Decreto cautelare 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Decreto decisorio 3 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 30/06/2021, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2021
N. 00656/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Provvedimento n. 12467 del 04/06/2021 di inibizione della Scia presentata in data 18.11.2020 tramite SUAP - Id. pratica n. -OMISSIS--17112020-1532, acquisita al protocollo comunale n. 21688 del 19.11.2020, relativa all'installazione di dehors stagionali su area privata contigua a spazi pubblici a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale attività di piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione al pubblico esercizio sito in via -OMISSIS-, ed il divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della Scia, in quanto carente dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'esercizio di siffatta attività, con contestuale ordine di rimozione di eventuali installazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale al precedente
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/6/2021:
- del Provvedimento n. 12467 del 04/06/2021 di inibizione della Scia presentata in data 18.11.2020 tramite SUAP - Id. pratica n. -OMISSIS--17112020-1532, acquisita al protocollo comunale n. 21688 del 19.11.2020, relativa all'installazione di dehors stagionali su area privata contigua a spazi pubblici a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale attività di piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione al pubblico esercizio sito in via -OMISSIS-, ed il divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della Scia, in quanto carente dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'esercizio di siffatta attività, con contestuale ordine di rimozione di eventuali installazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale al precedente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Impregiudicata e riservata alla sede collegiale, nell’ambito del doveroso contraddittorio con le parti intimate, ogni più approfondita valutazione circa i profili di diritto inerenti il vincolo a destinazione pubblica gravante sull’area che il ricorrente intende utilizzare per collocare un dehors stagionale a servizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande da questi gestita;
bilanciati gli opposti interessi e valutata la situazione in fatto con riguardo specifico, come richiesto dall’art. 56 c.p.a., al pregiudizio evidenziato da parte ricorrente con riferimento alle ripercussioni derivanti dal mancato utilizzo del gazebo durante la stagione estiva, anche in considerazione della situazione di incertezza sanitaria;
ritenuto, al solo fine di non determinare un pregiudizio non altrimenti riparabile, di poter concedere la misura cautelare richiesta inaudita altera parte, sospendendo sino alla trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale gli effetti inibitori di cui al provvedimento impugnato, previsti a decorrere dal 4 luglio prossimo;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e per l’effetto dispone la sospensione del provvedimento impugnato, come specificato in parte motiva.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 30 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO