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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12897 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del
19 novembre 2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 16916 R.G. dell'anno
2025, e vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1
Lucci, presso il cui studio in Sora, alla via Firenze n. 13 elettivamente domicilia, giusta procura in atti ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife- CP_1 so dal'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e do- miciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.5.25 il ricorrente in epigrafe ha contestato il contenu- CP_ to della comunicazione dell' del 20.11.24, in cui l' gli ha chiesto la resti- CP_2 tuzione dell'importo di € 7.379,26 erogatagli a titolo di maggiorazione assegno so- ciale, per il periodo 2022-2024, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno
2022.
Il ricorrente ha rilevato l'erroneità della richiesta, attesa l'irripetibilità della somma per assenza di dolo dell'istante. Ha quindi chiesto dichiarare l'inesistenza CP_ dell'indebito preteso dall' Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi
Si è costituito l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 19.11.25 la causa è stata decisa co- me da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il ricorrente è titolare di pensione di invalidità con decorrenza giugno 2022, tra- sformata in assegno socialeex art. 19 l. 118/71 al raggiungimento del 67° anno di CP_ età. In data 20 novembre 2024 ha ricevuto comunicazione dall' del seguente 2
tenore: “Gentile Signore la sua pensione n. 044-701207547683 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 giugno 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2022…. Pertanto da giugno 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. 044- CP_ 701207547683 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quan- to dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.379,26”. La comunicazione dà anche atto della trasformazione della pensione in assegno sociale al raggiungi- mento del requisito di età stabilito dall'art. 24, comma 12, l. 214/2011 (doc. 4 prod. ricorr.). CP_ Ciò posto, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto alla rideterminazio- ne all'istante della pensione di invalidità, da giugno 2022 a luglio 2024, per so- pravvenuto superamento dei requisiti reddituali, accertato nel novembre 2024. Ne è conseguito un indebito a carico del per la prestazione percepita in siffatto Pt_1
CP_ periodo, che l' ha richiesto con la comunicazione del 20.11.24 innanzi richia- mata.
Parte ricorrente afferma l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo, aven- do regolarmente presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate.
Tanto premesso, al caso in esame si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del d.l. 850/1976 convertito in l. 29/1977, secondo cui: “gli organi pre- posti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; ed al- tresì dell'art. 3, comma 9, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988 secondo cui: "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le moda- lità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti pre- scritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente cor- risposte”. Sulla base di tali disposizioni la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che: “l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, in- teso rigorosamente quale venir meno del titolo alla erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei 3
requisiti reddituali… e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esi- genze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazio- ne dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripeti- bilità fin dal momentodell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (Cass. Civ., sez. lav., 9.11.2018 n. 28771; nel medesimi termini, Cass.
26036/2019 e 13223/20). CP_ Ciò di cui l' si duole, e per cui ha effettuato la richiesta di restituzione delle mensilità di pensione erogate al ricorrente dal giugno 2022 al 2024, è la presunta mancanza di affidamento in capo al dovendo lo stesso essere consapevole di Pt_1 aver superato i limiti di reddito per il periodo giugno 2022-novembre 2024, ed CP_ avendo l' tempestivamente effettuato il ricalcolo della prestazione.
Siffatta ricostruzione non è tuttavia condivisibile, in quanto la fattispecie in esa- me non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione individuate dalla giurisprudenza, essendo incontestato tra le parti che il ricorrente avesse regolarmente provveduto alla dichiarazione dei redditi (doc. 3 prod. ricorr.).
La Suprema Corte ha in proposito espressamente affermato che “In tema di in- debito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebi- tabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del ve- nir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione co- munque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assi- stito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che 4
determinavano il superamento dei limiti di reddito) (Cass. civ., sez.
6-lav.,
30.6.2020 n. 13223). A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta anche sul ri- lievo che l'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determina- re l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi co- niugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pen- sionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica. Ed alle stesse conclusioni induce l'esame dell'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, innanzi richiamato.
Nei medesimi termini si è recentemente ancora espressa la giurisprudenza di le- gittimità laddove ha affermato che: “….Vi è poi il sottosistema dell'indebito assi- stenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art. 2033 c.c. (tra le tante v.
Cass.13915/21)….In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di si- tuazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento….Il dolo è un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione, vigendo la regola per cui la prestazione in- debita è irripetibile, salvo appunto “che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…” (Cass. civ., sez. lav. n. 32299/2024). In conclusione, in tema di CP_ diritto alla ripetizione delle somme erogate dall' a carattere assistenziale, è irri- levante l'errore dell' , mentre il dolo del percettore è elemento costitutivo CP_2 della pretesa restituzione, che deve essere provato dal creditore in ripetizione, non applicandosi l'art. 52 L. n. 88/89 relativo alla materia previdenziale. CP_ Ne consegue che l'indebito di € 7.379,26 di cui alla comunicazione del
20.11.24 non è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al 5
D.M. n. 147/22, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 7.379,26 CP_ richiesto dall' a con comunicazione del 20.11.24. Parte_1
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente antista- tario.
Roma, 15 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del
19 novembre 2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 16916 R.G. dell'anno
2025, e vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1
Lucci, presso il cui studio in Sora, alla via Firenze n. 13 elettivamente domicilia, giusta procura in atti ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife- CP_1 so dal'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e do- miciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.5.25 il ricorrente in epigrafe ha contestato il contenu- CP_ to della comunicazione dell' del 20.11.24, in cui l' gli ha chiesto la resti- CP_2 tuzione dell'importo di € 7.379,26 erogatagli a titolo di maggiorazione assegno so- ciale, per il periodo 2022-2024, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno
2022.
Il ricorrente ha rilevato l'erroneità della richiesta, attesa l'irripetibilità della somma per assenza di dolo dell'istante. Ha quindi chiesto dichiarare l'inesistenza CP_ dell'indebito preteso dall' Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi
Si è costituito l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 19.11.25 la causa è stata decisa co- me da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il ricorrente è titolare di pensione di invalidità con decorrenza giugno 2022, tra- sformata in assegno socialeex art. 19 l. 118/71 al raggiungimento del 67° anno di CP_ età. In data 20 novembre 2024 ha ricevuto comunicazione dall' del seguente 2
tenore: “Gentile Signore la sua pensione n. 044-701207547683 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 giugno 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2022…. Pertanto da giugno 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. 044- CP_ 701207547683 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quan- to dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.379,26”. La comunicazione dà anche atto della trasformazione della pensione in assegno sociale al raggiungi- mento del requisito di età stabilito dall'art. 24, comma 12, l. 214/2011 (doc. 4 prod. ricorr.). CP_ Ciò posto, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto alla rideterminazio- ne all'istante della pensione di invalidità, da giugno 2022 a luglio 2024, per so- pravvenuto superamento dei requisiti reddituali, accertato nel novembre 2024. Ne è conseguito un indebito a carico del per la prestazione percepita in siffatto Pt_1
CP_ periodo, che l' ha richiesto con la comunicazione del 20.11.24 innanzi richia- mata.
Parte ricorrente afferma l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo, aven- do regolarmente presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate.
Tanto premesso, al caso in esame si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del d.l. 850/1976 convertito in l. 29/1977, secondo cui: “gli organi pre- posti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; ed al- tresì dell'art. 3, comma 9, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988 secondo cui: "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le moda- lità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti pre- scritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente cor- risposte”. Sulla base di tali disposizioni la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che: “l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, in- teso rigorosamente quale venir meno del titolo alla erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei 3
requisiti reddituali… e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esi- genze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazio- ne dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripeti- bilità fin dal momentodell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (Cass. Civ., sez. lav., 9.11.2018 n. 28771; nel medesimi termini, Cass.
26036/2019 e 13223/20). CP_ Ciò di cui l' si duole, e per cui ha effettuato la richiesta di restituzione delle mensilità di pensione erogate al ricorrente dal giugno 2022 al 2024, è la presunta mancanza di affidamento in capo al dovendo lo stesso essere consapevole di Pt_1 aver superato i limiti di reddito per il periodo giugno 2022-novembre 2024, ed CP_ avendo l' tempestivamente effettuato il ricalcolo della prestazione.
Siffatta ricostruzione non è tuttavia condivisibile, in quanto la fattispecie in esa- me non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione individuate dalla giurisprudenza, essendo incontestato tra le parti che il ricorrente avesse regolarmente provveduto alla dichiarazione dei redditi (doc. 3 prod. ricorr.).
La Suprema Corte ha in proposito espressamente affermato che “In tema di in- debito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebi- tabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del ve- nir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione co- munque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assi- stito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che 4
determinavano il superamento dei limiti di reddito) (Cass. civ., sez.
6-lav.,
30.6.2020 n. 13223). A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta anche sul ri- lievo che l'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determina- re l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi co- niugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pen- sionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica. Ed alle stesse conclusioni induce l'esame dell'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, innanzi richiamato.
Nei medesimi termini si è recentemente ancora espressa la giurisprudenza di le- gittimità laddove ha affermato che: “….Vi è poi il sottosistema dell'indebito assi- stenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art. 2033 c.c. (tra le tante v.
Cass.13915/21)….In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di si- tuazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento….Il dolo è un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione, vigendo la regola per cui la prestazione in- debita è irripetibile, salvo appunto “che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…” (Cass. civ., sez. lav. n. 32299/2024). In conclusione, in tema di CP_ diritto alla ripetizione delle somme erogate dall' a carattere assistenziale, è irri- levante l'errore dell' , mentre il dolo del percettore è elemento costitutivo CP_2 della pretesa restituzione, che deve essere provato dal creditore in ripetizione, non applicandosi l'art. 52 L. n. 88/89 relativo alla materia previdenziale. CP_ Ne consegue che l'indebito di € 7.379,26 di cui alla comunicazione del
20.11.24 non è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al 5
D.M. n. 147/22, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 7.379,26 CP_ richiesto dall' a con comunicazione del 20.11.24. Parte_1
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente antista- tario.
Roma, 15 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole