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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Russo Ugo, come da C.F._2 procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Frisoni
Gianni, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
con l'intervento di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Belli
SC NA, come da procura alle liti in atti;
INTERVENUTO
pagina 1 di 30 CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e adivano il Tribunale di Rimini Parte_1 Parte_2 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'errata esecuzione dell'intervento di protesizzazione dell'anca destra al quale lo si è Pt_1 sottoposto in data 09.04.2019 presso l Controparte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di risposta depositata in data 25.02.2022, si costituiva in giudizio l' contestando nell'an e nel Controparte_1 quantum la pretesa attorea e chiedendo, previo mutamento del rito, il rigetto della domanda.
Le parti comparivano all'udienza del 9.03.2022 all'esito della quale il Giudice disponeva il mutamento del rito ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata la trattazione della causa, depositata in data 14.02.2024 la c.t.u. medico - legale disposta con ordinanza del 22.12.2022, all'udienza del 28.02.2024 il Giudice formulava richiesta di informazioni all'Inps ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e ammetteva la prova testimoniale richiesta dagli attori.
Assunta la prova orale ammessa all'udienza del 12.06.2024, con comparsa depositata in data
26.06.2024 interveniva in giudizio l'Inps, chiedendo al Tribunale di “proseguire nelle operazioni peritali al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1 nella causa per accertamento del nesso di causalità relativo all'evento operatorio occorso in
[...] danno di in data 9.4.2019, con conseguente diritto di credito in via surrogatoria Parte_1 dell'I.N.P.S. conseguente all'erogazione in favore di dell'assegno mensile di Parte_1 assistenza le cui somme capitalizzate ammontano ad € 95.762,04 di sorte, rivalutazione ed interessi calcolati alla data del presente intervento come per legge”.
All'udienza del 14.05.2025, dinanzi al nuovo giudice istruttore, subentrato al precedente, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni;
all'esito, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, occorre procedere preliminarmente all'individuazione del regime giuridico applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell al fine di ottenere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza dell'errata pagina 2 di 30 esecuzione dell'intervento di protesizzazione dell'anca destra al quale lo si è sottoposto in data Pt_1
9.04.2019.
A tal fine, va rilevato che gli interventi legislativi operati con la c.d. legge DU (legge n. 189/2012)
e con la successiva legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli, non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, la fornitura di prestazioni alberghiere. A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Cass. n. 18610/2015). Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di un terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa sul principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. n. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera pagina 3 di 30 occasionalità necessaria (cfr. Cass. n. 6756/2001). Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
I principi così espressi dalla giurisprudenza di legittimità sono stati recepiti dalla cd. legge Gelli il cui art. 7 prevede, al primo comma, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, estendendo poi, al secondo comma tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Non essendo, quindi, il legislatore intervenuto in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in tema di natura della responsabilità della struttura sanitaria.
3. Inquadrata in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, con applicazione del relativo regime giuridico, viene in rilievo quanto enunciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Al riguardo, occorre procedere dai principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 577/2008 che - dopo aver sottoposto a critica il risalente criterio di differenziazione dell'onus probandi in relazione alla natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione (secondo cui, nelle obbligazioni di mezzi, incombeva sul creditore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, gravava sul debitore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile) e ritenendo - alla stregua del precedente n.
13533/2001 - che la disciplina dell'onere probatorio si atteggi allo stesso modo sia che riguardi la domanda di adempimento (o di esatto adempimento), sia che riguardi la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) - ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed pagina 4 di 30 allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” (cfr. Cass. n. 29315/2017). Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il disposto dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova che pone la stessa a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. Non può che valere, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, posto che la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere”, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti tema di prova della parte debitrice) e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. La causa di cui all'art. 1218 c.c. non è, dunque, quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante. Tali conclusioni sono state ribadite anche di recente dalla
Suprema Corte, affermando che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa pagina 5 di 30 imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n.
28991/2019). Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (cfr. Cass. n. 28991/2019).
Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la reale causa del danno rimasta assolutamente incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova graveranno sull'attore e la domanda, quindi, dovrà essere rigettata.
Non è invece onere del paziente - creditore provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (cfr. Cass. n. 23564/2011; Cass. n. 17143/2012), essendo sufficiente che lo stesso alleghi la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Peraltro, tale onere di allegazione non si spinge sino alla necessità di enucleazione di specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore, essendo sufficiente, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizione ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (cfr. Cass. n. 9471/2004). Per converso, l'obbligato dovrà dimostrare l'esatto adempimento fornendo la prova idonea a vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante e ciò sia nel caso di intervento di facile esecuzione o routinario, sia nel caso di intervento di particolare o speciale difficoltà. La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non può, infatti, valere quale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, assumendo rilevanza ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Spetta, quindi, al medico o alla pagina 6 di 30 struttura provare che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura - e quindi lo scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza. Peraltro, l'addebito a titolo di colpa non può escludersi per il solo fatto che il sanitario abbia osservato nel caso concreto le “linee guida” che, non essendo né tassative né vincolanti non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate e non possono comunque prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità - dopo aver evidenziato che le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e pertanto la limitazione di responsabilità ex art. 3 c. 1 della cd. legge DU non opera quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente - ha precisato che il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (cfr.
Cass. n. 11208/2017).
4. Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato, in primo luogo, come lo abbia allegato gli inadempimenti della casa di cura convenuta, Pt_1 evidenziando la condotta colposa tenuta dai sanitari in occasione dell'intervento di protesizzazione dell'anca destra al quale lo stesso si è sottoposto in data 9.04.2019.
Più in particolare, l'odierno attore ha rappresentato che, nel corso del predetto intervento, si era generata la lesione del nervo femorale di destra, da imputarsi ad eccessiva compressione e/o trazione da divaricatore/leva/distrattore o a danno termico da elettrocuzione nelle fasi di dissezione.
Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova”
(cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove pagina 7 di 30 appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass.
n. 15857/2015).
Orbene il collegio dei c.t.u. composto dal Dott. specialista in medicina legale Persona_1
e delle assicurazioni, e dal Dott. S. specialista in ortopedia - ricostruita la storia clinica Per_2 dell'attore previo esame della documentazione versata in atti e sottoposto lo stesso a visita medico- legale - ha rappresentato che lo , affetto da artrosi primaria dell'anca destra, “veniva sottoposto Pt_1 in data 9 aprile 2019 ad intervento chirurgico di protesizzazione totale di anca dx con la diagnosi di coxartrosi destra, che veniva così descritto: “Paziente in decubito supino. Accesso anterolaterale, dieresi del sottocute, fasciotomia, capsulotomia. Si lussa la testa. Si reseca il collo ad 1.5 cm dal piccolo trocantere. Con opportuno strumentario si preparano cotile e canale femorale e si impiantano le componenti (vd etichette). Controllo della stabilità dell'impianto che appare buona. Emostasi, drenaggio sottofascia, sutura per strati, medicazione. Rx di controllo post-operatorio”.
I c.t.u., chiamati a verificare se il trattamento sanitario a cui fu sottoposto l'attore sia stato eseguito con adeguata perizia - avuto riguardo alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica - e a verificare l'eziologica riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta dei sanitari, hanno rappresentato che
“L'indicazione all'intervento si ritiene condivisibile;
lo stesso si può ritenere non di difficile esecuzione;
si può identificare l'evento lesivo in un fattore meccanico e/o termico sviluppatosi intraoperatoriamente, possibilmente conseguente a compressione e/o trazione da strumenti chirurgici
(divaricatore/leva/distrattore) o posture scorrette dell'arto durante atto chirurgico, danno termico da elettrocoagulazione nelle fasi di dissezione, in assenza di elementi documentali supportanti compressione meccanica del nervo (ad es. raccolta ematica)”.
Il collegio dei c.t.u., poi, ha precisato che “In ordine all'esecuzione dell'atto operatorio, a supporto del ruolo causale nel determinismo del danno conseguente vi sono: l'assenza di indicazioni di difetti neurologici rilevabili dall'esame documentale antecedenti all'intervento, di tipo anamnestico e semeiologico;
il rilievo di areflessia rotulea dx e non attivibilità del quadricipite destro in 4° giornata postoperatoria;
la segnalazione della paralisi quadricipitale dx all'epoca del trasferimento in UO riabilitativa estensiva;
l'indicazione di possibile deficit n. femorale cutaneo dx alla valutazione neurologica del 29.5.19; il referto del 31.7.19 di EMG, indicativo di lesione del n. femorale dx di grado moderato con segni di denervazione acuta”.
I c.t.u. hanno, quindi, concluso che “appare altamente verosimile la riconducibilità della lesione nervosa all'atto chirurgico”, ritenendo sussistente “una “failure” nell'adempimento dell'intervento pagina 8 di 30 stesso. Pur non essendo ravvisabile con certezza il momento produttivo della lesione, tenuto conto della documentazione agli atti e della descrizione dell'intervento riportata, si può ritenere, alla luce di quanto sopra rilevato, sussistente una condotta tecnicamente non condivisibile e quindi in conformità alla leges artis”.
