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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2024, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Avellino
Esito udienza a trattazione scritta del 9.5.2024
Il Giudice
- letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia
l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Maria Cristina Rizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 374 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: "impugnativa delibera assembleare", decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.5.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
, (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erminio Torella, giusta mandato in atti;
- attrice -
E
IN Controparte_1
MERCOGLIANO (AV), (C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1 dr. , con l'Avv. Claudio Orabona, giusta mandato in atti;
CP_2
-convenuto-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
9.5.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'attrice, premesso di essere proprietaria dell' unità immobiliare abitativa sita nel
Co fabbricato del Condominio di , Mercogliano (AV), int. Organizzazione_1
N. 4, piano secondo, servito dalla Scala B e ricompresa nella verticale sottostante l'appartamento di sito all' ultimo piano e dal quale si accedeva al terrazzo a Parte_2 livello, in uso esclusivo di quest'ultima e che fungeva da copertura alle unità immobiliari sottostanti, oltre che di parte dell' androne, parte dei box garages e parte della corsia di accesso ai detti garages;
che detto terrazzo a livello, oltre a sovrastare le unità immobiliari sottostanti, aveva una parte aggettante che non fungeva da copertura a dette unità; che, a causa di infiltrazioni all'appartamento sottostante causate da guasti ed ammaloramenti del terrazzo, era stata indetta assemblea condominiale in data 4.11.22, nella quale discutere dell'affidamento in appalto dei necessari lavori di sistemazione (punto n. 3 dell'ODG:
“discussione e delibera aggiudicazione appalto lavori necessari ed urgenti proprietà Pt_2
(intervento VVF 2269 del 9/6/2022 ) – modalità di ripartizione delle spese necessarie
[...] per l' esecuzione delle opere e degli oneri tecnici Ing. ”); che l'esponente non aveva Per_1 partecipato all'assemblea ed il verbale mai le era stato notificato, apprendendone il contenuto solo informalmente il 7.11.22; tanto premesso, l'opponente l'attrice ha chiesto di dichiarare
2 nulla e/o annullabile la delibera adottata il 4.11.22, con particolare riferimento a quanto deciso relativamente al richiamato punto 3 dell'ODG, per erronea ripartizione delle spese di sistemazione del terrazzo, in osservanza dell'art. 1126 c.c. e non in base all'art. 2 del regolamento condominiale, più correttamente applicabile perché accettato con gli atti di acquisto delle varie unità in proprietà esclusiva;
ha eccepito la violazione sia dell'art. 1126
c.c. che dell'art. 2 del regolamento anche in riferimento alla ripartizione delle CP_3
spese con riguardo ai lavori di sistemazione della parte aggettante del terrazzo a livello che non fungeva da copertura delle unità immobiliari sottostanti, che dovevano più correttamente essere poste ad esclusivo carico del proprietario dell' appartamento cui il terrazzo accedeva;
ha lamentato la violazione dell' art. 67, co. 2, disp. att. c.c. e un eccesso di delega in ordine alla porzione di proprietà indivisa degli eredi di avendo partecipato Parte_3 all'assemblea due rappresentanti e non uno e ). Parte_4 Parte_5
Pertanto, conclusosi negativamente il tentativo di conciliazione per mancata partecipazione del convenuto , ha chiesto dichiarare nulla, o, in subordine, annullare la delibera CP_1
del 4.11.2022, relativamente al decisum in relazione al punto 3 dell' O.D.G., con vittoria di spese e onorari.
Si è costituito il , Mercogliano (AV), che Controparte_1 ha eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo ex art. 163 c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire;
nel merito ha chiesto il rigetto della impugnativa precisando che l'art. 2 del regolamento condominiale, in tema di ripartizione delle spese, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di terrazzo di proprietà esclusiva, non compreso tra le parti comuni dell'edificio, cui detto articolo faceva riferimento;
che alcun lavoro era stato previsto per le piccole parti aggettanti del richiamato terrazzo, non essendo causa dei danni subiti dal sottostante appartamento;
che alcun eccesso di delega era avvenuto, avendo partecipato alla riunione ed alla votazione esclusivamente tra l'altro erede e Parte_4
diretto interessato. Ha chiesto, quindi, parte convenuta le seguenti declaratorie, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Alla udienza del 2.5.23, verificato il mancato rispetto dei termini a comparire, precedente istruttore fissava una nuova udienza di prima comparizione nei rispetto dei termini ex art. 164,
3° comma, c.p.c.. In corso di causa l'attrice ha rinunciato alla eccezione riferibile all'eccesso di delega, insistendo per l'accoglimento dei restanti motivi di impugnativa, mentre il convenuto ha evidenziato che, con verbale assembleare del 30 giugno 2023, era CP_1
stata approvata nuova deliberazione di affidamento in appalto dei lavori di ripristino del terrazzo di copertura di proprietà esclusiva della ed erano state CP_4 Parte_2
3 ripartite nuovamente le spese, in sostituzione della delibera impugnata;
ha chiesto, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Alla udienza del 9 maggio 2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2.Va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' pacifico che la delibera impugnata nel presente giudizio sia stata sostituita con quella adottata dall'assemblea condominiale in data 30.06.2023, con la quale si è inteso deliberare nuovamente sul punto all'ODG: “discussione e delibera aggiudicazione appalto lavori necessari ed urgenti proprietà (intervento VVF 2269 del 9/6/2022) – modalità Parte_2 di ripartizione delle spese necessarie per l' esecuzione delle opere e degli oneri tecnici Ing.
”. Per_1
La decisione ha riguardato l'affidamento in appalto dei lavori e la ripartizione delle spese.
Affinché si configuri la cessata materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale, semmai, potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento.
Neppure rileva la circostanza, eccepita dall'attrice, che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né a sostituire la delibera impugnata di cui è causa.
Ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377 c.c., al verificarsi della situazione prevista dal suo ottavo comma, la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse
(In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere;
in tal senso Cass. 2017, n. 20071).
La cessazione della materia del contendere consegue alla revoca assembleare della delibera impugnata. Ciò si verifica anche quando la delibera sia stata sostituita con altra dopo la
4 proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. n. 10847/2020).
3. Sulle spese
La cessata materia del contendere non implica l'automatica compensazione delle spese, ma impone che la regolazione di queste venga effettuata secondo il principio della "soccombenza virtuale", laddove le parti lo richiedano (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006), ossia valutando le "probabilità normali di accoglimento della domanda … basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito" (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4889 del 05/08/1981; conf. Cass. n.
24234 del 29/11/2016, in motivazione).
Nel caso di specie, tenuto conto che la delibera sostitutiva ha adottato diversi criteri di ripartizione (invero, con la successiva delibera del 30.06.23, la condomina Parte_2 proprietaria esclusiva del terrazzo per cui è causa, si è assunta interamente il costo dei “… lavori da eseguire per la superficie degli “sbalzi” del terrazzo privato considerati in analogia
“a balcone.”), evenienza che sostiene le doglianze attoree;
considerato, di contro, il collaborativo comportamento processuale delle parti e delle fasi processuali effettivamente espletate, questo giudice ritiene equo compensare per i 2/3 le spese di lite e condannare la parte convenuta al pagamento del residuo, che si liquida come in dispositivo ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato in G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa, dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, della natura e della complessità della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna il Controparte_5
, Mercogliano (AV), in p. del l.r.p.t., alla rifusione, in favore
[...] dell'opponente, del residuo, liquidato in complessivi € 1.029,33, di cui € 172,67 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino il 09.05.2024
5 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina
Rizzi
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