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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2024, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.1.2024, assunto in decisione in data 20.6.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elena Orfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Santa Maddalena
n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
in data 30.11.1996 a Milano, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di Bresso al n. 4, Parte II Serie B, anno 1997, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e resteranno collocati in via paritetica presso ciascun genitore.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La GNa ha reperito un piccolo appartamento in cui intende trasferirsi nella prossima Parte_1 estate, le Parti hanno deciso, di comune accordo, di richiedere l'assegnazione della casa coniugale a favore del GN;
Parte_2
- di conseguenza si rende necessario chiarire che i minori resteranno comunque collocati in via esclusiva presso la casa famigliare, non disponendo la GNa di spazi idonei dove far pernottare i ragazzi ma la T_ GNa , dopo il trasferimento, nel rispetto delle esigenze dei minori e in accordo con il GN T_ [...]
, trascorrerà il proprio diritto di visita a settimane alternate con i figli presso la casa famigliare Pt_2 occupandosi di seguirli nelle varie attività, trascorrere con loro il tempo libero e pasti ma senza il pernottamento;
fatti salvi diversi accordi che successivamente dovessero intervenire tra i genitori qualora la GNa riuscisse reperire un'abitazione che consenta ai figli di godere di spazi esclusivi. T_
3. I figli, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori che si impegnano a rispettare le esigenze dei minori, vivranno a settimane alternate con ciascun genitore. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto di trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza con i figli.
4. In ragione dell'affidamento condiviso e paritetico che verrà esercitato da entrambi nella casa familiare, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro al mantenimento dei figli provvedendovi in maniera autonoma per il periodo di propria spettanza.
5. In ragione della disparità reddituale tra i genitori, le Parti convengono che spese straordinarie saranno sostenute al 100% dal GN;
Parte_2
6. I genitori stabiliscono che qualora la GNa dovesse reperire idonea abitazione in affitto T_ provvedendo a spostare la propria residenza, il GN verserà alla GNa la somma di € Parte_2 T_
400,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori finché gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT di riferimento entro il mese di febbraio di ciascun anno. pagina 2 di 4 7. I coniugi si impegnano a valutare di porre in vendita l'abitazione coniugale sita in Cesano Maderno, via
Isole Tremiti n. 4, per il tramite di agenzia immobiliare scelta di comune accordo che ne stabilirà il valore di mercato. Il sig. si impegna, nelle more, a corrispondere integralmente le rate di mutuo gravanti Parte_2 sull'immobile. Di tale esborso i coniugi terranno conto nella suddivisione del ricavato della vendita dell'immobile;
8. Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunciano a formulare richieste di mantenimento reciproco;
9. I coniugi danno atto che la ditta individuale è stata costituita dal GN con capitale proprio e Parte_2 che, pertanto, rimane di sua esclusiva proprietà, dichiarando la GNa di non avere nulla a che T_ pretendere in merito.
Contestualmente il GN garantisce la GNa da ogni e qualsivoglia pretesa, propria e di Parte_2 T_ terzi, correlata alla predetta attività;
10. I reciprocamente, prestano si da ora il consenso al rilascio di nuovi documenti validi per Per_1
l'espatrio tanto per loro stessi quanto per i minori;
11. Spese del presente procedimento compensate tra le parti;
12. I ricorrenti rinunciano fin da ora all'impugnazione della sentenza che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza in data 29.6.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc. L. 18/12/2020 n.
176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 4.10.2007 e 25.2.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_2 Per_3 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 26.1.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 30.11.1996 (Atto n. 8, Parte II, Serie A anno 1997 del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.6.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.1.2024, assunto in decisione in data 20.6.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elena Orfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Santa Maddalena
n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
in data 30.11.1996 a Milano, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di Bresso al n. 4, Parte II Serie B, anno 1997, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e resteranno collocati in via paritetica presso ciascun genitore.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La GNa ha reperito un piccolo appartamento in cui intende trasferirsi nella prossima Parte_1 estate, le Parti hanno deciso, di comune accordo, di richiedere l'assegnazione della casa coniugale a favore del GN;
Parte_2
- di conseguenza si rende necessario chiarire che i minori resteranno comunque collocati in via esclusiva presso la casa famigliare, non disponendo la GNa di spazi idonei dove far pernottare i ragazzi ma la T_ GNa , dopo il trasferimento, nel rispetto delle esigenze dei minori e in accordo con il GN T_ [...]
, trascorrerà il proprio diritto di visita a settimane alternate con i figli presso la casa famigliare Pt_2 occupandosi di seguirli nelle varie attività, trascorrere con loro il tempo libero e pasti ma senza il pernottamento;
fatti salvi diversi accordi che successivamente dovessero intervenire tra i genitori qualora la GNa riuscisse reperire un'abitazione che consenta ai figli di godere di spazi esclusivi. T_
3. I figli, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori che si impegnano a rispettare le esigenze dei minori, vivranno a settimane alternate con ciascun genitore. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto di trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza con i figli.
4. In ragione dell'affidamento condiviso e paritetico che verrà esercitato da entrambi nella casa familiare, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro al mantenimento dei figli provvedendovi in maniera autonoma per il periodo di propria spettanza.
5. In ragione della disparità reddituale tra i genitori, le Parti convengono che spese straordinarie saranno sostenute al 100% dal GN;
Parte_2
6. I genitori stabiliscono che qualora la GNa dovesse reperire idonea abitazione in affitto T_ provvedendo a spostare la propria residenza, il GN verserà alla GNa la somma di € Parte_2 T_
400,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori finché gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT di riferimento entro il mese di febbraio di ciascun anno. pagina 2 di 4 7. I coniugi si impegnano a valutare di porre in vendita l'abitazione coniugale sita in Cesano Maderno, via
Isole Tremiti n. 4, per il tramite di agenzia immobiliare scelta di comune accordo che ne stabilirà il valore di mercato. Il sig. si impegna, nelle more, a corrispondere integralmente le rate di mutuo gravanti Parte_2 sull'immobile. Di tale esborso i coniugi terranno conto nella suddivisione del ricavato della vendita dell'immobile;
8. Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunciano a formulare richieste di mantenimento reciproco;
9. I coniugi danno atto che la ditta individuale è stata costituita dal GN con capitale proprio e Parte_2 che, pertanto, rimane di sua esclusiva proprietà, dichiarando la GNa di non avere nulla a che T_ pretendere in merito.
Contestualmente il GN garantisce la GNa da ogni e qualsivoglia pretesa, propria e di Parte_2 T_ terzi, correlata alla predetta attività;
10. I reciprocamente, prestano si da ora il consenso al rilascio di nuovi documenti validi per Per_1
l'espatrio tanto per loro stessi quanto per i minori;
11. Spese del presente procedimento compensate tra le parti;
12. I ricorrenti rinunciano fin da ora all'impugnazione della sentenza che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza in data 29.6.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc. L. 18/12/2020 n.
176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 4.10.2007 e 25.2.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_2 Per_3 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 26.1.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 30.11.1996 (Atto n. 8, Parte II, Serie A anno 1997 del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.6.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4