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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3504/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3504/2024 R.G.V.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale della Lirica n.11, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Salzano, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Pellegrino Matteucci n.9, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1. Indirizzo generale del minore e residenza familiare
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambe le Parti.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività extra scolastiche devono essere assunte congiuntamente dai genitori, nel rispetto delle inclinazioni e dei desideri del figlio e della continuità rispetto ad attività già praticate in passato.
In particolare, le Parti devono scegliere di comune accordo gli impegni extrascolastici (attività sportive, musicali, centri estivi e, in generale, ogni altra attività ludico-didattica).
pagina 1 di 4 Il figlio verrà collocato presso l'abitazione di proprietà della sig.ra sita a Faenza (RA) in Parte_1
via Campidori n. 14.
Per l'effetto, l'immobile sito a Faenza (RA) in via Mazzini n. 47 -precedentemente adibito a residenza familiare- verrà lasciato libero e nella piena disponibilità del sig. quale unico Controparte_1
proprietario.
2. Rapporti con il genitore non collocatario
Il padre potrà tenere con sé sulla scorta del seguente calendario: Per_1
a) Periodo scolastico e vacanze estive starà con il padre a weekend alterni, con prelievo all'uscita da scuola il sabato e Per_1
riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera, ovvero a scuola il lunedì mattina qualora il minore preferisca pernottare dal padre e, comunque, previo accordo tra i genitori.
Almeno una volta a settimana, indicativamente nella giornata di mercoledì, starà con il padre, Per_1
il quale lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.
Nella settimana in cui starà con la madre nel weekend, il padre potrà prelevare il figlio da Per_1
scuola anche un altro giorno infrasettimanale, previa intesa tra le parti sul giorno e, in difetto di accordo, il venerdì, per riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo, sempre compatibilmente con gli impegni ed i desideri del figlio.
Per quanto riguarda il periodo estivo, fermo il calendario sopra indicato e tenuto conto che entrambi i genitori usufruiscono delle ferie in agosto, trascorrerà in tal mese due settimane con ciascuno Per_1
di essi.
Nel rimanente periodo extra scolastico, qualora una delle Parti sia impossibilitata a tenere il figlio con sé a causa di impegni lavorativi o di altri impedimenti, la scelta del soggetto a cui affidare Per_1 dovrà ricadere preferibilmente sull'altro genitore o su altro familiare e solo in ultima istanza su di un terzo (baby sitter, amici ecc…).
Il suddetto calendario potrà essere variato tenuto conto dei futuri impegni e delle nuove necessità di
Per_1
b) Festività e ricorrenze
Vacanze scolastiche invernali: da dividersi in parti uguali tra i genitori, in modo tale che possa Per_1
trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il 31 dicembre - 1 gennaio con l'altro.
Vacanze scolastiche pasquali: l'intero periodo con uno dei due genitori ad anni alterni.
Festa del papà (19 marzo): di preferenza con il padre
Festa della mamma (8 maggio): di preferenza con la madre.
Compleanno di (8 luglio): con entrambi i genitori. Per_1
pagina 2 di 4 Compleanno della madre (17 settembre): con la madre.
Compleanno del padre (26 dicembre): con il padre.
I tempi di permanenza saranno i medesimi già concordati in via ordinaria, a seconda del giorno feriale o festivo in cui cade la ricorrenza.
Ove le suddette ricorrenze si verifichino di sabato o domenica, le Parti, anche mediante appositi cambi, modificheranno gli accordi generali sulla frequentazione del minore. ha diritto di mantenere Per_1
un continuativo e possibilmente quotidiano contatto telefonico con il genitore con il quale non si trovi al momento.
3. Mantenimento
Il padre si obbliga a versare anticipatamente alla madre ed entro il quinto giorno di ciascun mese €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di somma rivalutabile annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT.
Detto importo non include, per espresso accordo delle Parti, le spese per il vestiario di cui il figlio ha necessità, che andranno divise nella misura del 50% tra i genitori e che verranno addebitate sul conto corrente di cui al successivo punto 4.
Anche le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori secondo il “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” firmato nel 2015 dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tuttavia le parti concordano che in parziale deroga al protocollo citato in dette spese rientreranno oltre a quelle per il conseguimento della patente, per l'acquisto di veicoli
(ciclomotore, auto ecc…), quelle per la manutenzione, l'assicurazione e i relativi consumi, nonché tutte le spese scolastiche, ivi comprese quelle per la cancelleria per tutto il corso dell'anno, e le spese ludiche
(come, ad esempio, le spese per eventuali partite di tennis con gli amici).
Ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, si farà carico delle spese per le uscite del ragazzo.
Ciascuna Parte si impegna a rendicontare all'altra le spese effettuate nell'interesse del figlio con cadenza almeno trimestrale.
In ogni caso, ciascuna Parte si obbliga ad ottenere il previo consenso dell'altra per l'acquisto di beni non di prima necessità (ad es. capi firmati, spese ludiche e sportive ecc..) il cui costo superi l'importo di
€ 200,00 ciascuno.
4. Conto corrente
Per far fronte alle spese di cui al punto precedente, le Parti apriranno un conto corrente ove depositare e mantenere in essere, metà ciascuno, una provvista da mantenere sempre al di sopra della soglia di €
1.000 in modo da garantirne la costante operatività.
pagina 3 di 4 Per effettuare gli acquisti nell'interesse di ciascuna Parte si doterà di una carta di credito Per_1 associata al suddetto conto corrente.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 e hanno congiuntamente Parte_1 Controparte_1
domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i Persona_2
rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi tutelati del minore e con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3504/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti;
b) nulla sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3504/2024 R.G.V.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale della Lirica n.11, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Salzano, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Pellegrino Matteucci n.9, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1. Indirizzo generale del minore e residenza familiare
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambe le Parti.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività extra scolastiche devono essere assunte congiuntamente dai genitori, nel rispetto delle inclinazioni e dei desideri del figlio e della continuità rispetto ad attività già praticate in passato.
In particolare, le Parti devono scegliere di comune accordo gli impegni extrascolastici (attività sportive, musicali, centri estivi e, in generale, ogni altra attività ludico-didattica).
pagina 1 di 4 Il figlio verrà collocato presso l'abitazione di proprietà della sig.ra sita a Faenza (RA) in Parte_1
via Campidori n. 14.
Per l'effetto, l'immobile sito a Faenza (RA) in via Mazzini n. 47 -precedentemente adibito a residenza familiare- verrà lasciato libero e nella piena disponibilità del sig. quale unico Controparte_1
proprietario.
2. Rapporti con il genitore non collocatario
Il padre potrà tenere con sé sulla scorta del seguente calendario: Per_1
a) Periodo scolastico e vacanze estive starà con il padre a weekend alterni, con prelievo all'uscita da scuola il sabato e Per_1
riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera, ovvero a scuola il lunedì mattina qualora il minore preferisca pernottare dal padre e, comunque, previo accordo tra i genitori.
Almeno una volta a settimana, indicativamente nella giornata di mercoledì, starà con il padre, Per_1
il quale lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.
Nella settimana in cui starà con la madre nel weekend, il padre potrà prelevare il figlio da Per_1
scuola anche un altro giorno infrasettimanale, previa intesa tra le parti sul giorno e, in difetto di accordo, il venerdì, per riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo, sempre compatibilmente con gli impegni ed i desideri del figlio.
Per quanto riguarda il periodo estivo, fermo il calendario sopra indicato e tenuto conto che entrambi i genitori usufruiscono delle ferie in agosto, trascorrerà in tal mese due settimane con ciascuno Per_1
di essi.
Nel rimanente periodo extra scolastico, qualora una delle Parti sia impossibilitata a tenere il figlio con sé a causa di impegni lavorativi o di altri impedimenti, la scelta del soggetto a cui affidare Per_1 dovrà ricadere preferibilmente sull'altro genitore o su altro familiare e solo in ultima istanza su di un terzo (baby sitter, amici ecc…).
Il suddetto calendario potrà essere variato tenuto conto dei futuri impegni e delle nuove necessità di
Per_1
b) Festività e ricorrenze
Vacanze scolastiche invernali: da dividersi in parti uguali tra i genitori, in modo tale che possa Per_1
trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il 31 dicembre - 1 gennaio con l'altro.
Vacanze scolastiche pasquali: l'intero periodo con uno dei due genitori ad anni alterni.
Festa del papà (19 marzo): di preferenza con il padre
Festa della mamma (8 maggio): di preferenza con la madre.
Compleanno di (8 luglio): con entrambi i genitori. Per_1
pagina 2 di 4 Compleanno della madre (17 settembre): con la madre.
Compleanno del padre (26 dicembre): con il padre.
I tempi di permanenza saranno i medesimi già concordati in via ordinaria, a seconda del giorno feriale o festivo in cui cade la ricorrenza.
Ove le suddette ricorrenze si verifichino di sabato o domenica, le Parti, anche mediante appositi cambi, modificheranno gli accordi generali sulla frequentazione del minore. ha diritto di mantenere Per_1
un continuativo e possibilmente quotidiano contatto telefonico con il genitore con il quale non si trovi al momento.
3. Mantenimento
Il padre si obbliga a versare anticipatamente alla madre ed entro il quinto giorno di ciascun mese €
500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di somma rivalutabile annualmente Per_1
in base agli indici ISTAT.
Detto importo non include, per espresso accordo delle Parti, le spese per il vestiario di cui il figlio ha necessità, che andranno divise nella misura del 50% tra i genitori e che verranno addebitate sul conto corrente di cui al successivo punto 4.
Anche le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori secondo il “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” firmato nel 2015 dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tuttavia le parti concordano che in parziale deroga al protocollo citato in dette spese rientreranno oltre a quelle per il conseguimento della patente, per l'acquisto di veicoli
(ciclomotore, auto ecc…), quelle per la manutenzione, l'assicurazione e i relativi consumi, nonché tutte le spese scolastiche, ivi comprese quelle per la cancelleria per tutto il corso dell'anno, e le spese ludiche
(come, ad esempio, le spese per eventuali partite di tennis con gli amici).
Ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, si farà carico delle spese per le uscite del ragazzo.
Ciascuna Parte si impegna a rendicontare all'altra le spese effettuate nell'interesse del figlio con cadenza almeno trimestrale.
In ogni caso, ciascuna Parte si obbliga ad ottenere il previo consenso dell'altra per l'acquisto di beni non di prima necessità (ad es. capi firmati, spese ludiche e sportive ecc..) il cui costo superi l'importo di
€ 200,00 ciascuno.
4. Conto corrente
Per far fronte alle spese di cui al punto precedente, le Parti apriranno un conto corrente ove depositare e mantenere in essere, metà ciascuno, una provvista da mantenere sempre al di sopra della soglia di €
1.000 in modo da garantirne la costante operatività.
pagina 3 di 4 Per effettuare gli acquisti nell'interesse di ciascuna Parte si doterà di una carta di credito Per_1 associata al suddetto conto corrente.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2024 e hanno congiuntamente Parte_1 Controparte_1
domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i Persona_2
rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi tutelati del minore e con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3504/2024 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti;
b) nulla sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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