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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, OR
SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 0000138826 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 0000138826 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1208/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, in data 30.5.25, all'AdE Direzione Provinciale di
Avellino, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n 012 2025 00001388 26
000 in epigrafe indicata, notificata il 07.04.2025, contenente invito al pagamento dell'importo comprensivo di sanzioni ed interessi di euro 6.238,10.
L'ADE ha emesso la cartella a seguito della liquidazione e controllo automatizzato della dichiarazione Modello
Unico anno di imposta 2021, ai sensi dell'art. 36 e 54 bis del DPR n. 600/73, avendo riscontrato come dovuta una maggiore imposta Irpef di euro 4.363,00, in seguito al disconoscimento del credito maturato nell'anno
2020, conseguente alla valutazione che la dichiarazione, presentata oltre n. 90 gg. dal termine di scadenza, doveva considerarsi omessa.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale impugnata sulla base dei seguenti motivi di ricorso: illegittimo ed erroneo mancato riconoscimento del credito maturato nell'anno 2020, in quanto la dichiarazione era stata inviata oltre i 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione, ma comunque entro i termini dell'anno successivo;
-2) illegittimo mancato riconoscimento del diritto di credito in sede stragiudiziale, nonostante l'attivazione della procedura CIVIS e l'istanza in autotutela corredata da completa documentazione e richiesta di appuntamento presso la sede del'AdE resistente a seguito del riricevimento della comunicazione di irregolarità; -3) illegittima posizione dell'Ufficio resistente, che ha ritenuto necessario l'invio della cartella per procedere alla valutazione delle ragioni del ricorrente in contrasto con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2013.
L'Ufficio resistente si costituiva ritualmente in giudizio, rilevando di aver controllato la documentazione inviata dal ricorrente e accertato che il credito irpef disconosciuto era invece spettante e già utilizzato negli anni successivi a quello oggetto di controllo.
L'ADE resistente evidenziava di aver disposto lo sgravio parziale della cartella, limitatamente alla somma iscritta al ruolo a titolo di Irpef di euro 4.363,00 maturato nell'anno 2020.
Tuttavia, poiché per l'anno 2020 la dichiarazione doveva considerarsi omessa, erano dovute le seguenti somme: l'addizionale comunale di euro 79,00, non versata;
- la sanzione di euro di euro 1.308,90, pari al
30% dell'imposta.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va detto che a seguito del parziale sgravio della cartella impugnata disposto dall'Ufficio resistente, va dichiarata, per tale parte corrispondente alla somma di € euro 4.363,00, la cessazione della materia del contendere.
Infatti, a seguito del provvedimento adottato dalla resistente AdE non è più attuale la controversia tra le parti, atteso l'annullamento per tale parte della pretesa fiscale. Le parti, tuttavia, non hanno raggiunto una totale conciliazione stragiudiziale.
Infatti, l'AdE ritiene ancora dovute le somme iscritte al ruolo a titolo di addizionale comunale e di sanzioni.
Invece, il ricorrente invoca l'applicazione della sanzione in misura ridotta, sostenendo che solo a causa dell'errore compiuto dall'Ufficio avrebbe perso tale beneficio in sede di comunicazione di irregolarità, in quanto l'AdE non avrebbe riscontrato nè la procedura CIVIS, né l'istanza di autotutela.
Orbene, la Corte ritiene consivisibile la tesi del ricorrente.
In primo luogo, l'AdE ha erroneamente affermato che la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 471/97 e gli interessi, sono dovuti per l'utilizzo anticipato del credito d'imposta, solo successivamente liquidato, nonostante l'omissione della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, va considerato che il ricorrente ha eccepito e documentato, tramite il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (Quadro RN 2022 x 2021 rigo 37 presente nel cassetto fiscale) che il credito dell'anno precedente utilizzato è di euro 1.953,00 e non il totale di euro 4.363,00 su cui l'Agenzia ha calcolato la sanzione e gli interessi in contestazione.
Poi, va rilevato che qualora l'Ufficio avesse tempestivamente risposto alle richieste molteolici del ricorrente avanzate in fase stragiudiziale, tramite procedura civis, istanza di autotutela ed appuntamenti in ufficio, avrebbe accertato il credito in esame ed emettere una comunicazione definitiva con irrogazione di sanzione in misura ridotta da pagare entro il termine di 30 gg.
Tanto è previsto nella Circolare AdE n. 21/E del 2013, che limita sanzioni ed interessi al credito effettivamente utilizzato ed afferma come "la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. In esito a tali verifiche, qualora riscontri l'esistenza contabile del credito, l'Ufficio
... potrà "scomputare” direttamente l'importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell'articolo
2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, emettere una "comunicazione definitiva" contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente ha diritto di beneficiare della riduzione della sanzione ad un terzo, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, da calcolarsi, al pari degli interessi, sulla parte di credito effettivamente utilizzata euro 1.953,00.
In definitiva, per la parte non comperta dal provvedimento di sgravio parziale la cartella va parzialmente annullata.
L'Ufficio resistente dovrà ricalcolare sanzione (e conseguentemente gli accessori di legge) come sopra indicato.
L'esito del ricorso, l'errore compiuto dal ricorrente nella tardiva presentazione della dichiarazione ed il parziale sgravio delle somme iscritte al ruolo effettuato dall'Ufficio, integrano i gravi motivi per disposrre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso riducendo la sanzione come in parte motiva.
Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, OR
SILVESTRI ENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 744/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 0000138826 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 0000138826 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1208/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, in data 30.5.25, all'AdE Direzione Provinciale di
Avellino, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n 012 2025 00001388 26
000 in epigrafe indicata, notificata il 07.04.2025, contenente invito al pagamento dell'importo comprensivo di sanzioni ed interessi di euro 6.238,10.
L'ADE ha emesso la cartella a seguito della liquidazione e controllo automatizzato della dichiarazione Modello
Unico anno di imposta 2021, ai sensi dell'art. 36 e 54 bis del DPR n. 600/73, avendo riscontrato come dovuta una maggiore imposta Irpef di euro 4.363,00, in seguito al disconoscimento del credito maturato nell'anno
2020, conseguente alla valutazione che la dichiarazione, presentata oltre n. 90 gg. dal termine di scadenza, doveva considerarsi omessa.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale impugnata sulla base dei seguenti motivi di ricorso: illegittimo ed erroneo mancato riconoscimento del credito maturato nell'anno 2020, in quanto la dichiarazione era stata inviata oltre i 90 gg. dalla scadenza del termine di presentazione, ma comunque entro i termini dell'anno successivo;
-2) illegittimo mancato riconoscimento del diritto di credito in sede stragiudiziale, nonostante l'attivazione della procedura CIVIS e l'istanza in autotutela corredata da completa documentazione e richiesta di appuntamento presso la sede del'AdE resistente a seguito del riricevimento della comunicazione di irregolarità; -3) illegittima posizione dell'Ufficio resistente, che ha ritenuto necessario l'invio della cartella per procedere alla valutazione delle ragioni del ricorrente in contrasto con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2013.
L'Ufficio resistente si costituiva ritualmente in giudizio, rilevando di aver controllato la documentazione inviata dal ricorrente e accertato che il credito irpef disconosciuto era invece spettante e già utilizzato negli anni successivi a quello oggetto di controllo.
L'ADE resistente evidenziava di aver disposto lo sgravio parziale della cartella, limitatamente alla somma iscritta al ruolo a titolo di Irpef di euro 4.363,00 maturato nell'anno 2020.
Tuttavia, poiché per l'anno 2020 la dichiarazione doveva considerarsi omessa, erano dovute le seguenti somme: l'addizionale comunale di euro 79,00, non versata;
- la sanzione di euro di euro 1.308,90, pari al
30% dell'imposta.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va detto che a seguito del parziale sgravio della cartella impugnata disposto dall'Ufficio resistente, va dichiarata, per tale parte corrispondente alla somma di € euro 4.363,00, la cessazione della materia del contendere.
Infatti, a seguito del provvedimento adottato dalla resistente AdE non è più attuale la controversia tra le parti, atteso l'annullamento per tale parte della pretesa fiscale. Le parti, tuttavia, non hanno raggiunto una totale conciliazione stragiudiziale.
Infatti, l'AdE ritiene ancora dovute le somme iscritte al ruolo a titolo di addizionale comunale e di sanzioni.
Invece, il ricorrente invoca l'applicazione della sanzione in misura ridotta, sostenendo che solo a causa dell'errore compiuto dall'Ufficio avrebbe perso tale beneficio in sede di comunicazione di irregolarità, in quanto l'AdE non avrebbe riscontrato nè la procedura CIVIS, né l'istanza di autotutela.
Orbene, la Corte ritiene consivisibile la tesi del ricorrente.
In primo luogo, l'AdE ha erroneamente affermato che la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 471/97 e gli interessi, sono dovuti per l'utilizzo anticipato del credito d'imposta, solo successivamente liquidato, nonostante l'omissione della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, va considerato che il ricorrente ha eccepito e documentato, tramite il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (Quadro RN 2022 x 2021 rigo 37 presente nel cassetto fiscale) che il credito dell'anno precedente utilizzato è di euro 1.953,00 e non il totale di euro 4.363,00 su cui l'Agenzia ha calcolato la sanzione e gli interessi in contestazione.
Poi, va rilevato che qualora l'Ufficio avesse tempestivamente risposto alle richieste molteolici del ricorrente avanzate in fase stragiudiziale, tramite procedura civis, istanza di autotutela ed appuntamenti in ufficio, avrebbe accertato il credito in esame ed emettere una comunicazione definitiva con irrogazione di sanzione in misura ridotta da pagare entro il termine di 30 gg.
Tanto è previsto nella Circolare AdE n. 21/E del 2013, che limita sanzioni ed interessi al credito effettivamente utilizzato ed afferma come "la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. In esito a tali verifiche, qualora riscontri l'esistenza contabile del credito, l'Ufficio
... potrà "scomputare” direttamente l'importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell'articolo
2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, emettere una "comunicazione definitiva" contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente ha diritto di beneficiare della riduzione della sanzione ad un terzo, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, da calcolarsi, al pari degli interessi, sulla parte di credito effettivamente utilizzata euro 1.953,00.
In definitiva, per la parte non comperta dal provvedimento di sgravio parziale la cartella va parzialmente annullata.
L'Ufficio resistente dovrà ricalcolare sanzione (e conseguentemente gli accessori di legge) come sopra indicato.
L'esito del ricorso, l'errore compiuto dal ricorrente nella tardiva presentazione della dichiarazione ed il parziale sgravio delle somme iscritte al ruolo effettuato dall'Ufficio, integrano i gravi motivi per disposrre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso riducendo la sanzione come in parte motiva.
Spese compensate.