TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 142/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Pasqualino Miraglia ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Enrica Franzini resistente
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 11 novembre 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via preliminare e urgente:
- Disporre l'affidamento temporaneo di al SS competente al fine di poter attuare Per_1
tutti gli interventi utili per la ripresa dei rapporti madre-figlia, con la predisposizione per la minore di un percorso di sostegno psicologico.
In via principale, ferma la pronuncia sul vincolo:
- Disporre la collocazione prevalente della minore , presso la residenza Persona_2
materna, sita in Pistoia, prevedendo che la stessa possa frequentare il padre: a fine settimana
1 alternati, dall'uscita della scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 19.00, con prelievo della minore dalla casa della madre e accompagnamento alla domenica sera a casa della madre a cura e spese del padre;
durante le vacanze di Natale: per 7 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, con facoltà per il genitore che trascorre la settimana comprensiva del Capodanno di poter trascorrere con i figli una giornata o mezza giornata tra il 24 - 25 - 26 dicembre, a scelta del genitore a cui compete il periodo comprensivo del Natale (fatta eccezione per eventuale periodo natalizio trascorso in vacanza con il genitore a cui spetta il relativo periodo); durante le vacanze di Pasqua: per 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive: 3 settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo sulla scelta del periodo, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. In caso di mancata comunicazione da parte di un genitore, deciderà l'altro genitore.
- Disporre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia, pari ad euro 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Pt_1
- Disporre nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in favore della figlia, così come delineate dal Protocollo Generale in uso al Tribunale di
Trento; le spese straordinarie dovranno sempre essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, pena la decadenza di ottenerne il rimborso. Nei successivi 15 giorni dalla richiesta e relativa esibizione della documentazione fiscale attestante l'esborso, il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa. Il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo a ciascun genitore in ragione del 50%;
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, condannando lo stesso resistente alla rifusione delle spese legali derivanti dalla presente procedura, oltre all'IVA e CPA come per legge.
In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle superiori istanze
- Prevedere un percorso psicologico per la minore che coinvolga anche la madre. Per_1
- Dare mandato ai servizi competenti per territorio per la minore e la madre di elaborare un progetto volto al recupero del rapporto di con la madre. Per_1
2 Con vittoria di spese e compensi di causa”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “1) Confermarsi l'affido esclusivo della figlia
al padre, presso il quale avrà la collocazione prevalente, conferendo al sig. Persona_2
la possibilità di agire in piena autonomia senza alcun coinvolgimento della CP_1
madre (c.d. affido super esclusivo).
Disporsi un diritto di visita della madre da svolgersi nel rispetto dei desiderata, della psiche
e della tempistica della bambina da individuarsi mediante un periodico monitoraggio dei
Servizi.
2) Disporre a carico della madre sig. ra l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia con un assegno pari a 250,00 Euro mensili, da versarsi Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese al sig. , somma rivalutabile annualmente in base CP_1 all'ISTAT, con effetto retroattivo dal momento del deposito del ricorso. Disporsi inoltre
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, da intendersi, in via puramente esemplificativa, quelle mediche, scolastiche, sportive.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2021, la parte ricorrente in epigrafe ha domandato pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il sig. in data 27 CP_1
febbraio 2010 nel Comune di Pistoia (PT), dalla cui unione è nata la figlia (in data Per_1
24 giugno 2011), esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Pistoia n. 2308/2014 di data 1 aprile 2014 e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La sig.ra ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia con Pt_1 Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita paterno da esercitarsi come da calendario in atti e con obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento CP_1
ordinario della minore versando la somma mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
3 La ricorrente ha esposto che, dopo la pronuncia della separazione – con cui era stato disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre –, l'odierno convenuto ha adito il Tribunale di Pistoia chiedendo la modifica delle condizioni di separazione, dando atto di essersi trasferito stabilmente a Trento, ove lavora e convive con la nuova compagna. La ricorrente ha, altresì, dato atto che il Tribunale di Pistoia – a fronte dell'istanza ex art. 709ter c.p.c. nelle more depositata dal sig. , con cui costui aveva CP_1 chiesto in via d'urgenza la collocazione della figlia presso di sé in ragione di del verificarsi di un episodio in cui la sig.ra era stata trovata priva di sensi a casa, in presenza della Pt_1
minore in stato di shock – ha dapprima disposto inaudita altera parte la collocazione di presso il padre;
successivamente, all'esito della CTU, il Tribunale di Pistoia, con Per_1 decreto di data 10 settembre 2015, ha disposto l'affidamento esclusivo di al padre, Per_1
ha regolamentato le visite tra la madre e la figlia, incaricando il Servizio Sociale di organizzare, e monitorare, un calendario d'incontri quindicinali tra la madre e la figlia.
La ricorrente ha, quindi, esposto di soffrire di una grave forma di diabete dall'età di circa di due anni, dando atto di avere intrapreso nell'autunno del 2015 un percorso di supporto psichiatrico e psicologico presso l'Unità Funzionale Mentale Adulti e di aver assunto costantemente i farmaci prescritti, mossa dal desiderio di riavvicinarsi alla figlia.
La sig.ra ha, quindi, rappresentato che, a seguito di una segnalazione da parte del padre Pt_1
ai servizi sociali datata 29 dicembre 2015 e inviata anche alla Procura, con cui si evidenziavano strani comportamenti di in relazione agli incontri con la madre, non Per_1
ha più potuto vedere la figlia, potendola sentire soltanto telefonicamente fino a inizio 2016.
La stessa ha, inoltre, dedotto che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con decreto provvisorio di data 8 agosto 2017, ha incaricato il Servizio Sociale di attivare visite protette in spazio neutro tra la minore e la madre, alla presenza di un educatore. La ricorrente ha esposto che l'andamento delle visite nel tempo si è rivelato positivo, ma che tali incontri sono poi stati sospesi, a seguito di una incomprensione tra la sig.ra e l'educatore, sino Pt_1 all'ordinanza di data 6 settembre 2019 con cui, a distanza di quasi un anno dalla sospensione,
è stata autorizzata la ripresa degli incontri tra la madre e la figlia in spazio neutro.
La sig.ra ha, quindi, esposto che, per negligenza del servizio sociale, i detti incontro Pt_1
madre/figlia non erano stati organizzati, rappresentando che il Tribunale per i Minorenni di
Trento, con decreto di data 10 dicembre 2019, ha revocato la limitazione degli incontri in
4 spazio neutro, incaricando il servizio sociale di regolamentare gli incontri madre-figlia, invitando al contempo il padre a “ottemperare al ruolo genitoriale in relazione al diritto alla bi genitorialità della figlia”.
La ricorrente ha, altresì, esposto che, nonostante il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni, alcun incontro era stato organizzato per negligenza del Servizio Sociale, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con decreto di data 24 gennaio 2020, ha revocato l'incarico al servizio sociale Comunità Alta Valsugana e Bersntol e ha affidato la presa in carico del nucleo al Servizio del Comune di Trento, con il compito di regolare gli incontri madre-figlia.
La sig.ra ha esposto che nel corso del 2020 ha iniziato a mostrarsi oppositiva Pt_1 Per_1
nei suoi confronti e fortemente condizionata dal padre;
la ricorrente ha rappresentato che il suo rapporto con la figlia è stato compromesso dalla negligenza dei servizi sociali e dalle condotte ostruzionistiche del sig. , che hanno di fatto impedito le visite, ed ha rilevato CP_1
che non sussistono motivi ostativi alla prosecuzione di un sano rapporto tra madre e figlia.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando quanto dedotto dalla controparte. Il sig.
ha chiesto l'affidamento della minore in via esclusiva con collocamento presso di sé CP_1
e, in subordine, un affidamento educativo della bambina ai servizi sociali con collocamento prevalente presso il padre, il diritto di visita materno da esercitarsi in modo graduale con supporto per entrambi i genitori e rispetto dei desideri della minore - da individuarsi anche mediante CTU -, un contributo al mantenimento della figlia a carico della sig.ra pari ad Pt_1
€ 200,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%.
In particolare, la parte resistente ha dato atto dei problemi di natura psichiatrica e dei trascorsi giudiziari della sig.ra rappresentando che la stessa ha assunto atteggiamenti aggressivi Pt_1
e conflittuali nei confronti del marito e della sua famiglia.
Il sig. ha negato di aver ostacolato il rapporto tra la madre e la figlia, sostenendo di CP_1
aver sempre correttamente adempiuto a quanto disposto dal Tribunale e dai servizi sociali, ed evidenziando, al contempo, che la sig.ra ha causato l'interruzione dei rapporti con Pt_1
alcuni professionisti che seguivano (assistenti sociali, psicologi), pretendendo che Per_1
con la figlia avvenissero solo incontri liberi, non comprendendo che gli incontri protetti sono volti a proteggere la minore e a favorire la ricostruzione del rapporto con la madre.
5 Il convenuto ha, altresì, sottolineato l'importanza di un riavvicinamento graduale tra la minore e la madre affinché possa riacquistare fiducia in lei, dando atto che, allo Per_1 stato, l'affidamento condiviso della figlia risulta impraticabile – benché auspicabile - poiché la situazione è particolarmente tesa e ha un atteggiamento di chiusura verso la Per_1
madre, temendo anche che costei possa sradicarla dalla sua vita e portarla via con sé.
Il sig. ha dato atto, infine, che la ricorrente non ha mai contribuito al mantenimento CP_1
della minore.
All'udienza presidenziale di data 20 maggio 2021 la parte ricorrente ha insistito affinché gli incontri tra madre e figlia avvenissero nelle forme stabilite dal Tribunale per i Minorenni di
Trento con decreto di data 3 marzo 2021, mentre la parte resistente ha chiesto di rispettare la volontà della minore di non incontrare al momento la madre ed ha insistito nella richiesta di
CTU; il Presidente, preso atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione, riservandosi sui provvedimenti temporanei e urgenti. A scioglimento della riserva, il Presidente ha disposto la conferma delle condizioni della separazione in atto con obbligo dei servizi sociali competenti per territorio di organizzare incontri in forma protetta con la madre.
Con memoria integrativa autorizzata ex art. 709 c.p.c. la parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare e urgente, la modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti adottati in data 20 maggio 2021, domandando, in particolare, disporsi l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la madre e la calendarizzazione di Per_1
incontri protetti madre-figlia da parte dei servizi sociali, come già prescritto dal Tribunale per i Minorenni di Trento.
