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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2024 promossa da:
C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRISENDI MAURO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRISENDI MAURO OPPONENTE CREDITORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 28 42035 CASTELNOVO NE' MONTI presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA ROMA, 28 42035 CASTELNOVO NE' MONTI presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
OPPOSTI OR
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio di merito, a Parte_1 seguito di opposizione spiegata da e nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 4 immobiliare n. 175/2022 R.G.E. Tribunale di Reggio Emilia.
In particolare, in quella sede, i debitori esecutati, dato atto che la banca aveva instaurato la procedura esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n. 349/2021 Tribunale di Reggio Emilia e che, con sentenza n.
319/2024 resa all'esito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo era stato revocato, avevano richiesto la cancellazione della procedura esecutiva e la condanna della banca ex art. 96 c.p.c.
Il G.E., con provvedimento del 2/5/2024 ha dichiarato sospeso il processo esecutivo, condannando il creditore procedente alla rifusione delle spese di fase e fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La banca, nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di cancellazione della procedura esecutiva formulata da e esponendo che: 1) il d.i. n. 349/2021 era stato Controparte_2 CP_1 munito di provvisoria esecutività nel corso del giudizio di opposizione;
2) che nonostante la revoca del decreto all'esito del giudizio di opposizione, la sentenza n. 319/2024 aveva riconosciuto l'esistenza in capo ai ricorrenti di un debito verso l'istituto di credito per € 132.362,41; 3) la tale sentenza era stata appellata dal creditore procedente, pendendo tuttora giudizio di appello.
Sulla scorta di quanto sopra, ha quindi dedotto che l'esecuzione n. 175/2022 Controparte_3
R.G.E. non poteva essere dichiarata improcedibile, chiedendo in questa sede la conferma del provvedimento di sospensione fino al termine del giudizio di appello avverso la sentenza n. 319/2024.
Si sono costituiti e domandando innanzitutto il rigetto delle domande Controparte_2 CP_1 avversarie e di dichiararsi estinta la procedura esecutiva n. 175/2022 R.G.E. I convenuti hanno rilevato che il titolo esecutivo posto alla base dell'azione espropriativa era stato revocato nella sua interezza e che l'importo a debito accertato all'esito del giudizio di opposizione non era esigibile, tant'è che la sentenza non conteneva alcuna statuizione di condanna. I convenuti hanno inoltre chiesto la condanna di per un importo da stabilirsi in via equitativa, prudenzialmente indicato in € Controparte_3
30.000,00 per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., stante l'inosservanza della normale prudenza nell'agire in via esecutiva attesa la “caducità intrinseca” del decreto ingiuntivo, non munito in sede monitoria di provvisoria esecutività, concessa solo nella prima udienza del processo di merito, peraltro parzialmente.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
E' circostanza provata documentalmente che, con la sentenza n. 319/2024 resa nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo azionato nella procedura esecutiva sopra menzionata, il
Tribunale di Reggio Emilia ha revocato il predetto decreto. La pronuncia ha altresì rideterminato il rapporto dare/avere tra le parti in € 132,362,41 a debito dei correntisti. Tuttavia, posto che il Tribunale pagina 2 di 4 ha ritenuto illegittimo il recesso da parte della in quanto, nel momento in cui lo stesso fu CP_3 esercitato il rapporto era in bonis (risultando il saldo debitore del conto corrente, come rideterminato, inferiore ai limiti del fido), sono state respinte le domande della volte ad ottenere la condanna CP_3 dei correntisti al pagamento di una somma diversa o minore.
Ciò posto, la tesi di , in forza della quale, anche in presenza di revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo, essa è comunque dotata di titolo esecutivo valido ed efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 319/2024 (oggetto di gravame), non può essere condivisa.
Nel caso in esame, infatti, non vi è stato un accoglimento solo parziale dell'opposizione con pronuncia di una condanna diversa nel quantum rispetto all'ingiunzione originaria, circostanza che avrebbe consentito alla procedura esecutiva di proseguire nei limiti dell'importo riconosciuto. Non siamo, dunque, in presenza di una mera trasformazione del titolo, essendo stato il decreto ingiuntivo integralmente revocato con effetto immediato alla data di pubblicazione della sentenza (e non dal suo passaggio in giudicato), ciò comportando la caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva.
