TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FAVA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GRASSO ROBERTO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
21/10/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena in data Per_ 09/03/2019 e dalla loro unione sono nati i figli in data 13/08/2019 e Per_2 in data 19/05/2022;
2. Con ricorso del 14/12/2023, ha chiesto la separazione dal marito Parte_1 con addebito in capo allo stesso e l'affido esclusivo dei figli minori, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, concordando con la richiesta di separazione senza addebito, chiedendo l'affido condiviso dei figli minori e una differente regolamentazione delle questioni accessorie;
4. All'esito dell'udienza del 03/04/2024, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. con ordinanza emessa in data 05/04/2024;
5. All'udienza del 14/10/2025, il G.I ha formulato proposta conciliativa, concedendo termine alle parti al 21/10/2025 per l'eventuale accettazione.
6. All'udienza del 21/10/25 le parti hanno accettato la proposta formulata dal G.I che di seguito si trascrive:
“ a) rinuncia da parte della moglie alla domanda di addebito della separazione al marito e rinuncia da parte del marito alla domanda di addebito della separazione alla moglie;
b) rinuncia da parte della moglie al contributo per il proprio mantenimento;
c) affidamento condiviso dei due figli minori della coppia , nata il [...], Per_1
e nato il [...], a [...] i genitori;
Per_2
d) collocamento dei minori in via prevalente con la madre;
e) assegnazione ad della casa familiare, con i relativi arredi, sita in Parte_1
Modena, via Cesare Costa n. 46;
f) frequentazioni dei due figli minori della coppia con il padre Controparte_1 così regolate: calendario ordinario su base bisettimanale: prima settimana: dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle 17.00 in assenza di scuola) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre
pagina 2 di 4 entro le ore 8.30 in assenza di scuola), dunque con pernottamento le notti di mercoledì e giovedì; seconda settimana: il martedì dall'uscita da scuola (o dalle 17.00 in assenza di scuola) sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre entro le ore 8.30 in assenza di scuola), e il fine settimana dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre entro le ore 8.30 in assenza di scuola), dunque con pernottamento le notti di sabato
e domenica;
vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore, di cui massimo due consecutive, da concordare tra le parti entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni dispari deciderà la madre e quelli pari il padre;
nel restante periodo estivo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
vacanze natalizie: ad anni alterni, con ciascun genitore, o il periodo dal 23 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
g) il padre verserà alla madre euro 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento ordinario della prole (euro 200,00 mensili per ciascuno dei due figli), da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso questo Tribunale, da intendersi qui riportato;
h) l'assegno unico per la prole erogato dall' verrà percepito dai genitori in CP_2 ragione di metà ciascuno
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce l'accordo a verbale accettato dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo pagina 3 di 4 equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
OL (NA) il 15/12/1984) e (nato a [...] Controparte_1
TORINESE (TO) il 30/06/1978) che hanno contratto matrimonio in data
09/03/2019 a Modena, come risulta dall'atto n. 6, parte II, serie A, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Modena;
2. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
pagina 4 di 4