Con ordinanza di data 14 luglio 2021 la richiesta di modifica dei provvedimenti assunti nella fase presidenziale è stata dichiarata inammissibile.
Con sentenza non definitiva n. 501/2023 di data 1 giugno 2023, pubblicata il 6 giugno 2023, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disponendo il prosieguo del giudizio per le restanti domande accessorie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte del servizio sociale e con l'ascolto della minore Per_1
6 Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 11 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Iniziando la disamina dal regime di affidamento della figlia minore giova Per_1
premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti,
(…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n. 21916).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso che occupa, l'affido condiviso della figlia Per_1
ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse della minore, dovendo in questa sede disporsi l'affidamento cd. super esclusivo di al padre, stante l'inidoneità materna ad Per_1
assolvere alle prerogative di cura e attenzione nei confronti della figlia, come di seguito esposto.
Va, innanzitutto, dato atto che il contesto familiare in cui si trova inserita la minore è caratterizzato da una “importante e perdurante conflittualità della coppia genitoriale”, in cui negli anni si è inserita “una certa difficoltà dei servizi socio sanitari coinvolti a cooperare tra loro e predisporre un piano di intervento unitario e coordinato, che permettesse di dare un'adeguata risposta agli aspetti di fragilità personale delle parti coinvolte, in particolare della madre” (cfr. decreto Tribunale per i Minorenni di Trento di data 9 febbraio 2021).
Va, inoltre, osservato che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con la richiamata pronuncia
7 del 9 febbraio 2021, nel rigettare la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, ha evidenziato che “L'ostilità manifestata dalla madre poi deve essere ricondotta anche al fatto che la stessa, a fronte delle indicazioni dell'Autorità giudiziaria, non le è stato permesso di riprendere i contatti con la figlia, con evidente ripercussione negativa in tema di rapporto di fiducia tra la signora e la rete sociale” (cfr. decreto 9 febbraio
2021).
Orbene, osserva il Collegio che – ferma la detta complessa vicenda familiare e le richiamate pregresse difficoltà di coordinamento dei servizi sociali coinvolti, con correlate ripercussioni sul rapporto tra la madre e la figlia – la madre, anche dopo la menzionata pronuncia del
Tribunale per i Minorenni di Trento e dopo l'adozione nella fase presidenziale del presente giudizio di provvedimenti volti a favorire la ripresa dei rapporti tra la madre e la figlia, ha mantenuto un atteggiamento di sostanziale chiusura rispetto agli interventi proposti dal
Servizio, a discapito della relazione con Per_1
In particolare, deve osservarsi che fino ai primi mesi del 2022 la sig.ra e la figlia si Pt_1
sentivano settimanalmente con una videochiamata;
successivamente, a fronte della difficoltà reciproca di madre e figlia di sostenere tali videochiamate, il servizio sociale aveva proposto
“una mediazione per queste video-chiamate, attraverso una presenza educativa di affiancamento alla madre e alla figlia. Si è quindi esplorata la possibilità di avere due educatori attivi contemporaneamente, uno a Pistoia ed uno con . Tale strada è Per_1
risultata realizzabile, con la prospettiva che le video-chiamate si realizzassero a casa alla presenza di un educatore”. Tuttavia, la madre ha rifiutato tale organizzazione, con la conseguenza che madre e figlia non si sono più sentite: “La signora ha rifiutato tale Pt_1 organizzazione, ritenendo ostile alla relazione con lei l'ambiente domestico di . In Per_1
conseguenza a ciò, madre e figlia non si sentono da diversi mesi.” (cfr. relazione servizio depositata in data 8 marzo 2024). Va, osservato che la figlia aveva, invece, accettato Per_1
la proposta del servizio: “Cogliendo e condividendo questa difficoltà [dei contatti telefonici tramite videochiamate] il servizio sociale scrivente ha proposto una mediazione per queste videochiamate. ha accettato questa proposta che le permetterebbe di non essere Per_1
sola a gestire questi momenti. La signora invece non ha accettato e ha espresso il suo Pt_1
diniego sia per iscritto (…) sia voce nelle telefonate e nell'incontro in meet (…).” (cfr. relazione depositata in data 28 giugno 2022).
8 Va, inoltre, considerato che la madre – ancorché, come evidenziato dal Tribunale per i
Minorenni di Trento nel provvedimento sopra richiamato, nutra sfiducia nei confronti della rete sociale, non essendole in passato stato permesso di vedere la figlia – ha nel tempo mantenuto un atteggiamento di chiusura e ciò anche a fronte della concreta possibilità di vedere la figlia, preferendo non collaborare con i servizi e così non incontrare la figlia. Dalla relazione del servizio sociale depositata in data 24 marzo 2023 risulta, infatti, che gli incontri in forma protetta tra madre e figlia – disposti con ordinanza presidenziale di data 1 giugno
2021 resa nel presente procedimento – non sono stati organizzati stante il rifiuto della madre si recarsi a Trento: “Tali incontri non si sono realizzati perché la madre non è voluta salire
a Trento per incontrare la figlia in quanto riteneva tale disposizione ingiusta”. La madre, quindi, rifiutando di aderire alle indicazioni del servizio – seppur motivando il rifiuto – ha, di fatto, rinunciato alla possibilità di incontrare la figlia, preferendo non vedere pur Per_1
di non dover dare attuazione ad una statuizione giudiziale ritenuta ingiusta.
Stante l'indisponibilità materna – perdurante nel tempo – ad aderire alle indicazioni date dal servizio sociale incaricato dal Tribunale, madre e figlia non si sono più incontrate e ormai da tempo non si sentono più.
Va, poi, considerato che la madre non ha prestato i consensi necessari per sottoporre la figlia alle visite mediche per le certificazioni necessarie ad affrontare, a partire dal prossimo anno, la scuola superiore, con grave pregiudizio per la minore, come da ultimo evidenziato dal padre in sede di comparsa conclusionale, senza contestazione e replica alcuna da parte della ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, va in questa sede disposto l'affidamento cd. super esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso di lui, nei cui confronti, allo stato, Per_1
può essere formulata una prognosi positiva, in mancanza di concreti elementi di segno contrario: il padre è, infatti, per la figlia un'importante figura di riferimento, con cui la minore non solo ormai da molti anni vive stabilmente ma con cui si sfoga e si confida “Quando non vuole tenere tutto dentro” (cfr. verbale ascolto minore di data 14 marzo 2024). Al padre vanno, quindi, rimesse anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di al fine di evitare Per_1
che l'assunzione di tali decisione venga paralizzata, o rallentata, dal mancato o tardivo
9 consenso materno, come si sta già verificando con riguardo alle visite mediche cui la minore deve essere sottoposta per le certificazioni in vista della scuola superiore nonché con riferimento al percorso psicologico per la minore (cfr. verbale di udienza 14 marzo 2021).
Quanto alle visite tra la madre e la figlia, osserva il Collegio, in aggiunta a quanto sopra esposto, che la figlia , ascoltata all'udienza del 14 marzo 2024, ha espresso Per_1
sofferenza nel parlare della madre – tanto da non riuscire a chiamarla “mamma” ma solo “lei”
–, esprimendo il desiderio di non vederla e raccontando che vedere la madre non la faceva stare bene: “Non sente la mamma da tempo e non ha molto piacere a parlare di lei perché con lei non stava bene. Racconta che quando si sentiva con la mamma “lei” sembrava voler sempre competere con lei e mostrarsi superiore e ciò non la faceva stare bene. (…) È già del tempo che non vede la mamma dal vivo (nel ripensarci gli occhi sono diventati lucidi) e non ha voglia di vederla, riferisce in modo deciso che ad oggi il suo desiderio è quello di non vederla. Vorrebbe restare con il papà e “chiudere la scatola” per quello che riguarda questa parte della sua vita e il rapporto con la mamma. (…) racconta che quando era più Per_1
piccola e vedeva in spazio neutro la mamma lei non la faceva stare bene, non la faceva sentire sicura e le incuteva paura, soprattutto quando la madre alzava la voce;
la stessa sensazione IC la provava anche durante le videochiamate con la mamma quando lei alzava la voce: ha raccontato di aver provato a dire alla mamma, durante le videochiamate, che lei non la fa stare bene ma la madre non la capiva e alzava la voce.” (cfr. verbale udienza
14 marzo 2024).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le visite tra la madre e la figlia potranno avvenire secondo i modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale già incaricato (Trento), alla presenza di un educatore, tenuto conto del preminente interesse della minore e al fine di evitare a qualunque pregiudizio, previa adeguata preparazione Per_1
della minore all'eventuale ripresa delle visite e/o contatti con la madre e tenuto conto della volontà della ragazza, predisponendo tutti gli interventi necessari al fine di favorire il recupero del rapporto tra madre e figlia. A tal fine, si invita sin d'ora la madre a seguire le indicazioni date dal servizio sociale incaricato, evidenziandosi che le statuizioni assunte sono orientate alla salvaguardia del preminente interesse della figlia.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori è espressamente sancito dall'art. 30, co.1 della
10 Costituzione (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed
è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio
(ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da ritenersi congrua – nonostante in atti risulti da ultimo l'ISEE 2024 della madre pari ad euro 3.269,60 – considerata l'età della minore e la circostanza che è il padre ad occuparsi integralmente delle esigenze della figlia nonché trattandosi di importo minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei figli, cui i genitori sono in ogni caso tenuti a sopperire.
Le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura di metà per ciascuno (come domandato da entrambe le parti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, sulle condizioni accessorie del divorzio già pronunciato con sentenza non definitiva n. 501/2023, definitivamente pronunciando così provvede:
1) affida la figlia minore (nata in data [...]) in via cd. super Per_1
esclusiva al padre, con collocazione presso di lui;
al padre vanno rimesse anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di Per_1
2) dispone che le visite tra la madre e la figlia potranno avvenire secondo i modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale già incaricato (Trento), alla presenza di un educatore, tenuto conto del preminente interesse della minore e al fine di evitare
11 a qualunque pregiudizio, previa adeguata preparazione della minore Per_1
all'eventuale ripresa delle visite e/o contatti con la madre e tenuto conto della volontà della ragazza, predisponendo tutti gli interventi necessari al fine di favorire il recupero del rapporto tra madre e figlia;
3) pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro Per_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi al sig. CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese
[...]
straordinarie di cui al protocollo del CNF;
4) condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Pasqualino Miraglia ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Enrica Franzini resistente
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 11 novembre 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via preliminare e urgente:
- Disporre l'affidamento temporaneo di al SS competente al fine di poter attuare Per_1
tutti gli interventi utili per la ripresa dei rapporti madre-figlia, con la predisposizione per la minore di un percorso di sostegno psicologico.
In via principale, ferma la pronuncia sul vincolo:
- Disporre la collocazione prevalente della minore , presso la residenza Persona_2
materna, sita in Pistoia, prevedendo che la stessa possa frequentare il padre: a fine settimana
1 alternati, dall'uscita della scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 19.00, con prelievo della minore dalla casa della madre e accompagnamento alla domenica sera a casa della madre a cura e spese del padre;
durante le vacanze di Natale: per 7 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, con facoltà per il genitore che trascorre la settimana comprensiva del Capodanno di poter trascorrere con i figli una giornata o mezza giornata tra il 24 - 25 - 26 dicembre, a scelta del genitore a cui compete il periodo comprensivo del Natale (fatta eccezione per eventuale periodo natalizio trascorso in vacanza con il genitore a cui spetta il relativo periodo); durante le vacanze di Pasqua: per 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive: 3 settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo sulla scelta del periodo, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. In caso di mancata comunicazione da parte di un genitore, deciderà l'altro genitore.
- Disporre a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia, pari ad euro 250,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Pt_1
- Disporre nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie in favore della figlia, così come delineate dal Protocollo Generale in uso al Tribunale di
Trento; le spese straordinarie dovranno sempre essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, pena la decadenza di ottenerne il rimborso. Nei successivi 15 giorni dalla richiesta e relativa esibizione della documentazione fiscale attestante l'esborso, il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa. Il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo a ciascun genitore in ragione del 50%;
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, condannando lo stesso resistente alla rifusione delle spese legali derivanti dalla presente procedura, oltre all'IVA e CPA come per legge.
In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle superiori istanze
- Prevedere un percorso psicologico per la minore che coinvolga anche la madre. Per_1
- Dare mandato ai servizi competenti per territorio per la minore e la madre di elaborare un progetto volto al recupero del rapporto di con la madre. Per_1
2 Con vittoria di spese e compensi di causa”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “1) Confermarsi l'affido esclusivo della figlia
al padre, presso il quale avrà la collocazione prevalente, conferendo al sig. Persona_2
la possibilità di agire in piena autonomia senza alcun coinvolgimento della CP_1
madre (c.d. affido super esclusivo).
Disporsi un diritto di visita della madre da svolgersi nel rispetto dei desiderata, della psiche
e della tempistica della bambina da individuarsi mediante un periodico monitoraggio dei
Servizi.
2) Disporre a carico della madre sig. ra l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia con un assegno pari a 250,00 Euro mensili, da versarsi Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese al sig. , somma rivalutabile annualmente in base CP_1 all'ISTAT, con effetto retroattivo dal momento del deposito del ricorso. Disporsi inoltre
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, da intendersi, in via puramente esemplificativa, quelle mediche, scolastiche, sportive.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2021, la parte ricorrente in epigrafe ha domandato pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il sig. in data 27 CP_1
febbraio 2010 nel Comune di Pistoia (PT), dalla cui unione è nata la figlia (in data Per_1
24 giugno 2011), esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Pistoia n. 2308/2014 di data 1 aprile 2014 e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La sig.ra ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia con Pt_1 Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita paterno da esercitarsi come da calendario in atti e con obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento CP_1
ordinario della minore versando la somma mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie.
3 La ricorrente ha esposto che, dopo la pronuncia della separazione – con cui era stato disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre –, l'odierno convenuto ha adito il Tribunale di Pistoia chiedendo la modifica delle condizioni di separazione, dando atto di essersi trasferito stabilmente a Trento, ove lavora e convive con la nuova compagna. La ricorrente ha, altresì, dato atto che il Tribunale di Pistoia – a fronte dell'istanza ex art. 709ter c.p.c. nelle more depositata dal sig. , con cui costui aveva CP_1 chiesto in via d'urgenza la collocazione della figlia presso di sé in ragione di del verificarsi di un episodio in cui la sig.ra era stata trovata priva di sensi a casa, in presenza della Pt_1
minore in stato di shock – ha dapprima disposto inaudita altera parte la collocazione di presso il padre;
successivamente, all'esito della CTU, il Tribunale di Pistoia, con Per_1 decreto di data 10 settembre 2015, ha disposto l'affidamento esclusivo di al padre, Per_1
ha regolamentato le visite tra la madre e la figlia, incaricando il Servizio Sociale di organizzare, e monitorare, un calendario d'incontri quindicinali tra la madre e la figlia.
La ricorrente ha, quindi, esposto di soffrire di una grave forma di diabete dall'età di circa di due anni, dando atto di avere intrapreso nell'autunno del 2015 un percorso di supporto psichiatrico e psicologico presso l'Unità Funzionale Mentale Adulti e di aver assunto costantemente i farmaci prescritti, mossa dal desiderio di riavvicinarsi alla figlia.