Al contempo, è stata esclusa l'esistenza di fattori causali alternativi atti ad interrompere il nesso causale.
Gli esiti della c.t.u. - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili e consentono di ritenere comprovati sia l'inadempimento dei sanitari operanti presso la casa di cura, sia la sussistenza - secondo la regola del “più probabile che non” - del nesso di causalità materiale tra il predetto inadempimento e l'evento lesivo subito dallo , non avendo la convenuta fornito alcun Pt_1 elemento volto a dimostrare l'assenza di colpa o l'esistenza di un fatto impeditivo idoneo a determinare l'interruzione del rapporto eziologico.
5. Ciò posto, ai fini della corretta identificazione e liquidazione dei pregiudizi subiti dall'odierno attore, deve osservarsi, in via preliminare, che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Qualora, infatti, l'inadempimento dell'obbligazione determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria dovrà estendersi al danno non patrimoniale. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte - dopo aver affermato la necessità di accertare quale sia la causa concreta del negozio al fine di individuare gli interessi di carattere non patrimoniale ricompresi nell'area del contratto - hanno evidenziato come nei c.d. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario, gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali. Le Sezioni Unite hanno, poi, precisato che nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato. Più in particolare, l'art. 1218 c.c. - nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno - deve essere riferito non soltanto al danno patrimoniale ma altresì al danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Un più ampio contenuto deve, poi, essere individuato anche nell'art. 1223 c.c. - secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta - riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti. La pagina 9 di 30 Suprema Corte ha, inoltre, affermato che il danno non patrimoniale costituisce pur sempre un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa “la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”. Per quel che concerne i mezzi di prova, è stato poi precisato che “per il danno biologico la vigente normativa (D.
Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui
l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni”. Quanto, invece, ai pregiudizi non patrimoniali (diversi dal danno biologico) “potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare e provare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass. SU n. 26972/2008).
Orbene, nel caso di specie il collegio dei c.t.u., chiamato a valutare se l'evento lesivo abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni dell'attore rispetto a quelle preesistenti, e a determinare, in caso positivo, la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, da intendersi come invalidità eventualmente scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che sarebbe comunque derivata da una corretta esecuzione della prestazione, ha affermato “la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea ulteriore, legata a condotta tecnicamente non condivisibile stimabile in 60 (sessanta) giorni a parziale al 75% e 120 (centoventi) giorni parziale al
50%”.
pagina 10 di 30 Nel verificare se a seguito dell'evento lesivo si sia verificata una compromissione permanente della integrità psicofisica del soggetto e/o degli aspetti dinamico relazionali come allegati (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto estetico, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago), i c.t.u. hanno affermato che “in base ai riscontri raccolti in occasione della visita effettuata durante l'espletamento della consulenza tecnica, considerata la documentazione agli atti, si ritiene che attualmente sussistano postumi permanenti riconducibili agli esiti sfavorevoli di intervento chirurgico di artroprotesizzazione totale di anca dx con lesione del nervo femorale destro;
si ritiene pertanto di valutare la sussistenza di danno biologico, computabile nella misura del 20% (venti per cento), quale incrementativo/differenziale a partire dal
20%”.
6. Quanto alla liquidazione dei pregiudizi così individuati, si ritiene che possano essere applicate le modalità anche di recente precisate dalla Suprema Corte, sia pur con riferimento all'ipotesi in cui il danno alla salute sia stato patito da un soggetto portatore di patologie pregresse integranti una c.d. concausa di menomazione rilevante sul piano della causalità giuridica - ossia il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili - da accertarsi con il criterio controfattuale. Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che ove, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, siano state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante in quanto senza di essa il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore: “Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perchè alla produzione di essa hanno concorso sia
l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, il danno, benchè in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. La Corte ha, poi, specificato che “la stima del danno alla salute patito da chi sia portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione: -) l'una, reale
e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
-) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio …
Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo pagina 11 di 30 brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile”. Pertanto, il danno dovrà essere liquidato “a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), convertendola poi in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a)” (cfr. Cass. n. 28986/2019).
Le predette modalità di liquidazione possono essere applicate anche al caso di specie ove non si tratta di elidere l'incidenza di una menomazione preesistente all'illecito, bensì di scomputare l'invalidità che sarebbe teoricamente residuata pur a fronte della corretta esecuzione del trattamento sanitario.
Vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Non è, infatti, applicabile al caso in esame il DPR n. 12/2025, attuativo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, vale a dire il regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti superiori al 10 per cento, poiché operante solo per sinistri verificatisi successivamente al 5.03.2025, data della sua entrata in vigore (v. art. 5).
Orbene, il sistema tabellare si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pagina 12 di 30 pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le
Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella 2021
è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella pagina 13 di 30 elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (cfr. Cass.
n. 20381/2016; Cass. n. 33770/2019).
Considerato che, all'epoca dei fatti, l'attore aveva 55 anni, la somma allo stesso spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 12.075,00, di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75% ed euro 6.900,00 per invalidità temporanea parziale al 50%.
La somma dovuta quale risarcimento del danno biologico permanente ammonta, invece, ad euro
125.548,00 ottenuta sottraendo all'importo di euro 181.170,00, corrispondente all'equivalente in denaro dell'invalidità permanete del 40%, la somma di euro 55.622,00, pari all'equivalente monetario di un'invalidità permanente del 20% che sarebbe comunque residuata pur a fronte del mancato verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
A tale importo deve aggiungersi la somma di euro 70.561,00 quale componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (ottenuta all'esito di analoga sottrazione).
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dallo deve essere complessivamente quantificato Pt_1 nell'importo di euro 208.184,00, da ritenersi comprensivo di tutte le ripercussioni pregiudizievoli patite dalla vittima, non sussistendo nel caso di specie i presupposti che giustificano la personalizzazione richiesta dall'odierno attore.
La “personalizzazione” complessiva della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione della percentuale di aumento dei valori medi previsti dal sistema tabellare - che, come già evidenziato, si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale - è subordinata alla verifica dell'incidenza dei postumi dell'evento lesivo su attività, abitudini e, più in generale, profili della personalità del danneggiato diversi ed ulteriori da quelli comuni alla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento (la cui compromissione è già contemplata nei valori tabellari). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con
pagina 14 di 30 motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. n. 23778/2014).
Tali principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte affermando che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n.
5865/2021).
Pertanto, alla personalizzazione del danno può procedersi soltanto nell'ipotesi in cui il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Ciò posto, deve osservarsi come le conseguenze pregiudizievoli indicate dallo ai fini Pt_1 dell'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale risultino già adeguatamente compensate dal risarcimento liquidato sulla base del valore tabellare che, come più sopra osservato, è indicativo dell'incidenza della lesione sugli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva. Le circostanze descritte dall'odierno attore, infatti, non sono tali da rendere il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un danno di pari grado subito da chi versi nelle medesime condizioni soggettive dello stesso.
7. Lo ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla Pt_1 compromissione della capacità lavorativa specifica, rappresentando che il deficit neurologico dallo stesso patito in conseguenza dei fatti per cui è causa ha determinato l'inidoneità a svolgere la specifica attività di muratore nonché di gestore-rivenditore-trasportatore del ferro usato, svolte prima di essere sottoposto all'intervento.
L'odierno attore, poi, ha evidenziato che il reddito dello stesso “era così modesto e sporadico da rendere il medesimo sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”, chiedendo che il danno futuro da incapacità lavorativa sia determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c. o applicando il criterio del triplo della pensione sociale previsto dall'art. 137, comma 3, Codice delle Assicurazioni.
Orbene il pregiudizio prospettato dall'odierno attore rappresenta il danno che consegue all'incapacità lavorativa specifica, da identificarsi nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo tale tipologia di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale pagina 15 di 30 che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/;
Cass.13409/2001).
Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (cfr. Cass. n. 26534/2013; cfr. anche Cass. n.
14517/2015 secondo cui “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”). Non vi è, dunque, alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato: a seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi, mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti. Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità “biologica” derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo. Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio pagina 16 di 30 di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può, infatti, prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali;
di conseguenza, il medico legale riferirà al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro e il giudice determinerà se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica”.
Nel compiere una simile valutazione, soccorre quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità
(cosiddette "micropermanenti", le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura - peraltro non necessariamente in modo proporzionale - salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria , deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito” (cfr. Cass. n. 11361/2014 e, nello stesso senso, Cass. n. 15737/2018).
Ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (cfr. Cass. n. 11439/1997; cfr. Cass. n. 17061/2017). Il danno già verificatosi al momento della pronuncia può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero pagina 17 di 30 maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti, dovendo essere tenuto distinto dal danno futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902). Occorre, quindi, sommare e rivalutare i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione e determinare l'ammontare dei redditi futuri attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima stessa al tempo della liquidazione, cd. montante di anticipazione. A tal fine, è stato ulteriormente precisato come il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 20615/2015;
Cass. n. 9048/2018). Si è, quindi, affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti (cfr. Cass. n. 16913/2019).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve escludersi la possibilità di liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dallo il quale avrebbe potuto e dovuto comprovare Pt_1 quale fosse il reddito dallo stesso percepito anteriormente al sinistro, nonché la contrazione del suo reddito in conseguenza del sinistro medesimo e dell'impossibilità di svolgere le mansioni alle quali, ora, non può più provvedere.
In mancanza di una simile prova, non può soccorrere la valutazione equitativa del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo la stessa essere invocata al fine di sopperire alle carenze probatorie della parte che domanda il risarcimento del danno.
Al contempo, non può neppure essere utilizzato il criterio di calcolo indicato dall'attore richiamando il comma 3 dell'art. 137 cod. ass., in quanto tale previsione viene in rilievo solo in via residuale, nei soli casi in cui non sia possibile identificare “un reddito di lavoro comunque qualificabile”.
Nel caso di specie, invece, vi è un reddito da lavoro ben identificato - ossia il reddito derivante dalle attività esercitate dallo - e, pertanto, avrebbe dovuto farsi riferimento non al comma 3 dell'art. Pt_1
137 cod. ass. ma alle altre disposizioni dello stesso art. 137 cod. ass. secondo cui “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni
e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal pagina 18 di 30 danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
Non avendo l'odierno attore prodotto alcuna documentazione fiscale e reddituale, non può essere allo stesso liquidato alcun risarcimento volto a compensare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Né può essere verificata la sussistenza di un danno da cenestesi lavorativa, atteso che un simile pregiudizio è stato prospettato solo in comparsa conclusionale dall'attore il quale non ha mai tempestivamente allegato circostanze di fatto idonee a rappresentarne l'esistenza.
8. Non essendo stato comprovato che lo abbia subito un danno patrimoniale da riduzione della Pt_1 capacità di lavoro, non può trovare accoglimento la domanda di surrogazione proposta dall'Inps nei confronti della CP_1
A tale conclusione si perviene rilevando che la surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) consiste in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile.
La surrogazione è dunque un fenomeno circolatorio del credito con la conseguenza che: a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato: e tra queste le eccezioni di inesistenza o di indimostrabilità del danno (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 468 del 17/01/1997, Rv. 501824 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10597 del 11/10/1995, Rv.
494199 - 01).
Inoltre, la surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) incontra due limiti: uno, qualitativo, rappresentato dal tipo di danno indennizzato dall'assicuratore il quale, se per legge ha dovuto indennizzare pregiudizi che la legislazione di settore presume esistenti juris et de jure, ma che in realtà
l'assicurato non ha sofferto, nessuna surrogazione potrà esercitare per le somme pagate, a nulla rilevando che il danneggiato vanti comunque ulteriori crediti nei confronti del responsabile, a titolo di risarcimento di danni estranei alla copertura assicurativa (Corte cost., 18- 07-1991, n. 356; Corte cost.,
06-06-1989, n. 319); l'altro, quantitativo, è duplice atteso che l'assicuratore sociale non potrà pretendere dal terzo responsabile somme eccedenti il danno da questi effettivamente causato, stimato con i criteri del diritto civile, né somme eccedenti gli importi effettivamente versati all'assicurato (ex pagina 19 di 30 multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018, Rv. 647613 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 255 del 10/01/2008, Rv. 601222 - 01).
Da quanto esposto discende che, per esercitare il diritto di surrogazione, l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato.
Poiché l'Inps non indennizza in nessun caso agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute in quanto l'indennizzo dallo stesso erogato è volto a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, ne deriva che, non essendo stato comprovato che lo abbia effettivamente subito un danno civilistico da riduzione della capacità di lavoro, Pt_1 non si è traferito alcun diritto di credito in capo all'Inps.
Quest'ultima, pertanto, non può agire in surrogazione nei confronti della casa di cura convenuta con la conseguenza che la domanda proposta dall'Inps deve essere rigettata.
9. Lo ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente alle spese che dovrà sostenere per Pt_1
l'assistenza di cui necessita, prospettando il diritto ad una persona di ausilio per almeno 4 ore giornaliere.
Al fine di verificare la fondatezza di tale richiesta, vengono in rilievo gli esiti delle prove orali assunte nel presente giudizio.
All'udienza del 12.06.2024, la teste e la teste hanno affermato che lo Testimone_1 Testimone_2
necessita di assistenza per gli spostamenti (sia in casa che al di fuori), per vestirsi (in Pt_1 particolare, per mettersi pantaloni, scarpe e calzini) e per lavarsi (interrogate sul capitolo “Vero che la signora , a causa della macrolesione occorsa al signor in conseguenza Parte_2 Pt_1 dell'intervento, assiste ogni giorno il marito e lo aiuta per ogni spostamento (sia nella casa che al di fuori), per vestirsi (in particolare, per mettersi pantaloni, scarpe e calzini) e per lavarsi e, pertanto, ha interrotto le passeggiate all'aria aperta che faceva ogni giorno, sia sola che insieme al marito”, la ha risposto: “Io e ci sentiamo il fine settimana e qualche volta anche durante la Tes_1 Parte_2 settimana. Il bisogno di assistenza di è andato peggiorando col tempo. Quando l'ho conosciuta Pt_1
Pt_ il problema c'era già. Quando andavo a trovarla era a casa e lei lo aiutava anche a spostarsi dentro casa. Mi riferiva che lo aiuta per la vestizione, l'igiene personale. I due non escono a passeggio. Mi ha riferito che invece prima dell'intervento lei e il marito uscivano spesso. Adesso lui esce accompagnato con la moglie per fare servizi personali, come andare alle poste.”; la ha Tes_2 risposto: “Ha bisogno di assistenza primaria, per la vestizione, per i calzini, il pantalone, allacciare le scarpe. Lo aiuta la moglie o una persona che si trova lì in quel momento, ma più che altro la moglie. pagina 20 di 30 Prima la le faceva le passeggiate, adesso esce solo per le cose necessarie, lo deve seguire Pt_2 anche psicologicamente perché lui è anche un po' più nervoso dopo quello che ha avuto.”).
Le dichiarazioni dei testi evidenziano come lo abbia delle difficoltà nell'affrontare le Pt_1 incombenze della vita quotidiana per le quali si rende certamente necessario un ausilio.
Può, quindi, essere riconosciuto il danno corrispondente ai costi da sostenere per l'assistenza da parte di personale domestico e, al fine di quantificare tale danno patrimoniale futuro, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (cfr. Cass. n. 13881/2020; nello stesso senso, Cass. n. 16844/2023: “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie”).
In applicazione dei suesposti principi, occorre in primo luogo determinare il danno annuo e, a tal fine, può essere utilizzato il criterio proposto dallo il quale ha indicato il CCN sulla disciplina del Pt_1 rapporto di lavoro domestico e, in particolare, le tabelle contenenti i minimi retributivi, considerato l'inquadramento “C Super”, ossia Assistente familiare non formato che assiste persone non autosufficienti”, e considerato l'orario di 4 ore al giorno.
Si ottiene in tal modo l'importo corrispondente alla spesa per retribuzione mensile, pari ad € 831,60
(€/h 6,93 x 4 ore x 30 giorni), ossia € 9.979,20 annui, a cui va aggiunta la spesa contributiva complessiva, che, come indicato dall'odierno attore, può essere determinata nel 20% della retribuzione, pari ad ulteriori € 1.995,84 annui. pagina 21 di 30 Il danno annuo così ottenuto, pari ad euro 11.975,04 deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, individuato in base al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso (cfr. Cass. n. 31684/2024).
A tal fine, può farsi ricorso alle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024 e, considerata la durata media della vita per gli uomini (82 anni) secondo i dati Istat, va utilizzato il coefficiente di 15,72 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 62 anni compiuti all'attualità, ossia al momento della capitalizzazione. Si ottiene così la somma di euro 188.247,63 (arrotondata per eccesso).
10. Identificati e quantificati i danni subiti dallo , occorre verificare se, in conseguenza dei fatti Pt_1 per cui è causa, si siano prodotti anche i pregiudizi lamentati da , moglie dello Parte_2
. Pt_1
La ha rappresentato che, in conseguenza della macrolesione occorsa al marito a seguito Pt_2 dell'errata esecuzione dell'intervento a cui si è sottoposto, la stessa ha subito una forte sofferenza morale e una seria alterazione (nel senso del peggioramento) della propria vita, intesa sia sotto il profilo personale che sotto il profilo relazionale con il marito medesimo, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale così patito.
Orbene, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede il risarcimento di un simile danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. Cass. n. 2557/2011). Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei danneggiati
(integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale). Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare (cfr. Cass. 21084/2015). Occorre, dunque, valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dall'attore che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un simile interesse, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno pagina 22 di 30 morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (cfr. Cass.
n. 19402/2013). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”). Nei casi suddetti, è onere del convenuto dare la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr.
Cass., n. 9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato. E' in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile pagina 23 di 30 dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita
(come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così configurato il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione di un simile pregiudizio, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento (cfr. Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 21716/ 2013; Cass. n. 15491/2014; Cass. n.
25351/2015; Cass. n. 28989/2019) e, allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto possano essere liquidati sia il danno da lesione del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (cfr. Cass. n. 30997/2018; Cass. n. 28989/2019).
Ciò posto, alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può affermarsi come le conseguenze lesive derivate allo dall'intervento del 9.04.2019 abbiano senz'altro arrecato nella moglie un Pt_1 dolore ed un patimento per la condizione dello stesso, dovendo considerarsi, altresì, il presumibile sconvolgimento della vita quotidiana derivante dall'affrontare le ordinarie incombenze e dal relazionarsi con lo nella condizione psico-fisica in cui ora versa. Pt_1
I testimoni escussi in corso di causa hanno affermato che la , a causa della macrolesione Pt_2 occorsa al marito in conseguenza dell'intervento, lo assiste ogni giorno e lo aiuta per ogni spostamento
(sia nella casa che al di fuori), per vestirsi (in particolare, per mettersi pantaloni, scarpe e calzini) e per lavarsi (cfr. dichiarazioni del teste che ha affermato di aver conosciuto la nel Testimone_1 Pt_2 corso del 2019: “Io e ci sentiamo il fine settimana e qualche volta anche durante la Parte_2 settimana. Il bisogno di assistenza di è andato peggiorando col tempo. Quando l'ho conosciuta Pt_1
Pt_ il problema c'era già. Quando andavo a trovarla era a casa e lei lo aiutava anche a spostarsi dentro casa. Mi riferiva che lo aiuta per la vestizione, l'igiene personale. I due non escono a passeggio. Mi ha riferito che invece prima dell'intervento lei e il marito uscivano spesso. Adesso lui esce accompagnato con la moglie per fare servizi personali, come andare alle poste”; cfr. dichiarazioni del teste : “Ha bisogno di assistenza primaria, per la vestizione, per i calzini, il Testimone_2 pantalone, allacciare le scarpe. Lo aiuta la moglie o una persona che si trova lì in quel momento, ma più che altro la moglie. Prima la le faceva le passeggiate, adesso esce solo per le cose Pt_2
pagina 24 di 30 necessarie, lo deve seguire anche psicologicamente perché lui è anche un po' più nervoso dopo quello che ha avuto.”); inoltre, hanno dichiarato che la è vittima degli attacchi di ira dello , Pt_2 Pt_1 che, dopo l'intervento del 9.4.2019, si rivolge a lei con espressioni verbali e gestuali offensive
(cfr. dichiarazioni del teste : “E' capitato che me l'abbia riferito lei ma mi è capitato Testimone_1 anche di assistere personalmente a questi episodi a casa loro. A livello psicologico cerco di starle Pt_ vicino e di comprenderla, a qualche volta l'ho ripreso. Lei a volte piange per telefono perché è una situazione abbastanza pesante”; cfr. dichiarazioni del teste : “Come le dicevo prima a volte ha dei disagi e si sfoga in Testimone_2 questo modo. L'unico modo per venirne fuori è sfogarsi. Lì c'è la moglie ed è quella che subisce di più.
Può essere successo che in un momento di rabbia abbia detto frasi del genere, ma il suo problema è il disagio fisico”. ADR: “Io sono operatore socio sanitario. In questo periodo sono in infortunio, ma lavoro abitualmente e sono in contatto con queste situazioni. Dico alla mia amica di avere pazienza. E' successo anche in mia presenza che si sia rivolto con aggressività alla moglie e ho fatto un po'da intermediaria”).
Deve ritenersi, quindi, che per effetto della lesione del rapporto parentale, la abbia subito un Pt_2 pregiudizio che si compone sia della sofferenza interiore, sia di quella riflessa sul piano dinamico - relazionale.
11. Al fine di procedere alla liquidazione di un simile pregiudizio, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, può farsi ricorso esclusivamente a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990/2019).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non
pagina 25 di 30 rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Per assicurare tali esigenze, si ritiene che, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, possa trovare applicazione, nel caso di specie, quella prevista per la perdita del rapporto parentale di cui alla Tabella milanese “a punti” 2022, come aggiornata nel 2024, seppur con gli adeguamenti del caso.
Sul punto, devono condividersi i principi affermati in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale dalla Suprema Corte secondo cui “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021).
La Suprema Corte ha, più di recente, ribadito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass
n. 37009/2022).
Le Tabelle integrate a punti varate il 29.06.2022 rappresentano - secondo quanto indicato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale
Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” - un risultato di sintesi, nel rispetto dei “paletti” propri del pagina 26 di 30 metodo degli Osservatori e, cioè: “1) l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;
3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice;
le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa”.
Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello).
Si è, poi, previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla base delle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si determina il totale dei punti che, poi, si moltiplica per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario riconoscibile.
Così come previsto dai “Criteri orientativi”, le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata e provata anche con il ricorso alle presunzioni.
pagina 27 di 30 Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, si precisa che “non esiste un minimo garantito”
- con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella” - e si afferma la necessità di distinguere le ipotesi integranti reati colposi e dolosi, applicandosi le tabelle solamente alle prime.
Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella ed. 2022 sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
Ciò posto, l'applicazione delle tabelle al caso di specie, caratterizzato non dalla perdita, ma dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può essere operato applicando una percentuale di riduzione equitativamente determinata nel 70%, tenuto conto, appunto, della sopravvivenza del prossimo congiunto il quale, pur a fronte della corretta esecuzione dell'intervento, avrebbe riportato un'invalidità permanente non trascurabile (pari al 20%).
Alla si riconoscono i seguenti punti: Pt_2
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 55 anni alla data del sinistro (lett. “A” della
Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 52 anni alla data del sinistro (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. “C” della Tabella in considerazione della convivenza con il coniuge;
- nessun punto in considerazione dell'assenza di ogni allegazione circa la presenza di altri componenti del nucleo familiare primario (lett. “D” della Tabella);
- punti 5 in relazione alla lettera “E” della Tabella, in mancanza di precise deduzioni circa la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale pagina 28 di 30 Si ottiene, quindi, un totale di 57 punti, pari ad euro 222.927,00 (57 punti per il valore punto di euro
3.911,00) e, applicando la riduzione del 70% - per le ragioni più sopra esposte -, si liquida in favore della l'importo di euro 66.878,00 (arrotondato per difetto). Pt_2
12. In conclusione, i pregiudizi subiti da sono pari ad euro 208.184,00 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale e ad euro 188.247,63 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi euro 396.431,63, mentre il danno non patrimoniale subito da ammonta ad euro 66.878,00. Parte_2
Sugli importi così liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, nei rapporti tra gli odierni attori e l' CP_1 sono poste a carico di quest'ultimo, mentre, nel rapporto tra Controparte_1
l e l'Inps sono poste a carico dell'Inps. Controparte_1
Le predette spese si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (pari, rispettivamente, alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio e alla somma oggetto della domanda di surrogazione) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio - nel rapporto attori/convenuto - e per le sole fasi studio e decisionale - nel rapporto intervenuto/convenuto -.
Inoltre, in sede di ripartizione delle spese di lite, devono essere regolate anche le spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013). Nel caso di specie, le spese di c.t.p. ammontano ad euro 2.806,00, come risulta dalla documentazione depositata in data 26.06.2023, relativa alle somme dovute ai c.t.p. Dott. e Dott. Per_3 Per_4
Le spese della c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 24.11.2024 - sono poste definitivamente a carico dell Controparte_1
pagina 29 di 30
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3591/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 396.431,63 e al pagamento in favore di della somma di euro 66.878,00, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) rigetta la domanda proposta dall'Inps nei confronti dell' Controparte_1
[...]
3) condanna l' al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 22.457,00 a titolo di compenso professionale, euro 286,00 a titolo di esborsi ed euro 2.806,00 a titolo di spese di c.t.p., oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ugo Russo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna l'Inps al pagamento in favore dell' delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 6.805,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
5) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del
24.11.2024 - definitivamente a carico dell' Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Russo Ugo, come da C.F._2 procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Frisoni
Gianni, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
con l'intervento di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Belli
SC NA, come da procura alle liti in atti;
INTERVENUTO
pagina 1 di 30 CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e adivano il Tribunale di Rimini Parte_1 Parte_2 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'errata esecuzione dell'intervento di protesizzazione dell'anca destra al quale lo si è Pt_1 sottoposto in data 09.04.2019 presso l Controparte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di risposta depositata in data 25.02.2022, si costituiva in giudizio l' contestando nell'an e nel Controparte_1 quantum la pretesa attorea e chiedendo, previo mutamento del rito, il rigetto della domanda.
Le parti comparivano all'udienza del 9.03.2022 all'esito della quale il Giudice disponeva il mutamento del rito ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata la trattazione della causa, depositata in data 14.02.2024 la c.t.u. medico - legale disposta con ordinanza del 22.12.2022, all'udienza del 28.02.2024 il Giudice formulava richiesta di informazioni all'Inps ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e ammetteva la prova testimoniale richiesta dagli attori.
Assunta la prova orale ammessa all'udienza del 12.06.2024, con comparsa depositata in data
26.06.2024 interveniva in giudizio l'Inps, chiedendo al Tribunale di “proseguire nelle operazioni peritali al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_1 nella causa per accertamento del nesso di causalità relativo all'evento operatorio occorso in
[...] danno di in data 9.4.2019, con conseguente diritto di credito in via surrogatoria Parte_1 dell'I.N.P.S. conseguente all'erogazione in favore di dell'assegno mensile di Parte_1 assistenza le cui somme capitalizzate ammontano ad € 95.762,04 di sorte, rivalutazione ed interessi calcolati alla data del presente intervento come per legge”.
All'udienza del 14.05.2025, dinanzi al nuovo giudice istruttore, subentrato al precedente, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni;
all'esito, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, occorre procedere preliminarmente all'individuazione del regime giuridico applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell al fine di ottenere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza dell'errata pagina 2 di 30 esecuzione dell'intervento di protesizzazione dell'anca destra al quale lo si è sottoposto in data Pt_1
9.04.2019.
A tal fine, va rilevato che gli interventi legislativi operati con la c.d. legge DU (legge n. 189/2012)
e con la successiva legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli, non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, la fornitura di prestazioni alberghiere. A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Cass. n. 18610/2015). Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di un terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa sul principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. n. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera pagina 3 di 30 occasionalità necessaria (cfr. Cass. n. 6756/2001). Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
I principi così espressi dalla giurisprudenza di legittimità sono stati recepiti dalla cd. legge Gelli il cui art. 7 prevede, al primo comma, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, estendendo poi, al secondo comma tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Non essendo, quindi, il legislatore intervenuto in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in tema di natura della responsabilità della struttura sanitaria.
3. Inquadrata in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, con applicazione del relativo regime giuridico, viene in rilievo quanto enunciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Al riguardo, occorre procedere dai principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 577/2008 che - dopo aver sottoposto a critica il risalente criterio di differenziazione dell'onus probandi in relazione alla natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione (secondo cui, nelle obbligazioni di mezzi, incombeva sul creditore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, gravava sul debitore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile) e ritenendo - alla stregua del precedente n.
13533/2001 - che la disciplina dell'onere probatorio si atteggi allo stesso modo sia che riguardi la domanda di adempimento (o di esatto adempimento), sia che riguardi la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) - ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed pagina 4 di 30 allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” (cfr. Cass. n. 29315/2017). Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il disposto dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova che pone la stessa a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. Non può che valere, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, posto che la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere”, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti tema di prova della parte debitrice) e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. La causa di cui all'art. 1218 c.c. non è, dunque, quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante. Tali conclusioni sono state ribadite anche di recente dalla
Suprema Corte, affermando che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa pagina 5 di 30 imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n.
28991/2019). Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (cfr. Cass. n. 28991/2019).
Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la reale causa del danno rimasta assolutamente incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova graveranno sull'attore e la domanda, quindi, dovrà essere rigettata.
Non è invece onere del paziente - creditore provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (cfr. Cass. n. 23564/2011; Cass. n. 17143/2012), essendo sufficiente che lo stesso alleghi la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Peraltro, tale onere di allegazione non si spinge sino alla necessità di enucleazione di specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore, essendo sufficiente, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizione ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (cfr. Cass. n. 9471/2004). Per converso, l'obbligato dovrà dimostrare l'esatto adempimento fornendo la prova idonea a vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante e ciò sia nel caso di intervento di facile esecuzione o routinario, sia nel caso di intervento di particolare o speciale difficoltà. La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non può, infatti, valere quale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, assumendo rilevanza ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Spetta, quindi, al medico o alla pagina 6 di 30 struttura provare che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura - e quindi lo scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza. Peraltro, l'addebito a titolo di colpa non può escludersi per il solo fatto che il sanitario abbia osservato nel caso concreto le “linee guida” che, non essendo né tassative né vincolanti non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate e non possono comunque prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità - dopo aver evidenziato che le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e pertanto la limitazione di responsabilità ex art. 3 c. 1 della cd. legge DU non opera quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente - ha precisato che il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (cfr.
Cass. n. 11208/2017).
4. Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato, in primo luogo, come lo abbia allegato gli inadempimenti della casa di cura convenuta, Pt_1 evidenziando la condotta colposa tenuta dai sanitari in occasione dell'intervento di protesizzazione dell'anca destra al quale lo stesso si è sottoposto in data 9.04.2019.
Più in particolare, l'odierno attore ha rappresentato che, nel corso del predetto intervento, si era generata la lesione del nervo femorale di destra, da imputarsi ad eccessiva compressione e/o trazione da divaricatore/leva/distrattore o a danno termico da elettrocuzione nelle fasi di dissezione.
Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova”
(cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove pagina 7 di 30 appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass.
n. 15857/2015).
Orbene il collegio dei c.t.u. composto dal Dott. specialista in medicina legale Persona_1
e delle assicurazioni, e dal Dott. S. specialista in ortopedia - ricostruita la storia clinica Per_2 dell'attore previo esame della documentazione versata in atti e sottoposto lo stesso a visita medico- legale - ha rappresentato che lo , affetto da artrosi primaria dell'anca destra, “veniva sottoposto Pt_1 in data 9 aprile 2019 ad intervento chirurgico di protesizzazione totale di anca dx con la diagnosi di coxartrosi destra, che veniva così descritto: “Paziente in decubito supino. Accesso anterolaterale, dieresi del sottocute, fasciotomia, capsulotomia. Si lussa la testa. Si reseca il collo ad 1.5 cm dal piccolo trocantere. Con opportuno strumentario si preparano cotile e canale femorale e si impiantano le componenti (vd etichette). Controllo della stabilità dell'impianto che appare buona. Emostasi, drenaggio sottofascia, sutura per strati, medicazione. Rx di controllo post-operatorio”.
I c.t.u., chiamati a verificare se il trattamento sanitario a cui fu sottoposto l'attore sia stato eseguito con adeguata perizia - avuto riguardo alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica - e a verificare l'eziologica riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta dei sanitari, hanno rappresentato che
“L'indicazione all'intervento si ritiene condivisibile;
lo stesso si può ritenere non di difficile esecuzione;
si può identificare l'evento lesivo in un fattore meccanico e/o termico sviluppatosi intraoperatoriamente, possibilmente conseguente a compressione e/o trazione da strumenti chirurgici
(divaricatore/leva/distrattore) o posture scorrette dell'arto durante atto chirurgico, danno termico da elettrocoagulazione nelle fasi di dissezione, in assenza di elementi documentali supportanti compressione meccanica del nervo (ad es. raccolta ematica)”.
Il collegio dei c.t.u., poi, ha precisato che “In ordine all'esecuzione dell'atto operatorio, a supporto del ruolo causale nel determinismo del danno conseguente vi sono: l'assenza di indicazioni di difetti neurologici rilevabili dall'esame documentale antecedenti all'intervento, di tipo anamnestico e semeiologico;
il rilievo di areflessia rotulea dx e non attivibilità del quadricipite destro in 4° giornata postoperatoria;
la segnalazione della paralisi quadricipitale dx all'epoca del trasferimento in UO riabilitativa estensiva;
l'indicazione di possibile deficit n. femorale cutaneo dx alla valutazione neurologica del 29.5.19; il referto del 31.7.19 di EMG, indicativo di lesione del n. femorale dx di grado moderato con segni di denervazione acuta”.
I c.t.u. hanno, quindi, concluso che “appare altamente verosimile la riconducibilità della lesione nervosa all'atto chirurgico”, ritenendo sussistente “una “failure” nell'adempimento dell'intervento pagina 8 di 30 stesso. Pur non essendo ravvisabile con certezza il momento produttivo della lesione, tenuto conto della documentazione agli atti e della descrizione dell'intervento riportata, si può ritenere, alla luce di quanto sopra rilevato, sussistente una condotta tecnicamente non condivisibile e quindi in conformità alla leges artis”.
Al contempo, è stata esclusa l'esistenza di fattori causali alternativi atti ad interrompere il nesso causale.
Gli esiti della c.t.u. - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili e consentono di ritenere comprovati sia l'inadempimento dei sanitari operanti presso la casa di cura, sia la sussistenza - secondo la regola del “più probabile che non” - del nesso di causalità materiale tra il predetto inadempimento e l'evento lesivo subito dallo , non avendo la convenuta fornito alcun Pt_1 elemento volto a dimostrare l'assenza di colpa o l'esistenza di un fatto impeditivo idoneo a determinare l'interruzione del rapporto eziologico.
5. Ciò posto, ai fini della corretta identificazione e liquidazione dei pregiudizi subiti dall'odierno attore, deve osservarsi, in via preliminare, che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Qualora, infatti, l'inadempimento dell'obbligazione determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria dovrà estendersi al danno non patrimoniale. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte - dopo aver affermato la necessità di accertare quale sia la causa concreta del negozio al fine di individuare gli interessi di carattere non patrimoniale ricompresi nell'area del contratto - hanno evidenziato come nei c.d. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario, gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali. Le Sezioni Unite hanno, poi, precisato che nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato. Più in particolare, l'art. 1218 c.c. - nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno - deve essere riferito non soltanto al danno patrimoniale ma altresì al danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Un più ampio contenuto deve, poi, essere individuato anche nell'art. 1223 c.c. - secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta - riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti. La pagina 9 di 30 Suprema Corte ha, inoltre, affermato che il danno non patrimoniale costituisce pur sempre un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa “la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”. Per quel che concerne i mezzi di prova, è stato poi precisato che “per il danno biologico la vigente normativa (D.
Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui
l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni”. Quanto, invece, ai pregiudizi non patrimoniali (diversi dal danno biologico) “potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare e provare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass. SU n. 26972/2008).
Orbene, nel caso di specie il collegio dei c.t.u., chiamato a valutare se l'evento lesivo abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni dell'attore rispetto a quelle preesistenti, e a determinare, in caso positivo, la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, da intendersi come invalidità eventualmente scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che sarebbe comunque derivata da una corretta esecuzione della prestazione, ha affermato “la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea ulteriore, legata a condotta tecnicamente non condivisibile stimabile in 60 (sessanta) giorni a parziale al 75% e 120 (centoventi) giorni parziale al
50%”.
pagina 10 di 30 Nel verificare se a seguito dell'evento lesivo si sia verificata una compromissione permanente della integrità psicofisica del soggetto e/o degli aspetti dinamico relazionali come allegati (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto estetico, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago), i c.t.u. hanno affermato che “in base ai riscontri raccolti in occasione della visita effettuata durante l'espletamento della consulenza tecnica, considerata la documentazione agli atti, si ritiene che attualmente sussistano postumi permanenti riconducibili agli esiti sfavorevoli di intervento chirurgico di artroprotesizzazione totale di anca dx con lesione del nervo femorale destro;
si ritiene pertanto di valutare la sussistenza di danno biologico, computabile nella misura del 20% (venti per cento), quale incrementativo/differenziale a partire dal
20%”.
6. Quanto alla liquidazione dei pregiudizi così individuati, si ritiene che possano essere applicate le modalità anche di recente precisate dalla Suprema Corte, sia pur con riferimento all'ipotesi in cui il danno alla salute sia stato patito da un soggetto portatore di patologie pregresse integranti una c.d. concausa di menomazione rilevante sul piano della causalità giuridica - ossia il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili - da accertarsi con il criterio controfattuale. Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che ove, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, siano state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante in quanto senza di essa il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore: “Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perchè alla produzione di essa hanno concorso sia
l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, il danno, benchè in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. La Corte ha, poi, specificato che “la stima del danno alla salute patito da chi sia portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione: -) l'una, reale
e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
-) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio …
Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo pagina 11 di 30 brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile”. Pertanto, il danno dovrà essere liquidato “a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), convertendola poi in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a)” (cfr. Cass. n. 28986/2019).
Le predette modalità di liquidazione possono essere applicate anche al caso di specie ove non si tratta di elidere l'incidenza di una menomazione preesistente all'illecito, bensì di scomputare l'invalidità che sarebbe teoricamente residuata pur a fronte della corretta esecuzione del trattamento sanitario.
Vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Non è, infatti, applicabile al caso in esame il DPR n. 12/2025, attuativo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, vale a dire il regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti superiori al 10 per cento, poiché operante solo per sinistri verificatisi successivamente al 5.03.2025, data della sua entrata in vigore (v. art. 5).
Orbene, il sistema tabellare si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pagina 12 di 30 pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le
Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella 2021
è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella pagina 13 di 30 elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (cfr. Cass.
n. 20381/2016; Cass. n. 33770/2019).
Considerato che, all'epoca dei fatti, l'attore aveva 55 anni, la somma allo stesso spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 12.075,00, di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75% ed euro 6.900,00 per invalidità temporanea parziale al 50%.
La somma dovuta quale risarcimento del danno biologico permanente ammonta, invece, ad euro
125.548,00 ottenuta sottraendo all'importo di euro 181.170,00, corrispondente all'equivalente in denaro dell'invalidità permanete del 40%, la somma di euro 55.622,00, pari all'equivalente monetario di un'invalidità permanente del 20% che sarebbe comunque residuata pur a fronte del mancato verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
A tale importo deve aggiungersi la somma di euro 70.561,00 quale componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (ottenuta all'esito di analoga sottrazione).
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dallo deve essere complessivamente quantificato Pt_1 nell'importo di euro 208.184,00, da ritenersi comprensivo di tutte le ripercussioni pregiudizievoli patite dalla vittima, non sussistendo nel caso di specie i presupposti che giustificano la personalizzazione richiesta dall'odierno attore.
La “personalizzazione” complessiva della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione della percentuale di aumento dei valori medi previsti dal sistema tabellare - che, come già evidenziato, si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale - è subordinata alla verifica dell'incidenza dei postumi dell'evento lesivo su attività, abitudini e, più in generale, profili della personalità del danneggiato diversi ed ulteriori da quelli comuni alla generalità dei soggetti appartenenti al contesto sociale di riferimento (la cui compromissione è già contemplata nei valori tabellari). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con
pagina 14 di 30 motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. n. 23778/2014).
Tali principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte affermando che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n.
5865/2021).
Pertanto, alla personalizzazione del danno può procedersi soltanto nell'ipotesi in cui il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Ciò posto, deve osservarsi come le conseguenze pregiudizievoli indicate dallo ai fini Pt_1 dell'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale risultino già adeguatamente compensate dal risarcimento liquidato sulla base del valore tabellare che, come più sopra osservato, è indicativo dell'incidenza della lesione sugli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva. Le circostanze descritte dall'odierno attore, infatti, non sono tali da rendere il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un danno di pari grado subito da chi versi nelle medesime condizioni soggettive dello stesso.
7. Lo ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla Pt_1 compromissione della capacità lavorativa specifica, rappresentando che il deficit neurologico dallo stesso patito in conseguenza dei fatti per cui è causa ha determinato l'inidoneità a svolgere la specifica attività di muratore nonché di gestore-rivenditore-trasportatore del ferro usato, svolte prima di essere sottoposto all'intervento.
L'odierno attore, poi, ha evidenziato che il reddito dello stesso “era così modesto e sporadico da rendere il medesimo sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”, chiedendo che il danno futuro da incapacità lavorativa sia determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c. o applicando il criterio del triplo della pensione sociale previsto dall'art. 137, comma 3, Codice delle Assicurazioni.
Orbene il pregiudizio prospettato dall'odierno attore rappresenta il danno che consegue all'incapacità lavorativa specifica, da identificarsi nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo tale tipologia di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale pagina 15 di 30 che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/;
Cass.13409/2001).
Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (cfr. Cass. n. 26534/2013; cfr. anche Cass. n.
14517/2015 secondo cui “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata”). Non vi è, dunque, alcuna corrispondenza necessaria o biunivoca tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato: a seconda dell'attività lavorativa svolta dal danneggiato, a postumi modesti possono derivare danni patrimoniali enormi, mentre, per contro, postumi rilevanti possono produrre danni patrimoniali minimi od addirittura inesistenti. Di conseguenza, dal punto di vista medico legale non può mai affermarsi, con certezza, che da un certo grado di invalidità “biologica” derivi necessariamente un certo danno patrimoniale, né tantomeno che questo possa calcolarsi direttamente applicando la stessa percentuale di invalidità stabilita per il primo. Deve anzi escludersi, in radice, la plausibilità logica di un tale criterio pagina 16 di 30 di quantificazione della capacità lavorativa perduta. Una percentuale può, infatti, prestarsi a misurare l'invalidità, che è in generale pensabile come identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi, ma non l'incapacità, la quale è estremamente soggettiva e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima. Deve, in altre parole, ritenersi che le ripercussioni delle lesioni sull'attività di lavoro possano solo descriversi, ma non valutarsi in punti percentuali;
di conseguenza, il medico legale riferirà al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro e il giudice determinerà se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica”.
Nel compiere una simile valutazione, soccorre quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità
(cosiddette "micropermanenti", le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura - peraltro non necessariamente in modo proporzionale - salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria , deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito” (cfr. Cass. n. 11361/2014 e, nello stesso senso, Cass. n. 15737/2018).
