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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di OT - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 157 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno
2024
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di OT, presso cui, ope legis, domicilia al C.so XVIII Agosto, n.46;
APPELLANTE
E
1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
AN HI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.to Parte_2
AN OT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OT, alla via
G. Racioppi, n.48.
APPELLATI
OGGETTO: Scorrimento graduatoria - Appello avverso la sentenza n. 668/2024 del
30 settembre 2024, pubblicata il 1° otttobre 2024, del Giudice del lavoro del Tribunale
di OT.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di OT, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e in riforma della sentenza appellata, respingere la domenda azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte”;
Per l'appellato “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'avverso ppello CP_1
in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese”;
per l'appellato : Voglia la Corte adita dichiarare la nullità della sentenza di Parte_2
primo grado e, nel merito, respingere la domanda azionata da con vittoria CP_1
delle spese dle doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 20220, esponeva di aver Controparte_1
partecipato al concorso indetto da Unibas con provvedimento del 2 agosto 2010 per la copertura di un posto categoria C, posizione economica C1.
Nel corso degli anni si era verificato lo scorrimento della graduatoria e, quindi, con nota del 26 luglio 2019, collocato in prima posizione utile , veniva invitato a partecipare all'evento formativo con invito a presentarsi alle ore 9.00 del giorno 7 agosto 2019
presso la Direzione del Dipartimento di scienze con l'avvertimento che “in caso di mancata presentazione/partecipazione alle attività formative ovvero all'esame colloquio finale sarebbe stato considerato rinunciatario”.
Comunicata a mezzo pec del 30 luglio 2019 la propria partecipazione, il 7 agosto,
presentatosi per l'avvio del corso, constatava l'assenza del personale docente e, quindi,
d'intesa con il personale docente, aveva recuperato la lezione del 7 agosto.
Nonostante ciò, Unibas, con provvedimento n.405 del 24 settembre 2019, disponeva la sua decadenza dal procedimento e, quindi, il successivo 30 settembre 2019
procedeva all'assunzione di Parte_2
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito, previa disapplicazione del provvedimento del 24 settembre 2019, di accertare e dichiarare il suo diritto a svolgere l'esame –
colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria per la copertura di 1 posto di categoria C- posizione economica C1 e, per l'effetto, ordinare alla convenuta di
3 consentirgli lo svolgimento di detto esame – colloquio, con vittoria di spese del giudizio.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche che depositava memoria difensiva in Parte_2
cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Disposta l'integrazione del contradittorio anche nei cofornti di questi CP_3
non si costituiva in giudizio.
All'udienza di discussione del 16 aprile 2024 il giudice decideva la causa e, in accoglimento della domanda come azionata dal ricorrente, disapplicato il provvedimento n.405 del 24 settembre 2019, dichiarava il diritto di a CP_1
svolgere l'esame colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria afferente al concorso per la copertura di un posto di categoria C – posizione economica C1 ed ordinava ad Unibas procedere allo svolgimento di detto esame – colloquio.
Avverso la suddetta sentenza l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., proponeva appello nei confronti di e Controparte_1
eccependo, in prima battuta, la nullità della sentenza per mancata Parte_2
lettura del dispositivo all'udienza del 16 aprile 2024, insistendo, altresì, per l'intervenuta decadenza di dalla partecipazione all'esame colloquio, stante la CP_1
sua assenza il giorno 7 agosto 2019 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Scienze.
Conclueva, quindi, nei termini estesamente ripostati in epigrafe.
4 Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., gli appellati si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame con rispettive memorie difensive, ciascuno concludendo come in atti.
Disposto che l'odierna udienza si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex
art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da
dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto solo in relazione al primo motivo di gravame relativo all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancato deposito del dispositivo all'udienza del 16 aprile 2024.
La sentenza, datata 30 settembre 2024, veniva depositata dal giudice di primo grado il
1° ottobre 2024.
Effettivamente dall'esame del fascicolo telematico di primo grado non risulta depositato il dispositivo e, quindi, in accoglimento del primo motivo di impugnazione deve essere dichiarata la nullità della sentenza.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha
5 dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria,
neanche telematicamente)(Cass. n.15993/2024; n.11920/2025).
Trova applicazione l'art.354 c.p.c. nella sua attuale formulazione, entrata in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023, in quanto a norma dell'art.35, comma 5, del D. Lgs.
n.149/2022 la norma di applica alle impugnazioni depositate successivamente al predetta data del 30 giugno 2023 e, quindi, senza dubbio anche nel caso in esame, con la conseguenza che non ricorre un ipotesi di rimessione al primo giudice in quanto la mancata lettura del dispositivo non rientra tra i casi secifici e t assativi di cui alla norma citata.
La Corte d'Appello, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado deve decidere nel merito circa la fondatezza o meno della pretesa azionata con il ricorso di primo grado, non dovendosi operare alcuna rinnovazione di attività compiute in primo grado e travolte dalla declaratoria di nullità della sentenza.
Nel merito, la domanda azionata da è fondata, dovendosi escludere che Controparte_1
egli sia incorso nella decadenza all'esame colloquio afferente al concorso per la copertura di un posto di categoria C – posizione economica C1 indetta con provvedimento dirigenziale n.228/2010 per la sua mancata presentazione il giorno 7 agosto 2019 come ritenuto da Unibas nel provvedimento n.405 del 24 settembre 2019.
Assume, infatti, sotto questo profilo, particolare significatività e valenza probatoria la nota a firma del prof. , Presidente della commissione esaminatrice, del 23 Persona_1
agosto 2019 in cui si legge “Egregio ing. pur ritenendo che non fosse CP_1
strattamente necessario per la validità della procedura di cui all'oggetto, il Direttore del
Dipartimento, Prof. , concorda nel recuperare la lezione del giorno 7 Persona_2
6 agosto che non è stato possibile somministrarle. Il Dipartimento, infatti, ha registrato la sua presenza per l'attivazione della formazione ma non ha potuto organizzarla in modo che iniziasse il giorno 7 alle 11.00 antimeridiane”.
Detta nota, in cui il Presidente della Commissione riconosceva la presenza di il CP_1
7 agosto, data indicata nella nota di convocazione, e, soprattutto, l'incontestato svolgimento del percorso formativo finalizzato alla partecipazione all'esame colloquio,
consente di ritenere non giustificato e, quindi, da disapplicare, il provvedimento di decadenza adottato dall' n.405 del 24 settembre Controparte_2
2019.
Quindi, in accoglimento del ricorso di primo grado, deve dichiararsi il diritto di CP_1
a svolgere l'esame – colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria,
[...]
approvata con provvedimento dirigenziale n.421/2010, afferente al concorso per la copertura di un posto di categoria C – posizione economica C1 e deve ordinarsi all' , in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_2
provvedere in tale senso.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate com in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 valore indeterminabile complessità bassa parametro minimo.
Restano integralmente compensate tra l'appellante e le spese del doppio Parte_2
grado del giudizio.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di OT, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 157 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso dall , in persona del legale Controparte_2
rappresenytante p.t., nei confronti di e di avverso la Controparte_1 Parte_2
sentenza n. 668/2024 del 1° ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
OT, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza n.664/2024 del 1° ottobre 2024 resa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di OT;
2) Accoglie la domanda come azionata e per l'effetto, previa disapplicazione del Provvedimento del Direttore Generale n.405 del 24 settembre 2019 e dei relativi atti conseguenziali, dichiara il diritto di a svolgere l'esame colloquio finalizzato allo Controparte_1
scorrimento della graduatoria a pprovata con Provvedimento
Dirigenziale n.421/2010 e ordina ad UNIBAS di far svolgere a CP_1
l'esame colloquio in oggetto finalizzato allo scorrimento della graduatoria in oggetto;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per il residuo terzo e che liquida, per intero, quanto al primo grado in complessivi euro 3.689,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge.
OT, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di OT - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 157 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno
2024
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di OT, presso cui, ope legis, domicilia al C.so XVIII Agosto, n.46;
APPELLANTE
E
1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
AN HI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.to Parte_2
AN OT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OT, alla via
G. Racioppi, n.48.
APPELLATI
OGGETTO: Scorrimento graduatoria - Appello avverso la sentenza n. 668/2024 del
30 settembre 2024, pubblicata il 1° otttobre 2024, del Giudice del lavoro del Tribunale
di OT.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di OT, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e in riforma della sentenza appellata, respingere la domenda azionata con il ricorso di primo grado, spese vinte”;
Per l'appellato “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'avverso ppello CP_1
in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese”;
per l'appellato : Voglia la Corte adita dichiarare la nullità della sentenza di Parte_2
primo grado e, nel merito, respingere la domanda azionata da con vittoria CP_1
delle spese dle doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 20220, esponeva di aver Controparte_1
partecipato al concorso indetto da Unibas con provvedimento del 2 agosto 2010 per la copertura di un posto categoria C, posizione economica C1.
Nel corso degli anni si era verificato lo scorrimento della graduatoria e, quindi, con nota del 26 luglio 2019, collocato in prima posizione utile , veniva invitato a partecipare all'evento formativo con invito a presentarsi alle ore 9.00 del giorno 7 agosto 2019
presso la Direzione del Dipartimento di scienze con l'avvertimento che “in caso di mancata presentazione/partecipazione alle attività formative ovvero all'esame colloquio finale sarebbe stato considerato rinunciatario”.
Comunicata a mezzo pec del 30 luglio 2019 la propria partecipazione, il 7 agosto,
presentatosi per l'avvio del corso, constatava l'assenza del personale docente e, quindi,
d'intesa con il personale docente, aveva recuperato la lezione del 7 agosto.
Nonostante ciò, Unibas, con provvedimento n.405 del 24 settembre 2019, disponeva la sua decadenza dal procedimento e, quindi, il successivo 30 settembre 2019
procedeva all'assunzione di Parte_2
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito, previa disapplicazione del provvedimento del 24 settembre 2019, di accertare e dichiarare il suo diritto a svolgere l'esame –
colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria per la copertura di 1 posto di categoria C- posizione economica C1 e, per l'effetto, ordinare alla convenuta di
3 consentirgli lo svolgimento di detto esame – colloquio, con vittoria di spese del giudizio.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche che depositava memoria difensiva in Parte_2
cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Disposta l'integrazione del contradittorio anche nei cofornti di questi CP_3
non si costituiva in giudizio.
All'udienza di discussione del 16 aprile 2024 il giudice decideva la causa e, in accoglimento della domanda come azionata dal ricorrente, disapplicato il provvedimento n.405 del 24 settembre 2019, dichiarava il diritto di a CP_1
svolgere l'esame colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria afferente al concorso per la copertura di un posto di categoria C – posizione economica C1 ed ordinava ad Unibas procedere allo svolgimento di detto esame – colloquio.
Avverso la suddetta sentenza l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., proponeva appello nei confronti di e Controparte_1
eccependo, in prima battuta, la nullità della sentenza per mancata Parte_2
lettura del dispositivo all'udienza del 16 aprile 2024, insistendo, altresì, per l'intervenuta decadenza di dalla partecipazione all'esame colloquio, stante la CP_1
sua assenza il giorno 7 agosto 2019 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Scienze.
Conclueva, quindi, nei termini estesamente ripostati in epigrafe.
4 Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., gli appellati si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame con rispettive memorie difensive, ciascuno concludendo come in atti.
Disposto che l'odierna udienza si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex
art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da
dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto solo in relazione al primo motivo di gravame relativo all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancato deposito del dispositivo all'udienza del 16 aprile 2024.
La sentenza, datata 30 settembre 2024, veniva depositata dal giudice di primo grado il
1° ottobre 2024.
Effettivamente dall'esame del fascicolo telematico di primo grado non risulta depositato il dispositivo e, quindi, in accoglimento del primo motivo di impugnazione deve essere dichiarata la nullità della sentenza.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha
5 dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria,
neanche telematicamente)(Cass. n.15993/2024; n.11920/2025).
Trova applicazione l'art.354 c.p.c. nella sua attuale formulazione, entrata in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023, in quanto a norma dell'art.35, comma 5, del D. Lgs.
n.149/2022 la norma di applica alle impugnazioni depositate successivamente al predetta data del 30 giugno 2023 e, quindi, senza dubbio anche nel caso in esame, con la conseguenza che non ricorre un ipotesi di rimessione al primo giudice in quanto la mancata lettura del dispositivo non rientra tra i casi secifici e t assativi di cui alla norma citata.
La Corte d'Appello, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado deve decidere nel merito circa la fondatezza o meno della pretesa azionata con il ricorso di primo grado, non dovendosi operare alcuna rinnovazione di attività compiute in primo grado e travolte dalla declaratoria di nullità della sentenza.
Nel merito, la domanda azionata da è fondata, dovendosi escludere che Controparte_1
egli sia incorso nella decadenza all'esame colloquio afferente al concorso per la copertura di un posto di categoria C – posizione economica C1 indetta con provvedimento dirigenziale n.228/2010 per la sua mancata presentazione il giorno 7 agosto 2019 come ritenuto da Unibas nel provvedimento n.405 del 24 settembre 2019.
Assume, infatti, sotto questo profilo, particolare significatività e valenza probatoria la nota a firma del prof. , Presidente della commissione esaminatrice, del 23 Persona_1
agosto 2019 in cui si legge “Egregio ing. pur ritenendo che non fosse CP_1
strattamente necessario per la validità della procedura di cui all'oggetto, il Direttore del
Dipartimento, Prof. , concorda nel recuperare la lezione del giorno 7 Persona_2
6 agosto che non è stato possibile somministrarle. Il Dipartimento, infatti, ha registrato la sua presenza per l'attivazione della formazione ma non ha potuto organizzarla in modo che iniziasse il giorno 7 alle 11.00 antimeridiane”.
Detta nota, in cui il Presidente della Commissione riconosceva la presenza di il CP_1
7 agosto, data indicata nella nota di convocazione, e, soprattutto, l'incontestato svolgimento del percorso formativo finalizzato alla partecipazione all'esame colloquio,
consente di ritenere non giustificato e, quindi, da disapplicare, il provvedimento di decadenza adottato dall' n.405 del 24 settembre Controparte_2
2019.
Quindi, in accoglimento del ricorso di primo grado, deve dichiararsi il diritto di CP_1
a svolgere l'esame – colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria,
[...]
approvata con provvedimento dirigenziale n.421/2010, afferente al concorso per la copertura di un posto di categoria C – posizione economica C1 e deve ordinarsi all' , in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_2
provvedere in tale senso.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate com in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 valore indeterminabile complessità bassa parametro minimo.
Restano integralmente compensate tra l'appellante e le spese del doppio Parte_2
grado del giudizio.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di OT, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 157 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso dall , in persona del legale Controparte_2
rappresenytante p.t., nei confronti di e di avverso la Controparte_1 Parte_2
sentenza n. 668/2024 del 1° ottobre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di
OT, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza n.664/2024 del 1° ottobre 2024 resa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di OT;
2) Accoglie la domanda come azionata e per l'effetto, previa disapplicazione del Provvedimento del Direttore Generale n.405 del 24 settembre 2019 e dei relativi atti conseguenziali, dichiara il diritto di a svolgere l'esame colloquio finalizzato allo Controparte_1
scorrimento della graduatoria a pprovata con Provvedimento
Dirigenziale n.421/2010 e ordina ad UNIBAS di far svolgere a CP_1
l'esame colloquio in oggetto finalizzato allo scorrimento della graduatoria in oggetto;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per il residuo terzo e che liquida, per intero, quanto al primo grado in complessivi euro 3.689,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA
e RF come per legge.
OT, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo
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