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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000068/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000068/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla PIAZZA GARIBALDI N. 43 70123 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. CINCOTTA GIUSEPPE (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE
contro
C.F. ) elettivamente domicil. alla VIA Controparte_1 P.IVA_2
ACQUAVIVA D'ARAGONA N. 3 70014 CONVERSANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. GRATTAGLIANO MARCO (C.F. OPPOSTA C.F._2
1 All'udienza del 18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1799/2012, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, emesso, ad istanza della dal Tribunale Controparte_1
di Bari – sezione distaccata di Monopoli - in data 30.11.2012, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.083,37 (oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002
e spese legali), quale corrispettivo per l'acquisto di uno spazio pubblicitario sulla rivista “Be Quality & Style”.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto che: Parte_1
- in data 20.6.2011 aveva acquistato dalla opposta uno spazio pubblicitario su una rivista a tiratura nazionale, la cui uscita era stata concordata per il mese di febbraio 2012 al prezzo di € 3.924,00, versando nel novembre 2011 la somma di € 981,00;
- le era stato altresì spiegato che detta rivista “Be Quality & Style” sarebbe stata distribuita in tutte le edicole a livello nazionale, promettendo quindi una pubblicità estesa e rivolta a una estesissima collettività;
- recandosi in edicola nel mese di febbraio 2012, con rammarico aveva scoperto che la rivista non era in edicola e/o non era stato inserito lo spazio pubblicitario;
- solo nel mese di maggio 2012, le era stata inviata copia della rivista ove risultava pubblicato lo spazio pubblicitario, ma verificando aveva scoperto che la “presentazione pubblicitaria” era difforme da quella pattuita;
2 - recandosi nelle edicole dell'isola di Lipari e a Messina, aveva scoperto che in realtà tale rivista non era in vendita;
- in data 30.7.2012, precedente alla scadenza del saldo pattuito per l'1.8.2012, a mezzo fax e raccomandata A/R, aveva inviato missiva con cui aveva rappresentato:
l'indeterminatezza della prestazione pubblicitaria pattuita e comunque l'inesatto adempimento della stessa;
la violazione degli obblighi di informazione, buona fede che devono accompagnare l'intero rapporto contrattuale tra le parti, sia nella fase delle trattative che nel corso di esecuzione del contratto;
il mancato funzionamento dei recapiti telefonici indicati nel contratto e l'impossibilità di accesso al sito internet;
la mancata consegna di copia del contratto debitamente sottoscritto dalle parti;
la richiesta di risoluzione del contratto per esclusivo inadempimento della opposta con richiesta di ripetizione della prima rata versata;
- parte opposta, riscontrando tale missiva, non solo si era limitata a contestare genericamente le argomentazioni sollevate, osservando che al caso di specie non si applica il Codice del Consumo (mai richiamato), ma aveva eccepito la morosità della seconda rata e richiesto il pagamento di una penale pari al 75% in più del prezzo pattuito per un totale dovuto di 12.083,37 (anziché di € 2.943,00) oltre a interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002;
- quest'ultima nota era stata quindi contestata integralmente con comunicazione dell'8.9.2012.
Parte opponente ha concluso chiedendo a questo Tribunale: di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; in via subordinata, di accertare l'inadempimento dell'opposta ai fini dell'applicazione dell'art. 1460 c.c.; di accertare
3 la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale, sia nella fase di formazione e di esecuzione del contratto, al fine di intervenire sul contenuto del contratto per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti;
in via ulteriormente gradata, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. e, sull'importo eventualmente dovuto, l'applicazione degli interessi legali;
conseguentemente, revocare e/o annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione della domma di € 981,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 20.6.2013, si è costituita in giudizio la chiedendo a questo Tribunale di rigettare l'opposizione e Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto che:
- l'opponente con ordine n. 1722 del 20.6.2011 aveva acquistato dalla stessa uno spazio pubblicitario (½ pagina + ½ pagina omaggio) sulla rivista “Be Quality & Style”, nel numero di febbraio 2012 e con area nazionale di veicolazione;
- aveva applicato, al prezzo di listino di € 10.947,00 (iva esclusa), lo sconto di € 7.527,00
(iva esclusa), sicché il servizio era stato fornito alla per l'importo finale Parte_1
di € 3.924,00 (iva e spese imponibili incluse);
- le parti avevano concordato che il pagamento di detto importo dovesse avvenire in due rate, di cui la prima parte dell'importo di € 981,00 con scadenza 2.11.2011 e la seconda dell'importo di € 2.943,00 con scadenza 1.8.2012;
- dopo il regolare pagamento della prima rata la si era resa morosa del Parte_1
pagamento della seconda rata, sebbene la stessa avesse da parte sua adempiuto
4 fedelmente la propria obbligazione, nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte dalla società opponente, sia con riguardo alla pubblicazione sia con riguardo alla diffusione della rivista “Be Quality & Style” sul territorio internazionale;
- con lettera raccomandata a/r del 30.7.2012, a distanza di oltre un anno dall'ordine n.
1722, la società opponente, al solo fine di risolvere capziosamente il contratto stipulato il 20.6.2011, non più confacente alle proprie esigenze commerciali, aveva lamentato inconsistenti ed infondate inadempienze della stessa, richiamando altresì l'estraneo istituto del recesso, trattandosi di transazione avvenuta tra soggetti qualificati professionisti e non consumatori;
- le clausole contrattuali erano state specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341
e 1342 cc;
- l'articolo 2, comma secondo, delle condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritto, prevedeva che << il committente riconosce che il periodo di pubblicazione dell'inserzione indicato nell'ordine ha natura puramente indicativa la Concessionaria
e/o l potranno nell'ambito della loro insindacabile politica aziendale CP_2
anticipare o posticipare per un periodo di 12 mesi la pubblicazione dell'inserzione…>>;
- aveva adempiuto regolarmente alla propria obbligazione sia relativamente all'obbligazione sia alla diffusione della rivista sul territorio nazionale.
In data 20.1.2021 l'Avv. Marco Grattagliano ha comunicato di avere rinunciato al mandato per la difesa della opposta Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.2.2025, fissata
5 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che la società opposta - che ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento (oltre che di una penale) del corrispettivo della vendita di uno spazio pubblicitario sulla rivista “Be Quality & Style” a tiratura nazionale in danno della
– non ha provato, come dedotto da quest'ultima, l'adempimento della Parte_2
propria prestazione.
Invero, agli atti non si rinviene alcun elemento da cui dedurre l'adempimento dell'obbligazione assunta. E, ciò, - a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata, in via subordinata, ex art. 1460 cc, dalla società opponente - basterebbe per la revoca del decreto ingiuntivo.
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (v. tra le tante, Cass., 2015/826).
6 Va, però, esaminata in primis la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto proposta in via principale dalla parte opponente.
La domanda è fondata.
Infatti, la società opponente, in data 20.6.2011, sottoscrisse con la un Controparte_1
contratto con cui acquistò, al prezzo di € 3.924,00, uno spazio pubblicitario su una rivista a tiratura nazionale, la “Be Quality & Style”, la cui uscita era stata fissata per il mese di febbraio 2012, come si legge nel contratto in atti, versando un acconto di €
981,00.
Al tempo stesso, però, al contratto erano allegate, come parte integrante dello stesso, condizioni generali che, tra l'altro, all'art. 2, prevedevano: << … 2.2 Il committente prende atto che la concessionaria potrà, nell'ambito della sua insindacabile politica aziendale, ritardare di un periodo massimo di 12 mesi la pubblicazione della presentazione nonché effettuarla su una testata di riferimento oppure modificare il nome dell'iniziativa editoriale purché la testata di riferimento abbia contenuto similare.
Il committente riconosce che in ogni caso il periodo di pubblicazione della presentazione ha natura indicativa. La concessionaria avrà diritto di anticipare oppure posticipare detto periodo curando la pubblicazione in tempi e date successivi nei limiti degli spazi disponibili.
2.3 Il concessionario prende atto e riconosce che la concessionaria non garantisce la tiratura della testata di riferimento, prende altresì atto che la diffusione della testata di riferimento avviene con gli usuali canali distributivi.
2.4 Il committente prende atto e riconosce che nell'ipotesi in cui la distribuzione della testata di riferimento prevista nell'ordine, nella “voce area di veicolazione”, “livello nazionale” con tale dicitura si intende che la testata di riferimento verrà distribuita nelle
7 sole edicole scelte dall'editore. Inoltre, il committente prende atto e riconosce che la testata di riferimento potrà essere distribuita anche solo in alcune delle regioni italiane a insindacabile giudizio dell'editore o della concessionaria nell'ipotesi in cui ritengano l'esclusione delle regioni comunque idonee per il perseguimento dello scopo pubblicitario della testata di riferimento … >>.
In sostanza, l'acquirente decise di acquistare uno spazio pubblicitario per un determinato mese (nel caso in esame febbraio 2012) su una determinata rivista a tiratura nazionale, ma il contratto prevedeva la possibilità per la - a suo Controparte_1
insindacabile giudizio e quindi anche a prescindere dalle esigenze, imprenditoriali e commerciali della controparte, che avevano determinato la sottoscrizione del contratto
- di ritardare la pubblicazione fino a 12 mesi << curando la pubblicazione in tempi e date successivi nei limiti degli spazi disponibili >>, di modificare la testata su cui pubblicare lo spazio acquistato e di modificare il nome dell'iniziativa editoriale.
Inoltre, le condizioni generali di contratto consentivano alla opposta di non garantire la tiratura della testata di riferimento (precedentemente indicata come nazionale), di non distribuirla in tutte le regioni e di consegnarla esclusivamente a edicole di sua scelta.
Alla luce di quanto sopra, emerge che il regolamento contrattuale non consentiva di determinare l'oggetto dell'accordo non essendo stabiliti i tempi, il contenuto e i modi della prestazione concordata a carico della rimessi alla esclusiva Controparte_1
discrezionalità di quest'ultima.
Dalla lettura del regolamento contrattuale, emerge, infatti, l'indeterminatezza della prestazione da eseguire e, quindi, l'incertezza della sua effettiva esecuzione (prevista, peraltro, solo << nei limiti degli spazi disponibili >>), avulsa da ogni puntualizzazione idonea a dare concretezza e certezza alle obbligazioni assunte dall'opposta e rimessa
8 unicamente alla valutazione discrezionale di quest'ultima attraverso scelte non prevedibili.
E, ciò, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto detto oggetto possa essere in concreto definito con riferimento ad elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione di esso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine, così che dallo stesso contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto stesso, onde non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del rapporto, come il comportamento successivo delle parti (v. Cass., 2007, n. 6519; Cass. 1987, n. 2007; 1983, n.
5421; 1979, n. 534; 1976, n. 743).
Alla luce di quanto sopra, il contratto va dichiarato nullo ai sensi degli articoli 1346 e
1418 cc per indeterminatezza dell'oggetto.
Va, conseguentemente, accolta la domanda della società opponente di condanna della controparte alla restituzione dell'acconto versato di € 981,00, oltre, come richiesto, agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, stante la retroattività della dichiarazione di nullità del contratto per cui è causa.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
9 (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1799/2012 emesso, ad istanza della dal Tribunale di Controparte_1
Bari – sezione distaccata di Monopoli - in data 30.11.2012;
dichiara nullo il contratto intervenuto tra la e la in data Parte_1 Controparte_1
20.6.2011;
condanna la a restituire alla la somma di € 981,00, Controparte_1 Parte_1
oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna, altresì, la a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 16 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000068/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla PIAZZA GARIBALDI N. 43 70123 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. CINCOTTA GIUSEPPE (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE
contro
C.F. ) elettivamente domicil. alla VIA Controparte_1 P.IVA_2
ACQUAVIVA D'ARAGONA N. 3 70014 CONVERSANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. GRATTAGLIANO MARCO (C.F. OPPOSTA C.F._2
1 All'udienza del 18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1799/2012, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, emesso, ad istanza della dal Tribunale Controparte_1
di Bari – sezione distaccata di Monopoli - in data 30.11.2012, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.083,37 (oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002
e spese legali), quale corrispettivo per l'acquisto di uno spazio pubblicitario sulla rivista “Be Quality & Style”.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto che: Parte_1
- in data 20.6.2011 aveva acquistato dalla opposta uno spazio pubblicitario su una rivista a tiratura nazionale, la cui uscita era stata concordata per il mese di febbraio 2012 al prezzo di € 3.924,00, versando nel novembre 2011 la somma di € 981,00;
- le era stato altresì spiegato che detta rivista “Be Quality & Style” sarebbe stata distribuita in tutte le edicole a livello nazionale, promettendo quindi una pubblicità estesa e rivolta a una estesissima collettività;
- recandosi in edicola nel mese di febbraio 2012, con rammarico aveva scoperto che la rivista non era in edicola e/o non era stato inserito lo spazio pubblicitario;
- solo nel mese di maggio 2012, le era stata inviata copia della rivista ove risultava pubblicato lo spazio pubblicitario, ma verificando aveva scoperto che la “presentazione pubblicitaria” era difforme da quella pattuita;
2 - recandosi nelle edicole dell'isola di Lipari e a Messina, aveva scoperto che in realtà tale rivista non era in vendita;
- in data 30.7.2012, precedente alla scadenza del saldo pattuito per l'1.8.2012, a mezzo fax e raccomandata A/R, aveva inviato missiva con cui aveva rappresentato:
l'indeterminatezza della prestazione pubblicitaria pattuita e comunque l'inesatto adempimento della stessa;
la violazione degli obblighi di informazione, buona fede che devono accompagnare l'intero rapporto contrattuale tra le parti, sia nella fase delle trattative che nel corso di esecuzione del contratto;
il mancato funzionamento dei recapiti telefonici indicati nel contratto e l'impossibilità di accesso al sito internet;
la mancata consegna di copia del contratto debitamente sottoscritto dalle parti;
la richiesta di risoluzione del contratto per esclusivo inadempimento della opposta con richiesta di ripetizione della prima rata versata;
- parte opposta, riscontrando tale missiva, non solo si era limitata a contestare genericamente le argomentazioni sollevate, osservando che al caso di specie non si applica il Codice del Consumo (mai richiamato), ma aveva eccepito la morosità della seconda rata e richiesto il pagamento di una penale pari al 75% in più del prezzo pattuito per un totale dovuto di 12.083,37 (anziché di € 2.943,00) oltre a interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002;
- quest'ultima nota era stata quindi contestata integralmente con comunicazione dell'8.9.2012.
