TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11072/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato VACIAGO Parte_1 C.F._1
TERESA con studio in VIA VARISCO 6 20900 MONZA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate a seguito di discussione orale all'udienza del 17.09.2025) Il difensore di parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 24/08/2021 (2021-N.0792 R.1 P.1 S.C) Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.03.2025 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio. Parte convenuta non si è costituita in giudizio All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 17.09.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta e ha proceduto all'esame della parte attrice. All'esito, il Giudice delegato ha invitato il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Il procuratore di parte attrice ha dichiarato: non ho formulato istanze istruttorie Il Giudice delegato, autorizzati coniugi a vivere sperati con l'obbligo del reciproco rispetto e, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, h invitato parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa Il difensore di parte attrice ha concluso come in epigrafe indicato La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del17.09.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi/ l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi/ dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima il momento cui è stata adita l'AG e risiedendovi ancora la parte attrice/ in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Controparte_1 provvede: Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 24/08/2021 (2021-
[...] N.0792 R.1 P.1 S.C) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amato perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 17/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato VACIAGO Parte_1 C.F._1
TERESA con studio in VIA VARISCO 6 20900 MONZA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate a seguito di discussione orale all'udienza del 17.09.2025) Il difensore di parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 24/08/2021 (2021-N.0792 R.1 P.1 S.C) Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.03.2025 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio. Parte convenuta non si è costituita in giudizio All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 17.09.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta e ha proceduto all'esame della parte attrice. All'esito, il Giudice delegato ha invitato il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Il procuratore di parte attrice ha dichiarato: non ho formulato istanze istruttorie Il Giudice delegato, autorizzati coniugi a vivere sperati con l'obbligo del reciproco rispetto e, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, h invitato parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa Il difensore di parte attrice ha concluso come in epigrafe indicato La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del17.09.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi/ l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi/ dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima il momento cui è stata adita l'AG e risiedendovi ancora la parte attrice/ in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Controparte_1 provvede: Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 24/08/2021 (2021-
[...] N.0792 R.1 P.1 S.C) Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amato perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 17/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Amato