Decreto cautelare 18 settembre 2023
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2023, proposto da
AR RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina, Luca Lubelli, Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 19665 del 14.6.2023, con cui l'Autorità intimata ha invitato la ricorrente a “ ripristinare lo stato dei luoghi in conformità a quanto assentito con la licenza d.m. n. 116/2020 ”, invitando il Comune di Brindisi a predisporre formale istanza volta all'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 45bis c.n. per ciascun soggetto affidatario;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la sig.ra AR RA ha riferito le seguenti circostanze:
- la ricorrente “esercita in territorio comunale di Brindisi attività di ristorazione … all’interno di un chiosco di proprietà comunale sito in Brindisi alla via A. Vespucci n. 2”;
- “la ricorrente è risultata assegnataria del chiosco – box n. 2 sito nella via menzionata a seguito di una procedura di evidenza pubblica indetta dall’Amministrazione comunale di Brindisi … venendo così a stipulare con il Comune di Brindisi il contratto di concessione rep. n. 12107 del 15.11.2018”;
- “la ricorrente a seguito della presa in possesso del bene si premurava altresì di migliorare la fruibilità dello stesso predisponendo un progetto volto ad ottenere la occupazione del suolo pubblico adiacente per l’installazione di un dehor”;
- “all’esito del descritto e articolato procedimento …, è accaduto che a stagione estiva ancora in corso l’Autorità di Sistema Portuale resistente abbia intimato alla ricorrente la immediata rimozione delle strutture esterne (dehor) in quanto realizzate in difformità a quanto assentito … e, soprattutto, abbia diffidato il Comune di Brindisi a presentare formale istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione ex art 45bis c.n. ritenendo, di fatto, occupante senza titolo la ricorrente”;
Premesso altresì che la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del predetto provvedimento sotto i seguenti profili:
- “ I) Violazione e falsa applicazione art 45bis c.n.– Eccesso di potere per errata applicazione dei principi che regolano l’affidamento di beni comunali e mancata valutazione dei principi sanciti nel Bando di gara indetto dal Comune di Brindisi ”;
- “ II) Violazione e falsa applicazione artt. 54 e 1161 Codice della navigazione e art. 24 Regolamento Cod. nav. – Eccesso di potere per omessa valutazione della disciplina dettata dal Regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per ristoro all’aperto (Dehors) approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 18.5.2022 – Violazione del legittimo affidamento ingenerato da provvedimento amministrativo valido ed efficace ”;
Rilevato che:
- con istanza in data 19.5.2025 la ricorrente ha dichiarato “che, pur in presenza di una istruttoria favorevole al rilascio di una nuova concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, persiste il suo interesse al ricorso per escludere che la pregressa occupazione debba ritenersi sine titulo e/o ai fini di una possibile futura azione risarcitoria nei confronti del Comune di Brindisi”;
- da parte sua, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha prodotto in giudizio la concessione n. 48/2025 in data 5.5.2025, con cui la medesima autorità, “ vista l'istanza acquisita al prot.n. 20240014581 del 19.04.2024, con cui la sig.ra RA AR … in qualità di titolare dell'omonima impresa/ditta individuale … ha chiesto, ai sensi dell'art.36 C.N., il rilascio di una concessione demaniale marittima quadriennale, per occupare e fruire dell'area d.m. scoperta (fg1.31, p.11a 3340/r) di mq.116,29, in parte interessata dalla presenza di un chiosco (n.2) di proprietà comunale, e per la restante parte da occupare con struttura dehors funzionale allo svolgimento dell'attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande svolta all'interno del chiosco comunale ”, ha rilasciato il titolo richiesto dalla ricorrente, con la precisazione che “ che il concessionario, in data 10.04.2025, ha altresì trasmesso contabile di pagamento dell'acconto sulla somma dovuta a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo, dal 28.06.2024 al 31.12.2024, e per l'innovazione non autorizzata contestata, come determinata e comunicata con nota prot. n. 20250009633 del 24.02.2025 e prot. n. 20240041646 del 09.12.2024 ”;
Considerato che la presentazione dell’istanza di rilascio della concessione demaniale e l’omessa contestazione dei contenuti del titolo (concessione n. 48/2025) esprimono univoca acquiescenza alle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, ciò che non consente di ravvisare, neanche a fini risarcitori, un ulteriore interesse alla contestazione degli effetti prodotti dallo stesso provvedimento, ferma restando la facoltà della ricorrente di attivare ogni iniziativa ritenuta opportuna, quanto ai rapporti inter partes , per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO