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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 327 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mssimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 327 /2024 promossa da:
(C.F. nata in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA il 07/03/1995, con il patrocinio dell'avv. CIOCCHETTI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA GORIZIA N. 11 FORLI' presso il difensore avv. CIOCCHETTI LUIGI
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato in [...] il CP_1 C.F._2
15/01/1994 con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in sede
CONCLUSIONI:
All'udienza del 19 settembre 2024, la ricorrente , Parte_1
precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 10 febbraio
2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi nata a [...] il 7 marzo Parte_1
1975 e , nato ad [...] il [...], CP_1
unitisi in matrimonio a TU (LE) in data 28 aprile 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune nell'anno 2014 n° 4 - P 1°, per il quale è già stata pronunziata sempre dal TRIBUNALE di FORLI' la separazione giudiziale nel procedimento n. 2478/2022 R.G., con sentenza del 14 aprile 2023 notificata al Sig. , ordinando all'Ufficiale Civile del Comune di CP_1
Forlì, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Pubblici Registri Anagrafici. Spese
compensate.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.02.2024 Parte_1
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in TU (LE) in data 28.04.2014. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 2 luglio 2024, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
intervenuto il Pubblico Ministero in data 15.03.2024, la causa, istruita tramite produzioni documentali, all'udienza del 19 settembre 2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a TU (LE) in data 28.04.2014, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
TU (LE) dell'anno 2014, Atto n. 4, Parte 1, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia del marito, dal
Tribunale di Forlì in data 14 aprile 2023 e pubblicata il 26 aprile 2023, ed essendo trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (udienza tenutasi in data 15 novembre 2022), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente - la quale ha insistito nella richiesta di divorzio ed affermato di avere perso completamente i contatti con il marito, del quale ignora l'attuale residenza o domicilio, e ciò già a partire dai giorni immediatamente successivi la celebrazione del matrimonio, ancor prima della domanda di separazione - e dal comportamento processuale del resistente che è rimasto contumace nel presente giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione morale e materiale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la ricorrente continua a vivere a Forlì, mentre il resistente non ha mai avuto residenza in Italia.
Avendo le parti contratto matrimonio civile, dovrà pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile, e non la cessazione degli effetti civili.
3.Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (tenuto che, trattandosi di attività non complessa, deve farsi riferimento agli importi minimi previsti per i procedimenti di valore indeterminabile-complessità bassa, quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), seguono la soccombenza e quindi devono porsi a carico del convenuto ed a favore dello Stato per essere stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine di
Forlì Cesena con delibera del 5 marzo 2024.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste delle parti e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a TU (LE) in data
28.04.2014 tra , nata in [...] il Parte_1 07/03/1995, e , nato in [...] il [...], trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'anno 2014, atto numero 4, parte 1; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TU (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2014 Atto n° 4 Parte 1); dichiara che perde il diritto di Parte_1
aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € 98,00 per spese ed € 2.906,00 per compenso professionale (€
851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva e € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Presidente Il Giudice rel. ed est. dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mssimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel ed est. dott.ssa Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 327 /2024 promossa da:
(C.F. nata in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA il 07/03/1995, con il patrocinio dell'avv. CIOCCHETTI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA GORIZIA N. 11 FORLI' presso il difensore avv. CIOCCHETTI LUIGI
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato in [...] il CP_1 C.F._2
15/01/1994 con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in sede
CONCLUSIONI:
All'udienza del 19 settembre 2024, la ricorrente , Parte_1
precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 10 febbraio
2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi nata a [...] il 7 marzo Parte_1
1975 e , nato ad [...] il [...], CP_1
unitisi in matrimonio a TU (LE) in data 28 aprile 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune nell'anno 2014 n° 4 - P 1°, per il quale è già stata pronunziata sempre dal TRIBUNALE di FORLI' la separazione giudiziale nel procedimento n. 2478/2022 R.G., con sentenza del 14 aprile 2023 notificata al Sig. , ordinando all'Ufficiale Civile del Comune di CP_1
Forlì, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Pubblici Registri Anagrafici. Spese
compensate.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.02.2024 Parte_1
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in TU (LE) in data 28.04.2014. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 2 luglio 2024, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
intervenuto il Pubblico Ministero in data 15.03.2024, la causa, istruita tramite produzioni documentali, all'udienza del 19 settembre 2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a TU (LE) in data 28.04.2014, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
TU (LE) dell'anno 2014, Atto n. 4, Parte 1, deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia del marito, dal
Tribunale di Forlì in data 14 aprile 2023 e pubblicata il 26 aprile 2023, ed essendo trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (udienza tenutasi in data 15 novembre 2022), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente - la quale ha insistito nella richiesta di divorzio ed affermato di avere perso completamente i contatti con il marito, del quale ignora l'attuale residenza o domicilio, e ciò già a partire dai giorni immediatamente successivi la celebrazione del matrimonio, ancor prima della domanda di separazione - e dal comportamento processuale del resistente che è rimasto contumace nel presente giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione morale e materiale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la ricorrente continua a vivere a Forlì, mentre il resistente non ha mai avuto residenza in Italia.
Avendo le parti contratto matrimonio civile, dovrà pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile, e non la cessazione degli effetti civili.
3.Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (tenuto che, trattandosi di attività non complessa, deve farsi riferimento agli importi minimi previsti per i procedimenti di valore indeterminabile-complessità bassa, quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), seguono la soccombenza e quindi devono porsi a carico del convenuto ed a favore dello Stato per essere stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine di
Forlì Cesena con delibera del 5 marzo 2024.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste delle parti e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a TU (LE) in data
28.04.2014 tra , nata in [...] il Parte_1 07/03/1995, e , nato in [...] il [...], trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'anno 2014, atto numero 4, parte 1; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TU (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2014 Atto n° 4 Parte 1); dichiara che perde il diritto di Parte_1
aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € 98,00 per spese ed € 2.906,00 per compenso professionale (€
851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva e € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Presidente Il Giudice rel. ed est. dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi