Art. 31. Disposizioni transitorie per l'installazione di motori
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, puo' ammettere ai benefici della presente legge:
a) le navi di nuova costruzione su cui siano installati apparati motori in corso di costruzione in Italia alla data di scadenza del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 ;
b) le navi di nuova costruzione su cui siano installati motori nuovi mai impiegati, gia' costruiti in Italia alla data predetta, con esclusione del contributo sui materiali per la parte relativa all'apparato motore gia' costruito, e con la riduzione del 10 per cento sul contributo di ammortamento.
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, puo' ammettere ai benefici della presente legge:
a) le navi di nuova costruzione su cui siano installati apparati motori in corso di costruzione in Italia alla data di scadenza del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 ;
b) le navi di nuova costruzione su cui siano installati motori nuovi mai impiegati, gia' costruiti in Italia alla data predetta, con esclusione del contributo sui materiali per la parte relativa all'apparato motore gia' costruito, e con la riduzione del 10 per cento sul contributo di ammortamento.