La sig.ra ha, quindi, rappresentato che, a seguito di una segnalazione da parte del padre Pt_1
ai servizi sociali datata 29 dicembre 2015 e inviata anche alla Procura, con cui si evidenziavano strani comportamenti di in relazione agli incontri con la madre, non Per_1
ha più potuto vedere la figlia, potendola sentire soltanto telefonicamente fino a inizio 2016.
La stessa ha, inoltre, dedotto che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con decreto provvisorio di data 8 agosto 2017, ha incaricato il Servizio Sociale di attivare visite protette in spazio neutro tra la minore e la madre, alla presenza di un educatore. La ricorrente ha esposto che l'andamento delle visite nel tempo si è rivelato positivo, ma che tali incontri sono poi stati sospesi, a seguito di una incomprensione tra la sig.ra e l'educatore, sino Pt_1 all'ordinanza di data 6 settembre 2019 con cui, a distanza di quasi un anno dalla sospensione,
è stata autorizzata la ripresa degli incontri tra la madre e la figlia in spazio neutro.
La sig.ra ha, quindi, esposto che, per negligenza del servizio sociale, i detti incontro Pt_1
madre/figlia non erano stati organizzati, rappresentando che il Tribunale per i Minorenni di
Trento, con decreto di data 10 dicembre 2019, ha revocato la limitazione degli incontri in
4 spazio neutro, incaricando il servizio sociale di regolamentare gli incontri madre-figlia, invitando al contempo il padre a “ottemperare al ruolo genitoriale in relazione al diritto alla bi genitorialità della figlia”.
La ricorrente ha, altresì, esposto che, nonostante il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni, alcun incontro era stato organizzato per negligenza del Servizio Sociale, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con decreto di data 24 gennaio 2020, ha revocato l'incarico al servizio sociale Comunità Alta Valsugana e Bersntol e ha affidato la presa in carico del nucleo al Servizio del Comune di Trento, con il compito di regolare gli incontri madre-figlia.
La sig.ra ha esposto che nel corso del 2020 ha iniziato a mostrarsi oppositiva Pt_1 Per_1
nei suoi confronti e fortemente condizionata dal padre;
la ricorrente ha rappresentato che il suo rapporto con la figlia è stato compromesso dalla negligenza dei servizi sociali e dalle condotte ostruzionistiche del sig. , che hanno di fatto impedito le visite, ed ha rilevato CP_1
che non sussistono motivi ostativi alla prosecuzione di un sano rapporto tra madre e figlia.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando quanto dedotto dalla controparte. Il sig.
ha chiesto l'affidamento della minore in via esclusiva con collocamento presso di sé CP_1
e, in subordine, un affidamento educativo della bambina ai servizi sociali con collocamento prevalente presso il padre, il diritto di visita materno da esercitarsi in modo graduale con supporto per entrambi i genitori e rispetto dei desideri della minore - da individuarsi anche mediante CTU -, un contributo al mantenimento della figlia a carico della sig.ra pari ad Pt_1
€ 200,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%.
In particolare, la parte resistente ha dato atto dei problemi di natura psichiatrica e dei trascorsi giudiziari della sig.ra rappresentando che la stessa ha assunto atteggiamenti aggressivi Pt_1
e conflittuali nei confronti del marito e della sua famiglia.
Il sig. ha negato di aver ostacolato il rapporto tra la madre e la figlia, sostenendo di CP_1
aver sempre correttamente adempiuto a quanto disposto dal Tribunale e dai servizi sociali, ed evidenziando, al contempo, che la sig.ra ha causato l'interruzione dei rapporti con Pt_1
alcuni professionisti che seguivano (assistenti sociali, psicologi), pretendendo che Per_1
con la figlia avvenissero solo incontri liberi, non comprendendo che gli incontri protetti sono volti a proteggere la minore e a favorire la ricostruzione del rapporto con la madre.
5 Il convenuto ha, altresì, sottolineato l'importanza di un riavvicinamento graduale tra la minore e la madre affinché possa riacquistare fiducia in lei, dando atto che, allo Per_1 stato, l'affidamento condiviso della figlia risulta impraticabile – benché auspicabile - poiché la situazione è particolarmente tesa e ha un atteggiamento di chiusura verso la Per_1
madre, temendo anche che costei possa sradicarla dalla sua vita e portarla via con sé.
Il sig. ha dato atto, infine, che la ricorrente non ha mai contribuito al mantenimento CP_1
della minore.
All'udienza presidenziale di data 20 maggio 2021 la parte ricorrente ha insistito affinché gli incontri tra madre e figlia avvenissero nelle forme stabilite dal Tribunale per i Minorenni di
Trento con decreto di data 3 marzo 2021, mentre la parte resistente ha chiesto di rispettare la volontà della minore di non incontrare al momento la madre ed ha insistito nella richiesta di
CTU; il Presidente, preso atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione, riservandosi sui provvedimenti temporanei e urgenti. A scioglimento della riserva, il Presidente ha disposto la conferma delle condizioni della separazione in atto con obbligo dei servizi sociali competenti per territorio di organizzare incontri in forma protetta con la madre.
Con memoria integrativa autorizzata ex art. 709 c.p.c. la parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare e urgente, la modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti adottati in data 20 maggio 2021, domandando, in particolare, disporsi l'affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la madre e la calendarizzazione di Per_1
incontri protetti madre-figlia da parte dei servizi sociali, come già prescritto dal Tribunale per i Minorenni di Trento.
Con ordinanza di data 14 luglio 2021 la richiesta di modifica dei provvedimenti assunti nella fase presidenziale è stata dichiarata inammissibile.
Con sentenza non definitiva n. 501/2023 di data 1 giugno 2023, pubblicata il 6 giugno 2023, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, disponendo il prosieguo del giudizio per le restanti domande accessorie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte del servizio sociale e con l'ascolto della minore Per_1
6 Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 11 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Iniziando la disamina dal regime di affidamento della figlia minore giova Per_1
premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti,
(…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n. 21916).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso che occupa, l'affido condiviso della figlia Per_1
ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse della minore, dovendo in questa sede disporsi l'affidamento cd. super esclusivo di al padre, stante l'inidoneità materna ad Per_1
assolvere alle prerogative di cura e attenzione nei confronti della figlia, come di seguito esposto.
Va, innanzitutto, dato atto che il contesto familiare in cui si trova inserita la minore è caratterizzato da una “importante e perdurante conflittualità della coppia genitoriale”, in cui negli anni si è inserita “una certa difficoltà dei servizi socio sanitari coinvolti a cooperare tra loro e predisporre un piano di intervento unitario e coordinato, che permettesse di dare un'adeguata risposta agli aspetti di fragilità personale delle parti coinvolte, in particolare della madre” (cfr. decreto Tribunale per i Minorenni di Trento di data 9 febbraio 2021).
Va, inoltre, osservato che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con la richiamata pronuncia
7 del 9 febbraio 2021, nel rigettare la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, ha evidenziato che “L'ostilità manifestata dalla madre poi deve essere ricondotta anche al fatto che la stessa, a fronte delle indicazioni dell'Autorità giudiziaria, non le è stato permesso di riprendere i contatti con la figlia, con evidente ripercussione negativa in tema di rapporto di fiducia tra la signora e la rete sociale” (cfr. decreto 9 febbraio
2021).
Orbene, osserva il Collegio che – ferma la detta complessa vicenda familiare e le richiamate pregresse difficoltà di coordinamento dei servizi sociali coinvolti, con correlate ripercussioni sul rapporto tra la madre e la figlia – la madre, anche dopo la menzionata pronuncia del
Tribunale per i Minorenni di Trento e dopo l'adozione nella fase presidenziale del presente giudizio di provvedimenti volti a favorire la ripresa dei rapporti tra la madre e la figlia, ha mantenuto un atteggiamento di sostanziale chiusura rispetto agli interventi proposti dal
Servizio, a discapito della relazione con Per_1
In particolare, deve osservarsi che fino ai primi mesi del 2022 la sig.ra e la figlia si Pt_1
sentivano settimanalmente con una videochiamata;
successivamente, a fronte della difficoltà reciproca di madre e figlia di sostenere tali videochiamate, il servizio sociale aveva proposto
“una mediazione per queste video-chiamate, attraverso una presenza educativa di affiancamento alla madre e alla figlia. Si è quindi esplorata la possibilità di avere due educatori attivi contemporaneamente, uno a Pistoia ed uno con . Tale strada è Per_1
risultata realizzabile, con la prospettiva che le video-chiamate si realizzassero a casa alla presenza di un educatore”. Tuttavia, la madre ha rifiutato tale organizzazione, con la conseguenza che madre e figlia non si sono più sentite: “La signora ha rifiutato tale Pt_1 organizzazione, ritenendo ostile alla relazione con lei l'ambiente domestico di . In Per_1
conseguenza a ciò, madre e figlia non si sentono da diversi mesi.” (cfr. relazione servizio depositata in data 8 marzo 2024). Va, osservato che la figlia aveva, invece, accettato Per_1
la proposta del servizio: “Cogliendo e condividendo questa difficoltà [dei contatti telefonici tramite videochiamate] il servizio sociale scrivente ha proposto una mediazione per queste videochiamate. ha accettato questa proposta che le permetterebbe di non essere Per_1
sola a gestire questi momenti. La signora invece non ha accettato e ha espresso il suo Pt_1
diniego sia per iscritto (…) sia voce nelle telefonate e nell'incontro in meet (…).” (cfr. relazione depositata in data 28 giugno 2022).
8 Va, inoltre, considerato che la madre – ancorché, come evidenziato dal Tribunale per i
Minorenni di Trento nel provvedimento sopra richiamato, nutra sfiducia nei confronti della rete sociale, non essendole in passato stato permesso di vedere la figlia – ha nel tempo mantenuto un atteggiamento di chiusura e ciò anche a fronte della concreta possibilità di vedere la figlia, preferendo non collaborare con i servizi e così non incontrare la figlia. Dalla relazione del servizio sociale depositata in data 24 marzo 2023 risulta, infatti, che gli incontri in forma protetta tra madre e figlia – disposti con ordinanza presidenziale di data 1 giugno
2021 resa nel presente procedimento – non sono stati organizzati stante il rifiuto della madre si recarsi a Trento: “Tali incontri non si sono realizzati perché la madre non è voluta salire
a Trento per incontrare la figlia in quanto riteneva tale disposizione ingiusta”. La madre, quindi, rifiutando di aderire alle indicazioni del servizio – seppur motivando il rifiuto – ha, di fatto, rinunciato alla possibilità di incontrare la figlia, preferendo non vedere pur Per_1
di non dover dare attuazione ad una statuizione giudiziale ritenuta ingiusta.
