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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2562/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gloria Banchi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Adriana Pecorini Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.07.2025 le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione per- sonale dei coniugi alle condizioni concordate in udienza e di seguito interamente riportate:
“Le parti concordano che, in caso di malattia, il padre recupererà un solo pomeriggio la settimana successiva.
Nel caso in cui la visita salti per altri motivi, il padre recupererà tutti gli incontri saltati. In caso di visite mediche il padre potrà andare insieme alla madre. Ove sia il padre a decidere di non andare alla visita, il pomeriggio non verrà recuperato.
Le parti concordano che a fine settimana alternati il padre stia con le bambine dal sabato mattina
1 alle 9.30 alla domenica sino alle 17.00 senza pernotti fino a gennaio 2026. Il primo pernotto avver- rà il secondo week end di gennaio 2026 di competenza del padre. Fino a dicembre 2025 incluso il padre nel suo week end riporterà le bambine il sabato alle 19.30 e le recupererà la domenica mat- tina alle 9.30.
Il padre inizierà il nuovo calendario da questo fine settimana.
Durante la settimana il padre starà con le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
19.00 tutte le settimane ed anche il venerdì dalle 16.00 alle 19.30 nelle settimane con week end di competenza della madre.
Le parti proseguiranno con la psicologa.
Nell'estate 2026 il padre trascorrerà con le minori una settimana in una località a non oltre cinque ore di auto, dal 2027 potrà scegliere liberamente la destinazione.
A Pasqua 2026 il padre starà con le bambine da sabato a lunedì di Pasquetta.
A Natale le bambine andranno con la madre in Puglia dalla chiusura della scuola al 2.1. Il padre dal 2027 starà con le bambine dal 3 gennaio all'inizio della scuola e durante tutto il periodo pa- squale.
Le parti concordano sull'affido condiviso, collocamento prevalente delle minori presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, AU percepito integralmente dalla madre, as- segno a carico del padre di € 300 complessivi - €150 per figlia – da versare entro il 5 del mese, ol- tre rivalutazione annuale, spese straordinarie ripartite al 50% come da Protocollo della Corte
d'Appello pro tempore vigente, inclusi i buoni pasto.
Le parti concordano che la resistente si intesterà la Clio con passaggio di proprietà e bollo scaduto
a carico del ricorrente e rinuncia a qualsiasi domanda relativa alla Scenic.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti celebravano matrimonio concordatario in data 01.09.2018 in Gallarate (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in Somma Lombardo (VA), Via Puccini n. 61, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo.
Dalla loro unione nascevano le figlie gemelle e (il 09.07.2020). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale (invero già cessata nel mese di luglio 2023) e la regolamentazione dei rapporti conseguenti.
La Sig.ra si costituiva con comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda sullo status CP_1
2 ma formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene ora decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23.07.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata), tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche, conformi al superiore interesse morale e materiale delle figlie e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 coniugatisi in Gallarate (VA) in data 01.09.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 29, Parte II, Serie A, anno 2018) alle condizioni concor- date dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite, e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui recepiti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
24.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2562/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gloria Banchi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Adriana Pecorini Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.07.2025 le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione per- sonale dei coniugi alle condizioni concordate in udienza e di seguito interamente riportate:
“Le parti concordano che, in caso di malattia, il padre recupererà un solo pomeriggio la settimana successiva.
Nel caso in cui la visita salti per altri motivi, il padre recupererà tutti gli incontri saltati. In caso di visite mediche il padre potrà andare insieme alla madre. Ove sia il padre a decidere di non andare alla visita, il pomeriggio non verrà recuperato.
Le parti concordano che a fine settimana alternati il padre stia con le bambine dal sabato mattina
1 alle 9.30 alla domenica sino alle 17.00 senza pernotti fino a gennaio 2026. Il primo pernotto avver- rà il secondo week end di gennaio 2026 di competenza del padre. Fino a dicembre 2025 incluso il padre nel suo week end riporterà le bambine il sabato alle 19.30 e le recupererà la domenica mat- tina alle 9.30.
Il padre inizierà il nuovo calendario da questo fine settimana.
Durante la settimana il padre starà con le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
19.00 tutte le settimane ed anche il venerdì dalle 16.00 alle 19.30 nelle settimane con week end di competenza della madre.
Le parti proseguiranno con la psicologa.
Nell'estate 2026 il padre trascorrerà con le minori una settimana in una località a non oltre cinque ore di auto, dal 2027 potrà scegliere liberamente la destinazione.
A Pasqua 2026 il padre starà con le bambine da sabato a lunedì di Pasquetta.
A Natale le bambine andranno con la madre in Puglia dalla chiusura della scuola al 2.1. Il padre dal 2027 starà con le bambine dal 3 gennaio all'inizio della scuola e durante tutto il periodo pa- squale.
Le parti concordano sull'affido condiviso, collocamento prevalente delle minori presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, AU percepito integralmente dalla madre, as- segno a carico del padre di € 300 complessivi - €150 per figlia – da versare entro il 5 del mese, ol- tre rivalutazione annuale, spese straordinarie ripartite al 50% come da Protocollo della Corte
d'Appello pro tempore vigente, inclusi i buoni pasto.
Le parti concordano che la resistente si intesterà la Clio con passaggio di proprietà e bollo scaduto
a carico del ricorrente e rinuncia a qualsiasi domanda relativa alla Scenic.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti celebravano matrimonio concordatario in data 01.09.2018 in Gallarate (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in Somma Lombardo (VA), Via Puccini n. 61, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo.
Dalla loro unione nascevano le figlie gemelle e (il 09.07.2020). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale (invero già cessata nel mese di luglio 2023) e la regolamentazione dei rapporti conseguenti.
La Sig.ra si costituiva con comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda sullo status CP_1
2 ma formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene ora decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23.07.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata), tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche, conformi al superiore interesse morale e materiale delle figlie e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 coniugatisi in Gallarate (VA) in data 01.09.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 29, Parte II, Serie A, anno 2018) alle condizioni concor- date dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite, e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui recepiti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
24.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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