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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 Parte_2
ED IN elettivamente domiciliati a Torino in Corso Re Umberto n. 32 presso l'avv. NI Edoardo LA
OPPONENTI contro
. in qualità di mandataria di Controparte_1 Parte_3
. con il patrocinio dell'avv. RICCARDO ROSSOTTO elettivamente domiciliata a
[...]
Torino in via Amedeo Avogadro n. 26 presso l'avv. Riccardo Rossotto
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia la S.V. Ill.ma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: NEL MERITO:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e mandare gli opponenti assolti da ogni avversa pretesa. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di un congruo numero (almeno 500) di fideiussioni omnibus con data certa contratte dalla (fusa Controparte_2 per incorporazione in Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) su propri moduli a suo favore dal 2005 al 2008
- oscurandone i nominativi dei sottoscrittori - così da accertare l'uniformità del comportamento sulla clientela e nel tempo;
- ordinare ad altri istituti che operano sul territorio nazionale, quali BA Intesa Sanpaolo, Credem, Unicredit, BPER BA, Banco BPM, Crédit Agricole, BA Nazionale del Lavoro, BA Monte dei Paschi di Siena, l'esibizione di un congruo numero di almeno 500 fideiussioni omnibus con data certa contratte su propri moduli a loro favore dal 2005 al 2008 - oscurandone i nominativi dei sottoscrittori
- così da poter riscontrare anche in questo caso l'uniformità del comportamento sulla clientela e nel tempo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Per parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, IN VIA ISTRUTTORIA: respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2322/2022 nei confronti dei signori e Parte_1
per la somma di Euro 180.061,64, oltre agli interessi legali (i) dal 23/01/2016 sino Parte_2 all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del c/c n. 4132.13 e del c/c n. 631382.65, (ii) dal 19/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto alle fatture anticipate e rimaste insolute contabilizzate sul c/c n. 4132.13 e (iii) dal 20/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del rapporto anticipi su fatture n. 29415606.65;
- dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare i signori e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di della somma di Euro 105.000,00 - o somma veriore Parte_3 accertanda in corso di causa - oltre agli interessi legali (i) dal 23/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del c/c n. 4132.13 e del c/c n. 631382.65, (ii) dal 19/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto alle fatture anticipate e rimaste insolute contabilizzate sul c/c n. 4132.13 e (iii) dal 20/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del rapporto anticipi su fatture n. 29415606.65. IN OGNI CASO:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio . chiedendo in via Parte_2 Controparte_1 preliminare l'accertamento della carenza di legittimazione attiva della controparte e la decadenza ex art. 1957 cc. nonché, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto emesso per una somma eccedente l'importo massimo garantito dalla fideiussione.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024 con l'ordinanza del 12.01.2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 Cpc. formulata dalla opposta e l'istanza ex art. 210 Cpc formulata dagli opponenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione all'udienza del 12.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc. Successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e disposta l'esibizione richiesta e nuovamente trattenuta a decisione previa discussione orale.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Parte opposta sin dal giudizio ricorso monitorio dichiara che la Controparte_3
, incorporante di già ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 risultava essere creditrice nei confronti della società Parte_4
dell'importo complessivo pari ad €180.061,64 oltre interessi legali scaturenti dalla
[...] sommatoria dei seguenti importi:
(i) €71.328,28 quale saldo passivo del c/c n. 4132.13 del 03.02.2006 intestato alla società ed in essere presso la Filiale di Moncalieri della Controparte_3
(doc. 4 monit.);
[...]
(ii) €29.913,62 quale saldo passivo del c/c n. 631382.65 del 11.01.2005 (contratto di apertura già n. 11992X) intestato alla società ed in essere presso la Filiale di Moncalieri della
[...]
, poi divenuta . (doc. 5 monit.); Controparte_4 Controparte_3
(iii) €18.353,35 a titolo di fatture anticipate e rimaste insolute contabilizzate sul c/c n.
4132.13 in forza del contratto del 06.02.2006 (doc. 6 monit.);
(iv) €60.466,39 quale saldo del rapporto anticipi su fattura n. 29415606.65 il cui contratto di apertura del 08.09.2011 risulta essere intestato alla società ed in essere presso la Filiale di Moncalieri della . (doc. 7 Controparte_3 monit.).
In data 19.03.2008, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, Parte_1
e prestavano una fideiussione sino alla concorrenza Parte_4 Parte_2 dell'importo massimo pari ad €105.000,00 (doc. 8 monit. e 3 opponent.).
La BA (i) in data 04.01.2016 recapitava una comunicazione tramite raccomandata a/r sia alla società che ai fideiussori con la quale comunicava il recesso da tutti i rapporti intrattenuti classificando “a sofferenza” la posizione debitoria della società debitrice principale (doc. 9 monit.); (ii) in data 05.02.2016 recapitava un'ulteriore comunicazione tramite raccomandata a/r alla società e ai fideiussori invitando all'immediato pagamento dell'insoluto (doc. 10 monit.).
A causa del protratto inadempimento parte opposta azionava il giudizio monitorio avanti il
Tribunale di Torino recante il n. R.G. 5766/2023 con il quale chiedeva di ingiungere alla società
. e a , in qualità di socio Parte_4 Parte_4 illimitatamente responsabile, il pagamento in favore della società della Parte_3 somma pari ad €180.061,64 nonché a e a , in qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussori, il pagamento in favore della società della somma di Parte_3
€105.000,00; il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 2322/2023 del 22.03.2023 pubblicato in data 23.03.2023 n. R.G. 5766/2023 con il quale ingiungeva a
[...] ., , e in solido Parte_4 Parte_4 Parte_1 Parte_2 tra loro di pagare in favore della società la somma di €180.061,64 Controparte_1
(docc. 1,2 opponenti).
3.In via preliminare, l'eccezione di carenza della legittimazione attiva della creditrice va rigettata.
Parte opposta ha fornito la prova che è l'attuale titolare del credito di cui è Parte_3 causa dimostrando che la titolarità del medesimo era stato ceduto dalla Controparte_3
. nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di alcuni crediti;
al riguardo si
[...] rileva che parte opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato in data
20.12.2017 e ha dimostrato che la cessione è stata pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IAna del 23.12.2017 – Gu parte seconda n. 151 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 ed ex art. 58 del Tub (docc. 16 monit. e 4, 5 oppost.).
A ciò si aggiunga che la cessione si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, e quest'ultimo risulta documentalmente provato dalla dichiarazione che è stata resa dalla cedente (doc.2 opposta allegato alla comparsa).
Dunque la cessione è provata e l'eccezione deve essere respinta.
4.L'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. deve essere accolta.
L'art. 1957 comma 1 c.c. dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
La ratio della norma viene individuata nell'esigenza di assicurare al fideiussore che la sua posizione “non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” (cfr. Cass. 1724/2016).
Con riguardo al significato del termine “istanza” di cui all'art. 1957 c. 1 c.c. è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istanza ex art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale non può essere una semplice diffida, ma deve essere un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possa ritenersi esperibile al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. 1724/2016).
Si tratta però di norma derogabile per volontà delle parti.
In base all'interpretazione della Suprema Corte data a partire dalla sentenza n. 7345/1995 (e più volte confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 22346/17, Cass. n.
34678/24, Cass. n. 16825/16) “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore «a semplice richiesta» o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art.
1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
Venendo al caso in esame la fideiussione rilasciata dagli opponenti all'art. 7 prevede che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente al Banco a semplice richiesta scritta e dunque si deve ritenere, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, che sia sufficiente la mera diffida della banca al fideiussore per evitare la decadenza dalla garanzia.
Va quindi osservato che in atti vi è la comunicazione della banca tanto alla società debitrice quanto ai fideiussori opponenti del 5.2.2016 con cui è stato intimato il pagamento del debito maturato, circa un mese dopo la revoca degli affidamenti, ma manca qualsiasi prova dell'effettiva spedizione e ricezione della diffida, che sono state contestate dalla parte opponente fin dall'atto di citazione.
Dunque il primo atto di intimazione nei confronti dei fideiussori è il ricorso per decreto ingiuntivo del marzo 2023, ossia oltre sette anni dopo la scadenza dell'obbligazione principale,
a fronte del termine decadenziale di sei mesi previsto dalla legge.
Pertanto il termine ex art.1957 c.c. è decorso.
5. Tale conclusione rende necessario esaminare nel merito la censura riguardante la nullità parziale dell'articolo 6 delle fideiussioni, posto che se la clausola derogatoria contenuta in entrambe le fideiussioni azionate in via monitoria non è valida, l'obbligazione accessoria deve ritenersi estinta per sopravvenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si osserva preliminarmente che la parte attrice ha specificato di voler proporre al riguardo una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa creditoria e dunque poiché non vi è una richiesta principale di declaratoria della nullità delle clausole, la competenza rimane in capo a questo Tribunale.
L'art. 6 della fideiussione sottoscritta dai signori e deroga Parte_1 Parte_2 all'imposizione normativa contenuta all'art. 1957 c.c. e prevede che “I diritti derivanti alla
BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo (…) entro
i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo”.
Si osserva quindi che il contratto di fideiussione di cui oggi si discute riproduce lo schema proposto dall'ABI nel 2003 il quale, come noto, è stato oggetto di intervento sia da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia da parte della BA d'IA la quale, con provvedimento n. 55 del 2/5/2005, ha precisato che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI sono da ritenersi disposizioni in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) della L.
287/1990 e, pertanto, sono nulle (docc. 4, 6, 7 e 8 att.).
Il contratto oggetto di causa è stato però stipulato il 07/01/2008 e, dunque, in epoca successiva al provvedimento della BA d'IA. Posto che tale provvedimento non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della BA d'IA, ovverosia ottobre 2002 – maggio
2005, ne consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione: non basta dunque che l'attore produca in giudizio il modello ABI, il provvedimento della BA d'IA e la corrispondenza delle clausole applicate nel caso concreto rispetto a quelle indicate nello schema ABI, ma è necessario che dia la dimostrazione della non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate, ad esempio producendo contratti stipulati, nel medesimo periodo di tempo, da altri istituti di credito.
A seguito dell'ordine di esibizione disposto sono stati versati in atti numerosi moduli comunicati dagli istituti di credito quali BA Sella, BA Nazionale del CP_3
Lavoro, BA Popolare di Milano, Bper e da tale produzione si evince l'estesa ed indifferenziata applicazione della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Appare dunque provata la perdurante intesa tra le banche per l'utilizzo della clausola in parola e deve in conseguenza presumersi l'impossibilità per i singoli contraenti di ottenere l'applicazione delle norme codicistiche.
La clausola sub 6, in quanto frutto di intese vietate, è quindi nulla e deve di conseguenza essere applicata la norma codicistica non validamente derogata ex art.1957 c.c. e dunque ritenuta la decadenza della garanzia, per lo spirare del termine semestrale, con riferimento ad entrambe le fideiussioni.
6. Parte opposta ha invocato in terza memoria la responsabilità degli attori anche quali soci illimitatamente responsabili della società, ma al riguardo va osservato che ha agito nel CP_1 ricorso per ingiunzione nei confronti di e esclusivamente nella loro Pt_1 Parte_2 qualità di fideiussori, come indicato al punto B delle premesse del ricorso e come ribadito in ogni altro punto del ricorso in cui ha fatto riferimento agli esponenti, qualificati sempre e solo come fideiussori, tanto che ha richiesto l'ingiunzione nei confronti degli attori soltanto nei limiti dell'importo oggetto della fideiussione, ovvero € 105.000,00, mentre la società era debitrice di una somma maggiore. Dunque la questione della responsabilità quali soci è stata tardivamente dedotta.
Il decreto ingiuntivo deve in conclusione essere revocato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo: lo scaglione è quello compreso tra €52.001,00 ed €260.000,00 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca limitatamente agli ingiunti e il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
2322/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Torino in data 1.6.2023; rigetta le domande della parte convenuta in opposizione;
condanna a rimborsare a e le spese Parte_3 Parte_1 Parte_2 processuali, che vengono liquidate in €.14.103 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende.
