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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore GENOVESE GIOVANNI, Giudice MOTTES MADDALENA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 001 DI 000000702 0 001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 30/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, Ricorrente_1 impugnava l'atto di liquidazione imposta ed irrogazione sanzioni n. 2024/001/DI/000000702/0/001, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza in data 10.03.2025 ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 131/1986, in riferimento al decreto ingiuntivo n. 702/2024 del 08/05/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza. Deduceva che, con l'atto impugnato, l'ufficio aveva disposto: la omessa registrazione dell'atto, pari a
€ 400,00 (tassato con due aliquote fisse da € 200,00) e tassazione degli interessi, per complessivi € 519,00; la tassazione degli interessi per € 137,00; la tassazione della scrittura privata, con aliquota applicata dell'1% su € 373.474,00, per € 4.556,00 e relativa sanzione di € 5.468,00 Eccepiva la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3 TUR e dell'art. 4, parte II della tariffa. In sintesi, lamentava che l'ufficio ha erroneamente sottoposto ad imposizione, assoggettandola all'aliquota dell'1% prevista per le ipotesi di “atti aventi contenuto patrimoniale”, la scrittura privata allegata al ricorso monitorio, ex art. 3 Tariffa Parte I del TUR;
nonostante questa costituisca una mera ricognizione di debito che non modifica la situazione in essere tra le parti, in quanto si limita a confermare un'obbligazione pre-esistente. Richiamava in tal senso la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.7682 del 16.03.2023. Concludeva chiedendone l'annullamento e la condanna dell'ufficio alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre interessi;
con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza depositava controdeduzioni in cui precisava Società_1che l'avviso segue la registrazione del decreto ingiuntivo con cui la s.r.l. era stata condannata al pagamento della somma di € 373.473,56 di cui alla fattura n. 14/2024, oltre interessi. Decreto ingiuntivo emesso in ragione dell'atto di “Riconoscimento di debito ed impegno di pagamento”, che prevedeva il pagamento dilazionato in rate mensili di € 35.000,00 a partire da marzo 2024. Deduceva di aver liquidato con due imposte in misura fissa di € 200,00 ciascuna il provvedimento di condanna ed il contratto enunciato di incarico professionale, applicando il principio di alternatività Iva/Registro, con aliquota del 3% gli interessi moratori ingiunti e con aliquota dell'1% (ex art. 3 della Tariffa Parte prima allegata al D.p.r. 131/1986) su imponibile di € 373.474,00 l'atto di ricognizione di debito del 09/02/2024; e che poiché l'atto sarebbe stato da assoggettare a registrazione in termine fisso aveva applicato anche la sanzione prevista dall'art. 69 del TUR.
2 Evidenziava che l'unico motivo di ricorso attiene alla tassazione della scrittura di riconoscimento del debito posto alla base del d.i. Sosteneva la infondatezza dell'eccezione, in quanto la scrittura di “Ricognizione di debito e promessa di pagamento” non si limita alla mera riproduzione di una situazione giuridica sottostante, ma ha finalità ed effetti tipici degli atti dichiarativi e non meramente ricognitivi. Concludeva per il rigetto del ricorso, confermando la tassazione con aliquota all'1% dell'atto di riconoscimento di debito;
in ogni caso, confermando la definitività dell'atto impugnato quanto alle restanti somme liquidate per difetto di contestazione specifica.