E, in tal caso, la pendenza del giudizio di appello è irrilevante posto che, per consolidato principio espresso dalla Suprema Corte cui questo Giudice presta adesione, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del decreto ingiuntivo medesimo, pertanto,
l'eventuale riforma della sentenza a seguito del giudizio di appello non ne determina la “reviviscenza”
(Cass. n. 20868/2017; nonchè Cass. SS.UU. n. 4071/2020). Da quel momento, sarà solo la sentenza di accoglimento dell'impugnazione a costituire nuovo titolo esecutivo.
E', dunque, sopravvenuta nel corso del giudizio la caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva in danno dell'odierna parte opposta.
Pertanto, atteso che non è sufficiente che il titolo esecutivo esista quando l'azione esecutiva viene minacciata oppure iniziata, ma è altresì necessario che la validità ed efficacia del titolo esecutivo permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto fino a quello dell'esaurimento della procedura esecutiva, la sopravvenuta caducazione del titolo stesso comporta l'illegittimità della esecuzione forzata con effetto ex tunc (Cass. n. 11021/2011; Cass. n.
12944/2003; Cass. n. 210/2002; Cass. n. 3728/2000; Cass. n. 5374/1998).
In applicazione del principio richiamato, deve concludersi per la declaratoria di insussistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di e CP_3 Controparte_2 CP_1
Da ultimo, non può trovare accoglimento in questa sede la domanda dei debitori opposti di risarcimento ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c. richiamandosi sul punto la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte in forza della quale “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, pagina 3 di 4 c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale” (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 25478 del 21/9/2021).
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del procuratore degli opposti dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, con applicazione dei minimi tariffari tenuto altresì conto della assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara insussistente il diritto del creditore opponente a procedere esecutivamente nei confronti di e Controparte_2 CP_1
2. Condanna a rimborsare e Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se CP_1 dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio nell'Emilia, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2094/2024 promossa da:
C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRISENDI MAURO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRISENDI MAURO OPPONENTE CREDITORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 28 42035 CASTELNOVO NE' MONTI presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA ROMA, 28 42035 CASTELNOVO NE' MONTI presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
OPPOSTI OR
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio di merito, a Parte_1 seguito di opposizione spiegata da e nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 4 immobiliare n. 175/2022 R.G.E. Tribunale di Reggio Emilia.
In particolare, in quella sede, i debitori esecutati, dato atto che la banca aveva instaurato la procedura esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n. 349/2021 Tribunale di Reggio Emilia e che, con sentenza n.
319/2024 resa all'esito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo era stato revocato, avevano richiesto la cancellazione della procedura esecutiva e la condanna della banca ex art. 96 c.p.c.
Il G.E., con provvedimento del 2/5/2024 ha dichiarato sospeso il processo esecutivo, condannando il creditore procedente alla rifusione delle spese di fase e fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La banca, nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di cancellazione della procedura esecutiva formulata da e esponendo che: 1) il d.i. n. 349/2021 era stato Controparte_2 CP_1 munito di provvisoria esecutività nel corso del giudizio di opposizione;
2) che nonostante la revoca del decreto all'esito del giudizio di opposizione, la sentenza n. 319/2024 aveva riconosciuto l'esistenza in capo ai ricorrenti di un debito verso l'istituto di credito per € 132.362,41; 3) la tale sentenza era stata appellata dal creditore procedente, pendendo tuttora giudizio di appello.
Sulla scorta di quanto sopra, ha quindi dedotto che l'esecuzione n. 175/2022 Controparte_3
R.G.E. non poteva essere dichiarata improcedibile, chiedendo in questa sede la conferma del provvedimento di sospensione fino al termine del giudizio di appello avverso la sentenza n. 319/2024.