Torino, 26 novembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 Parte_2
ED IN elettivamente domiciliati a Torino in Corso Re Umberto n. 32 presso l'avv. NI Edoardo LA
OPPONENTI contro
. in qualità di mandataria di Controparte_1 Parte_3
. con il patrocinio dell'avv. RICCARDO ROSSOTTO elettivamente domiciliata a
[...]
Torino in via Amedeo Avogadro n. 26 presso l'avv. Riccardo Rossotto
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia la S.V. Ill.ma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: NEL MERITO:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e mandare gli opponenti assolti da ogni avversa pretesa. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di un congruo numero (almeno 500) di fideiussioni omnibus con data certa contratte dalla (fusa Controparte_2 per incorporazione in Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) su propri moduli a suo favore dal 2005 al 2008
- oscurandone i nominativi dei sottoscrittori - così da accertare l'uniformità del comportamento sulla clientela e nel tempo;
- ordinare ad altri istituti che operano sul territorio nazionale, quali BA Intesa Sanpaolo, Credem, Unicredit, BPER BA, Banco BPM, Crédit Agricole, BA Nazionale del Lavoro, BA Monte dei Paschi di Siena, l'esibizione di un congruo numero di almeno 500 fideiussioni omnibus con data certa contratte su propri moduli a loro favore dal 2005 al 2008 - oscurandone i nominativi dei sottoscrittori
- così da poter riscontrare anche in questo caso l'uniformità del comportamento sulla clientela e nel tempo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Per parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, IN VIA ISTRUTTORIA: respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
NEL MERITO: respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2322/2022 nei confronti dei signori e Parte_1
per la somma di Euro 180.061,64, oltre agli interessi legali (i) dal 23/01/2016 sino Parte_2 all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del c/c n. 4132.13 e del c/c n. 631382.65, (ii) dal 19/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto alle fatture anticipate e rimaste insolute contabilizzate sul c/c n. 4132.13 e (iii) dal 20/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del rapporto anticipi su fatture n. 29415606.65;
- dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare i signori e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di della somma di Euro 105.000,00 - o somma veriore Parte_3 accertanda in corso di causa - oltre agli interessi legali (i) dal 23/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del c/c n. 4132.13 e del c/c n. 631382.65, (ii) dal 19/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto alle fatture anticipate e rimaste insolute contabilizzate sul c/c n. 4132.13 e (iii) dal 20/01/2016 sino all'effettivo pagamento, quanto al saldo passivo del rapporto anticipi su fatture n. 29415606.65. IN OGNI CASO:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio . chiedendo in via Parte_2 Controparte_1 preliminare l'accertamento della carenza di legittimazione attiva della controparte e la decadenza ex art. 1957 cc. nonché, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto emesso per una somma eccedente l'importo massimo garantito dalla fideiussione.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024 con l'ordinanza del 12.01.2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 Cpc. formulata dalla opposta e l'istanza ex art. 210 Cpc formulata dagli opponenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione all'udienza del 12.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc. Successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e disposta l'esibizione richiesta e nuovamente trattenuta a decisione previa discussione orale.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Parte opposta sin dal giudizio ricorso monitorio dichiara che la Controparte_3
, incorporante di già ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 risultava essere creditrice nei confronti della società Parte_4
dell'importo complessivo pari ad €180.061,64 oltre interessi legali scaturenti dalla
[...] sommatoria dei seguenti importi:
(i) €71.328,28 quale saldo passivo del c/c n. 4132.13 del 03.02.2006 intestato alla società ed in essere presso la Filiale di Moncalieri della Controparte_3
(doc. 4 monit.);
[...]
(ii) €29.913,62 quale saldo passivo del c/c n. 631382.65 del 11.01.2005 (contratto di apertura già n. 11992X) intestato alla società ed in essere presso la Filiale di Moncalieri della
[...]
, poi divenuta . (doc. 5 monit.); Controparte_4 Controparte_3
(iii) €18.353,35 a titolo di fatture anticipate e rimaste insolute contabilizzate sul c/c n.
4132.13 in forza del contratto del 06.02.2006 (doc. 6 monit.);
(iv) €60.466,39 quale saldo del rapporto anticipi su fattura n. 29415606.65 il cui contratto di apertura del 08.09.2011 risulta essere intestato alla società ed in essere presso la Filiale di Moncalieri della . (doc. 7 Controparte_3 monit.).