In data 28.1.2026 il contribuente depositava note di udienza che risultano tardive, in quanto in violazione del termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992; note che vanno, quindi, dichiarate inammissibili.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. L'unico motivo attiene alla tassazione della scrittura di riconoscimento di debito in quanto, come evidenziato dall'ufficio, in ordine alla liquidazione e tassazione delle altre statuizioni contenute nell'avviso nulla ha contestato il contribuente. In pratica, si contesta la tassazione operata sull'atto richiamato nel ricorso per ingiunzione, denominato “Riconoscimento di debito ed impegno di pagamento”, con il quale il soggetto ingiunto dichiarava “di aver maturato un debito di complessivi (quale imponibile) euro 414,247.38 + Iva da cui Ricorrente_1vanno dedotti euro 40,503.82 + iva per fattura proforma già emessa dall'architetto nell'ultimo trimestre del 2023, per un saldo di attuali euro 373,743.56 + Iva. Il pagamento verrà corrisposto in rate mensili, con cadenza fine mese, a partire da fine marzo 2024 e sino al raggiungimento dell'importo dovuto;
tali rate saranno di importo pari a € 35.000,00 ad eccezione dell'ultima per la quale l'importo sarà pari al conguaglio del debito. Si intende che la mancanza di due rate di pagamento costituirà titolo per riconoscere interessi legali e azione giudiziaria. Il professionista potrà richiedere a suo interesse il pagamento eventualmente con crediti fiscali.” Nella fattispecie, a parere della Corte, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7682/2023 invocata, in base al quale “la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”. Con la precisazione che “In relazione a tale ultimo principio, occorre, comunque, evidenziare come il giudice di merito debba pervenire alla qualificazione della natura dell'atto all'esito d'interpretazione dell'atto stesso ex art. 20 TUR che, nella sua attuale formulazione seguita alla modifica ad esso apportata dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che «[l']imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi
3 desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi», di cui, come è noto, il giudice delle leggi, ha confermato, con due diverse pronunce (Corte cost. 21 luglio 2020, n. 158 e Corte cost. 16 marzo 2021, n. 39, anche in relazione all'art. 1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l'art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986), la legittimità costituzionale.
9.1. Laddove, infatti, a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dal nomen iuris adoperato di ricognizione di debito, debba riconoscersi alla dichiarazione un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale, tornerà applicabile l'art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo di registrazione in termine fisso, da assoggettare ad imposta proporzionale secondo l'aliquota dell'1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto dichiarativo (art. 43, comma 1, lett. a, TUR), come espresso nello stesso atto dichiarativo”.
A sostegno della legittimità dell'avviso impugnato, l'ufficio ha dedotto che, in ragione dell'atto denominato riconoscimento di debito, la situazione originaria ha avuto dei mutamenti in quanto, da un Ricorrente_1lato, il debito verso l'arch. per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori originario si è ridotto in virtù del pagamento parziale a seguito della emissione di una prima fattura pro forma;
Società_1dall'altro, la si è obbligata a corrispondere il debito residuo in rate mensili pianificate e quantificate, con la previsione che “il mancato pagamento di due rate costituirà titolo per riconoscere gli interessi legali e l'azione giudiziaria”. Tuttavia, a parere della Corte tale ricostruzione non è condivisibile. Società_1Per quanto concerne gli atti ricognitivi, l'atto di riconoscimento del debito firmato dalla e posto alla base della emissione del d.i. fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante, ossia che l'odierno contribuente “è stato incaricato in qualità di progettista, e termotecnico Società_1asseveratore e quale direttore dei lavori dei cantieri della scrivente legati ai benefici fiscali del Super Bonus 110 …che lo stesso ha prodotto le proprie competenze tecniche riassunte nelle Società_1stesse fatture che la ha emesso nei confronti dei clienti appresso elencati e che si riepilogano”. Così riconoscendosi debitrice di una situazione giuridica certa nella quale, per effetto del Società_1pagamento parziale a seguito di fattura pro forma, la doveva ancora versare al proprio creditore il saldo. In fattispecie analoga le Sezioni Unite, proprio nella sentenza richiamata, hanno affermato che trattasi propriamente di un “atto meramente ricognitivo come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l'obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell'astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell'atto di riconoscimento”. Orientamento ribadito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 16254/2024 e 1859/2026. Con la conseguenza che tale scrittura privata, al più, poteva esser ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa.
