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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 897/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] ed in Torino Parte_1
elettivamente domiciliata, c.so Re Umberto n.96, presso lo studio dell'avv.
Luigi Riccio che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
S.p.a. , in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_1
in Torino, ivi elettivamente domiciliata in via Lamarmora n.73 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Cavallaro e rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo
D'Argenio per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: assicurazione contro le malattie
Udienza di rimessione della causa in decisione del 13.3.2025
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
condannare al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra dell'indennizzo assicurativo nella Pt_1
somma di euro 59.087,39 oltre rivalutazione ed interessi a norma dell'art.1284,
4°c., c.c.; con condanna di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, delle spese di CTU e CTP e restituzione delle spese corrisposte in adempimento della sentenza di primo grado.
PER PARTE APPELLATA: rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese del presente grado del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Primo grado:
La sig.ra citava in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torino, Parte_1
chiedendo che venisse accertata la validità, Controparte_2
l'efficacia e la piena operatività della polizza ProteggiMutuo Multirischio n.
301820967/06 del 5.10.2009, nonché il suo il diritto all'integrale indennizzo dovuto in esecuzione della polizza suindicata e, quindi, alla condanna della citata compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo medesimo quantificato in
€ 59.087,39.
La sig.ra riportava di aver stipulato insieme al sig. Parte_1 Pt_2
un contratto di mutuo dal valore di € 170.000,00 con
[...] Controparte_2
e che, contestualmente, aveva sottoscritto la polizza ProteggiMutuo
[...]
Multirischio n. 301820967/06, nella quale era compresa la copertura
(corrispondente alla percentuale di mutuo ancora da rimborsare) in caso di morte, nei casi di Invalidità Permanente da infortunio o malattia e, nei casi pagina 2 di 15 previsti, di Inabilità Temporanea da infortuni o malattia, disoccupazione e ricovero in ospedale.
In data 31/07/2016 la sig.ra veniva colpita da “emorragia Parte_1
cerebrale intraparenchimale parietale sinistra” per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “craniotomia ed evacuazione dell'ematoma”. Nel corso del medesimo anno subiva ulteriori interventi neurochirurgici e quindi si sottoponeva a trattamento fisioterapico che la costringevano al ricovero ospedaliero fino al 19/09/2016. Nel gennaio del 2018, colpita da improvviso stato confusionale e afasia, veniva condotta al Pronto Soccorso e nel marzo successivo veniva sottoposta a “Trattamento endovascolare di fistola durale di tipo III a carico di seno traverso-sigmoideo di sinistra” a completamento del precedente trattamento endovascolare.
La Commissione INPS di Collegno, in data 08/08/2018, riconosceva una percentuale di invalidità della sig.ra pari all'80%, soggetta a Parte_1
revisione nel 2019, in conseguenza delle patologie sopra riportate. La sig.ra denunciava il fatto a al fine di Parte_1 Controparte_2
ottenere l'indennizzo della polizza per danni derivanti da Invalidità Totale
Permanente da malattia e ricovero ospedaliero. si Controparte_2
opponeva a corrispondere l'indennizzo dovuto in forza della suindicata polizza, in quanto il grado di Invalidità Permanente, accertato dal medico legale incaricato era risultata inferiore alla percentuale minima pari al 60 %, prevista dall'art. 27 delle Condizioni Generali della polizza.
In data 16/09/2019 la Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità
Civile confermava per la sig.ra la percentuale di invalidità pari Parte_1
all' 80%, stabilendo che tale infermità non era più soggetta a revisione.
A seguito del diniego di di corrispondere Controparte_2
l'indennizzo, l'assicurata, in data 26/11/2019, proponeva ricorso ex art. 696 bis
c.p.c. di fronte al Tribunale di Torino chiedendo disporsi consulenza tecnica pagina 3 di 15 preventiva con finalità conciliative, alla quale si opponeva che ne CP_2
chiedeva il rigetto integrale. Il Giudice adito, ritenuto il ricorso ammissibile, designava il dott. Maurizio Oberto quale CTU. Esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, il CTU depositava la relazione finale, nella quale accertava che il grado di invalidità permanente complessivo era corrispondente alla percentuale minima contrattualmente prevista del 60% secondo le tabelle , ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali della CP_3
polizza. Tuttavia, rilevava che “la malattia manifestatasi a partire dal
31/07/2016 ed i successivi esiti costituiscono conseguenza di uno stato patologico pregresso (trombosi dei seni venosi intracranici occorsa il
19/05/2000) rilevante ai fini dell'esclusione della garanzia di polizza ai sensi dell'art. 29 Sez. B delle condizioni di polizza prodotta da parte convenuta”.
La ricorrente commissionava, all'esito, una perizia tecnica di parte al dott.
specialista di neurologia, il quale riteneva una possibilità assai rara lo Per_1
sviluppo di una fistola arterovenosa durale a seguito di una trombosi dei seni, alla luce altresì del tempo intercorso tra i due eventi.
La sig.ra citava quindi in giudizio l'assicuratrice dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Torino chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione della CTU medico-legale al fine di accertare se la malattia manifestatasi a partire dal 2016 fosse conseguenza della trombosi di cui aveva sofferto nel maggio del 2000.
Domandava altresì, in merito, di accertare l'operatività della polizza in oggetto e la condanna al pagamento dell'indennizzo quantificato in € 59.087,34 (tale somma veniva ricavata dal disposto dell'art. 28 delle condizioni generali di polizza che prevede che: La Compagnia corrisponde all'Assicurato un importo pari al debito residuo in linea capitale quale risultante al momento del sinistro,
[…]. Per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di indennizzo, secondo le modalità indicate al paragrafo precedente, si farà riferimento al Capitale
pagina 4 di 15 Assicurato Iniziale indicato sulla dichiarazione di adesione). Si costituiva
[...]
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Controparte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di esperire nuovamente una CTU, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 91/2023 pubblicata in data 11/01/2023 rigettava tutte le domande dell'attrice e condannava la medesima al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice a quo faceva proprie le conclusioni della CTU, di cui evidenziava la chiarezza nonché la completezza ove, da una parte, confermava il grado complessivo invalidante equivalente al 60% mentre, dall'altra, rilevava il nesso di causalità sussistente tra la trombosi cerebrale del 2000 – quindi pregressa alla stipula della polizza avvenuta in data 5/10/2009 - e le malattie sviluppatesi a partire dal 2016. Il giudice riprendeva quindi il ragionamento proposto dal consulente medico-legale e riportava come la fistola durale di tipo III del seno trasverso sigmoideo di sinistra sottoposta ad erborizzazione fosse sorta nella medesima regione anatomica già interessata dal pregresso evento trombotico occorso nell'anno 2000. Riportava altresì come in letteratura si fosse riscontrato che circa il 30% delle fistole artero-venose sintomatiche, ossia la patologia che aveva colpito l'attrice nel 2016, interessavano i seni trasversi e sigmoidei ove la sig.ra aveva sviluppato una trombosi nel 2000. Il Tribunale, Parte_1
analizzando il meccanismo pato-genetico, faceva proprie le conclusioni della
CTU la quale individuava, in tutti gli scenari analizzati, nella trombosi dei seni venosi cerebrali la causa di un'ipertensione venosa che a sua volta avrebbe determinato l'insorgenza di una fistola artero-venosa.
Avendo messo in luce l'incidenza della trombosi occorsa nel 2000, quale stato patologico pregresso, nella causazione delle malattie manifestatesi a partire dal
31/07/2016, il Giudice di prime cure escludeva la garanzia in ragione dell'art. 29
Sez. B, il quale disponeva che: “Sono esclusi i casi di invalidità totale permanente causata da: […] invalidità, malformazioni, stati patologici, lesione
pagina 5 di 15 dell'Assicurato nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della data inziale.”
Rigettava pertanto le domande della sig.ra e non disponeva la Parte_1
rinnovazione di CTU in quanto questa si era già svolta in sede di C.T.P. ai fini della composizione della lite nel pieno rispetto del contraddittorio e avendo portato ad un risultato univoco sulla base dei dati forniti dalla stessa parte attrice.
Il Giudice a quo non riteneva dunque adempiuto l'onere della prova gravante in capo all'attrice e riteneva prive di fondamento le osservazioni della stessa circa presunti oneri probatori gravanti in capo a parte convenuta.
Appello
La sig.ra propone appello avverso la richiamata sentenza con Parte_1
cui argomenta due motivi di impugnazione: difetto e insufficienza di motivazione, nonché illogicità della medesima per non aver disposto nuova
CTU, e illogicità della sentenza in punto di distribuzione degli oneri della prova.
1. Primo motivo di appello;
difetto e insufficienza di motivazione;
illogicità della motivazione;
violazione art. 115 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, la sig.ra chiede la Parte_1
rinnovazione della CTU denunciando l'illogicità e l'insufficienza della motivazione. In primis, rileva un difetto di motivazione della sentenza ove il
Tribunale avrebbe attribuito valenza confessoria alla CTU depositata dall'attrice con atto di citazione sulla scorta del rilievo che questa avrebbe portata di sfavore nei confronti della sig.ra L'appellante contesta tale Parte_1
ricostruzione, evidenziando come non poteva tacere la circostanza del pregresso esperimento del procedimento di CTP, sottolineando, inoltre, che il giudizio di merito fosse la sede preordinata per contestare le risultanze della CTU, come peraltro è stato fatto. Richiama inoltre l'art. 698 c.p.c. che esclude che l'esperimento della CTP possa impedire la rinnovazione dei mezzi di prova nel giudizio di merito.
pagina 6 di 15 Denuncia altresì un vizio di insufficienza di motivazione in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione le critiche specifiche mosse dal perito di parte alle risultanze della CTU e avrebbe semplicemente fatto proprie le argomentazioni svolte dal consulente medico-legale sulla base dell'erroneo convincimento che non fosse più ammissibile una nuova CTU atteso che nella
CTP era stato rispettato il contraddittorio.
Tale vizio di motivazione risulterebbe anche dalle anomalie verificatesi nell'esperimento delle operazioni peritali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.:
, in sede di comparsa di costituzione e risposta, aveva Controparte_2
contestato per la prima volta l'operatività della clausola ai sensi dell'art. 29 della polizza;
tuttavia, il consulente di parte attrice, negligentemente, non aveva ritenuto di prendere posizione su tale questione, cadendo, pertanto, in “omesse osservazioni alla bozza di ctu, omissione emendabile dalla parte che vi sia incorsa sia in comparsa conclusionale - che in grado di appello” (Cass. civ.
Sezioni Unite n. 5624/2022).
L'appellante osserva altresì che la CTU è stata svolta in assenza di uno specialista, il quale avrebbe dovuto affiancare il medico legale;
pertanto, la perizia di parte attrice del dott. medico neurologo, appare di un buon Per_1
grado di attendibilità scientifica, risultando unico specialista chiamato ad analizzare il caso.
Richiama quindi giurisprudenza che ritiene la sentenza affetta da vizio di motivazione quando il giudice non considera le istanze istruttorie di parte e poi rigetta le domande della medesima sul presupposto che non siano provate.
2. Secondo motivo di appello: illogicità della sentenza in punto di distribuzione degli oneri della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata ove il Giudice di primo grado ha affermato che sarebbe onere dell'assicurato dimostrare che non sussistono i presupposti per l'esclusione della garanzia, ex pagina 7 di 15 art. 29 delle Condizioni Generali del contratto. Al contrario, è l'assicurato chiamato a provare il fatto costitutivo del suo diritto, mentre spetta all'assicuratore provare l'esistenza di una causa impeditiva: nel caso de quo l'esistenza delle circostanze che escludono l'indennizzo.
Alla luce di tutte queste argomentazioni, non trovando applicazione l'art. 29 della polizza, chiede la condanna di controparte al pagamento dell'indennizzo previsto contrattualmente dall'art. 28 nella somma pari a € 59.087,39, ovvero in altra diversa somma.
Si costituisce , eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza, chiedendo pertanto il rigetto del medesimo.
Con riferimento al primo motivo di appello, rileva come di fatto l'atto di appello si risolva in una mera richiesta di rinnovo della CTU medico-legale sul presupposto generico che il giudice di primo grado avrebbe errato a non prendere in considerazione la relativa istanza. Spiega che tuttavia l'appellante mai svolge critiche specifiche e puntuali avverso la sentenza impugnata, richiama il contenuto della propria perizia di parte, ma non indica i motivi per i quali tali rilievi medici smentirebbero la motivazione del CTU condivisa dal Giudice di primo grado, non essendo sufficiente la qualifica di specialista del perito dott.
Per_1
Le motivazioni in sentenza appaiono, secondo l'appellata, al contrario specifiche e lineari, riportanti le ragioni medico-legali per le quali non si ritiene applicabile la garanzia ai sensi del citato art. 29 di polizza. Riporta inoltre giurisprudenza che esplicita come rientri tra i poteri discrezionali del giudice la decisione di rinnovare l'indagine istruttoria;
il quale giudice, pertanto, non è tenuto a pronunziarsi espressamente sul punto in caso di diniego della domanda di rinnovo.
pagina 8 di 15 In ordine al secondo motivo di appello, l'assicuratrice ritiene corretta la ricostruzione del giudice circa la distribuzione dell'onere della prova in quanto ricade sull'assicurato l'onere di provare la verificazione del sinistro e che questo cade nel perimetro dei rischi assicurati. Evidenzia come, in ogni caso, sia irrilevante la questione dell'onere della prova avendo la CTU accertato la riconducibilità delle malattie della sig.ra a circostanze Parte_1
pregresse alla stipula della polizza.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO
In via pregiudiziale dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ai sensi dell'art.342 c.p.c. giacchè
l'impugnazione non è, di per sé, priva di motivazioni che si contrappongano
(seppur infondatamente) all'iter logico della decisione di primo grado.
Non puo' essere accolta l'istanza di di rinnovazione Parte_1
della consulenza tecnica giacchè la CTP svolta risulta congruamente motivata ed immune da vizi logici e parte appellante non allega elementi agli atti che ne suggeriscano la rinnovazione.
La sig.ra chiede il pagamento dell'indennizzo assicurativo da invalidità Pt_1
permanente per evento che sarebbe coperto dalla polizza “Proteggi Mutuo
Multirischio” (composta da polizze collettive ramo vita e ramo danni) emessa in data 5.10.2009 a garanzia del 50% del mutuo (pari ad euro 85.000,00) concessole da . Controparte_1
La suddetta Polizza, sezione B (Copertura per Invalidità Totale Permanente da
Infortunio o Malattia), all'art.27 prevede che l'indennizzo assicurativo venga corrisposto qualora l'assicurato incorra in “ a) invalidità totale permanente…di grado non inferiore al 60%... c) il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al…successivo articolo 29”, il quale articolo 29 esclude la copertura nel caso in pagina 9 di 15 cui l'invalidità sia causata da “…invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della data iniziale”.
L'evento coperto da garanzia assicurativa (rischio assicurato), di conseguenza, è offerto da un'invalidità di grado non inferiore al 60% che non sia stata causata da stati patologici nonché da conseguenze dirette o indirette da essi derivanti preesistenti e diagnosticati all'assicurato prima della data di decorrenza della polizza.
Ne consegue che nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è al danneggiato-assicurato che compete comprovare, ex art.2697, che si è verificato l'evento (come sopra individuato) coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro
(Cass.2017 n.30656). Non solo tale prova non emerge, ma agli atti è presente la prova contraria.
La Consulenza Tecnica Preventiva agli atti, dopo aver stabilito che l'evento occorso ha comportato un grado di invalidità a carico della sig.ra del Pt_1
60% secondo tabelle (statuizione recepita dal tribunale e non oggetto di CP_3
appello incidentale condizionato) ha escluso che il danno lamentato oggetto del giudizio (emorragia cerebrale) possa essere ricompreso nella garanzia di polizza, vista la sua riconducibilità alla pregressa e diagnosticata trombosi dei seni venosi.
In particolare, il consulente tecnico del giudice ha spiegato che il 19.5.2000 (ben prima della stipula e dell'efficacia della polizza assicurativa) la sig.ra Parte_1
fu ricoverata presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino per “trombosi al
[...]
seno venoso intracranico…una trombosi venosa del seno traverso ed il seno sigmoide di sinistra, un infarto cerebrale a livello della seconda circonvoluzione pagina 10 di 15 del lobo temporale sinistro …”. Il 31.7.2016 la signora fu ricoverata presso l'ospedale civile di Ciriè in stato comatoso causa emorragia cerebrale.
Assume il CTU (pag.14 e s. della relazione) che la malattia per cui è causa
(emorragia cerebrale dell'anno 2016) è in sicuro nesso di causa con lo stato patologico pregresso (trombosi del seno venoso intracranico dell'anno 2000) ritualmente diagnosticato.
In particolare, il CTU assume che in occasione del ricovero del 19.5.2000 “la sig.ra fu colpita da trombosi venosa del seno traverso e del Parte_1
seno sigmoide di sinistra…in occasione del ricovero del 31.7.2016 cagionato da un'emorragia cerebrale…(fistola artero-venosa…) gli esami strumentali evidenziarono una voluminosa FAVD…coinvolgente la regione del seno traverso e sigmoideo di sinistra…in particolare il seno traverso di sinistra, trombizzato, appare ricanalizzato con aspetto “multi-channels” e lungo tutta la sua estensione sono riconoscibili ubiquitari e diffusi shunts patologici assenti in occasione del ricovero del maggio 2000”.
Spiega il CTU che la diagnosi di dimissione fu di “fistola durale di tipo III del seno traverso sigmoideo di sinistra sottoposta ad embolizzazione” e che “si tratta quindi di fistola insorta nella stessa regione anatomica già interessata dal pregresso evento trombotico occorso nell'anno 2000”.
Il CTU chiarisce che “i dati di letteratura indicano una chiara associazione tra trombosi dei seni venosi cerebrali e sviluppo di fistole artero-venose, considerate quindi complicanze croniche” e spiega che il meccanismo patogenico riguardante lo sviluppo di fistole artero-venose interessanti i seni traversi e sigmoidei trova origine in due ipotesi (proposte dalla letteratura scientifica). La prima si fonda sulla circostanza che “un aumento della pressione venosa nei seni per l'ostruzione del flusso venoso causata da una trombosi del seno venoso puo' comportare l'apertura di…canali creando una fistola artero- venosa”. La seconda suggerisce invece che “l'ipertensione venosa indotta da pagina 11 di 15 un'ostruzione al flusso venoso possa ridurre la perfusione cerebrale causando un'ischemia seguita da angiogenesi;
l'abnorme angiogenesi dei vasi durali determinerebbe infine uno shunt artero-venoso”.
Il CTU assume espressamente che “In entrambe le ipotesi l'evento iniziale è la trombosi dei seni venosi cerebrali che causa un'ipertensione venosa. Pertanto la malattia manifestatasi a partire dal 31.7.2016 ed i successivi esiti costituiscono una conseguenza di uno stato patologico pregresso (trombosi dei seni venosi intracranici occorsa il 19.5.2000) rilevante ai fini dell'esclusione della garanzia di polizza ai sensi dell'art.29 Sez. B delle condizioni di polizza prodotta da parte convenuta”.
Né vale sostenere (come fa parte appellante) che durante il procedimento di ATP il proprio consulente di parte non avesse (negligentemente ed erroneamente) preso posizione in punto origine dell'invalidità quale conseguenza dello stato patologico pregresso già diagnosticato all'assicurata prima della data di efficacia della polizza. Il CTP dell'attrice (dott. ), al contrario, dopo Persona_2
aver riferito (pag.26 dell'ATP) che “pare che la patologia preesistente si sia risolta”, lungi dal contestare l'esistenza del nesso causale (affermato dal CTU) tra tale patologia preesistente e l'occorsa emorragia cerebrale dell'anno 2016, si era limitato a rilevare (nelle proprie osservazioni), in relazione alla pregressa trombosi dei seni venosi cerebrali, che “la patologia è stata regolarmente dichiarata essendo stata inserita nel questionario, quindi risulta essere irrilevante ai fini contrattuali, in quanto la compagnia era a conoscenza della medesima, senza che siano state fatte delle esclusioni…”. Cio' pero', è del tutto irrilevante giacchè, come sottolinea la stessa sig.ra in atto di appello (pag.6) “la Pt_1
corretta e non mendace compilazione del questionario assicurativo non influisce sulla possibilità, per l'assicuratore, di avvalersi della clausola di esclusione della copertura delle patologie pregresse alla sottoscrizione della polizza”.
pagina 12 di 15 Né puo' comportare la necessità di provvedere alla rinnovazione della CTU la circostanza che il consulente d'ufficio fosse un medico legale (e non un neurologo) e che nel successivo giudizio di primo grado, la parte attrice Parte_1
abbia provveduto a depositare una propria perizia di parte redatta da un
[...]
medico neurologo.
Premesso che il CTU , nel procedimento di CTP, si è espresso con motivazione sicura e congrua e che nemmeno il CTP della sig.ra (pur Parte_1
espressosi sul punto) ha contestato l'esistenza del nesso di causa tra il pregresso evento trombotico e la successiva emorragia cerebrale, neppure la suddetta perizia di parte ha contenuto tale da inficiare la CTU e da suggerire una sua rinnovazione.
In sostanza, il perito neurologo di parte appellante dopo aver egli stesso premesso che “precedenti studi hanno descritto la presenza di fistole arterovenose durali in pazienti con pregressa storia di trombosi dei seni venosi durali…” si è limitato a rilevare come “l'associazione tra una fistola arterovenosa durale e una pregressa trombosi dei seni è un evento piuttosto raro…La relazione tra trombosi dei seni cerebrali e lo sviluppo della fistola arterovenosa durale è stata suggerita da alcuni report spesso di casi isolati. La percentuale pari al 39% di trombosi dei seni in pazienti con riscontro di una fistola arterovenosa durale è stata riportata in uno studio retrospettivo di et CP_4
al (2004)…”. Il perito di parte, poi, individua undici casi presenti in letteratura di pazienti affetti da fistole arterovenose durali precedute da trombosi dei seni sintomatiche assumendo che “il massimo intervallo è di 108 mesi, ben differente dai sedici anni trascorsi tra la trombosi del seno trasverso e sigmoideo e il riscontro della fistola arterovenosa durale nel caso in esame”, concludendo nel senso che “la genesi di sviluppo di una fistola arterovenosa durale è multifattoriale ed al momento non è chiarito del tutto il meccanismo di formazione di tali malformazioni”.
pagina 13 di 15 Ora, il generico contenuto di tale perizia di parte (che pure riconosce l'effettiva relazione tra pregresse trombosi e la formazione di successive fistole arterovenose) ove, in ogni caso, si dà riscontro di intervenuti intervalli di
(almeno) nove anni tra i due fenomeni patologici connessi tra di loro, e le sue stesse conclusioni, del tutto incerte circa i meccanismi di formazione delle patologie, da un lato non risultano in grado di inficiare il chiaro contenuto della
CTU e, dall'altro, non inducono a ritenere opportuna una rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Correttamente, di conseguenza, il tribunale ha condiviso le conclusioni dell'ATP in forza delle quali “la malattia manifestatasi a partire dal 31.7.2016 costituisce conseguenza causalmente riconducibile alla pregressa trombosi dei seni venosi traverso e sigmoideo sinistro occorsa il 19.5.2000 in epoca antecedente alla stipula della polizza e di per sé rilevante ai fini dell'esclusione della garanzia di polizza ai sensi dell'art.29 sezione B Condizioni di Polizza prodotti da parte convenuta”.
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferiti al valore della causa.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
91/2023 pubblicata in data 11/1/2023 del Tribunale di Torino che, per l'effetto, conferma integralmente;
pagina 14 di 15 dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/3/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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