Ai fini della liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (cfr. Cass. n. 11439/1997; cfr. Cass. n. 17061/2017). Il danno già verificatosi al momento della pronuncia può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero pagina 17 di 30 maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti, dovendo essere tenuto distinto dal danno futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902). Occorre, quindi, sommare e rivalutare i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione e determinare l'ammontare dei redditi futuri attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima stessa al tempo della liquidazione, cd. montante di anticipazione. A tal fine, è stato ulteriormente precisato come il danno permanente da incapacità di guadagno non possa più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 20615/2015;
Cass. n. 9048/2018). Si è, quindi, affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti (cfr. Cass. n. 16913/2019).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve escludersi la possibilità di liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dallo il quale avrebbe potuto e dovuto comprovare Pt_1 quale fosse il reddito dallo stesso percepito anteriormente al sinistro, nonché la contrazione del suo reddito in conseguenza del sinistro medesimo e dell'impossibilità di svolgere le mansioni alle quali, ora, non può più provvedere.
In mancanza di una simile prova, non può soccorrere la valutazione equitativa del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., non potendo la stessa essere invocata al fine di sopperire alle carenze probatorie della parte che domanda il risarcimento del danno.
Al contempo, non può neppure essere utilizzato il criterio di calcolo indicato dall'attore richiamando il comma 3 dell'art. 137 cod. ass., in quanto tale previsione viene in rilievo solo in via residuale, nei soli casi in cui non sia possibile identificare “un reddito di lavoro comunque qualificabile”.
Nel caso di specie, invece, vi è un reddito da lavoro ben identificato - ossia il reddito derivante dalle attività esercitate dallo - e, pertanto, avrebbe dovuto farsi riferimento non al comma 3 dell'art. Pt_1
137 cod. ass. ma alle altre disposizioni dello stesso art. 137 cod. ass. secondo cui “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni
e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal pagina 18 di 30 danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
Non avendo l'odierno attore prodotto alcuna documentazione fiscale e reddituale, non può essere allo stesso liquidato alcun risarcimento volto a compensare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Né può essere verificata la sussistenza di un danno da cenestesi lavorativa, atteso che un simile pregiudizio è stato prospettato solo in comparsa conclusionale dall'attore il quale non ha mai tempestivamente allegato circostanze di fatto idonee a rappresentarne l'esistenza.
8. Non essendo stato comprovato che lo abbia subito un danno patrimoniale da riduzione della Pt_1 capacità di lavoro, non può trovare accoglimento la domanda di surrogazione proposta dall'Inps nei confronti della CP_1
A tale conclusione si perviene rilevando che la surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) consiste in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile.
La surrogazione è dunque un fenomeno circolatorio del credito con la conseguenza che: a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato: e tra queste le eccezioni di inesistenza o di indimostrabilità del danno (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 468 del 17/01/1997, Rv. 501824 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10597 del 11/10/1995, Rv.
494199 - 01).
Inoltre, la surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) incontra due limiti: uno, qualitativo, rappresentato dal tipo di danno indennizzato dall'assicuratore il quale, se per legge ha dovuto indennizzare pregiudizi che la legislazione di settore presume esistenti juris et de jure, ma che in realtà
l'assicurato non ha sofferto, nessuna surrogazione potrà esercitare per le somme pagate, a nulla rilevando che il danneggiato vanti comunque ulteriori crediti nei confronti del responsabile, a titolo di risarcimento di danni estranei alla copertura assicurativa (Corte cost., 18- 07-1991, n. 356; Corte cost.,
06-06-1989, n. 319); l'altro, quantitativo, è duplice atteso che l'assicuratore sociale non potrà pretendere dal terzo responsabile somme eccedenti il danno da questi effettivamente causato, stimato con i criteri del diritto civile, né somme eccedenti gli importi effettivamente versati all'assicurato (ex pagina 19 di 30 multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018, Rv. 647613 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 255 del 10/01/2008, Rv. 601222 - 01).
Da quanto esposto discende che, per esercitare il diritto di surrogazione, l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato.
Poiché l'Inps non indennizza in nessun caso agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute in quanto l'indennizzo dallo stesso erogato è volto a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, ne deriva che, non essendo stato comprovato che lo abbia effettivamente subito un danno civilistico da riduzione della capacità di lavoro, Pt_1 non si è traferito alcun diritto di credito in capo all'Inps.
Quest'ultima, pertanto, non può agire in surrogazione nei confronti della casa di cura convenuta con la conseguenza che la domanda proposta dall'Inps deve essere rigettata.
9. Lo ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente alle spese che dovrà sostenere per Pt_1
l'assistenza di cui necessita, prospettando il diritto ad una persona di ausilio per almeno 4 ore giornaliere.
Al fine di verificare la fondatezza di tale richiesta, vengono in rilievo gli esiti delle prove orali assunte nel presente giudizio.
All'udienza del 12.06.2024, la teste e la teste hanno affermato che lo Testimone_1 Testimone_2
necessita di assistenza per gli spostamenti (sia in casa che al di fuori), per vestirsi (in Pt_1 particolare, per mettersi pantaloni, scarpe e calzini) e per lavarsi (interrogate sul capitolo “Vero che la signora , a causa della macrolesione occorsa al signor in conseguenza Parte_2 Pt_1 dell'intervento, assiste ogni giorno il marito e lo aiuta per ogni spostamento (sia nella casa che al di fuori), per vestirsi (in particolare, per mettersi pantaloni, scarpe e calzini) e per lavarsi e, pertanto, ha interrotto le passeggiate all'aria aperta che faceva ogni giorno, sia sola che insieme al marito”, la ha risposto: “Io e ci sentiamo il fine settimana e qualche volta anche durante la Tes_1 Parte_2 settimana. Il bisogno di assistenza di è andato peggiorando col tempo. Quando l'ho conosciuta Pt_1
Pt_ il problema c'era già. Quando andavo a trovarla era a casa e lei lo aiutava anche a spostarsi dentro casa. Mi riferiva che lo aiuta per la vestizione, l'igiene personale. I due non escono a passeggio. Mi ha riferito che invece prima dell'intervento lei e il marito uscivano spesso. Adesso lui esce accompagnato con la moglie per fare servizi personali, come andare alle poste.”; la ha Tes_2 risposto: “Ha bisogno di assistenza primaria, per la vestizione, per i calzini, il pantalone, allacciare le scarpe. Lo aiuta la moglie o una persona che si trova lì in quel momento, ma più che altro la moglie. pagina 20 di 30 Prima la le faceva le passeggiate, adesso esce solo per le cose necessarie, lo deve seguire Pt_2 anche psicologicamente perché lui è anche un po' più nervoso dopo quello che ha avuto.”).
Le dichiarazioni dei testi evidenziano come lo abbia delle difficoltà nell'affrontare le Pt_1 incombenze della vita quotidiana per le quali si rende certamente necessario un ausilio.
Può, quindi, essere riconosciuto il danno corrispondente ai costi da sostenere per l'assistenza da parte di personale domestico e, al fine di quantificare tale danno patrimoniale futuro, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (cfr. Cass. n. 13881/2020; nello stesso senso, Cass. n. 16844/2023: “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie”).
In applicazione dei suesposti principi, occorre in primo luogo determinare il danno annuo e, a tal fine, può essere utilizzato il criterio proposto dallo il quale ha indicato il CCN sulla disciplina del Pt_1 rapporto di lavoro domestico e, in particolare, le tabelle contenenti i minimi retributivi, considerato l'inquadramento “C Super”, ossia Assistente familiare non formato che assiste persone non autosufficienti”, e considerato l'orario di 4 ore al giorno.
Si ottiene in tal modo l'importo corrispondente alla spesa per retribuzione mensile, pari ad € 831,60
(€/h 6,93 x 4 ore x 30 giorni), ossia € 9.979,20 annui, a cui va aggiunta la spesa contributiva complessiva, che, come indicato dall'odierno attore, può essere determinata nel 20% della retribuzione, pari ad ulteriori € 1.995,84 annui. pagina 21 di 30 Il danno annuo così ottenuto, pari ad euro 11.975,04 deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, individuato in base al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso (cfr. Cass. n. 31684/2024).
A tal fine, può farsi ricorso alle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al 2024 e, considerata la durata media della vita per gli uomini (82 anni) secondo i dati Istat, va utilizzato il coefficiente di 15,72 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 62 anni compiuti all'attualità, ossia al momento della capitalizzazione. Si ottiene così la somma di euro 188.247,63 (arrotondata per eccesso).
10. Identificati e quantificati i danni subiti dallo , occorre verificare se, in conseguenza dei fatti Pt_1 per cui è causa, si siano prodotti anche i pregiudizi lamentati da , moglie dello Parte_2
. Pt_1
La ha rappresentato che, in conseguenza della macrolesione occorsa al marito a seguito Pt_2 dell'errata esecuzione dell'intervento a cui si è sottoposto, la stessa ha subito una forte sofferenza morale e una seria alterazione (nel senso del peggioramento) della propria vita, intesa sia sotto il profilo personale che sotto il profilo relazionale con il marito medesimo, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale così patito.