4 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso come proposto, l'atto va annullato nella parte in cui viene disposta la tassazione con aliquota all'1% dell'atto di riconoscimento di debito per l'imponibile di € 373.474,00 e relativi accessori.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• accoglie il ricorso;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in € 925,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
Vicenza, 30.1.2026. Il Presidente relatore
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Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore GENOVESE GIOVANNI, Giudice MOTTES MADDALENA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 328/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 001 DI 000000702 0 001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 30/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, Ricorrente_1 impugnava l'atto di liquidazione imposta ed irrogazione sanzioni n. 2024/001/DI/000000702/0/001, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza in data 10.03.2025 ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 131/1986, in riferimento al decreto ingiuntivo n. 702/2024 del 08/05/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza. Deduceva che, con l'atto impugnato, l'ufficio aveva disposto: la omessa registrazione dell'atto, pari a
€ 400,00 (tassato con due aliquote fisse da € 200,00) e tassazione degli interessi, per complessivi € 519,00; la tassazione degli interessi per € 137,00; la tassazione della scrittura privata, con aliquota applicata dell'1% su € 373.474,00, per € 4.556,00 e relativa sanzione di € 5.468,00 Eccepiva la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3 TUR e dell'art. 4, parte II della tariffa. In sintesi, lamentava che l'ufficio ha erroneamente sottoposto ad imposizione, assoggettandola all'aliquota dell'1% prevista per le ipotesi di “atti aventi contenuto patrimoniale”, la scrittura privata allegata al ricorso monitorio, ex art. 3 Tariffa Parte I del TUR;
nonostante questa costituisca una mera ricognizione di debito che non modifica la situazione in essere tra le parti, in quanto si limita a confermare un'obbligazione pre-esistente. Richiamava in tal senso la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.7682 del 16.03.2023. Concludeva chiedendone l'annullamento e la condanna dell'ufficio alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre interessi;
con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza depositava controdeduzioni in cui precisava Società_1che l'avviso segue la registrazione del decreto ingiuntivo con cui la s.r.l. era stata condannata al pagamento della somma di € 373.473,56 di cui alla fattura n. 14/2024, oltre interessi. Decreto ingiuntivo emesso in ragione dell'atto di “Riconoscimento di debito ed impegno di pagamento”, che prevedeva il pagamento dilazionato in rate mensili di € 35.000,00 a partire da marzo 2024. Deduceva di aver liquidato con due imposte in misura fissa di € 200,00 ciascuna il provvedimento di condanna ed il contratto enunciato di incarico professionale, applicando il principio di alternatività Iva/Registro, con aliquota del 3% gli interessi moratori ingiunti e con aliquota dell'1% (ex art. 3 della Tariffa Parte prima allegata al D.p.r. 131/1986) su imponibile di € 373.474,00 l'atto di ricognizione di debito del 09/02/2024; e che poiché l'atto sarebbe stato da assoggettare a registrazione in termine fisso aveva applicato anche la sanzione prevista dall'art. 69 del TUR.
2 Evidenziava che l'unico motivo di ricorso attiene alla tassazione della scrittura di riconoscimento del debito posto alla base del d.i. Sosteneva la infondatezza dell'eccezione, in quanto la scrittura di “Ricognizione di debito e promessa di pagamento” non si limita alla mera riproduzione di una situazione giuridica sottostante, ma ha finalità ed effetti tipici degli atti dichiarativi e non meramente ricognitivi. Concludeva per il rigetto del ricorso, confermando la tassazione con aliquota all'1% dell'atto di riconoscimento di debito;
in ogni caso, confermando la definitività dell'atto impugnato quanto alle restanti somme liquidate per difetto di contestazione specifica.