Stante l'indisponibilità materna – perdurante nel tempo – ad aderire alle indicazioni date dal servizio sociale incaricato dal Tribunale, madre e figlia non si sono più incontrate e ormai da tempo non si sentono più.
Va, poi, considerato che la madre non ha prestato i consensi necessari per sottoporre la figlia alle visite mediche per le certificazioni necessarie ad affrontare, a partire dal prossimo anno, la scuola superiore, con grave pregiudizio per la minore, come da ultimo evidenziato dal padre in sede di comparsa conclusionale, senza contestazione e replica alcuna da parte della ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, va in questa sede disposto l'affidamento cd. super esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso di lui, nei cui confronti, allo stato, Per_1
può essere formulata una prognosi positiva, in mancanza di concreti elementi di segno contrario: il padre è, infatti, per la figlia un'importante figura di riferimento, con cui la minore non solo ormai da molti anni vive stabilmente ma con cui si sfoga e si confida “Quando non vuole tenere tutto dentro” (cfr. verbale ascolto minore di data 14 marzo 2024). Al padre vanno, quindi, rimesse anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di al fine di evitare Per_1
che l'assunzione di tali decisione venga paralizzata, o rallentata, dal mancato o tardivo
9 consenso materno, come si sta già verificando con riguardo alle visite mediche cui la minore deve essere sottoposta per le certificazioni in vista della scuola superiore nonché con riferimento al percorso psicologico per la minore (cfr. verbale di udienza 14 marzo 2021).
Quanto alle visite tra la madre e la figlia, osserva il Collegio, in aggiunta a quanto sopra esposto, che la figlia , ascoltata all'udienza del 14 marzo 2024, ha espresso Per_1
sofferenza nel parlare della madre – tanto da non riuscire a chiamarla “mamma” ma solo “lei”
–, esprimendo il desiderio di non vederla e raccontando che vedere la madre non la faceva stare bene: “Non sente la mamma da tempo e non ha molto piacere a parlare di lei perché con lei non stava bene. Racconta che quando si sentiva con la mamma “lei” sembrava voler sempre competere con lei e mostrarsi superiore e ciò non la faceva stare bene. (…) È già del tempo che non vede la mamma dal vivo (nel ripensarci gli occhi sono diventati lucidi) e non ha voglia di vederla, riferisce in modo deciso che ad oggi il suo desiderio è quello di non vederla. Vorrebbe restare con il papà e “chiudere la scatola” per quello che riguarda questa parte della sua vita e il rapporto con la mamma. (…) racconta che quando era più Per_1
piccola e vedeva in spazio neutro la mamma lei non la faceva stare bene, non la faceva sentire sicura e le incuteva paura, soprattutto quando la madre alzava la voce;
la stessa sensazione IC la provava anche durante le videochiamate con la mamma quando lei alzava la voce: ha raccontato di aver provato a dire alla mamma, durante le videochiamate, che lei non la fa stare bene ma la madre non la capiva e alzava la voce.” (cfr. verbale udienza
14 marzo 2024).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le visite tra la madre e la figlia potranno avvenire secondo i modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale già incaricato (Trento), alla presenza di un educatore, tenuto conto del preminente interesse della minore e al fine di evitare a qualunque pregiudizio, previa adeguata preparazione Per_1
della minore all'eventuale ripresa delle visite e/o contatti con la madre e tenuto conto della volontà della ragazza, predisponendo tutti gli interventi necessari al fine di favorire il recupero del rapporto tra madre e figlia. A tal fine, si invita sin d'ora la madre a seguire le indicazioni date dal servizio sociale incaricato, evidenziandosi che le statuizioni assunte sono orientate alla salvaguardia del preminente interesse della figlia.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori è espressamente sancito dall'art. 30, co.1 della
10 Costituzione (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed
è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio
(ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da ritenersi congrua – nonostante in atti risulti da ultimo l'ISEE 2024 della madre pari ad euro 3.269,60 – considerata l'età della minore e la circostanza che è il padre ad occuparsi integralmente delle esigenze della figlia nonché trattandosi di importo minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei figli, cui i genitori sono in ogni caso tenuti a sopperire.
Le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura di metà per ciascuno (come domandato da entrambe le parti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, sulle condizioni accessorie del divorzio già pronunciato con sentenza non definitiva n. 501/2023, definitivamente pronunciando così provvede:
1) affida la figlia minore (nata in data [...]) in via cd. super Per_1
esclusiva al padre, con collocazione presso di lui;
al padre vanno rimesse anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di Per_1
2) dispone che le visite tra la madre e la figlia potranno avvenire secondo i modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale già incaricato (Trento), alla presenza di un educatore, tenuto conto del preminente interesse della minore e al fine di evitare
11 a qualunque pregiudizio, previa adeguata preparazione della minore Per_1
all'eventuale ripresa delle visite e/o contatti con la madre e tenuto conto della volontà della ragazza, predisponendo tutti gli interventi necessari al fine di favorire il recupero del rapporto tra madre e figlia;
3) pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro Per_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi al sig. CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese
[...]
straordinarie di cui al protocollo del CNF;
4) condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
12