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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 786/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 786/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 26 giugno 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 786/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bianco (RC), via M. Macrì n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Strangio, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende ex lege;
Pag. 1 a 15 , sede territoriale di Reggio Calabria, ora d'area Controparte_4 CP_4 metropolitana di Reggio Calabria (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, via Pio XI, trav. , n. CP_5
11-13, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dalle dott.sse , Controparte_6
e dai dott.ri Alberto Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Cuzzucrea, , Pasquale Meduri;
Controparte_10
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_4 pro tempore, e (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che le rappresenta e difende ex lege;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti in data 12.07.2023, Controparte_1 in persona del legale rappresentante , proponeva opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000, notificatale in data 23.06.2023 da
[...]
limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) Controparte_11
09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014; 2)
09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 08.05.2015; 3)
09420150005245165001 (erroneamente indicata in citazione quale 09420150005245165000 ma chiaramente riferibile alla stessa data la corrispondenza degli ulteriori dati identificativi), relativa a contravvenzioni elevate dalla di Reggio Calabria, Area III bis, per violazioni al Parte_1
Codice della Strada, anno 2015, asseritamente notificata il 08.10.2015; 4) 09420190027941036001, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Parte_1 Pt_2
Strada, anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020; 5) 09420190027981973000, relativa a
Pag. 2 a 15 contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, Parte_1 Pt_2 anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020. A fondamento dell'opposizione l'attore eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento quale autonomo vizio della sequela procedimentale nonché, in relazione alle cartelle aventi numeri 09420130012830666001, 09420150002041420001
e 09420150005245165001, l'intervenuta prescrizione del credito data l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Eseguite dal giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo le verifiche preliminari e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata da parte opponente, la prima udienza di comparizione delle parti era differita al 4.1.2024, da cui sono decorsi i termini a ritroso per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2023, si costituiva tardivamente in giudizio l' , sede territoriale di Reggio Calabria, odierno Controparte_4
Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze relative alla fase di riscossione della pretesa creditoria;
contestava, nel merito, la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, avanzando, inoltre, eccezione di ne bis in idem in relazione alle cartelle di pagamento di cui al n.
0942013001283066600 e al n. 0942015000204142000, poiché, con riferimento ad esse, si era già pronunciato il Tribunale di Locri con sentenza n. 311/2023 del 24 maggio 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente il 27.12.2023,
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica Controparte_11 dell'atto introduttivo eseguita da controparte nei confronti della e Parte_1 della e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.01.2024, la e la Parte_1
si costituivano tardivamente in giudizio, chiedendo, in via preliminare, Parte_2 la dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace;
evidenziavano, inoltre, con riferimento alla cartella recante n. 09420150005245165000, che la stessa era stata annullata per effetto della L. n. 197 del 2022.
La prima udienza di comparizione delle parti, differita per impedimento personale del giudice onorario, era celebrata innanzi a quest'ultimo, il quale rilevava la tardività dell'eccezione di incompetenza ex art. 38 co. 3 c.p.c. sollevata dalle Prefetture costituite e rinviava la causa per il prosieguo. La causa, nelle more, riassegnata alla scrivente, subentrata nel ruolo, era rinviata, all'udienza del 20.03.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei
Pag. 3 a 15 termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Rimessa la causa sul ruolo per fare interloquire le parti sull'applicabilità della causa di sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 68 del D.L. n.
18/20 avuto riguardo alla cartella di pagamento n. 09420150005245165001 “Contrav. Codice strada l. 689/81” per l'anno 2015, la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, è bene precisare che la e la si Parte_1 Parte_2 sono costituite in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, prendendo posizione su quanto ex adverso dedotto e formulando difese nel merito, sicché ogni profilo relativo alla valida instaurazione del rapporto processuale con tali parti opposte deve dirsi sanato.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che tutte le parti opposte si sono costituite tardivamente nel presente giudizio, conseguentemente incorrendo nelle decadenze e preclusioni, anche di carattere istruttorio, già maturate al momento della loro rispettiva costituzione.
Ancora in via preliminare, deve ribadirsi che l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalle Prefetture costituite è inammissibile in quanto tardivamente formulata. Il giudice onorario precedentemente titolare del fascicolo non ha rilevato alcun profilo di incompetenza nel corso dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, conseguentemente, la competenza deve considerarsi ormai radicata innanzi al Tribunale adito. A tale riguardo, si reputa altresì opportuno precisare che il rilievo contenuto nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato dal precedente giudice assegnatario del fascicolo in merito all' “eventuale incompetenza di questo giudice come giudice ordinario in luogo del giudice del lavoro” non è condiviso dalla scrivente. In materia sia di opposizione ad ordinanze di ingiunzione, sia di opposizione a cartelle di pagamento, fondate su ordinanze di ingiunzione emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro, non strettamente correlate all'omesso versamento parziale o totale di contributi previdenziali e assistenziali, è prevista tabellarmente l'assegnazione alla Sezione Civile, non rientrando a ben vedere le sanzioni in questione nella materia del Lavoro e della Previdenza (Trib. Nocera Inferiore, n.64/23; Trib. Locri, n. 41/24).
Tanto premesso, il presente giudizio di opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
09420239003428679000, notificata all'opponente da il Controparte_11
23.06.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio
Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014; 2) 09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio
Pag. 4 a 15 Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 08.05.2015; 3) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla , Area III bis, per violazioni al Parte_1
Codice della Strada, anno 2015, asseritamente notificata il 08.10.2015; 4) 09420190027941036001, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Parte_1 Pt_2
Strada, anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020; 5) 09420190027981973000, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, Parte_1 Pt_2 anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento può essere autonomamente impugnata tanto per dedurre fatti estintivi sopravvenuti della pretesa creditoria, così introducendosi un'opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto per contestare i requisiti formali del procedimento con il quale esso si è formato, così introducendo un'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cass., 18.02.2015, n. 3283).
L'opponente ha, nella specie, lamentato: 1) l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento presupposte, quale vizio destinato a ripercuotersi sulla validità degli atti successivi della sequela procedimentale;
2) la prescrizione del credito, limitatamente alle cartelle 09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014; 2) 09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 08.05.2015; 3) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla , Area III bis, per Parte_1 violazioni al Codice della Strada, anno 2015, asseritamente notificata il 08.10.2015.
La domanda deve, pertanto, essere qualificata, in relazione al primo motivo di opposizione come opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto idonea ad incidere sul quomodo dell'esecuzione (cfr. in senso conforme, Cass., 20.12.2021, n. 40763), e, in relazione al secondo motivo di opposizione, come opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria incidente sull'an debeatur (cfr. in senso conforme Trib.
Palmi, n. 145/2024 che richiama, per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto, Trib
Reggio Calabria n. 265/2020; Trib. Locri n. 557/2022; Trib. Locri n. 510/23).
Rispetto a tali motivi di doglianza, in quanto volti a investire tanto la regolarità formale dell'atto opposto, quanto l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore (cfr. tra molte
Cass., 25.10.2024, n. 27737; Cass., 9.3.2022, n. 7716 che ribadisce la facoltà del contribuente, nei
Pag. 5 a 15 giudizi di opposizione, di agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente riscossore, quanto nei confronti dell'ente impositore), con ciò dovendosi disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di ne bis in idem sollevata dall' opposto. Sul CP_4 punto è sufficiente rilevare che il giudizio n. 1545/2022 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di
Locri e conclusosi con la sentenza n. 311/2023 ha avuto ad oggetto l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004007829000, emessa da Controparte_2
, limitatamente, tra le altre, alle cartelle di pagamento n. Controparte_3
09420130012830666000 e n. 09420150002041420000, notificategli in qualità di obbligato principale. Non vi è, pertanto, alcuna coincidenza né soggettiva né oggettiva tra il presente giudizio e quello già instaurato, tanto più se si considera che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, pur essendo previsto il vincolo di solidarietà, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr., sul punto, Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22082). Del resto, l'Ispettorato opposto non ha neppure allegato “se” e “quando” sia passata in giudicato la predetta sentenza che, in ogni caso, nel presente giudizio, non può dispiegare alcuna efficacia diretta o riflessa per volontà dell'ente impositore, anche in considerazione di quanto statuito dall'art. 1306 c.c.. In base al disposto dell'art. 1306 c.c., infatti, allorquando il credito abbia formato oggetto di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali, essa non ha effetto contro gli altri debitori, salva la facoltà di questi ultimi di opporla al creditore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali. Difatti, fermo restando il principio contenuto dall'art. 2909 c.c.- secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- nell'ambito delle obbligazioni solidali, i limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. operano nel senso di escludere l'efficacia del relativo accertamento “contro” gli altri debitori o creditori, ma non a loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306
c.c.: la sentenza non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. È per questo motivo che è necessario che il terzo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.
Ancora, prima di passare all'esame nel merito della domanda, è opportuno precisare che la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta tanto delle Prefetture opposte, quanto dell' non può essere utilizzata ai fini della decisione: i Controparte_3 predetti enti, infatti, si sono costituiti in giudizio oltre il termine di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. (ed,
Pag. 6 a 15 invero, anche oltre il termine di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c.) e, pertanto, sono decaduti dalla facoltà di articolare istanze istruttorie e di produrre documenti.
Tanto precisato, nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Si reputa opportuno, sul piano logico giuridico, esaminare preliminarmente nel merito il motivo di opposizione, qualificato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., relativo alla prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle: 1) 09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il
17.02.2014; 2) 09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il
08.05.2015; 3) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla Parte_1
, Area III bis, per violazioni al Codice della Strada, anno 2015, asseritamente
[...] notificata il 08.10.2015.
Tale motivo di opposizione è meritevole di accoglimento solo in relazione alla pretesa creditoria riferibile alla cartella n. 09420130012830666001 per le ragioni che di seguito si espongono.
Nella specie, l'opponente ha correttamente individuato il termine di prescrizione applicabile in quello quinquennale previsto ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981, venendo in rilievo la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative.
Con riferimento alla cartella n. 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla
, Area III bis, per violazioni al Codice della Strada, l'eccezione Parte_1 di prescrizione è infondata.
Trattandosi di una pretesa creditoria riferibile, come affermato dallo stesso opponente, all'anno
2015, assume, sul punto, rilievo la disciplina dettata nel periodo emergenziale COVID-19, atteso che il quinquennio andrebbe a scadere nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 18/20.
In particolare, il testo del citato articolo 68 dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
Pag. 7 a 15 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Ai sensi del primo comma del richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015, il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che
“L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_12 di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione alcuna fra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento alle sanzioni amministrative, oggetto del presente giudizio, in relazione all'intero territorio nazionale (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n.
11272/24, Corte di Appello di Roma n. 3012/24).
Nel tentativo di fornire un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva della citata disciplina, allora, possono trarsi le seguenti conseguenze:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di
Pag. 8 a 15 ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione si reputa essere la più condivisibile sul piano sistematico e la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale. Se, infatti, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, si è reso opportuno prevedere, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina suddetta non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib. Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi,
n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n. 608/2025).
Ciò posto, nella specie, il termine di prescrizione relativo alla cartella di pagamento
09420150005245165001, sarebbe scaduto nell'anno 2020, anno in cui si è verificato il periodo di sospensione COVID e, pertanto, si ritiene operante ex lege la proroga dei termini di prescrizione di cui all'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015 fino al 31.12.2023 (cfr. in controversia analoga,
Trib. Locri, n. 674/23; si vedano ancora, Trib. Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024). Poiché
l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000, avente ad oggetto anche la suddetta cartella, è stata notificata in data 23.06.2023, il termine di prescrizione quinquennale relativo a tale sanzione non può, allora, dirsi decorso.
Con riferimento alle cartelle opposte relative alle pretese sanzionatorie irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria merita, invece, osservarsi quanto segue.
Pag. 9 a 15 Le pretese sanzionatorie sottese alle cartelle di pagamento n. 09420150002041420001 e n.
09420130012830666001 trovano, in modo incontestato, fondamento, rispettivamente nell'ordinanza-ingiunzione 904/2013, notificata alla società il 23.12.2013, riferita ad una violazione accertata in data 11.11.2010, e nell'ordinanza-ingiunzione n. 334/12, riferita ad una violazione accertata in data 12.10.2010, notificata alla società, per compiuta giacenza, il 31.05.2012. Entrambe le ordinanze di ingiunzione sono state emesse previa contestazione delle infrazioni ivi meglio descritte nei confronti di , nella qualità di autore della violazione, e di Controparte_2
nella qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689 del 1981. Controparte_1
È opportuno, sin da subito, osservare che non coglie nel segno quanto sostenuto dall'opponente in merito all'inefficacia nei suoi confronti degli atti interruttivi della prescrizione notificati all'obbligato principale con riferimento alle suddette pretese creditorie.
In base all'art. 28 della legge 689/1981, l'interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni è regolata delle norme del codice civile;
a sua volta, l'art. 1310
c.c. prescrive che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori. Ne consegue che, in tema di sanzioni amministrative, allorquando si configuri un'ipotesi di solidarietà ai sensi dell'art. 6 della legge
689/81, l'atto interruttivo della prescrizione notificato nei confronti dell'obbligato principale è destinato a dispiegare i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato in solido (cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. 31.10.2024, n.28149 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative,
l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione;
al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali;
l'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra
i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero").
Ne consegue che deve tenersi conto nella valutazione del decorso del termine prescrizionale dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione notificati nei confronti di Controparte_2
Pag. 10 a 15 riferibili alle predette pretese creditorie, nei limiti in cui essi risultano dagli atti utilizzabili nella presente causa.
Orbene, con riferimento alla pretesa creditoria portata nella cartella esattoriale n.
09420150002041420001, nessuna prescrizione può dirsi maturata. Risulta in atti, infatti, la prova di plurimi atti interruttivi della prescrizione notificati nei confronti dell'obbligato principale. Più precisamente, il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto:
- dalla notifica della cartella di pagamento n. 0942015000204142000, eseguita in data
22.04.2015, pacificamente riferita alla medesima pretesa creditoria;
- dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199010164480000, eseguita in data
11.11.2019, in cui è richiamata la cartella di pagamento n. 0942015000204142000 riferita alla medesima pretesa creditoria.
Ne consegue che, anche prescindendo dall'ulteriore atto interruttivo rappresentato dalla costituzione dell'ente impositore e dell'ente riscossore nel giudizio n. 1545/2022 R.G., il decorso del termine prescrizionale rispetto a tale cartella di pagamento non può considerarsi decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Deve, invece, dirsi prescritta la pretesa creditoria indicata nella cartella di pagamento n.
09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014, riportata nell'ordinanza ingiunzione n. 334/12, notificata, per compiuta giacenza, il 31.05.2012.
Rispetto ad essa, infatti, non risulta ritualmente prodotta in atti la prova della notifica della cartella di pagamento e di alcun altro atto interruttivo né nei confronti del coobbligato né nei confronti dell'obbligato principale prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale. Limitando
l'attenzione alla sola documentazione prodotta dall' , in quanto l'unica tempestivamente CP_4 depositata nel rispetto delle preclusioni istruttorie, il primo atto interruttivo della prescrizione afferente alla pretesa creditoria richiamata è costituito dall'intimazione di pagamento n.
09420189007091053000. Tale atto è stato, tuttavia, notificato in data 29.11.2018 e, quindi, quando già era decorso il termine prescrizionale quinquennale. Gli ulteriori documenti prodotti non sono univocamente riconducibili ad una cartella esattoriale riferibile alla medesima pretesa creditoria e, pertanto, non assumono alcun rilievo probatorio, così come irrilevanti sono l'istanza di sgravio – di cui è, invero, dubbia in giurisprudenza la valenza interruttiva della prescrizione - e la costituzione nel giudizio 1545/2022 R.G. dell'ente impositore in quanto, in ogni caso, successive al maturarsi del termine prescrizionale. Sul punto, il Tribunale reputa opportuno precisare che non può avere
Pag. 11 a 15 rilevanza probatoria nel presente in giudizio neppure l'accertamento contenuto nella sentenza n.
311/2023 pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di : come anticipato, Controparte_2 infatti, oltre a non essere stato neppure dedotto il passaggio in giudicato della predetta sentenza (cfr.
Cass. n. 14278 del 13/07/2016), in ogni caso, un tale accertamento non potrebbe essere opposto al coobbligato in solido, in applicazione della regola di cui all'art. 1306 c.c. (cfr. sull'applicabilità della citata norma, Cass., 9.1.2019, n. 303).
Pertanto, va dichiarata la prescrizione della sola pretesa creditoria riportata nella cartella n.
09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di doglianza articolati in giudizio dall'opponente in relazione a tale pretesa, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza qualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve, in prima battuta, affermarsene l'ammissibilità atteso che l'opposizione è stata notificata entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, indicato come primo atto della procedura esecutiva di cui l'opponente è venuto a conoscenza.
In punto di diritto, merita osservarsi che è pacifico nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità il principio della invalidità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio dell'omessa notifica dell'atto presupposto (cfr. Cass. n. 1144 del 18/01/2018: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria
Pag. 12 a 15 a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). Né si può affermare che l'omessa notifica della cartella esattoriale sia stata assorbita – in punto di sequela procedurale – dall'intimazione successiva atteso che quest'ultima non ha il contenuto di dettaglio necessario a soddisfare l'esigenza di informazione e tutela del destinatario alla quale normalmente è deputata la cartella esattoriale (cfr.
Trib. Palmi, n. 147/24; ancora più di recente, Cass. n. 31957 del 11/12/2024 “L'intimazione può essere impugnata per vizi propri, oppure, in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza (ex multis, Cass. 27581/2018)”).
Orbene, nella specie, il motivo di doglianza è certamente fondato in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla
[...]
Area III bis, per violazioni al Codice della Strada, anno 2015, Parte_1 asseritamente notificata il 08.10.2015; 2) 09420190027941036001, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, anno 2018, Parte_1 Pt_2 asseritamente notificata il 13.02.2020; 3) 09420190027981973000, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, anno 2018, Parte_1 Pt_2 asseritamente notificata il 13.02.2020.
Come anticipato in premessa, infatti, non può essere utilizzata la documentazione prodotta dagli enti impositori e dell' con la conseguenza che la circostanza Controparte_3 dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali deve essere processualmente affermata in ragione del mancato deposito della documentazione di riferimento.
Alla pari, il motivo di opposizione si ritiene fondato anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420150002041420001. Non è stata, infatti, prodotta in atti, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, prova della notifica della predetta cartella esattoriale nei confronti della società. Sul punto, è bene chiarire che, se anche il ruolo afferente al debitore principale può farsi valere nei confronti del coobbligato (o dell'obbligato solidale), non si potrebbe, in ogni caso, ritenere che si possa prescindere dalla necessità che la cartella (una apposita cartella) sia notificata anche al secondo, in base al ruolo formato nei confronti del primo (cfr. Trib. Messina, n. 708/25).
Tale conclusione è coerente con la funzione assunta dalla cartella di pagamento nella sequela
Pag. 13 a 15 procedimentale poiché essa assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica.
Deve, in ultimo, essere precisato che non risulta conferente quanto rappresentato, in sede di costituzione in giudizio, dalla in relazione all'intervenuto Parte_1 annullamento ex lege della cartella erroneamente indicata quale avente n.
094201500052451650001, non ricorrendo nella specie i presupposti previsti della l. 197 del 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, va dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella n.
09420130012830666001, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239003428679000 in parte qua, nonché dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000 con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n.
09420150005245165001, 09420190027941036001, 09420190027981973000 e
09420150002041420001.
Ogni altra questione è assorbita.
La parziale reciproca soccombenza, che, come chiarito dalla Suprema Corte, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni (Cass. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022;
Cass. n. 516 del 15/01/2020; Cass. n. 3438 del 22/02/2016), giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite va posta a carico dell'
[...]
, posto che l'accoglimento dell'opposizione è riconducibile ad un'inerzia Controparte_3 imputabile esclusivamente a quest'ultima; esse vanno, invece, integralmente compensate nei confronti dell' , sede territoriale di Reggio Calabria, odierno Controparte_4
Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria, della e Parte_1 della in applicazione del principio secondo cui “ai fini delle spese di Parte_2 lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento
è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di
Pag. 14 a 15 merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716 del 9/03/2022). Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le cause di valore fino a € 26.000,00, attesa la semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate, la natura documentale della lite e la modalità semplificata della decisione, e vanno distratte in favore dell'Avv. Nicola Strangio, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione nei limiti e per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto:
- dichiara prescritto il credito portato dalla cartella n. 09420130012830666001 e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000 in parte qua;
- dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000 con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 09420150005245165001, 09420190027941036001,
09420190027981973000 e 09420150002041420001;
2. compensa, nei rapporti tra l'opponente e , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio in ragione dell'1/3, condannando
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_3 dell'opponente della restante metà, liquidata in € 176,00 per esborsi ed in € 1.693,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Strangio, dichiaratosi antistatario;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e le altre parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 26/7/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 15 a 15
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa iscritta al n. 786/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 26 giugno 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 786/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bianco (RC), via M. Macrì n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Strangio, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende ex lege;
Pag. 1 a 15 , sede territoriale di Reggio Calabria, ora d'area Controparte_4 CP_4 metropolitana di Reggio Calabria (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, via Pio XI, trav. , n. CP_5
11-13, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dalle dott.sse , Controparte_6
e dai dott.ri Alberto Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Cuzzucrea, , Pasquale Meduri;
Controparte_10
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_4 pro tempore, e (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via Del Plebiscito n. 15, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che le rappresenta e difende ex lege;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle controparti in data 12.07.2023, Controparte_1 in persona del legale rappresentante , proponeva opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000, notificatale in data 23.06.2023 da
[...]
limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) Controparte_11
09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014; 2)
09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 08.05.2015; 3)
09420150005245165001 (erroneamente indicata in citazione quale 09420150005245165000 ma chiaramente riferibile alla stessa data la corrispondenza degli ulteriori dati identificativi), relativa a contravvenzioni elevate dalla di Reggio Calabria, Area III bis, per violazioni al Parte_1
Codice della Strada, anno 2015, asseritamente notificata il 08.10.2015; 4) 09420190027941036001, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Parte_1 Pt_2
Strada, anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020; 5) 09420190027981973000, relativa a
Pag. 2 a 15 contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, Parte_1 Pt_2 anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020. A fondamento dell'opposizione l'attore eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento quale autonomo vizio della sequela procedimentale nonché, in relazione alle cartelle aventi numeri 09420130012830666001, 09420150002041420001
e 09420150005245165001, l'intervenuta prescrizione del credito data l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Eseguite dal giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo le verifiche preliminari e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata da parte opponente, la prima udienza di comparizione delle parti era differita al 4.1.2024, da cui sono decorsi i termini a ritroso per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2023, si costituiva tardivamente in giudizio l' , sede territoriale di Reggio Calabria, odierno Controparte_4
Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze relative alla fase di riscossione della pretesa creditoria;
contestava, nel merito, la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, avanzando, inoltre, eccezione di ne bis in idem in relazione alle cartelle di pagamento di cui al n.
0942013001283066600 e al n. 0942015000204142000, poiché, con riferimento ad esse, si era già pronunciato il Tribunale di Locri con sentenza n. 311/2023 del 24 maggio 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente il 27.12.2023,
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica Controparte_11 dell'atto introduttivo eseguita da controparte nei confronti della e Parte_1 della e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.01.2024, la e la Parte_1
si costituivano tardivamente in giudizio, chiedendo, in via preliminare, Parte_2 la dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace;
evidenziavano, inoltre, con riferimento alla cartella recante n. 09420150005245165000, che la stessa era stata annullata per effetto della L. n. 197 del 2022.
La prima udienza di comparizione delle parti, differita per impedimento personale del giudice onorario, era celebrata innanzi a quest'ultimo, il quale rilevava la tardività dell'eccezione di incompetenza ex art. 38 co. 3 c.p.c. sollevata dalle Prefetture costituite e rinviava la causa per il prosieguo. La causa, nelle more, riassegnata alla scrivente, subentrata nel ruolo, era rinviata, all'udienza del 20.03.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei
Pag. 3 a 15 termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Rimessa la causa sul ruolo per fare interloquire le parti sull'applicabilità della causa di sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 68 del D.L. n.
18/20 avuto riguardo alla cartella di pagamento n. 09420150005245165001 “Contrav. Codice strada l. 689/81” per l'anno 2015, la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, è bene precisare che la e la si Parte_1 Parte_2 sono costituite in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, prendendo posizione su quanto ex adverso dedotto e formulando difese nel merito, sicché ogni profilo relativo alla valida instaurazione del rapporto processuale con tali parti opposte deve dirsi sanato.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che tutte le parti opposte si sono costituite tardivamente nel presente giudizio, conseguentemente incorrendo nelle decadenze e preclusioni, anche di carattere istruttorio, già maturate al momento della loro rispettiva costituzione.
Ancora in via preliminare, deve ribadirsi che l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalle Prefetture costituite è inammissibile in quanto tardivamente formulata. Il giudice onorario precedentemente titolare del fascicolo non ha rilevato alcun profilo di incompetenza nel corso dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, conseguentemente, la competenza deve considerarsi ormai radicata innanzi al Tribunale adito. A tale riguardo, si reputa altresì opportuno precisare che il rilievo contenuto nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. pronunciato dal precedente giudice assegnatario del fascicolo in merito all' “eventuale incompetenza di questo giudice come giudice ordinario in luogo del giudice del lavoro” non è condiviso dalla scrivente. In materia sia di opposizione ad ordinanze di ingiunzione, sia di opposizione a cartelle di pagamento, fondate su ordinanze di ingiunzione emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro, non strettamente correlate all'omesso versamento parziale o totale di contributi previdenziali e assistenziali, è prevista tabellarmente l'assegnazione alla Sezione Civile, non rientrando a ben vedere le sanzioni in questione nella materia del Lavoro e della Previdenza (Trib. Nocera Inferiore, n.64/23; Trib. Locri, n. 41/24).
Tanto premesso, il presente giudizio di opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
09420239003428679000, notificata all'opponente da il Controparte_11
23.06.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio
Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014; 2) 09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio
Pag. 4 a 15 Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 08.05.2015; 3) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla , Area III bis, per violazioni al Parte_1
Codice della Strada, anno 2015, asseritamente notificata il 08.10.2015; 4) 09420190027941036001, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Parte_1 Pt_2
Strada, anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020; 5) 09420190027981973000, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, Parte_1 Pt_2 anno 2018, asseritamente notificata il 13.02.2020.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento può essere autonomamente impugnata tanto per dedurre fatti estintivi sopravvenuti della pretesa creditoria, così introducendosi un'opposizione ex art. 615 c.p.c., quanto per contestare i requisiti formali del procedimento con il quale esso si è formato, così introducendo un'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cass., 18.02.2015, n. 3283).
L'opponente ha, nella specie, lamentato: 1) l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento presupposte, quale vizio destinato a ripercuotersi sulla validità degli atti successivi della sequela procedimentale;
2) la prescrizione del credito, limitatamente alle cartelle 09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014; 2) 09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 08.05.2015; 3) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla , Area III bis, per Parte_1 violazioni al Codice della Strada, anno 2015, asseritamente notificata il 08.10.2015.
La domanda deve, pertanto, essere qualificata, in relazione al primo motivo di opposizione come opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto idonea ad incidere sul quomodo dell'esecuzione (cfr. in senso conforme, Cass., 20.12.2021, n. 40763), e, in relazione al secondo motivo di opposizione, come opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria incidente sull'an debeatur (cfr. in senso conforme Trib.
Palmi, n. 145/2024 che richiama, per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto, Trib
Reggio Calabria n. 265/2020; Trib. Locri n. 557/2022; Trib. Locri n. 510/23).
Rispetto a tali motivi di doglianza, in quanto volti a investire tanto la regolarità formale dell'atto opposto, quanto l'esistenza della pretesa creditoria e, più in generale, l'an e il quantum exequatur, sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente riscossore sia dell'ente impositore (cfr. tra molte
Cass., 25.10.2024, n. 27737; Cass., 9.3.2022, n. 7716 che ribadisce la facoltà del contribuente, nei
Pag. 5 a 15 giudizi di opposizione, di agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente riscossore, quanto nei confronti dell'ente impositore), con ciò dovendosi disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di ne bis in idem sollevata dall' opposto. Sul CP_4 punto è sufficiente rilevare che il giudizio n. 1545/2022 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di
Locri e conclusosi con la sentenza n. 311/2023 ha avuto ad oggetto l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004007829000, emessa da Controparte_2
, limitatamente, tra le altre, alle cartelle di pagamento n. Controparte_3
09420130012830666000 e n. 09420150002041420000, notificategli in qualità di obbligato principale. Non vi è, pertanto, alcuna coincidenza né soggettiva né oggettiva tra il presente giudizio e quello già instaurato, tanto più se si considera che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, pur essendo previsto il vincolo di solidarietà, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (cfr., sul punto, Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22082). Del resto, l'Ispettorato opposto non ha neppure allegato “se” e “quando” sia passata in giudicato la predetta sentenza che, in ogni caso, nel presente giudizio, non può dispiegare alcuna efficacia diretta o riflessa per volontà dell'ente impositore, anche in considerazione di quanto statuito dall'art. 1306 c.c.. In base al disposto dell'art. 1306 c.c., infatti, allorquando il credito abbia formato oggetto di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali, essa non ha effetto contro gli altri debitori, salva la facoltà di questi ultimi di opporla al creditore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali. Difatti, fermo restando il principio contenuto dall'art. 2909 c.c.- secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa- nell'ambito delle obbligazioni solidali, i limiti soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. operano nel senso di escludere l'efficacia del relativo accertamento “contro” gli altri debitori o creditori, ma non a loro favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306
c.c.: la sentenza non ha effetto contro coloro che sono rimasti estranei al processo, ma può essere opposta da costoro a chi ne è stato parte se ad essi favorevole. È per questo motivo che è necessario che il terzo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.
Ancora, prima di passare all'esame nel merito della domanda, è opportuno precisare che la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta tanto delle Prefetture opposte, quanto dell' non può essere utilizzata ai fini della decisione: i Controparte_3 predetti enti, infatti, si sono costituiti in giudizio oltre il termine di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. (ed,
Pag. 6 a 15 invero, anche oltre il termine di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c.) e, pertanto, sono decaduti dalla facoltà di articolare istanze istruttorie e di produrre documenti.
Tanto precisato, nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Si reputa opportuno, sul piano logico giuridico, esaminare preliminarmente nel merito il motivo di opposizione, qualificato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., relativo alla prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle: 1) 09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il
17.02.2014; 2) 09420150002041420001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il
08.05.2015; 3) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla Parte_1
, Area III bis, per violazioni al Codice della Strada, anno 2015, asseritamente
[...] notificata il 08.10.2015.
Tale motivo di opposizione è meritevole di accoglimento solo in relazione alla pretesa creditoria riferibile alla cartella n. 09420130012830666001 per le ragioni che di seguito si espongono.
Nella specie, l'opponente ha correttamente individuato il termine di prescrizione applicabile in quello quinquennale previsto ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981, venendo in rilievo la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative.
Con riferimento alla cartella n. 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla
, Area III bis, per violazioni al Codice della Strada, l'eccezione Parte_1 di prescrizione è infondata.
Trattandosi di una pretesa creditoria riferibile, come affermato dallo stesso opponente, all'anno
2015, assume, sul punto, rilievo la disciplina dettata nel periodo emergenziale COVID-19, atteso che il quinquennio andrebbe a scadere nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 18/20.
In particolare, il testo del citato articolo 68 dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
Pag. 7 a 15 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Ai sensi del primo comma del richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015, il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che
“L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_12 di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione alcuna fra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, e quindi anche con riferimento alle sanzioni amministrative, oggetto del presente giudizio, in relazione all'intero territorio nazionale (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib. Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n.
11272/24, Corte di Appello di Roma n. 3012/24).
Nel tentativo di fornire un'interpretazione sistematica, coordinata e non riduttiva della citata disciplina, allora, possono trarsi le seguenti conseguenze:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di
Pag. 8 a 15 ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n. 18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68, D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione si reputa essere la più condivisibile sul piano sistematico e la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale. Se, infatti, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, si è reso opportuno prevedere, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina suddetta non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib. Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi,
n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n. 608/2025).
Ciò posto, nella specie, il termine di prescrizione relativo alla cartella di pagamento
09420150005245165001, sarebbe scaduto nell'anno 2020, anno in cui si è verificato il periodo di sospensione COVID e, pertanto, si ritiene operante ex lege la proroga dei termini di prescrizione di cui all'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015 fino al 31.12.2023 (cfr. in controversia analoga,
Trib. Locri, n. 674/23; si vedano ancora, Trib. Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024). Poiché
l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000, avente ad oggetto anche la suddetta cartella, è stata notificata in data 23.06.2023, il termine di prescrizione quinquennale relativo a tale sanzione non può, allora, dirsi decorso.
Con riferimento alle cartelle opposte relative alle pretese sanzionatorie irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria merita, invece, osservarsi quanto segue.
Pag. 9 a 15 Le pretese sanzionatorie sottese alle cartelle di pagamento n. 09420150002041420001 e n.
09420130012830666001 trovano, in modo incontestato, fondamento, rispettivamente nell'ordinanza-ingiunzione 904/2013, notificata alla società il 23.12.2013, riferita ad una violazione accertata in data 11.11.2010, e nell'ordinanza-ingiunzione n. 334/12, riferita ad una violazione accertata in data 12.10.2010, notificata alla società, per compiuta giacenza, il 31.05.2012. Entrambe le ordinanze di ingiunzione sono state emesse previa contestazione delle infrazioni ivi meglio descritte nei confronti di , nella qualità di autore della violazione, e di Controparte_2
nella qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689 del 1981. Controparte_1
È opportuno, sin da subito, osservare che non coglie nel segno quanto sostenuto dall'opponente in merito all'inefficacia nei suoi confronti degli atti interruttivi della prescrizione notificati all'obbligato principale con riferimento alle suddette pretese creditorie.
In base all'art. 28 della legge 689/1981, l'interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni è regolata delle norme del codice civile;
a sua volta, l'art. 1310
c.c. prescrive che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori. Ne consegue che, in tema di sanzioni amministrative, allorquando si configuri un'ipotesi di solidarietà ai sensi dell'art. 6 della legge
689/81, l'atto interruttivo della prescrizione notificato nei confronti dell'obbligato principale è destinato a dispiegare i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato in solido (cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. 31.10.2024, n.28149 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative,
l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione;
al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali;
l'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi, prevista dall'art. 5 della legge predetta, del concorso di più persone nella commissione della violazione, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra
i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero").
Ne consegue che deve tenersi conto nella valutazione del decorso del termine prescrizionale dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione notificati nei confronti di Controparte_2
Pag. 10 a 15 riferibili alle predette pretese creditorie, nei limiti in cui essi risultano dagli atti utilizzabili nella presente causa.
Orbene, con riferimento alla pretesa creditoria portata nella cartella esattoriale n.
09420150002041420001, nessuna prescrizione può dirsi maturata. Risulta in atti, infatti, la prova di plurimi atti interruttivi della prescrizione notificati nei confronti dell'obbligato principale. Più precisamente, il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto:
- dalla notifica della cartella di pagamento n. 0942015000204142000, eseguita in data
22.04.2015, pacificamente riferita alla medesima pretesa creditoria;
- dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199010164480000, eseguita in data
11.11.2019, in cui è richiamata la cartella di pagamento n. 0942015000204142000 riferita alla medesima pretesa creditoria.
Ne consegue che, anche prescindendo dall'ulteriore atto interruttivo rappresentato dalla costituzione dell'ente impositore e dell'ente riscossore nel giudizio n. 1545/2022 R.G., il decorso del termine prescrizionale rispetto a tale cartella di pagamento non può considerarsi decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Deve, invece, dirsi prescritta la pretesa creditoria indicata nella cartella di pagamento n.
09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014, riportata nell'ordinanza ingiunzione n. 334/12, notificata, per compiuta giacenza, il 31.05.2012.
Rispetto ad essa, infatti, non risulta ritualmente prodotta in atti la prova della notifica della cartella di pagamento e di alcun altro atto interruttivo né nei confronti del coobbligato né nei confronti dell'obbligato principale prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale. Limitando
l'attenzione alla sola documentazione prodotta dall' , in quanto l'unica tempestivamente CP_4 depositata nel rispetto delle preclusioni istruttorie, il primo atto interruttivo della prescrizione afferente alla pretesa creditoria richiamata è costituito dall'intimazione di pagamento n.
09420189007091053000. Tale atto è stato, tuttavia, notificato in data 29.11.2018 e, quindi, quando già era decorso il termine prescrizionale quinquennale. Gli ulteriori documenti prodotti non sono univocamente riconducibili ad una cartella esattoriale riferibile alla medesima pretesa creditoria e, pertanto, non assumono alcun rilievo probatorio, così come irrilevanti sono l'istanza di sgravio – di cui è, invero, dubbia in giurisprudenza la valenza interruttiva della prescrizione - e la costituzione nel giudizio 1545/2022 R.G. dell'ente impositore in quanto, in ogni caso, successive al maturarsi del termine prescrizionale. Sul punto, il Tribunale reputa opportuno precisare che non può avere
Pag. 11 a 15 rilevanza probatoria nel presente in giudizio neppure l'accertamento contenuto nella sentenza n.
311/2023 pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di : come anticipato, Controparte_2 infatti, oltre a non essere stato neppure dedotto il passaggio in giudicato della predetta sentenza (cfr.
Cass. n. 14278 del 13/07/2016), in ogni caso, un tale accertamento non potrebbe essere opposto al coobbligato in solido, in applicazione della regola di cui all'art. 1306 c.c. (cfr. sull'applicabilità della citata norma, Cass., 9.1.2019, n. 303).
Pertanto, va dichiarata la prescrizione della sola pretesa creditoria riportata nella cartella n.
09420130012830666001, relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, anno 2010, asseritamente notificata il 17.02.2014, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di doglianza articolati in giudizio dall'opponente in relazione a tale pretesa, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza qualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve, in prima battuta, affermarsene l'ammissibilità atteso che l'opposizione è stata notificata entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, indicato come primo atto della procedura esecutiva di cui l'opponente è venuto a conoscenza.
In punto di diritto, merita osservarsi che è pacifico nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità il principio della invalidità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio dell'omessa notifica dell'atto presupposto (cfr. Cass. n. 1144 del 18/01/2018: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria
Pag. 12 a 15 a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). Né si può affermare che l'omessa notifica della cartella esattoriale sia stata assorbita – in punto di sequela procedurale – dall'intimazione successiva atteso che quest'ultima non ha il contenuto di dettaglio necessario a soddisfare l'esigenza di informazione e tutela del destinatario alla quale normalmente è deputata la cartella esattoriale (cfr.
Trib. Palmi, n. 147/24; ancora più di recente, Cass. n. 31957 del 11/12/2024 “L'intimazione può essere impugnata per vizi propri, oppure, in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza (ex multis, Cass. 27581/2018)”).
Orbene, nella specie, il motivo di doglianza è certamente fondato in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: 1) 09420150005245165001, relativa a contravvenzioni elevate dalla
[...]
Area III bis, per violazioni al Codice della Strada, anno 2015, Parte_1 asseritamente notificata il 08.10.2015; 2) 09420190027941036001, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, anno 2018, Parte_1 Pt_2 asseritamente notificata il 13.02.2020; 3) 09420190027981973000, relativa a contravvenzioni elevate dalla di per violazioni al Codice della Strada, anno 2018, Parte_1 Pt_2 asseritamente notificata il 13.02.2020.
Come anticipato in premessa, infatti, non può essere utilizzata la documentazione prodotta dagli enti impositori e dell' con la conseguenza che la circostanza Controparte_3 dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali deve essere processualmente affermata in ragione del mancato deposito della documentazione di riferimento.
Alla pari, il motivo di opposizione si ritiene fondato anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420150002041420001. Non è stata, infatti, prodotta in atti, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, prova della notifica della predetta cartella esattoriale nei confronti della società. Sul punto, è bene chiarire che, se anche il ruolo afferente al debitore principale può farsi valere nei confronti del coobbligato (o dell'obbligato solidale), non si potrebbe, in ogni caso, ritenere che si possa prescindere dalla necessità che la cartella (una apposita cartella) sia notificata anche al secondo, in base al ruolo formato nei confronti del primo (cfr. Trib. Messina, n. 708/25).
Tale conclusione è coerente con la funzione assunta dalla cartella di pagamento nella sequela
Pag. 13 a 15 procedimentale poiché essa assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica.
Deve, in ultimo, essere precisato che non risulta conferente quanto rappresentato, in sede di costituzione in giudizio, dalla in relazione all'intervenuto Parte_1 annullamento ex lege della cartella erroneamente indicata quale avente n.
094201500052451650001, non ricorrendo nella specie i presupposti previsti della l. 197 del 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, va dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella n.
09420130012830666001, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239003428679000 in parte qua, nonché dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000 con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n.
09420150005245165001, 09420190027941036001, 09420190027981973000 e
09420150002041420001.
Ogni altra questione è assorbita.
La parziale reciproca soccombenza, che, come chiarito dalla Suprema Corte, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni (Cass. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022;
Cass. n. 516 del 15/01/2020; Cass. n. 3438 del 22/02/2016), giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite va posta a carico dell'
[...]
, posto che l'accoglimento dell'opposizione è riconducibile ad un'inerzia Controparte_3 imputabile esclusivamente a quest'ultima; esse vanno, invece, integralmente compensate nei confronti dell' , sede territoriale di Reggio Calabria, odierno Controparte_4
Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria, della e Parte_1 della in applicazione del principio secondo cui “ai fini delle spese di Parte_2 lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento
è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di
Pag. 14 a 15 merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716 del 9/03/2022). Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le cause di valore fino a € 26.000,00, attesa la semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate, la natura documentale della lite e la modalità semplificata della decisione, e vanno distratte in favore dell'Avv. Nicola Strangio, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione nei limiti e per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto:
- dichiara prescritto il credito portato dalla cartella n. 09420130012830666001 e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000 in parte qua;
- dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420239003428679000 con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 09420150005245165001, 09420190027941036001,
09420190027981973000 e 09420150002041420001;
2. compensa, nei rapporti tra l'opponente e , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio in ragione dell'1/3, condannando
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_3 dell'opponente della restante metà, liquidata in € 176,00 per esborsi ed in € 1.693,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Strangio, dichiaratosi antistatario;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e le altre parti in causa.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 26/7/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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