Art. 21. (Formazione) 1. Il Ministro della sanita', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto istituisce borse di studio per la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti. 2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attivita' di cui alla presente legge nonche' alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto. 3. Il numero e le modalita' di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999. 4. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attivita' connesse all'effettuazione dei trapianti.
Articolo 21 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
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Articolo 21 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
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16 aprile 1999
16 aprile 1999
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