In data 28.1.2026 il contribuente depositava note di udienza che risultano tardive, in quanto in violazione del termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992; note che vanno, quindi, dichiarate inammissibili.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. L'unico motivo attiene alla tassazione della scrittura di riconoscimento di debito in quanto, come evidenziato dall'ufficio, in ordine alla liquidazione e tassazione delle altre statuizioni contenute nell'avviso nulla ha contestato il contribuente. In pratica, si contesta la tassazione operata sull'atto richiamato nel ricorso per ingiunzione, denominato “Riconoscimento di debito ed impegno di pagamento”, con il quale il soggetto ingiunto dichiarava “di aver maturato un debito di complessivi (quale imponibile) euro 414,247.38 + Iva da cui Ricorrente_1vanno dedotti euro 40,503.82 + iva per fattura proforma già emessa dall'architetto nell'ultimo trimestre del 2023, per un saldo di attuali euro 373,743.56 + Iva. Il pagamento verrà corrisposto in rate mensili, con cadenza fine mese, a partire da fine marzo 2024 e sino al raggiungimento dell'importo dovuto;
tali rate saranno di importo pari a € 35.000,00 ad eccezione dell'ultima per la quale l'importo sarà pari al conguaglio del debito. Si intende che la mancanza di due rate di pagamento costituirà titolo per riconoscere interessi legali e azione giudiziaria. Il professionista potrà richiedere a suo interesse il pagamento eventualmente con crediti fiscali.” Nella fattispecie, a parere della Corte, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7682/2023 invocata, in base al quale “la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”. Con la precisazione che “In relazione a tale ultimo principio, occorre, comunque, evidenziare come il giudice di merito debba pervenire alla qualificazione della natura dell'atto all'esito d'interpretazione dell'atto stesso ex art. 20 TUR che, nella sua attuale formulazione seguita alla modifica ad esso apportata dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che «[l']imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi
3 desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi», di cui, come è noto, il giudice delle leggi, ha confermato, con due diverse pronunce (Corte cost. 21 luglio 2020, n. 158 e Corte cost. 16 marzo 2021, n. 39, anche in relazione all'art. 1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l'art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986), la legittimità costituzionale.
9.1. Laddove, infatti, a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dal nomen iuris adoperato di ricognizione di debito, debba riconoscersi alla dichiarazione un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale, tornerà applicabile l'art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo di registrazione in termine fisso, da assoggettare ad imposta proporzionale secondo l'aliquota dell'1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto dichiarativo (art. 43, comma 1, lett. a, TUR), come espresso nello stesso atto dichiarativo”.
A sostegno della legittimità dell'avviso impugnato, l'ufficio ha dedotto che, in ragione dell'atto denominato riconoscimento di debito, la situazione originaria ha avuto dei mutamenti in quanto, da un Ricorrente_1lato, il debito verso l'arch. per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori originario si è ridotto in virtù del pagamento parziale a seguito della emissione di una prima fattura pro forma;
Società_1dall'altro, la si è obbligata a corrispondere il debito residuo in rate mensili pianificate e quantificate, con la previsione che “il mancato pagamento di due rate costituirà titolo per riconoscere gli interessi legali e l'azione giudiziaria”. Tuttavia, a parere della Corte tale ricostruzione non è condivisibile. Società_1Per quanto concerne gli atti ricognitivi, l'atto di riconoscimento del debito firmato dalla e posto alla base della emissione del d.i. fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante, ossia che l'odierno contribuente “è stato incaricato in qualità di progettista, e termotecnico Società_1asseveratore e quale direttore dei lavori dei cantieri della scrivente legati ai benefici fiscali del Super Bonus 110 …che lo stesso ha prodotto le proprie competenze tecniche riassunte nelle Società_1stesse fatture che la ha emesso nei confronti dei clienti appresso elencati e che si riepilogano”. Così riconoscendosi debitrice di una situazione giuridica certa nella quale, per effetto del Società_1pagamento parziale a seguito di fattura pro forma, la doveva ancora versare al proprio creditore il saldo. In fattispecie analoga le Sezioni Unite, proprio nella sentenza richiamata, hanno affermato che trattasi propriamente di un “atto meramente ricognitivo come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l'obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell'astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell'atto di riconoscimento”. Orientamento ribadito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 16254/2024 e 1859/2026. Con la conseguenza che tale scrittura privata, al più, poteva esser ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa.
4 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso come proposto, l'atto va annullato nella parte in cui viene disposta la tassazione con aliquota all'1% dell'atto di riconoscimento di debito per l'imponibile di € 373.474,00 e relativi accessori.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• accoglie il ricorso;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in € 925,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
Vicenza, 30.1.2026. Il Presidente relatore
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