivo pari a circa 755 euro;
- Estratto conto contributivo emesso il 20/02/2025 attestante la prestazione di CP_2
attività lavorativa ai fini del calcolo contributivo pari a:
• 14 giorni nel 2017;
• 20 giorni nel 2021;
• 100 giorni nel 2022, oltre a 170 giorni in regime di disoccupazione agricola;
• 80 giorni nel 2023, oltre a 190 giorni in regime di disoccupazione agricola;
• 75 giorni nel 2024;
- Un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 23/01/2025 al
31/01/2025 presso la società cooperativa “EcoAlba” e la relativa busta paga per il suddetto periodo del mese di gennaio 2025, per un importo pari a 720 euro;
- Un modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (Modello Unilav) relativo al rapporto lavorativo presso l'azienda “Magnati Lino Samuele” decorrente dal 25/02/2025 al 30/06/2025.
Pag. 5 di 8 Ebbene, valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti6, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato nel 2016 – ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante avviato nel 2017, poi interrotto per un triennio e ripreso in via continuativa e costante dal 2021 al 2024: il livello di integrazione raggiunto gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 30/06/2025 – può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana7, lo svolgimento di attività volontariato8, i legami sociali e familiari9; non è 6 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 7 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 9 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 6 di 8 necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute10.
Sul punto, il ricorrente ha depositato, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, una dichiarazione di ospitalità datata 04/02/2023 presso la Foresteria Regionale sita nel Comune di San Severo (FG) in località “Torretta Antonacci” e il certificato di residenza e convivenza emesso dal
Comune di San Severo in data 31/01/2024 ed attestante l'scrizione nell'anagrafe nazionale della popolazione residente del ricorrente all'indirizzo “Contrada Torretta
Antonacci” in San Severo (FG).
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato11.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
03/10/2023 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
05/02/2024.
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P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposta dal locale
C.O.A. con delibera del 03/10/2023, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Pag. 2 di 8 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592.
Pag. 4 di 8 10 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 11 Cass. S.U. 24413/2021.