Orbene, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede il risarcimento di un simile danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. Cass. n. 2557/2011). Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei danneggiati
(integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale). Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare (cfr. Cass. 21084/2015). Occorre, dunque, valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dall'attore che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un simile interesse, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno pagina 22 di 30 morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (cfr. Cass.
n. 19402/2013). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”). Nei casi suddetti, è onere del convenuto dare la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr.
Cass., n. 9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato. E' in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile pagina 23 di 30 dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita
(come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così configurato il danno da perdita o lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione di un simile pregiudizio, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento (cfr. Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 21716/ 2013; Cass. n. 15491/2014; Cass. n.
25351/2015; Cass. n. 28989/2019) e, allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto possano essere liquidati sia il danno da lesione del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (cfr. Cass. n. 30997/2018; Cass. n. 28989/2019).
Ciò posto, alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, può affermarsi come le conseguenze lesive derivate allo dall'intervento del 9.04.2019 abbiano senz'altro arrecato nella moglie un Pt_1 dolore ed un patimento per la condizione dello stesso, dovendo considerarsi, altresì, il presumibile sconvolgimento della vita quotidiana derivante dall'affrontare le ordinarie incombenze e dal relazionarsi con lo nella condizione psico-fisica in cui ora versa. Pt_1
I testimoni escussi in corso di causa hanno affermato che la , a causa della macrolesione Pt_2 occorsa al marito in conseguenza dell'intervento, lo assiste ogni giorno e lo aiuta per ogni spostamento
(sia nella casa che al di fuori), per vestirsi (in particolare, per mettersi pantaloni, scarpe e calzini) e per lavarsi (cfr. dichiarazioni del teste che ha affermato di aver conosciuto la nel Testimone_1 Pt_2 corso del 2019: “Io e ci sentiamo il fine settimana e qualche volta anche durante la Parte_2 settimana. Il bisogno di assistenza di è andato peggiorando col tempo. Quando l'ho conosciuta Pt_1
Pt_ il problema c'era già. Quando andavo a trovarla era a casa e lei lo aiutava anche a spostarsi dentro casa. Mi riferiva che lo aiuta per la vestizione, l'igiene personale. I due non escono a passeggio. Mi ha riferito che invece prima dell'intervento lei e il marito uscivano spesso. Adesso lui esce accompagnato con la moglie per fare servizi personali, come andare alle poste”; cfr. dichiarazioni del teste : “Ha bisogno di assistenza primaria, per la vestizione, per i calzini, il Testimone_2 pantalone, allacciare le scarpe. Lo aiuta la moglie o una persona che si trova lì in quel momento, ma più che altro la moglie. Prima la le faceva le passeggiate, adesso esce solo per le cose Pt_2
pagina 24 di 30 necessarie, lo deve seguire anche psicologicamente perché lui è anche un po' più nervoso dopo quello che ha avuto.”); inoltre, hanno dichiarato che la è vittima degli attacchi di ira dello , Pt_2 Pt_1 che, dopo l'intervento del 9.4.2019, si rivolge a lei con espressioni verbali e gestuali offensive
(cfr. dichiarazioni del teste : “E' capitato che me l'abbia riferito lei ma mi è capitato Testimone_1 anche di assistere personalmente a questi episodi a casa loro. A livello psicologico cerco di starle Pt_ vicino e di comprenderla, a qualche volta l'ho ripreso. Lei a volte piange per telefono perché è una situazione abbastanza pesante”; cfr. dichiarazioni del teste : “Come le dicevo prima a volte ha dei disagi e si sfoga in Testimone_2 questo modo. L'unico modo per venirne fuori è sfogarsi. Lì c'è la moglie ed è quella che subisce di più.
Può essere successo che in un momento di rabbia abbia detto frasi del genere, ma il suo problema è il disagio fisico”. ADR: “Io sono operatore socio sanitario. In questo periodo sono in infortunio, ma lavoro abitualmente e sono in contatto con queste situazioni. Dico alla mia amica di avere pazienza. E' successo anche in mia presenza che si sia rivolto con aggressività alla moglie e ho fatto un po'da intermediaria”).
Deve ritenersi, quindi, che per effetto della lesione del rapporto parentale, la abbia subito un Pt_2 pregiudizio che si compone sia della sofferenza interiore, sia di quella riflessa sul piano dinamico - relazionale.
11. Al fine di procedere alla liquidazione di un simile pregiudizio, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, può farsi ricorso esclusivamente a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990/2019).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non
pagina 25 di 30 rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Per assicurare tali esigenze, si ritiene che, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, possa trovare applicazione, nel caso di specie, quella prevista per la perdita del rapporto parentale di cui alla Tabella milanese “a punti” 2022, come aggiornata nel 2024, seppur con gli adeguamenti del caso.
Sul punto, devono condividersi i principi affermati in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale dalla Suprema Corte secondo cui “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021).
La Suprema Corte ha, più di recente, ribadito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass
n. 37009/2022).
Le Tabelle integrate a punti varate il 29.06.2022 rappresentano - secondo quanto indicato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale
Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” - un risultato di sintesi, nel rispetto dei “paletti” propri del pagina 26 di 30 metodo degli Osservatori e, cioè: “1) l'humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l'80% degli uffici giudiziari d'Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;
3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice;
le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa”.
Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello).
Si è, poi, previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Sulla base delle circostanze presenti nella fattispecie concreta, si determina il totale dei punti che, poi, si moltiplica per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario riconoscibile.
Così come previsto dai “Criteri orientativi”, le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata e provata anche con il ricorso alle presunzioni.
pagina 27 di 30 Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, si precisa che “non esiste un minimo garantito”
- con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella” - e si afferma la necessità di distinguere le ipotesi integranti reati colposi e dolosi, applicandosi le tabelle solamente alle prime.
Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della Tabella ed. 2022 sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
Ciò posto, l'applicazione delle tabelle al caso di specie, caratterizzato non dalla perdita, ma dalla compromissione del rapporto parentale con il congiunto macroleso, giustifica un discostamento rispetto agli importi standard, che può essere operato applicando una percentuale di riduzione equitativamente determinata nel 70%, tenuto conto, appunto, della sopravvivenza del prossimo congiunto il quale, pur a fronte della corretta esecuzione dell'intervento, avrebbe riportato un'invalidità permanente non trascurabile (pari al 20%).
Alla si riconoscono i seguenti punti: Pt_2
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 55 anni alla data del sinistro (lett. “A” della
Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 52 anni alla data del sinistro (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. “C” della Tabella in considerazione della convivenza con il coniuge;
- nessun punto in considerazione dell'assenza di ogni allegazione circa la presenza di altri componenti del nucleo familiare primario (lett. “D” della Tabella);
- punti 5 in relazione alla lettera “E” della Tabella, in mancanza di precise deduzioni circa la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale pagina 28 di 30 Si ottiene, quindi, un totale di 57 punti, pari ad euro 222.927,00 (57 punti per il valore punto di euro
3.911,00) e, applicando la riduzione del 70% - per le ragioni più sopra esposte -, si liquida in favore della l'importo di euro 66.878,00 (arrotondato per difetto). Pt_2
12. In conclusione, i pregiudizi subiti da sono pari ad euro 208.184,00 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale e ad euro 188.247,63 a titolo di danno patrimoniale, per complessivi euro 396.431,63, mentre il danno non patrimoniale subito da ammonta ad euro 66.878,00. Parte_2
Sugli importi così liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così determinato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, nei rapporti tra gli odierni attori e l' CP_1 sono poste a carico di quest'ultimo, mentre, nel rapporto tra Controparte_1
l e l'Inps sono poste a carico dell'Inps. Controparte_1
Le predette spese si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (pari, rispettivamente, alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio e alla somma oggetto della domanda di surrogazione) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio - nel rapporto attori/convenuto - e per le sole fasi studio e decisionale - nel rapporto intervenuto/convenuto -.
Inoltre, in sede di ripartizione delle spese di lite, devono essere regolate anche le spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013). Nel caso di specie, le spese di c.t.p. ammontano ad euro 2.806,00, come risulta dalla documentazione depositata in data 26.06.2023, relativa alle somme dovute ai c.t.p. Dott. e Dott. Per_3 Per_4
Le spese della c.t.u. espletate nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 24.11.2024 - sono poste definitivamente a carico dell Controparte_1
pagina 29 di 30
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3591/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 396.431,63 e al pagamento in favore di della somma di euro 66.878,00, Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) rigetta la domanda proposta dall'Inps nei confronti dell' Controparte_1
[...]
3) condanna l' al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 22.457,00 a titolo di compenso professionale, euro 286,00 a titolo di esborsi ed euro 2.806,00 a titolo di spese di c.t.p., oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ugo Russo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna l'Inps al pagamento in favore dell' delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 6.805,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
5) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del
24.11.2024 - definitivamente a carico dell' Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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