Si sono costituiti e domandando innanzitutto il rigetto delle domande Controparte_2 CP_1 avversarie e di dichiararsi estinta la procedura esecutiva n. 175/2022 R.G.E. I convenuti hanno rilevato che il titolo esecutivo posto alla base dell'azione espropriativa era stato revocato nella sua interezza e che l'importo a debito accertato all'esito del giudizio di opposizione non era esigibile, tant'è che la sentenza non conteneva alcuna statuizione di condanna. I convenuti hanno inoltre chiesto la condanna di per un importo da stabilirsi in via equitativa, prudenzialmente indicato in € Controparte_3
30.000,00 per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., stante l'inosservanza della normale prudenza nell'agire in via esecutiva attesa la “caducità intrinseca” del decreto ingiuntivo, non munito in sede monitoria di provvisoria esecutività, concessa solo nella prima udienza del processo di merito, peraltro parzialmente.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
E' circostanza provata documentalmente che, con la sentenza n. 319/2024 resa nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo azionato nella procedura esecutiva sopra menzionata, il
Tribunale di Reggio Emilia ha revocato il predetto decreto. La pronuncia ha altresì rideterminato il rapporto dare/avere tra le parti in € 132,362,41 a debito dei correntisti. Tuttavia, posto che il Tribunale pagina 2 di 4 ha ritenuto illegittimo il recesso da parte della in quanto, nel momento in cui lo stesso fu CP_3 esercitato il rapporto era in bonis (risultando il saldo debitore del conto corrente, come rideterminato, inferiore ai limiti del fido), sono state respinte le domande della volte ad ottenere la condanna CP_3 dei correntisti al pagamento di una somma diversa o minore.
Ciò posto, la tesi di , in forza della quale, anche in presenza di revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo, essa è comunque dotata di titolo esecutivo valido ed efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 319/2024 (oggetto di gravame), non può essere condivisa.
Nel caso in esame, infatti, non vi è stato un accoglimento solo parziale dell'opposizione con pronuncia di una condanna diversa nel quantum rispetto all'ingiunzione originaria, circostanza che avrebbe consentito alla procedura esecutiva di proseguire nei limiti dell'importo riconosciuto. Non siamo, dunque, in presenza di una mera trasformazione del titolo, essendo stato il decreto ingiuntivo integralmente revocato con effetto immediato alla data di pubblicazione della sentenza (e non dal suo passaggio in giudicato), ciò comportando la caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva.
E, in tal caso, la pendenza del giudizio di appello è irrilevante posto che, per consolidato principio espresso dalla Suprema Corte cui questo Giudice presta adesione, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del decreto ingiuntivo medesimo, pertanto,
l'eventuale riforma della sentenza a seguito del giudizio di appello non ne determina la “reviviscenza”
(Cass. n. 20868/2017; nonchè Cass. SS.UU. n. 4071/2020). Da quel momento, sarà solo la sentenza di accoglimento dell'impugnazione a costituire nuovo titolo esecutivo.
E', dunque, sopravvenuta nel corso del giudizio la caducazione del titolo esecutivo in virtù del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva in danno dell'odierna parte opposta.
Pertanto, atteso che non è sufficiente che il titolo esecutivo esista quando l'azione esecutiva viene minacciata oppure iniziata, ma è altresì necessario che la validità ed efficacia del titolo esecutivo permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto fino a quello dell'esaurimento della procedura esecutiva, la sopravvenuta caducazione del titolo stesso comporta l'illegittimità della esecuzione forzata con effetto ex tunc (Cass. n. 11021/2011; Cass. n.
12944/2003; Cass. n. 210/2002; Cass. n. 3728/2000; Cass. n. 5374/1998).
In applicazione del principio richiamato, deve concludersi per la declaratoria di insussistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di e CP_3 Controparte_2 CP_1
Da ultimo, non può trovare accoglimento in questa sede la domanda dei debitori opposti di risarcimento ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c. richiamandosi sul punto la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte in forza della quale “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, pagina 3 di 4 c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale” (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 25478 del 21/9/2021).
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del procuratore degli opposti dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, con applicazione dei minimi tariffari tenuto altresì conto della assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara insussistente il diritto del creditore opponente a procedere esecutivamente nei confronti di e Controparte_2 CP_1
2. Condanna a rimborsare e Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se CP_1 dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio nell'Emilia, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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