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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 431 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 18.03.2025 da:
(c.f. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
12/06/1984 e residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in viale dei Tigli n. 14 38066
RIVA DEL GARDA ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...] e residente in Parte_1 C.F._2
38066 Riva del Garda (TN), via G. Prati n. 14; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PELLEGRINI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Riva del Garda (TN), via Pilati n. 2;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (26.03.2025).
pagina1 di 5 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.03.2025 e hanno Controparte_1 Parte_1 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , nata a [...], il [...], dalla loro relazione Persona_1
e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 26.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insisti per l'accoglimento del ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c. e in ragione della tenera età della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) affidamento Pers La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso la madre.
Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concorderanno una linea educativa comune, che garantisca una continuità nella formazione morale e spirituale della figlia.
pagina2 di 5 2)gestione dell'affido condiviso
Quanto alle modalità di gestione dell'affido condiviso ed i relativi tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, i ricorrenti concordano quanto segue:
• nella settimana 1, 2 e 3 di ciascun mese, la minore starà con il padre dal lunedì alle ore 8,20 (quando la andrà a prendere a casa della madre) sino al martedì dalle ore 9 (quando il padre la riaccompagnerà alla scuola), oltre al giovedì dalle ore 15,30 all'uscita dalla scuola alle ore 9 del venerdì (quando il padre la riaccompagnerà alla scuola).
• nella settimana 4 del mese la minore starà con il padre dal lunedì alle ore 8,20 (quando la andrà a prendere a casa della madre) al martedì ore 9 (quando il padre la riaccompagnerà alla scuola materna),
e il venerdì dalle ore 15,30 sino alle ore 18 del sabato (quando il padre la riaccompagnerà dalla madre).
Il padre s'impegna a far frequentare la scuola materna alla figlia nelle giornate di sua competenza, salvo occasionali momenti di non frequenza (non più di una volta al mese) per ragioni sia di continuità didattica che per rispetto della routine indispensabile per il benessere e la stabilità della bambina.
Pers Nel periodo di sospensione scolastica il padre starà con per la settimana 1,2 e 3 del mese: dal lunedì alle ore 10 sino al martedì alle ore 10, oltre al giovedì dalle ore 10 sino alle ore 10 del venerdì; per la settimana 4 del mese, dal lunedì ore 10 sino al martedì ore 10 e il venerdì dalle ore 10 sino alle
Pers ore 18 del sabato. Sarà onere del padre prendere a casa della madre ed ivi riaccompagnarla.
I genitori potranno concordare una diversa modalità di gestione dei tempi di permanenza della minore, previa condivisione dell'opportunità e adeguatezza per la minore, sulla base delle loro necessità Pers lavorative o esigenze della figlia
3)vacanze e periodi di sospensione scolastica Pers Durante le vacanze estive o in periodo di sospensione scolastica starà con il padre due settimane, non consecutive fino all'età di anni 5 dopo di che potranno essere di giorni 9 consecutivi, senza viaggi intercontinentali;
dal 6^ anno anche consecutive.
Nel periodo di vacanze estive della minore con la madre (che saranno di due settimane anche non consecutive) verrà sospeso il protocollo di visita del padre.
Pers trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il pranzo del 25 dicembre, mentre nel pomeriggio del giorno di Natale starà con il padre che la riaccompagnerà a casa alle ore 18 del giorno seguente.
Per il resto delle vacanze natalizie saranno osservati i tempi di permanenza previsti per il periodo di sospensione scolastica, fatto salva la facoltà per la madre di andare in vacanza con la figlia per una settimana durante il suddetto periodo.
pagina3 di 5 Pers Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori al 50%, concordando che trascorrerà Il giorno di Pasqua con la mamma e il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre. Pers Il pomeriggio del giorno del compleanno di sarà alternato di anno in anno tra i genitori, indipendentemente dal calendario in essere nel periodo, avendo cura possibilmente i genitori di condividere la giornata, anche parzialmente.
I genitori saranno nella facoltà di concordare delle modifiche al protocollo indicato, previa condivisione dell'opportunità e adeguatezza per la minore, sulla base delle loro necessità lavorative Pers
o esigenze della figlia
4) Assegno di mantenimento della figlia minore.
Il sig. verserà alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 Controparte_1
corrente intestato alla medesima (IT76 K080 1635 3220 0000 8295 655) entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, l'importo mensile di €500,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Detto importo sarà rivalutato, automaticamente e senza necessità di messa in mora, secondo gli indici ISTAT nazionali e quindi a partire dal febbraio 2026.
5) Spese straordinarie per la figlia minore.
Le spese straordinarie per la figlia - individuate, disciplinate e rimborsate come nelle previsioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. d.d. 29.11.2017 - saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere previamente concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori, per singola spesa ad € 200,00. Pers Baby-sitter: I genitori concordando che sarà individuata una persona comune che accudisca nei momenti di loro indisponibilità, il cui costo sarà a carico del genitore che non sarà disponibile nel periodo di propria competenza.
6) assegni familiari
Le parti convengono che l'assegno unico - e/o eventuali altri assegni familiari - venga interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali per la figlia minore andranno dedotte al 50% ciascuno da ciascun genitore.
7) consenso al rilascio del passaporto
Le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto, per la figlia minore. La carta d'identità ovvero il passaporto verranno richiesti/rinnovati con l'autorizzazione all'espatrio disgiunto di entrambi i genitori, che sin d'ora si impegnano a prestare l'assenso scritto presso le competenti autorità, ove richiesto, e a fornire tutta la documentazione a tale scopo necessaria.
8) rapporti patrimoniali tra le parti pagina4 di 5 Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra le stesse intercorso nel perdurare della loro unione. Dichiarano pertanto di non aver altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali direttamente e/o indirettamente connesse e conseguenti alla loro unione.
9) Spese del giudizio
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 431 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 18.03.2025 da:
(c.f. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
12/06/1984 e residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in viale dei Tigli n. 14 38066
RIVA DEL GARDA ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...] e residente in Parte_1 C.F._2
38066 Riva del Garda (TN), via G. Prati n. 14; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PELLEGRINI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Riva del Garda (TN), via Pilati n. 2;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (26.03.2025).
pagina1 di 5 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.03.2025 e hanno Controparte_1 Parte_1 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , nata a [...], il [...], dalla loro relazione Persona_1
e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 26.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insisti per l'accoglimento del ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c. e in ragione della tenera età della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) affidamento Pers La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso la madre.
Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concorderanno una linea educativa comune, che garantisca una continuità nella formazione morale e spirituale della figlia.
pagina2 di 5 2)gestione dell'affido condiviso
Quanto alle modalità di gestione dell'affido condiviso ed i relativi tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, i ricorrenti concordano quanto segue:
• nella settimana 1, 2 e 3 di ciascun mese, la minore starà con il padre dal lunedì alle ore 8,20 (quando la andrà a prendere a casa della madre) sino al martedì dalle ore 9 (quando il padre la riaccompagnerà alla scuola), oltre al giovedì dalle ore 15,30 all'uscita dalla scuola alle ore 9 del venerdì (quando il padre la riaccompagnerà alla scuola).
• nella settimana 4 del mese la minore starà con il padre dal lunedì alle ore 8,20 (quando la andrà a prendere a casa della madre) al martedì ore 9 (quando il padre la riaccompagnerà alla scuola materna),
e il venerdì dalle ore 15,30 sino alle ore 18 del sabato (quando il padre la riaccompagnerà dalla madre).
Il padre s'impegna a far frequentare la scuola materna alla figlia nelle giornate di sua competenza, salvo occasionali momenti di non frequenza (non più di una volta al mese) per ragioni sia di continuità didattica che per rispetto della routine indispensabile per il benessere e la stabilità della bambina.
Pers Nel periodo di sospensione scolastica il padre starà con per la settimana 1,2 e 3 del mese: dal lunedì alle ore 10 sino al martedì alle ore 10, oltre al giovedì dalle ore 10 sino alle ore 10 del venerdì; per la settimana 4 del mese, dal lunedì ore 10 sino al martedì ore 10 e il venerdì dalle ore 10 sino alle
Pers ore 18 del sabato. Sarà onere del padre prendere a casa della madre ed ivi riaccompagnarla.
I genitori potranno concordare una diversa modalità di gestione dei tempi di permanenza della minore, previa condivisione dell'opportunità e adeguatezza per la minore, sulla base delle loro necessità Pers lavorative o esigenze della figlia
3)vacanze e periodi di sospensione scolastica Pers Durante le vacanze estive o in periodo di sospensione scolastica starà con il padre due settimane, non consecutive fino all'età di anni 5 dopo di che potranno essere di giorni 9 consecutivi, senza viaggi intercontinentali;
dal 6^ anno anche consecutive.
Nel periodo di vacanze estive della minore con la madre (che saranno di due settimane anche non consecutive) verrà sospeso il protocollo di visita del padre.
Pers trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale (24 dicembre) e il pranzo del 25 dicembre, mentre nel pomeriggio del giorno di Natale starà con il padre che la riaccompagnerà a casa alle ore 18 del giorno seguente.
Per il resto delle vacanze natalizie saranno osservati i tempi di permanenza previsti per il periodo di sospensione scolastica, fatto salva la facoltà per la madre di andare in vacanza con la figlia per una settimana durante il suddetto periodo.
pagina3 di 5 Pers Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori al 50%, concordando che trascorrerà Il giorno di Pasqua con la mamma e il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre. Pers Il pomeriggio del giorno del compleanno di sarà alternato di anno in anno tra i genitori, indipendentemente dal calendario in essere nel periodo, avendo cura possibilmente i genitori di condividere la giornata, anche parzialmente.
I genitori saranno nella facoltà di concordare delle modifiche al protocollo indicato, previa condivisione dell'opportunità e adeguatezza per la minore, sulla base delle loro necessità lavorative Pers
o esigenze della figlia
4) Assegno di mantenimento della figlia minore.
Il sig. verserà alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 Controparte_1
corrente intestato alla medesima (IT76 K080 1635 3220 0000 8295 655) entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, l'importo mensile di €500,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Detto importo sarà rivalutato, automaticamente e senza necessità di messa in mora, secondo gli indici ISTAT nazionali e quindi a partire dal febbraio 2026.
5) Spese straordinarie per la figlia minore.
Le spese straordinarie per la figlia - individuate, disciplinate e rimborsate come nelle previsioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. d.d. 29.11.2017 - saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere previamente concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori, per singola spesa ad € 200,00. Pers Baby-sitter: I genitori concordando che sarà individuata una persona comune che accudisca nei momenti di loro indisponibilità, il cui costo sarà a carico del genitore che non sarà disponibile nel periodo di propria competenza.
6) assegni familiari
Le parti convengono che l'assegno unico - e/o eventuali altri assegni familiari - venga interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali per la figlia minore andranno dedotte al 50% ciascuno da ciascun genitore.
7) consenso al rilascio del passaporto
Le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto, per la figlia minore. La carta d'identità ovvero il passaporto verranno richiesti/rinnovati con l'autorizzazione all'espatrio disgiunto di entrambi i genitori, che sin d'ora si impegnano a prestare l'assenso scritto presso le competenti autorità, ove richiesto, e a fornire tutta la documentazione a tale scopo necessaria.
8) rapporti patrimoniali tra le parti pagina4 di 5 Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra le stesse intercorso nel perdurare della loro unione. Dichiarano pertanto di non aver altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali direttamente e/o indirettamente connesse e conseguenti alla loro unione.
9) Spese del giudizio
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge Professionale.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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