In data 19.03.2008, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, Parte_1
e prestavano una fideiussione sino alla concorrenza Parte_4 Parte_2 dell'importo massimo pari ad €105.000,00 (doc. 8 monit. e 3 opponent.).
La BA (i) in data 04.01.2016 recapitava una comunicazione tramite raccomandata a/r sia alla società che ai fideiussori con la quale comunicava il recesso da tutti i rapporti intrattenuti classificando “a sofferenza” la posizione debitoria della società debitrice principale (doc. 9 monit.); (ii) in data 05.02.2016 recapitava un'ulteriore comunicazione tramite raccomandata a/r alla società e ai fideiussori invitando all'immediato pagamento dell'insoluto (doc. 10 monit.).
A causa del protratto inadempimento parte opposta azionava il giudizio monitorio avanti il
Tribunale di Torino recante il n. R.G. 5766/2023 con il quale chiedeva di ingiungere alla società
. e a , in qualità di socio Parte_4 Parte_4 illimitatamente responsabile, il pagamento in favore della società della Parte_3 somma pari ad €180.061,64 nonché a e a , in qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussori, il pagamento in favore della società della somma di Parte_3
€105.000,00; il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 2322/2023 del 22.03.2023 pubblicato in data 23.03.2023 n. R.G. 5766/2023 con il quale ingiungeva a
[...] ., , e in solido Parte_4 Parte_4 Parte_1 Parte_2 tra loro di pagare in favore della società la somma di €180.061,64 Controparte_1
(docc. 1,2 opponenti).
3.In via preliminare, l'eccezione di carenza della legittimazione attiva della creditrice va rigettata.
Parte opposta ha fornito la prova che è l'attuale titolare del credito di cui è Parte_3 causa dimostrando che la titolarità del medesimo era stato ceduto dalla Controparte_3
. nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di alcuni crediti;
al riguardo si
[...] rileva che parte opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti stipulato in data
20.12.2017 e ha dimostrato che la cessione è stata pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IAna del 23.12.2017 – Gu parte seconda n. 151 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 ed ex art. 58 del Tub (docc. 16 monit. e 4, 5 oppost.).
A ciò si aggiunga che la cessione si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, e quest'ultimo risulta documentalmente provato dalla dichiarazione che è stata resa dalla cedente (doc.2 opposta allegato alla comparsa).
Dunque la cessione è provata e l'eccezione deve essere respinta.
4.L'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. deve essere accolta.
L'art. 1957 comma 1 c.c. dispone che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
La ratio della norma viene individuata nell'esigenza di assicurare al fideiussore che la sua posizione “non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” (cfr. Cass. 1724/2016).
Con riguardo al significato del termine “istanza” di cui all'art. 1957 c. 1 c.c. è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istanza ex art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale non può essere una semplice diffida, ma deve essere un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possa ritenersi esperibile al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. 1724/2016).
Si tratta però di norma derogabile per volontà delle parti.
In base all'interpretazione della Suprema Corte data a partire dalla sentenza n. 7345/1995 (e più volte confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 22346/17, Cass. n.
34678/24, Cass. n. 16825/16) “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore «a semplice richiesta» o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art.
1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”.
Venendo al caso in esame la fideiussione rilasciata dagli opponenti all'art. 7 prevede che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente al Banco a semplice richiesta scritta e dunque si deve ritenere, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, che sia sufficiente la mera diffida della banca al fideiussore per evitare la decadenza dalla garanzia.
Va quindi osservato che in atti vi è la comunicazione della banca tanto alla società debitrice quanto ai fideiussori opponenti del 5.2.2016 con cui è stato intimato il pagamento del debito maturato, circa un mese dopo la revoca degli affidamenti, ma manca qualsiasi prova dell'effettiva spedizione e ricezione della diffida, che sono state contestate dalla parte opponente fin dall'atto di citazione.
Dunque il primo atto di intimazione nei confronti dei fideiussori è il ricorso per decreto ingiuntivo del marzo 2023, ossia oltre sette anni dopo la scadenza dell'obbligazione principale,
a fronte del termine decadenziale di sei mesi previsto dalla legge.
Pertanto il termine ex art.1957 c.c. è decorso.
5. Tale conclusione rende necessario esaminare nel merito la censura riguardante la nullità parziale dell'articolo 6 delle fideiussioni, posto che se la clausola derogatoria contenuta in entrambe le fideiussioni azionate in via monitoria non è valida, l'obbligazione accessoria deve ritenersi estinta per sopravvenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si osserva preliminarmente che la parte attrice ha specificato di voler proporre al riguardo una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa creditoria e dunque poiché non vi è una richiesta principale di declaratoria della nullità delle clausole, la competenza rimane in capo a questo Tribunale.
L'art. 6 della fideiussione sottoscritta dai signori e deroga Parte_1 Parte_2 all'imposizione normativa contenuta all'art. 1957 c.c. e prevede che “I diritti derivanti alla
BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo (…) entro
i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo”.
Si osserva quindi che il contratto di fideiussione di cui oggi si discute riproduce lo schema proposto dall'ABI nel 2003 il quale, come noto, è stato oggetto di intervento sia da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia da parte della BA d'IA la quale, con provvedimento n. 55 del 2/5/2005, ha precisato che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI sono da ritenersi disposizioni in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) della L.
287/1990 e, pertanto, sono nulle (docc. 4, 6, 7 e 8 att.).
Il contratto oggetto di causa è stato però stipulato il 07/01/2008 e, dunque, in epoca successiva al provvedimento della BA d'IA. Posto che tale provvedimento non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della BA d'IA, ovverosia ottobre 2002 – maggio
2005, ne consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione: non basta dunque che l'attore produca in giudizio il modello ABI, il provvedimento della BA d'IA e la corrispondenza delle clausole applicate nel caso concreto rispetto a quelle indicate nello schema ABI, ma è necessario che dia la dimostrazione della non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate, ad esempio producendo contratti stipulati, nel medesimo periodo di tempo, da altri istituti di credito.
A seguito dell'ordine di esibizione disposto sono stati versati in atti numerosi moduli comunicati dagli istituti di credito quali BA Sella, BA Nazionale del CP_3
Lavoro, BA Popolare di Milano, Bper e da tale produzione si evince l'estesa ed indifferenziata applicazione della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Appare dunque provata la perdurante intesa tra le banche per l'utilizzo della clausola in parola e deve in conseguenza presumersi l'impossibilità per i singoli contraenti di ottenere l'applicazione delle norme codicistiche.
La clausola sub 6, in quanto frutto di intese vietate, è quindi nulla e deve di conseguenza essere applicata la norma codicistica non validamente derogata ex art.1957 c.c. e dunque ritenuta la decadenza della garanzia, per lo spirare del termine semestrale, con riferimento ad entrambe le fideiussioni.
6. Parte opposta ha invocato in terza memoria la responsabilità degli attori anche quali soci illimitatamente responsabili della società, ma al riguardo va osservato che ha agito nel CP_1 ricorso per ingiunzione nei confronti di e esclusivamente nella loro Pt_1 Parte_2 qualità di fideiussori, come indicato al punto B delle premesse del ricorso e come ribadito in ogni altro punto del ricorso in cui ha fatto riferimento agli esponenti, qualificati sempre e solo come fideiussori, tanto che ha richiesto l'ingiunzione nei confronti degli attori soltanto nei limiti dell'importo oggetto della fideiussione, ovvero € 105.000,00, mentre la società era debitrice di una somma maggiore. Dunque la questione della responsabilità quali soci è stata tardivamente dedotta.
Il decreto ingiuntivo deve in conclusione essere revocato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo: lo scaglione è quello compreso tra €52.001,00 ed €260.000,00 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca limitatamente agli ingiunti e il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
2322/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Torino in data 1.6.2023; rigetta le domande della parte convenuta in opposizione;
condanna a rimborsare a e le spese Parte_3 Parte_1 Parte_2 processuali, che vengono liquidate in €.14.103 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende.
Torino, 26 novembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune