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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1734/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1734/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Alessandro Angelini, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), in persona del Curatore Fallimentare con COroparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Davide Dalmasso, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE La ET esponente, come sopra rappresentata e difesa, richiamato integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché delle memorie ex art. 183 c.p.c. in data 18.2.2022 ed in data 23.3.2022,
-a) previa riforma in parte qua del provvedimento di codesto G.I. in data 8.11.2023 e, conseguentemente, ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la II memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23.3.2022 che qui di seguito si riportano:
“B. Senza alcuna inversione dell'onere di prova si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova per testi:
1. vero che, in occasione della sottoscrizione dell'accordo intercorso in data 12.12.2011 tra la la e la (doc. 12 da rammostrare al teste), la CP CP_2 CP_3 CP_2
si è
[...] impegnata a corrispondere in favore della entro il 31.12.2011, mediante bonifico bancario, CP
l'importo di Euro 96.000,00, garantendo tale impegno con la consegna di un assegno bancario di pari importo a mani dell'avv. Alfredo Lanfredi;
1
2. vero che, sempre in occasione della sottoscrizione dell'accordo di cui al capitolo che precede, la si è impegnata a corrispondere in favore della la somma di Euro CP_3 CP
432.000,00, mediante un piano rateale articolato in n. 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.1.2012, con espressa previsione di accollo del debito della da parte della stessa CP_2 CP_3
e con rilascio di n. 18 cambiali di Euro 24.000,00 cadauna a garanzia del suddetto
[...] piano rateale;
3. vero che, all'inizio del 2018, la ha acquistato Parte_2 dalla la proprietà della porzione di fabbricato ad uso produttivo di circa 3.000 mq. COroparte_4 insistente in Cuneo – Madonna dell'Olmo, località Casina Piccapietra;
4. vero che, al momento dell'acquisto di cui al capitolo che precede, la porzione di fabbricato oggetto di trasferimento risultava priva: -(i) di pavimentazione anche solo grezza;
-(ii) di pavimentazione esterna al capannone;
-(iii) di impianti elettrici;
-(iv) di impianti di illuminazione interna ed esterna;
-(v) di centrale termica per la parte uffici/alloggi; -(vi) di sanitari e porte interne per la parte uffici/alloggi (la cui pavimentazione non era neppure stata ultimata); -(vii) nonché di portoni comunicanti con l'esterno funzionanti (doc. 16 da rammostrare al teste);
5. vero che, a seguito dell'acquisto di cui al capitolo n. 3 che precede, la
[...] si è rivolta alla al fine di far eseguire le Parte_2 COroparte_5 opere e le lavorazioni necessarie per completare la suddetta porzione di fabbricato e renderla idonea ad essere utilizzata;
6. vero che, al fine di completare la porzione di fabbricato acquistata dalla Parte_2
la ha eseguito le opere e le lavorazioni Parte_2 COroparte_5 descritte nelle proprie fatture nn. 7/2018, 22/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 47/2018, 62/2018 e 69/2018 (docc. 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, 17.e, 17.f, 17.g e 17.h da rammostrare al teste);
7. vero che, soltanto a seguito dell'intervenuta esecuzione da parte della COroparte_5 delle opere e delle lavorazioni di cui al capitolo che precede, il Comune di Cuneo ha
[...] rilasciato l'agibilità in ordine alla porzione di fabbricato acquistata all'inizio del 2018 dalla
Parte_2
8. vero che, rispetto alle opere e lavorazioni contemplate dal contratto di appalto intercorso tra la e la in data 15.3.2008 (doc. 5 da rammostrare al teste), alla data CP CP_2 del 28.2.2012 la porzione di fabbricato ad uso produttivo di 6.000 mq. risultava privo: - del tappeto erboso per aree verdi di 1.650 mq.; - del tappeto erboso per aree verdi di 2.153 mq.; - della piantumazione di n. 99 piante tappezzanti;
- della guardiola-portineria d'ingresso;
9. vero che, rispetto alle opere e lavorazioni contemplate dal contratto di appalto intercorso tra la e la in data 15.3.2008 (doc. 5 da rammostrare al teste), alla data CP CP_2 del 28.2.2012 la porzione di fabbricato ad uso produttivo di 3.000 mq. risultava privo: - della preparazione per la sottopavimentazione misto frantumato di 300 mc;
- della predisposizione dei due impianti di apertura elettrici della recinzione;
- della pavimentazione in calcestruzzo;
- del
2 rivestimento delle scale interne in pietra di Luserna dei locali uffici-abitazione; - degli intonaci interni ed esterni degli uffici;
dei pavimenti per 725 mq.; - dei rivestimenti per 150 mq.; - dei serramenti a giunto aperto per 220 mq.; - di n. 19 serramenti interni;
- della predisposizione di 4 impianti di apertura elettrici dei portoni;
- della fornitura di materiale per rilevati stradali di 850 mc;
- della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato di 80 mc;
- del conglomerato bituminoso per strato di base per 600 mq.; - del conglomerato bituminoso per strato di usura per 600 mq.; - delle marmette autobloccanti in calcestruzzo pressato e vibrato per 350 mq.; - della segnaletica stradale orizzontale per 103 mq.; - delle barriere di sicurezza per 75 m;
- della sistemazione del terreno vegetale di 200 mc;
- della formazione del tappeto erboso per aree verdi di 570 mq.; - della formazione del tappeto erboso per aree verdi di 750 mq.; - della messa a dimora di 30 alberi hibiscus;
- della piantumazione di 34 piante tappezzanti. 3
A testi si indicano:
- avv. Alfredo Lanfredi, sui capitoli nn. 1 e 2;
- avv. Marco Camisassi, sui capitoli nn. 1 e 2;
- sig. c/o sui capitoli nn. 3, Parte_2 Parte_2
4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- legale rappresentante della sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9; COroparte_5
- sig. , sui capitoli nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. CP_6
C. Si chiede che, a norma del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., venga ordinato:
-a) alla di esibire in giudizio copia del rogito di compravendita con cui è COroparte_4 stata trasferita alla la proprietà della porzione Parte_2 Parte_2 Parte_2 di fabbricato ad uso produttivo di circa 3.000 mq. insistente in Cuneo – Madonna dell'Olmo, località Casina Piccapietra, limitatamente alla parte di rogito in cui viene descritto lo stato dell'immobile ed il suo livello di completamento;
-b) alla di esibire in giudizio copia del contratto Parte_2 Parte_2 di appalto intercorso con la ed in relazione al quale quest'ultima ha COroparte_5 emesso le fatture prodotte sub doc. 17. D. Se del caso, si chiede che venga disposta idonea consulenza tecnica d'ufficio diretta a confermare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio (tra gli altri, v. docc. 16 e 17), il CP_ valore delle opere e delle lavorazioni che, alla data del 28.2.2012, non erano state eseguite dalla
in bonis rispetto a quanto espressamente contemplato dal contratto di appalto sottoscritto in
[...] data 15.3.2008 (doc. 5)”;
-b) precisa le conclusioni come segue: Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e riservata ogni istanza istruttoria:
- in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è tempestiva, confermando quanto statuito sul punto con l'ordinanza 21.1.2022, notificata il 24.1.2022;
- in via preliminare, previa revoca e/o modifica di quanto statuito sul punto con l'ordinanza 21.1.2022 (notificata il 24.1.2022), accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla ET esponente
3 per le ragioni esposte in narrativa, nonché al paragrafo III dell'atto introduttivo del presente giudizio, e, per l'effetto, riconoscere che nulla è dovuto dalla ET esponente, annullando, revocando o, comunque, dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto e mandando assolta la da ogni pretesa avversaria;
Pt_1
- nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., CP l'inadempimento della al contratto d'appalto di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di Euro 298.933,91, oltre interessi, richiesta dal a titolo di saldo del corrispettivo del predetto COroparte_1 contratto d'appalto, annullando, revocando o, comunque, dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto e mandando assolta la da ogni pretesa Pt_1 avversaria. Con il favore di onorari e spese del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato versato, agli accessori di legge ed alle spese per l'eventuale assistenza tecnica.
PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria ed avversa eccezione, e con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare, indicare testi e richiedere CTU ai sensi dell'art. 183, c. 6 C.p.c., così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE (I): accertata la tardività dell'opposizione rassegnata - per essere stata notificata oltre 40 giorni dopo la notifica del titolo, in spregio all'art. 641 c.1 C.p.c. - dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio di opposizione;
IN VIA PRELIMINARE (II): non risultando l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere - a mente dell'art. 648 C.p.c. – la provvisoria esecutorietà, in corso di causa, del Decreto ingiuntivo opposto;
IN PRINCIPALITA': respingere l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo nr. 404/2021 - R.G. 1091/2021 pubblicato dal Tribunale di Cuneo in data 26/04/2021. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la debenza in capo alla già , C.F./P.Iva Parte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di Euro 298.933,91 (diconsi Euro duecentonovantottomilanovecentotrentatre/91) quale credito residuo ed impagato in forza delle fatture nr. 216/2009 (residuo Euro 13.678,93), nr. 365/2009 (residuo Euro 203.658,56) e nr. 200/2011 (residuo Euro 81.596,42), il tutto oltre interessi maturandi - al tasso dovuto ex D.lgs 231/2002 tempo per tempo vigente, ovvero ex art. 1284 C.c. - dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, oltre ancora al maggior credito vantato per spese legali, esborsi ed accessori, tutti imputabili alle azioni
4 recuperatorie, stragiudiziali e non, della creditoria vantata ed impagata, ovvero a quella maggiore
o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, liquidati a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La ET ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
404/2021, reso il 26 aprile 2021 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore del la somma di € 298.933,91, oltre interessi e spese relative COroparte_1 alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di tre fatture, emesse dalla allora ET in bonis, in forza di contratto di appalto intervenuto tra quest'ultima e la CP ET , per la realizzazione, tra il 2009 e il 2011, di due fabbricati ad uso produttivo, CP_2 rispettivamente di 3000 mq e di 6000 mq, su un'area acquistata dalla ET all'esito CP_2 di una gara indetta dal Comune di Cuneo per la vendita di beni immobili. La ET CP_2
cui erano intestate le fatture oggetto della pretesa creditoria della opposta, si era si era
[...] successivamente fusa con la ET odierna opponente, come da atto pubblico del 16 CP novembre 2015. Nelle more è stato dichiarato il fallimento della ET;
per l'effetto, il Fallimento ha ottenuto e notificato alla ET ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., il Pt_1 decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
1.1. Con l'atto di opposizione la ET premette che nel 2006 il Comune di Pt_1
Cuneo aveva indetto procedura di asta pubblica per la vendita di beni immobili, tra cui un'area edificabile in Madonna dell'Olmo, rientrante, in forza di Piano Regolatore Generale, nella zona destinata a piccola industria, artigianato e commercio, aggiudicato, per un corrispettivo di euro 906.000,00, alla ET che, nell'aprile 2007 aveva CP_2 stipulato contratto di locazione finanziaria immobiliare con Banca Agrileasing, dichiaratasi disponibile all'acquisto del lotto e alla realizzazione di un immobile per un complessivo costo non superiore ad euro 2.594.000,00. L'area era stata pertanto concessa in locazione finanziaria a per la durata di 180 mesi e l'importo complessivo di euro 4.512.383,66, CP_2 con diritto, per la ET utilizzatrice, di acquistare tutti i beni al termine della locazione.
1.2. Il Comune di Cuneo, con contratto del luglio 2007, aveva pertanto ceduto l'area a che aveva pertanto conferito mandato alla ET per la COroparte_7 CP_2 realizzazione di un immobile della superficie di 6.000 mq;
l'utilizzatrice, a sua volta, aveva CP stipulato con la allora ET contratto di appalto per la realizzazione del fabbricato ad uso produttivo, per un complessivo importo di euro 2.190.000,00, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato alla data del 31 dicembre 2008. Per la realizzazione di un ulteriore fabbricato sull'area residua, della superficie di 3000 mq, la ET aveva CP_2 riscattato dalla concedente, nel novembre 2009, parte del lotto edificabile;
al contempo, la ET aveva alienato a la piena proprietà del fabbricato in costruzione sull'area CP_4
5 acquistata, per un corrispettivo di euro 1.200.000,00, contestualmente concesso in locazione finanziaria alla ET Dammuso. CP
1.3. Nell'ottobre 2011 la ET aveva richiesto alla il pagamento del saldo, CP_2 per un importo di euro 545.021,00, per la prosecuzione e ultimazione dei lavori, cui aveva fatto seguito istanza di fallimento nei confronti della medesima ET per il mancato pagamento della maggior somma di euro 575.596,42; al contempo, la ET aveva CP_2 contestato la mancata ultimazione dei lavori oggetto di appalto entro il termine stabilito e secondo gli standard pattuiti, non avendo mai accettato le opere realizzate. Tra le parti era pertanto intervenuto un accordo nel dicembre 2011, con cui la ET si era CP_2 impegnata a corrispondere, tramite la ET conduttrice del primo fabbricato, non ancora CP agibile, la somma di euro 528.000,00 a titolo di saldo per i lavori che la ET si era impegnata ad eseguire entro e non oltre il 28 febbraio 2012, con contestuale consegna dei documenti necessari per l'ottenimento dell'agibilità per le due porzioni di fabbricato, con contestuale rinuncia all'istanza di fallimento. A fronte del versamento da parte di e CP_2 CO CP della conduttrice , della somma di euro 120.000,00, la ET non aveva completato i lavori entro il termine stabilito, con conseguente insussistenza del diritto di ricevere il saldo del pagamento del corrispettivo.
1.4. Tanto premesso in fatto, la ET opponente eccepisce in primo luogo l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di credito vantato dal , in CP mancanza di atti interruttivi della prescrizione e risultando che il sollecito trasmesso a mezzo pec era stato trasmesso a indirizzo diverso rispetto a quello intestato alla ET opponente. Sempre in via preliminare, la ET attrice eccepisce il difetto di titolarità passiva, invocando l'accordo transattivo raggiunto tra le ET nel dicembre 2011 con cui era stata definita ogni questione mediante il pagamento da parte di della somma di CP_2 euro 528.000,00, di cui euro 96.000,00 a carico di quest'ultima e la restante somma a carico CO della ET conduttrice , con la conseguenza che a fronte del pagamento di tale CP somma, versata a mezzo assegno a garanzia, la ET in bonis aveva acconsentito alla CO liberazione di , risultando l'accollo del debito da parte della , con conseguente CP_2 insussistenza di qualsivoglia ragione di credito nei confronti della stessa e, correlativamente, della ET Pt_1
1.5. Nel merito, la opponente ha contestato la fondatezza della pretesa del fallimento, invocando la inidoneità delle fatture a provare il credito ed eccependo in ogni caso CP l'inadempimento di in bonis, che all'epoca non aveva completato i lavori entro il termine pattuito in contratto, posto che entrambi i fabbricati non avevano ottenuto l'agibilità e che nemmeno era stato rispettato il termine concordato tra le parti all'esito del raggiungimento dell'accordo transattivo, eccependo altresì la sussistenza di vizi e difetti di talune delle opere realizzate. Per l'effetto, la ET opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inadempimento della Iled in bonis, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
2. Il fallimento opposto si è costituito preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione, notificata in data 7 giugno 2021 e proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., stante la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 26 aprile 2021, con
6 scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla data del 5 giugno 2021. Nel merito, il convenuto fallimento ha specificamente contestato le eccezioni e la prospettazione della opponente;
quanto all'eccezione di prescrizione, ha invocato l'istanza di fallimento della Iled presentata dinanzi al Tribunale di Pinerolo nel 2011 e la ricognizione di debito effettuata con l'atto transattivo del dicembre 2011, richiamando altresì il sollecito inviato a mezzo pec nel 2018 dal proprio legale e il riscontro del legale della ET . Quanto all'eccepito difetto di titolarità passiva, richiama il contenuto CP_2 dell'accordo transattivo, che non prevede alcuna liberazione dell'accollata ET , con CP_2 conseguente persistenza dell'obbligazione. Nel merito, ha contestato la sussistenza di vizi delle opere, stante l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. e l'addebito di responsabilità per le opere non realizzate, rilevando come tutte le fatture fossero state emesse all'esito della realizzazione dei lavori. Per l'effetto, la convenuta opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive eccezioni e contestazioni. Sciolta la riserva, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, aveva rigettato l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, formulata dalla convenuta e quella relativa al difetto di titolarità passiva, formulata dall'opponente, rigettando altresì la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie assertive e istruttorie, la causa è stata nelle more riassegnata e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Preliminarmente, parte opposta ha insistito nell'eccezione di tardività dell'opposizione, risultando la notifica dell'atto introduttivo alla data del 7 giugno 2021, oltre i quaranta giorni previsti dalla norma dell'art. 641 c.p.c., scaduti alla data del 5 giugno 2021. L'eccezione è già stata esaminata dal precedente giudicante assegnatario del fascicolo che, correttamente ha rilevato come il giorno del sabato è assimilato a quello festivo limitatamente ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, regola applicabile a tutti i termini, anche perentori, previsti dal codice di rito, con la conseguenza che, nel caso di specie, la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione nella giornata di sabato 5 giugno 2021 doveva intendersi prorogato al successivo 7 giugno 2021, come peraltro ribadito da recentissima giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 22696/2024). 5. Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità
7 contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
5.1. Nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto in atti il contratto di appalto con cui la ET , all'esito della compravendita di terreni edificabili dal Comune di Cuneo, CP_2 aveva affidato alla allora ET in bonis la realizzazione di “opere accessorie e CP complementari di struttura prefabbricata per la costruzione di capannone industriale”, in Cuneo, località Madonna dell'Olmo, come risulta dal contratto di appalto depositato in atti (doc. 5 fascicolo parte opponente), da cui si evince la pattuizione di un termine per la consegna dei lavori interni al 31 dicembre 2008. Il punto 13 del contratto poneva a carico della appaltatrice l'eliminazione di eventuali “manchevolezze” riscontrate, nel caso di consegna dei lavori con riserva da parte del Committente. Gli eventuali lavori extracapitolati sarebbero stati realizzati obbligatoriamente dall'impresa appaltatrice;
quanto al pagamento, l'accordo prevedeva l'emissione di fatture pagabili a sessanta giorni dall'emissione dello stato avanzamento lavori mensili. Risulta in atti altresì la produzione delle fatture oggetto della pretesa avanzata in via monitoria dal fallimento (doc. 3 fascicolo monitorio). Trattasi delle fatture n. 216/2009, dell'importo residuo di euro 13.678,93, n. 365/2009, dell'importo residuo di euro 203.658,56 e n. 200/2011, dell'importo residuo di euro 81.596,42, recanti il correlativo SAL (doc. 10 e doc. 12 fascicolo parte convenuta opposta).
5.2. Nell'ottobre 2011, a fronte dei mancati pagamenti da parte della ET committente di dodici fatture – tra cui quelle oggetto dell'odierna ingiunzione – per un CP importo di euro 575.596,42 per il saldo lavori, la ET aveva depositato istanza di fallimento della dinanzi all'allora Tribunale di Pinerolo;
le parti avevano quindi CP_2 raggiunto un accordo transattivo nel dicembre 2011, con cui la , che aveva contestato CP_2 la mancata ultimazione di taluni lavori, si era impegnata a versare la complessiva somma di euro 527.000,00 a saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione delle opere oggetto del CP contratto di appalto;
contestualmente, la ET si era impegnata a terminare tali opere entro la data del 28 febbraio 2012 e a consegnare i documenti necessari per ottenere l'agibilità per i due fabbricati. Le parti avevano altresì concordato che il versamento del prezzo fosse effettuato, quanto ad euro 96.000,00, da parte della entro il 31 dicembre CP_2
2011, mediante bonifico bancario, garantito con il rilascio di un assegno a garanzia per tale importo, mentre la somma di euro 432.000,00 sarebbe stata versata dalla ET utilizzatrice dei fabbricati, Soluzioni Ecologiche Ambientali, che si era accollata il debito, CP mediante pagamento in 18 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2012; al contempo, la si era pertanto impegnata a depositare dichiarazione di desistenza dall'istanza di fallimento. Al punto 6 della transazione le parti avevano espressamente previsto che con l'esatto adempimento di tali obbligazioni, le stesse non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra. Nondimeno, il fallimento ha richiesto il pagamento delle tre fatture di cui trattasi
– e pure ricomprese nell'accordo transattivo – stante il persistente inadempimento della
8 ET attrice. Alla luce di quanto fin qui esposto, si deve ritenere che parte opposta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in conformità ai richiamati principi, dimostrando la sussistenza del titolo su cui si fonda la pretesa avanzata in via monitoria e allegando l'inadempimento della ET debitrice, su cui incombe l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. 6. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, si deve dare atto della rinuncia di parte opponente all'eccezione di prescrizione, dando atto della esistenza del sollecito di pagamento e del riscontro del precedente difensore della ET Avv. Pomo, non Pt_1 avendone contezza in ragione del decesso di quest'ultimo. Una seconda eccezione preliminare formulata da parte opponente attiene all'invocato difetto di titolarità passiva: ritiene difatti l'opponente che, in forza della transazione del 12 dicembre 2011, la ET CO
, conduttrice del fabbricato in costruzione, ma privo di agibilità, aveva assunto il debito della ET , con conseguente liberazione. Avendo pertanto la ET debitrice CP_2 corrisposto il proprio debito, dell'importo di euro 96.000,00, la stessa doveva ritenersi liberata dall'ulteriore obbligo di pagamento della somma di euro 432.000,00, a carico della CO ET . L'eccezione è stata in parte qua esaminata dal precedente assegnatario del fascicolo che, tuttavia, ha esaminato il diverso profilo del subentro della ET odierna opponente in tutti i rapporti attivi e passivi – ivi compreso quello di cui oggi si discute – in ragione della fusione tra la ET e la ET realizzatasi con atto pubblico CP_2 Pt_1 del 16 novembre 2015. Tale profilo non è invero in discussione, posto che l'eccezione di difetto di titolarità passiva della ET opponente attiene al diverso profilo dell'accollo del CO debito da parte della conduttrice , che avrebbe comportato la liberazione del debitore.
6.1. Anche tale eccezione è infondata. In via generale, l'accollo è un accordo interno tra il debitore e il terzo con cui quest'ultimo assume l'obbligo gravante sul debitore originario e al quale resta estraneo il creditore. L'art. 1273 c.c. prevede che se il debitore e il terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire a tale convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Il comma 2 prevede altresì che l'adesione del creditore alla convenzione tra debitore e terzo sia idonea a liberare il debitore originario soltanto se l'adesione costituisca condizione espressa della stipulazione o il creditore dichiara espressamente di liberarlo;
in caso contrario, il debitore e il terzo restano obbligati in solido. In altri termini, la norma disciplina unicamente l'ipotesi dell'accollo esterno, idoneo a determinare la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, con l'aggiunta di un ulteriore debitore (nel caso di accollo cumulativo) o con la sostituzione del nuovo debitore al vecchio (accollo liberatorio).
6.2. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile
9 la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (C. Civ. n. 38225/2021).
6.3. Nel caso di specie, dalla disamina dell'atto di transazione risulta che il terzo, ET CO
, abbia assunto il debito della ET accollata in senso puramente economico, con la conseguenza che l'accollo deve essere qualificato come accollo interno, non avendo la CP ET in allora, aderito alla convenzione e ciò in quanto non vi è alcuna espressa dichiarazione della creditrice di liberare il debitore principale. In tal senso, giova rilevare che la giurisprudenza ha altresì chiarito che “stante quanto disposto dall'art. 1273 comma 2, c.c., la convenzione di accollo esplica effetti solo nei rapporti interni tra coloro che lo hanno pattuito e non, in mancanza di un'espressa adesione da parte del creditore, anche nei confronti di quest'ultimo. Di talchè, il creditore potrà continuare a pretendere il pagamento direttamente dall'originario debitore. La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca, volta a liberare l'originario debitore, implica solo, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria e il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante” (C. App. Napoli, n. 1794/2020). L'assenza di una CO espressa dichiarazione di adesione del creditore, all'accollo intervenuto tra e e di CP_2 espressa liberazione del creditore, induce pertanto a ritenere infondata l'eccezione di parte opponente, di difetto di titolarità passiva, restando la ET – e pertanto, l'odierna CP_2 opponente, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. – obbligata in solido con la ET accollante CO
. 7. Nel merito, fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della ET opposta, la ET opponente ha CP contestato a sua volta l'inadempimento della allora ET , quanto alla mancata realizzazione di talune opere, in conformità a quanto dedotto nell'accordo transattivo, per un complessivo valore non inferiore ad euro 282.106,70, secondo quanto prospettato dall'attrice. Le opere, secondo tale prospettazione, sarebbero state infine completate dalla ET che aveva acquistato nel 2018 la porzione di fabbricato ad uso produttivo Pt_2 di circa 3000 mq, incaricando del completamento l'impresa di COroparte_5 cui parte attrice ha depositato le fatture di pagamento (doc. 17 fascicolo parte attrice), ottenendo in tal modo il certificato di agibilità dal Comune di Cuneo. Del pari, la ET attrice lamenta il mancato completamento delle opere relative alla porzione di fabbricato ad uso produttivo di 6000 mq.
7.1. Replica a tali contestazioni il convenuto fallimento, invocando, in primo luogo, la disciplina dei vizi dell'appalto, ai sensi dell'art. 1667 e 1668 c.c. ed eccependo sul punto la decadenza dalla garanzia: la ET attrice non avrebbe difatti mai comunicato alcuna contestazione nel termine previsto dall'art. 1667 c.c.. Correlativamente, il convenuto fallimento eccepisce che le fatture di cui trattasi sono state tutte emesse all'esito dello stato avanzamento lavori e, pertanto, a conclusione dei lavori oggetto della fattura. In ogni caso, parte convenuta addebita la mancata esecuzione delle opere dedotte nell'acconto transattivo all'inadempimento, da parte di , degli obblighi contenuti nell'accordo, ai CP_2 sensi dell'art. 1460 c.c., non avendo provveduto entro la scadenza indicata al pagamento del dovuto.
10 7.2. Occorre sul punto rilevare che l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata da parte convenuta non è fondata, non essendo pertinente rispetto alle doglianze di parte attrice. La norma dell'art. 1667 c.c. prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera, che devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati. La norma dell'art. 1668 c.c., in ordine al contenuto della garanzia, prevede che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore e il rimedio della risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in conformità a quanto previsto dal comma 2 della norma.
7.3. Nel caso di specie, si deve osservare che parte attrice non contesta l'esistenza dei vizi, ma il mancato completamento dei lavori dei due capannoni entro il termine del 28 febbraio 2012, dedotto nell'accordo transattivo;
per l'effetto, non potrà trovare applicazione la disciplina dei vizi o difformità delle opere, che presuppone che l'opera sia portata a termine, ma la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c. (C. Civ. n. 421/2024; C. Civ. n. 7041/2023; C. Civ. n. 35520/2022; C. Civ. n. 4511/2019; C. Civ. n. 9198/2018). Sul punto occorre pertanto valutare la gravità dell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo che, sostanzialmente, una parte addebita all'altra, posto che, a fronte dell'addebito di inadempimento formulato dall'attrice alla convenuta, per il mancato completamento dei lavori, parte convenuta a sua volta ha eccepito l'inadempimento della ET , ai sensi CP_2 dell'art. 1460 c.c., in ordine alla propria obbligazione di pagamento, tenuto altresì conto di CO quanto innanzi si è rilevato in ordine all'accollo del debito da parte della ET .
7.4. Sul punto, si deve ritenere che l'accordo transattivo non abbia avuto seguito, poiché CP risulta, dalla lettura dell'ulteriore istanza di fallimento depositata nel 2013 dalla ET in bonis, che il pagamento della somma di euro 96.000,00 a carico della ET era CP_2 stato effettuato soltanto parzialmente e che gli effetti cambiari dell'importo di euro CO 24.000,00 cadauno, rilasciati dalla ET , che si era accollata il debito della , non CP_2 erano state pagate ed erano pertanto risultate protestate. Dal complessivo assetto di interessi risultante dall'accordo transattivo si deve pertanto ritenere che il grave inadempimento sia addebitabile alla ET , che non aveva provveduto CP_2 all'adempimento della propria obbligazione entro il termine del 31 dicembre 2011, peraltro termine anteriore rispetto a quello che le parti avevano inteso assegnare alla appaltatrice per l'esecuzione e il completamento delle opere.
7.5. A ciò si aggiunga che non risulta in atti alcuna contestazione da parte della ET opponente in relazione al preteso inadempimento della ET convenuta opposta;
parte attrice ha richiamato sul punto le molteplici fatture emesse dalle imprese cui la ET
acquirente della porzione di fabbricato di 3000 mq, si era rivolta per il Parte_2 completamento delle opere. È appena il caso di osservare che, per quanto parte attrice abbia contestato il mancato completamento delle opere anche con riferimento al capannone di 6000mq, alcun documento a sostegno è stato prodotto, posto che la stessa
11 attrice indica solo approssimativamente il valore delle opere non realizzate “non inferiore” ad euro 282.106,70. In altri termini, fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine all'inadempimento della transazione, che ciascuna parte addebita all'altra, si deve osservare come la generica contestazione di parte attrice, in ordine alla mancata realizzazione delle opere da parte della convenuta non sia sorretta in ogni caso da idonee e sufficienti allegazioni ed elementi di prova. Né tale prova poteva essere assolta con una inammissibile prova orale, stante il contenuto del tutto generico e valutativo dei capitoli di prova articolati in memoria istruttoria, in particolare per quanto concerne il capitolo 4, avente ad oggetto proprio il mancato completamento delle opere. La lacunosità delle allegazioni di parte attrice è sufficiente per indurre al rigetto della opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Superflua ogni ulteriore disquisizione. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto dell'esito della lite. Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la ET attrice sarà tenuta a rifondere al fallimento convenuto in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 404/2021, reso il 26 aprile 2021 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la ET opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della ET opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA. Cuneo, 1 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1734/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Alessandro Angelini, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), in persona del Curatore Fallimentare con COroparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Davide Dalmasso, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE La ET esponente, come sopra rappresentata e difesa, richiamato integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché delle memorie ex art. 183 c.p.c. in data 18.2.2022 ed in data 23.3.2022,
-a) previa riforma in parte qua del provvedimento di codesto G.I. in data 8.11.2023 e, conseguentemente, ammissione delle istanze istruttorie dedotte con la II memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23.3.2022 che qui di seguito si riportano:
“B. Senza alcuna inversione dell'onere di prova si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova per testi:
1. vero che, in occasione della sottoscrizione dell'accordo intercorso in data 12.12.2011 tra la la e la (doc. 12 da rammostrare al teste), la CP CP_2 CP_3 CP_2
si è
[...] impegnata a corrispondere in favore della entro il 31.12.2011, mediante bonifico bancario, CP
l'importo di Euro 96.000,00, garantendo tale impegno con la consegna di un assegno bancario di pari importo a mani dell'avv. Alfredo Lanfredi;
1
2. vero che, sempre in occasione della sottoscrizione dell'accordo di cui al capitolo che precede, la si è impegnata a corrispondere in favore della la somma di Euro CP_3 CP
432.000,00, mediante un piano rateale articolato in n. 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.1.2012, con espressa previsione di accollo del debito della da parte della stessa CP_2 CP_3
e con rilascio di n. 18 cambiali di Euro 24.000,00 cadauna a garanzia del suddetto
[...] piano rateale;
3. vero che, all'inizio del 2018, la ha acquistato Parte_2 dalla la proprietà della porzione di fabbricato ad uso produttivo di circa 3.000 mq. COroparte_4 insistente in Cuneo – Madonna dell'Olmo, località Casina Piccapietra;
4. vero che, al momento dell'acquisto di cui al capitolo che precede, la porzione di fabbricato oggetto di trasferimento risultava priva: -(i) di pavimentazione anche solo grezza;
-(ii) di pavimentazione esterna al capannone;
-(iii) di impianti elettrici;
-(iv) di impianti di illuminazione interna ed esterna;
-(v) di centrale termica per la parte uffici/alloggi; -(vi) di sanitari e porte interne per la parte uffici/alloggi (la cui pavimentazione non era neppure stata ultimata); -(vii) nonché di portoni comunicanti con l'esterno funzionanti (doc. 16 da rammostrare al teste);
5. vero che, a seguito dell'acquisto di cui al capitolo n. 3 che precede, la
[...] si è rivolta alla al fine di far eseguire le Parte_2 COroparte_5 opere e le lavorazioni necessarie per completare la suddetta porzione di fabbricato e renderla idonea ad essere utilizzata;
6. vero che, al fine di completare la porzione di fabbricato acquistata dalla Parte_2
la ha eseguito le opere e le lavorazioni Parte_2 COroparte_5 descritte nelle proprie fatture nn. 7/2018, 22/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 47/2018, 62/2018 e 69/2018 (docc. 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, 17.e, 17.f, 17.g e 17.h da rammostrare al teste);
7. vero che, soltanto a seguito dell'intervenuta esecuzione da parte della COroparte_5 delle opere e delle lavorazioni di cui al capitolo che precede, il Comune di Cuneo ha
[...] rilasciato l'agibilità in ordine alla porzione di fabbricato acquistata all'inizio del 2018 dalla
Parte_2
8. vero che, rispetto alle opere e lavorazioni contemplate dal contratto di appalto intercorso tra la e la in data 15.3.2008 (doc. 5 da rammostrare al teste), alla data CP CP_2 del 28.2.2012 la porzione di fabbricato ad uso produttivo di 6.000 mq. risultava privo: - del tappeto erboso per aree verdi di 1.650 mq.; - del tappeto erboso per aree verdi di 2.153 mq.; - della piantumazione di n. 99 piante tappezzanti;
- della guardiola-portineria d'ingresso;
9. vero che, rispetto alle opere e lavorazioni contemplate dal contratto di appalto intercorso tra la e la in data 15.3.2008 (doc. 5 da rammostrare al teste), alla data CP CP_2 del 28.2.2012 la porzione di fabbricato ad uso produttivo di 3.000 mq. risultava privo: - della preparazione per la sottopavimentazione misto frantumato di 300 mc;
- della predisposizione dei due impianti di apertura elettrici della recinzione;
- della pavimentazione in calcestruzzo;
- del
2 rivestimento delle scale interne in pietra di Luserna dei locali uffici-abitazione; - degli intonaci interni ed esterni degli uffici;
dei pavimenti per 725 mq.; - dei rivestimenti per 150 mq.; - dei serramenti a giunto aperto per 220 mq.; - di n. 19 serramenti interni;
- della predisposizione di 4 impianti di apertura elettrici dei portoni;
- della fornitura di materiale per rilevati stradali di 850 mc;
- della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato di 80 mc;
- del conglomerato bituminoso per strato di base per 600 mq.; - del conglomerato bituminoso per strato di usura per 600 mq.; - delle marmette autobloccanti in calcestruzzo pressato e vibrato per 350 mq.; - della segnaletica stradale orizzontale per 103 mq.; - delle barriere di sicurezza per 75 m;
- della sistemazione del terreno vegetale di 200 mc;
- della formazione del tappeto erboso per aree verdi di 570 mq.; - della formazione del tappeto erboso per aree verdi di 750 mq.; - della messa a dimora di 30 alberi hibiscus;
- della piantumazione di 34 piante tappezzanti. 3
A testi si indicano:
- avv. Alfredo Lanfredi, sui capitoli nn. 1 e 2;
- avv. Marco Camisassi, sui capitoli nn. 1 e 2;
- sig. c/o sui capitoli nn. 3, Parte_2 Parte_2
4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- legale rappresentante della sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9; COroparte_5
- sig. , sui capitoli nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. CP_6
C. Si chiede che, a norma del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., venga ordinato:
-a) alla di esibire in giudizio copia del rogito di compravendita con cui è COroparte_4 stata trasferita alla la proprietà della porzione Parte_2 Parte_2 Parte_2 di fabbricato ad uso produttivo di circa 3.000 mq. insistente in Cuneo – Madonna dell'Olmo, località Casina Piccapietra, limitatamente alla parte di rogito in cui viene descritto lo stato dell'immobile ed il suo livello di completamento;
-b) alla di esibire in giudizio copia del contratto Parte_2 Parte_2 di appalto intercorso con la ed in relazione al quale quest'ultima ha COroparte_5 emesso le fatture prodotte sub doc. 17. D. Se del caso, si chiede che venga disposta idonea consulenza tecnica d'ufficio diretta a confermare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio (tra gli altri, v. docc. 16 e 17), il CP_ valore delle opere e delle lavorazioni che, alla data del 28.2.2012, non erano state eseguite dalla
in bonis rispetto a quanto espressamente contemplato dal contratto di appalto sottoscritto in
[...] data 15.3.2008 (doc. 5)”;
-b) precisa le conclusioni come segue: Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e riservata ogni istanza istruttoria:
- in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è tempestiva, confermando quanto statuito sul punto con l'ordinanza 21.1.2022, notificata il 24.1.2022;
- in via preliminare, previa revoca e/o modifica di quanto statuito sul punto con l'ordinanza 21.1.2022 (notificata il 24.1.2022), accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla ET esponente
3 per le ragioni esposte in narrativa, nonché al paragrafo III dell'atto introduttivo del presente giudizio, e, per l'effetto, riconoscere che nulla è dovuto dalla ET esponente, annullando, revocando o, comunque, dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto e mandando assolta la da ogni pretesa avversaria;
Pt_1
- nel merito, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., CP l'inadempimento della al contratto d'appalto di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di Euro 298.933,91, oltre interessi, richiesta dal a titolo di saldo del corrispettivo del predetto COroparte_1 contratto d'appalto, annullando, revocando o, comunque, dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto e mandando assolta la da ogni pretesa Pt_1 avversaria. Con il favore di onorari e spese del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato versato, agli accessori di legge ed alle spese per l'eventuale assistenza tecnica.
PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria ed avversa eccezione, e con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare, indicare testi e richiedere CTU ai sensi dell'art. 183, c. 6 C.p.c., così pronunciare: IN VIA PRELIMINARE (I): accertata la tardività dell'opposizione rassegnata - per essere stata notificata oltre 40 giorni dopo la notifica del titolo, in spregio all'art. 641 c.1 C.p.c. - dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio di opposizione;
IN VIA PRELIMINARE (II): non risultando l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere - a mente dell'art. 648 C.p.c. – la provvisoria esecutorietà, in corso di causa, del Decreto ingiuntivo opposto;
IN PRINCIPALITA': respingere l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo nr. 404/2021 - R.G. 1091/2021 pubblicato dal Tribunale di Cuneo in data 26/04/2021. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la debenza in capo alla già , C.F./P.Iva Parte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di Euro 298.933,91 (diconsi Euro duecentonovantottomilanovecentotrentatre/91) quale credito residuo ed impagato in forza delle fatture nr. 216/2009 (residuo Euro 13.678,93), nr. 365/2009 (residuo Euro 203.658,56) e nr. 200/2011 (residuo Euro 81.596,42), il tutto oltre interessi maturandi - al tasso dovuto ex D.lgs 231/2002 tempo per tempo vigente, ovvero ex art. 1284 C.c. - dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, oltre ancora al maggior credito vantato per spese legali, esborsi ed accessori, tutti imputabili alle azioni
4 recuperatorie, stragiudiziali e non, della creditoria vantata ed impagata, ovvero a quella maggiore
o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, liquidati a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La ET ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
404/2021, reso il 26 aprile 2021 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore del la somma di € 298.933,91, oltre interessi e spese relative COroparte_1 alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di tre fatture, emesse dalla allora ET in bonis, in forza di contratto di appalto intervenuto tra quest'ultima e la CP ET , per la realizzazione, tra il 2009 e il 2011, di due fabbricati ad uso produttivo, CP_2 rispettivamente di 3000 mq e di 6000 mq, su un'area acquistata dalla ET all'esito CP_2 di una gara indetta dal Comune di Cuneo per la vendita di beni immobili. La ET CP_2
cui erano intestate le fatture oggetto della pretesa creditoria della opposta, si era si era
[...] successivamente fusa con la ET odierna opponente, come da atto pubblico del 16 CP novembre 2015. Nelle more è stato dichiarato il fallimento della ET;
per l'effetto, il Fallimento ha ottenuto e notificato alla ET ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., il Pt_1 decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
1.1. Con l'atto di opposizione la ET premette che nel 2006 il Comune di Pt_1
Cuneo aveva indetto procedura di asta pubblica per la vendita di beni immobili, tra cui un'area edificabile in Madonna dell'Olmo, rientrante, in forza di Piano Regolatore Generale, nella zona destinata a piccola industria, artigianato e commercio, aggiudicato, per un corrispettivo di euro 906.000,00, alla ET che, nell'aprile 2007 aveva CP_2 stipulato contratto di locazione finanziaria immobiliare con Banca Agrileasing, dichiaratasi disponibile all'acquisto del lotto e alla realizzazione di un immobile per un complessivo costo non superiore ad euro 2.594.000,00. L'area era stata pertanto concessa in locazione finanziaria a per la durata di 180 mesi e l'importo complessivo di euro 4.512.383,66, CP_2 con diritto, per la ET utilizzatrice, di acquistare tutti i beni al termine della locazione.
1.2. Il Comune di Cuneo, con contratto del luglio 2007, aveva pertanto ceduto l'area a che aveva pertanto conferito mandato alla ET per la COroparte_7 CP_2 realizzazione di un immobile della superficie di 6.000 mq;
l'utilizzatrice, a sua volta, aveva CP stipulato con la allora ET contratto di appalto per la realizzazione del fabbricato ad uso produttivo, per un complessivo importo di euro 2.190.000,00, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato alla data del 31 dicembre 2008. Per la realizzazione di un ulteriore fabbricato sull'area residua, della superficie di 3000 mq, la ET aveva CP_2 riscattato dalla concedente, nel novembre 2009, parte del lotto edificabile;
al contempo, la ET aveva alienato a la piena proprietà del fabbricato in costruzione sull'area CP_4
5 acquistata, per un corrispettivo di euro 1.200.000,00, contestualmente concesso in locazione finanziaria alla ET Dammuso. CP
1.3. Nell'ottobre 2011 la ET aveva richiesto alla il pagamento del saldo, CP_2 per un importo di euro 545.021,00, per la prosecuzione e ultimazione dei lavori, cui aveva fatto seguito istanza di fallimento nei confronti della medesima ET per il mancato pagamento della maggior somma di euro 575.596,42; al contempo, la ET aveva CP_2 contestato la mancata ultimazione dei lavori oggetto di appalto entro il termine stabilito e secondo gli standard pattuiti, non avendo mai accettato le opere realizzate. Tra le parti era pertanto intervenuto un accordo nel dicembre 2011, con cui la ET si era CP_2 impegnata a corrispondere, tramite la ET conduttrice del primo fabbricato, non ancora CP agibile, la somma di euro 528.000,00 a titolo di saldo per i lavori che la ET si era impegnata ad eseguire entro e non oltre il 28 febbraio 2012, con contestuale consegna dei documenti necessari per l'ottenimento dell'agibilità per le due porzioni di fabbricato, con contestuale rinuncia all'istanza di fallimento. A fronte del versamento da parte di e CP_2 CO CP della conduttrice , della somma di euro 120.000,00, la ET non aveva completato i lavori entro il termine stabilito, con conseguente insussistenza del diritto di ricevere il saldo del pagamento del corrispettivo.
1.4. Tanto premesso in fatto, la ET opponente eccepisce in primo luogo l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di credito vantato dal , in CP mancanza di atti interruttivi della prescrizione e risultando che il sollecito trasmesso a mezzo pec era stato trasmesso a indirizzo diverso rispetto a quello intestato alla ET opponente. Sempre in via preliminare, la ET attrice eccepisce il difetto di titolarità passiva, invocando l'accordo transattivo raggiunto tra le ET nel dicembre 2011 con cui era stata definita ogni questione mediante il pagamento da parte di della somma di CP_2 euro 528.000,00, di cui euro 96.000,00 a carico di quest'ultima e la restante somma a carico CO della ET conduttrice , con la conseguenza che a fronte del pagamento di tale CP somma, versata a mezzo assegno a garanzia, la ET in bonis aveva acconsentito alla CO liberazione di , risultando l'accollo del debito da parte della , con conseguente CP_2 insussistenza di qualsivoglia ragione di credito nei confronti della stessa e, correlativamente, della ET Pt_1
1.5. Nel merito, la opponente ha contestato la fondatezza della pretesa del fallimento, invocando la inidoneità delle fatture a provare il credito ed eccependo in ogni caso CP l'inadempimento di in bonis, che all'epoca non aveva completato i lavori entro il termine pattuito in contratto, posto che entrambi i fabbricati non avevano ottenuto l'agibilità e che nemmeno era stato rispettato il termine concordato tra le parti all'esito del raggiungimento dell'accordo transattivo, eccependo altresì la sussistenza di vizi e difetti di talune delle opere realizzate. Per l'effetto, la ET opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inadempimento della Iled in bonis, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
2. Il fallimento opposto si è costituito preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione, notificata in data 7 giugno 2021 e proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., stante la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 26 aprile 2021, con
6 scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla data del 5 giugno 2021. Nel merito, il convenuto fallimento ha specificamente contestato le eccezioni e la prospettazione della opponente;
quanto all'eccezione di prescrizione, ha invocato l'istanza di fallimento della Iled presentata dinanzi al Tribunale di Pinerolo nel 2011 e la ricognizione di debito effettuata con l'atto transattivo del dicembre 2011, richiamando altresì il sollecito inviato a mezzo pec nel 2018 dal proprio legale e il riscontro del legale della ET . Quanto all'eccepito difetto di titolarità passiva, richiama il contenuto CP_2 dell'accordo transattivo, che non prevede alcuna liberazione dell'accollata ET , con CP_2 conseguente persistenza dell'obbligazione. Nel merito, ha contestato la sussistenza di vizi delle opere, stante l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. e l'addebito di responsabilità per le opere non realizzate, rilevando come tutte le fatture fossero state emesse all'esito della realizzazione dei lavori. Per l'effetto, la convenuta opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive eccezioni e contestazioni. Sciolta la riserva, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, aveva rigettato l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, formulata dalla convenuta e quella relativa al difetto di titolarità passiva, formulata dall'opponente, rigettando altresì la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie assertive e istruttorie, la causa è stata nelle more riassegnata e, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Preliminarmente, parte opposta ha insistito nell'eccezione di tardività dell'opposizione, risultando la notifica dell'atto introduttivo alla data del 7 giugno 2021, oltre i quaranta giorni previsti dalla norma dell'art. 641 c.p.c., scaduti alla data del 5 giugno 2021. L'eccezione è già stata esaminata dal precedente giudicante assegnatario del fascicolo che, correttamente ha rilevato come il giorno del sabato è assimilato a quello festivo limitatamente ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, regola applicabile a tutti i termini, anche perentori, previsti dal codice di rito, con la conseguenza che, nel caso di specie, la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione nella giornata di sabato 5 giugno 2021 doveva intendersi prorogato al successivo 7 giugno 2021, come peraltro ribadito da recentissima giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 22696/2024). 5. Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità
7 contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
5.1. Nel caso di specie, parte convenuta ha prodotto in atti il contratto di appalto con cui la ET , all'esito della compravendita di terreni edificabili dal Comune di Cuneo, CP_2 aveva affidato alla allora ET in bonis la realizzazione di “opere accessorie e CP complementari di struttura prefabbricata per la costruzione di capannone industriale”, in Cuneo, località Madonna dell'Olmo, come risulta dal contratto di appalto depositato in atti (doc. 5 fascicolo parte opponente), da cui si evince la pattuizione di un termine per la consegna dei lavori interni al 31 dicembre 2008. Il punto 13 del contratto poneva a carico della appaltatrice l'eliminazione di eventuali “manchevolezze” riscontrate, nel caso di consegna dei lavori con riserva da parte del Committente. Gli eventuali lavori extracapitolati sarebbero stati realizzati obbligatoriamente dall'impresa appaltatrice;
quanto al pagamento, l'accordo prevedeva l'emissione di fatture pagabili a sessanta giorni dall'emissione dello stato avanzamento lavori mensili. Risulta in atti altresì la produzione delle fatture oggetto della pretesa avanzata in via monitoria dal fallimento (doc. 3 fascicolo monitorio). Trattasi delle fatture n. 216/2009, dell'importo residuo di euro 13.678,93, n. 365/2009, dell'importo residuo di euro 203.658,56 e n. 200/2011, dell'importo residuo di euro 81.596,42, recanti il correlativo SAL (doc. 10 e doc. 12 fascicolo parte convenuta opposta).
5.2. Nell'ottobre 2011, a fronte dei mancati pagamenti da parte della ET committente di dodici fatture – tra cui quelle oggetto dell'odierna ingiunzione – per un CP importo di euro 575.596,42 per il saldo lavori, la ET aveva depositato istanza di fallimento della dinanzi all'allora Tribunale di Pinerolo;
le parti avevano quindi CP_2 raggiunto un accordo transattivo nel dicembre 2011, con cui la , che aveva contestato CP_2 la mancata ultimazione di taluni lavori, si era impegnata a versare la complessiva somma di euro 527.000,00 a saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione delle opere oggetto del CP contratto di appalto;
contestualmente, la ET si era impegnata a terminare tali opere entro la data del 28 febbraio 2012 e a consegnare i documenti necessari per ottenere l'agibilità per i due fabbricati. Le parti avevano altresì concordato che il versamento del prezzo fosse effettuato, quanto ad euro 96.000,00, da parte della entro il 31 dicembre CP_2
2011, mediante bonifico bancario, garantito con il rilascio di un assegno a garanzia per tale importo, mentre la somma di euro 432.000,00 sarebbe stata versata dalla ET utilizzatrice dei fabbricati, Soluzioni Ecologiche Ambientali, che si era accollata il debito, CP mediante pagamento in 18 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2012; al contempo, la si era pertanto impegnata a depositare dichiarazione di desistenza dall'istanza di fallimento. Al punto 6 della transazione le parti avevano espressamente previsto che con l'esatto adempimento di tali obbligazioni, le stesse non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra. Nondimeno, il fallimento ha richiesto il pagamento delle tre fatture di cui trattasi
– e pure ricomprese nell'accordo transattivo – stante il persistente inadempimento della
8 ET attrice. Alla luce di quanto fin qui esposto, si deve ritenere che parte opposta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, in conformità ai richiamati principi, dimostrando la sussistenza del titolo su cui si fonda la pretesa avanzata in via monitoria e allegando l'inadempimento della ET debitrice, su cui incombe l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. 6. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, si deve dare atto della rinuncia di parte opponente all'eccezione di prescrizione, dando atto della esistenza del sollecito di pagamento e del riscontro del precedente difensore della ET Avv. Pomo, non Pt_1 avendone contezza in ragione del decesso di quest'ultimo. Una seconda eccezione preliminare formulata da parte opponente attiene all'invocato difetto di titolarità passiva: ritiene difatti l'opponente che, in forza della transazione del 12 dicembre 2011, la ET CO
, conduttrice del fabbricato in costruzione, ma privo di agibilità, aveva assunto il debito della ET , con conseguente liberazione. Avendo pertanto la ET debitrice CP_2 corrisposto il proprio debito, dell'importo di euro 96.000,00, la stessa doveva ritenersi liberata dall'ulteriore obbligo di pagamento della somma di euro 432.000,00, a carico della CO ET . L'eccezione è stata in parte qua esaminata dal precedente assegnatario del fascicolo che, tuttavia, ha esaminato il diverso profilo del subentro della ET odierna opponente in tutti i rapporti attivi e passivi – ivi compreso quello di cui oggi si discute – in ragione della fusione tra la ET e la ET realizzatasi con atto pubblico CP_2 Pt_1 del 16 novembre 2015. Tale profilo non è invero in discussione, posto che l'eccezione di difetto di titolarità passiva della ET opponente attiene al diverso profilo dell'accollo del CO debito da parte della conduttrice , che avrebbe comportato la liberazione del debitore.
6.1. Anche tale eccezione è infondata. In via generale, l'accollo è un accordo interno tra il debitore e il terzo con cui quest'ultimo assume l'obbligo gravante sul debitore originario e al quale resta estraneo il creditore. L'art. 1273 c.c. prevede che se il debitore e il terzo convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire a tale convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Il comma 2 prevede altresì che l'adesione del creditore alla convenzione tra debitore e terzo sia idonea a liberare il debitore originario soltanto se l'adesione costituisca condizione espressa della stipulazione o il creditore dichiara espressamente di liberarlo;
in caso contrario, il debitore e il terzo restano obbligati in solido. In altri termini, la norma disciplina unicamente l'ipotesi dell'accollo esterno, idoneo a determinare la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, con l'aggiunta di un ulteriore debitore (nel caso di accollo cumulativo) o con la sostituzione del nuovo debitore al vecchio (accollo liberatorio).
6.2. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile
9 la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (C. Civ. n. 38225/2021).
6.3. Nel caso di specie, dalla disamina dell'atto di transazione risulta che il terzo, ET CO
, abbia assunto il debito della ET accollata in senso puramente economico, con la conseguenza che l'accollo deve essere qualificato come accollo interno, non avendo la CP ET in allora, aderito alla convenzione e ciò in quanto non vi è alcuna espressa dichiarazione della creditrice di liberare il debitore principale. In tal senso, giova rilevare che la giurisprudenza ha altresì chiarito che “stante quanto disposto dall'art. 1273 comma 2, c.c., la convenzione di accollo esplica effetti solo nei rapporti interni tra coloro che lo hanno pattuito e non, in mancanza di un'espressa adesione da parte del creditore, anche nei confronti di quest'ultimo. Di talchè, il creditore potrà continuare a pretendere il pagamento direttamente dall'originario debitore. La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca, volta a liberare l'originario debitore, implica solo, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria e il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante” (C. App. Napoli, n. 1794/2020). L'assenza di una CO espressa dichiarazione di adesione del creditore, all'accollo intervenuto tra e e di CP_2 espressa liberazione del creditore, induce pertanto a ritenere infondata l'eccezione di parte opponente, di difetto di titolarità passiva, restando la ET – e pertanto, l'odierna CP_2 opponente, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. – obbligata in solido con la ET accollante CO
. 7. Nel merito, fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della ET opposta, la ET opponente ha CP contestato a sua volta l'inadempimento della allora ET , quanto alla mancata realizzazione di talune opere, in conformità a quanto dedotto nell'accordo transattivo, per un complessivo valore non inferiore ad euro 282.106,70, secondo quanto prospettato dall'attrice. Le opere, secondo tale prospettazione, sarebbero state infine completate dalla ET che aveva acquistato nel 2018 la porzione di fabbricato ad uso produttivo Pt_2 di circa 3000 mq, incaricando del completamento l'impresa di COroparte_5 cui parte attrice ha depositato le fatture di pagamento (doc. 17 fascicolo parte attrice), ottenendo in tal modo il certificato di agibilità dal Comune di Cuneo. Del pari, la ET attrice lamenta il mancato completamento delle opere relative alla porzione di fabbricato ad uso produttivo di 6000 mq.
7.1. Replica a tali contestazioni il convenuto fallimento, invocando, in primo luogo, la disciplina dei vizi dell'appalto, ai sensi dell'art. 1667 e 1668 c.c. ed eccependo sul punto la decadenza dalla garanzia: la ET attrice non avrebbe difatti mai comunicato alcuna contestazione nel termine previsto dall'art. 1667 c.c.. Correlativamente, il convenuto fallimento eccepisce che le fatture di cui trattasi sono state tutte emesse all'esito dello stato avanzamento lavori e, pertanto, a conclusione dei lavori oggetto della fattura. In ogni caso, parte convenuta addebita la mancata esecuzione delle opere dedotte nell'acconto transattivo all'inadempimento, da parte di , degli obblighi contenuti nell'accordo, ai CP_2 sensi dell'art. 1460 c.c., non avendo provveduto entro la scadenza indicata al pagamento del dovuto.
10 7.2. Occorre sul punto rilevare che l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata da parte convenuta non è fondata, non essendo pertinente rispetto alle doglianze di parte attrice. La norma dell'art. 1667 c.c. prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera, che devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati. La norma dell'art. 1668 c.c., in ordine al contenuto della garanzia, prevede che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore e il rimedio della risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in conformità a quanto previsto dal comma 2 della norma.
7.3. Nel caso di specie, si deve osservare che parte attrice non contesta l'esistenza dei vizi, ma il mancato completamento dei lavori dei due capannoni entro il termine del 28 febbraio 2012, dedotto nell'accordo transattivo;
per l'effetto, non potrà trovare applicazione la disciplina dei vizi o difformità delle opere, che presuppone che l'opera sia portata a termine, ma la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c. (C. Civ. n. 421/2024; C. Civ. n. 7041/2023; C. Civ. n. 35520/2022; C. Civ. n. 4511/2019; C. Civ. n. 9198/2018). Sul punto occorre pertanto valutare la gravità dell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo che, sostanzialmente, una parte addebita all'altra, posto che, a fronte dell'addebito di inadempimento formulato dall'attrice alla convenuta, per il mancato completamento dei lavori, parte convenuta a sua volta ha eccepito l'inadempimento della ET , ai sensi CP_2 dell'art. 1460 c.c., in ordine alla propria obbligazione di pagamento, tenuto altresì conto di CO quanto innanzi si è rilevato in ordine all'accollo del debito da parte della ET .
7.4. Sul punto, si deve ritenere che l'accordo transattivo non abbia avuto seguito, poiché CP risulta, dalla lettura dell'ulteriore istanza di fallimento depositata nel 2013 dalla ET in bonis, che il pagamento della somma di euro 96.000,00 a carico della ET era CP_2 stato effettuato soltanto parzialmente e che gli effetti cambiari dell'importo di euro CO 24.000,00 cadauno, rilasciati dalla ET , che si era accollata il debito della , non CP_2 erano state pagate ed erano pertanto risultate protestate. Dal complessivo assetto di interessi risultante dall'accordo transattivo si deve pertanto ritenere che il grave inadempimento sia addebitabile alla ET , che non aveva provveduto CP_2 all'adempimento della propria obbligazione entro il termine del 31 dicembre 2011, peraltro termine anteriore rispetto a quello che le parti avevano inteso assegnare alla appaltatrice per l'esecuzione e il completamento delle opere.
7.5. A ciò si aggiunga che non risulta in atti alcuna contestazione da parte della ET opponente in relazione al preteso inadempimento della ET convenuta opposta;
parte attrice ha richiamato sul punto le molteplici fatture emesse dalle imprese cui la ET
acquirente della porzione di fabbricato di 3000 mq, si era rivolta per il Parte_2 completamento delle opere. È appena il caso di osservare che, per quanto parte attrice abbia contestato il mancato completamento delle opere anche con riferimento al capannone di 6000mq, alcun documento a sostegno è stato prodotto, posto che la stessa
11 attrice indica solo approssimativamente il valore delle opere non realizzate “non inferiore” ad euro 282.106,70. In altri termini, fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine all'inadempimento della transazione, che ciascuna parte addebita all'altra, si deve osservare come la generica contestazione di parte attrice, in ordine alla mancata realizzazione delle opere da parte della convenuta non sia sorretta in ogni caso da idonee e sufficienti allegazioni ed elementi di prova. Né tale prova poteva essere assolta con una inammissibile prova orale, stante il contenuto del tutto generico e valutativo dei capitoli di prova articolati in memoria istruttoria, in particolare per quanto concerne il capitolo 4, avente ad oggetto proprio il mancato completamento delle opere. La lacunosità delle allegazioni di parte attrice è sufficiente per indurre al rigetto della opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Superflua ogni ulteriore disquisizione. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto dell'esito della lite. Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la ET attrice sarà tenuta a rifondere al fallimento convenuto in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 404/2021, reso il 26 aprile 2021 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la ET opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della ET opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA. Cuneo, 1 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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