Parte opponente ha concluso chiedendo a questo Tribunale: di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; in via subordinata, di accertare l'inadempimento dell'opposta ai fini dell'applicazione dell'art. 1460 c.c.; di accertare
3 la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale, sia nella fase di formazione e di esecuzione del contratto, al fine di intervenire sul contenuto del contratto per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti;
in via ulteriormente gradata, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. e, sull'importo eventualmente dovuto, l'applicazione degli interessi legali;
conseguentemente, revocare e/o annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione della domma di € 981,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 20.6.2013, si è costituita in giudizio la chiedendo a questo Tribunale di rigettare l'opposizione e Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto che:
- l'opponente con ordine n. 1722 del 20.6.2011 aveva acquistato dalla stessa uno spazio pubblicitario (½ pagina + ½ pagina omaggio) sulla rivista “Be Quality & Style”, nel numero di febbraio 2012 e con area nazionale di veicolazione;
- aveva applicato, al prezzo di listino di € 10.947,00 (iva esclusa), lo sconto di € 7.527,00
(iva esclusa), sicché il servizio era stato fornito alla per l'importo finale Parte_1
di € 3.924,00 (iva e spese imponibili incluse);
- le parti avevano concordato che il pagamento di detto importo dovesse avvenire in due rate, di cui la prima parte dell'importo di € 981,00 con scadenza 2.11.2011 e la seconda dell'importo di € 2.943,00 con scadenza 1.8.2012;
- dopo il regolare pagamento della prima rata la si era resa morosa del Parte_1
pagamento della seconda rata, sebbene la stessa avesse da parte sua adempiuto
4 fedelmente la propria obbligazione, nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte dalla società opponente, sia con riguardo alla pubblicazione sia con riguardo alla diffusione della rivista “Be Quality & Style” sul territorio internazionale;
- con lettera raccomandata a/r del 30.7.2012, a distanza di oltre un anno dall'ordine n.
1722, la società opponente, al solo fine di risolvere capziosamente il contratto stipulato il 20.6.2011, non più confacente alle proprie esigenze commerciali, aveva lamentato inconsistenti ed infondate inadempienze della stessa, richiamando altresì l'estraneo istituto del recesso, trattandosi di transazione avvenuta tra soggetti qualificati professionisti e non consumatori;
- le clausole contrattuali erano state specificamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341
e 1342 cc;
- l'articolo 2, comma secondo, delle condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritto, prevedeva che << il committente riconosce che il periodo di pubblicazione dell'inserzione indicato nell'ordine ha natura puramente indicativa la Concessionaria
e/o l potranno nell'ambito della loro insindacabile politica aziendale CP_2
anticipare o posticipare per un periodo di 12 mesi la pubblicazione dell'inserzione…>>;
- aveva adempiuto regolarmente alla propria obbligazione sia relativamente all'obbligazione sia alla diffusione della rivista sul territorio nazionale.
In data 20.1.2021 l'Avv. Marco Grattagliano ha comunicato di avere rinunciato al mandato per la difesa della opposta Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.2.2025, fissata
5 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che la società opposta - che ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento (oltre che di una penale) del corrispettivo della vendita di uno spazio pubblicitario sulla rivista “Be Quality & Style” a tiratura nazionale in danno della
– non ha provato, come dedotto da quest'ultima, l'adempimento della Parte_2
propria prestazione.
Invero, agli atti non si rinviene alcun elemento da cui dedurre l'adempimento dell'obbligazione assunta. E, ciò, - a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata, in via subordinata, ex art. 1460 cc, dalla società opponente - basterebbe per la revoca del decreto ingiuntivo.
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (v. tra le tante, Cass., 2015/826).
6 Va, però, esaminata in primis la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto proposta in via principale dalla parte opponente.
La domanda è fondata.
Infatti, la società opponente, in data 20.6.2011, sottoscrisse con la un Controparte_1
contratto con cui acquistò, al prezzo di € 3.924,00, uno spazio pubblicitario su una rivista a tiratura nazionale, la “Be Quality & Style”, la cui uscita era stata fissata per il mese di febbraio 2012, come si legge nel contratto in atti, versando un acconto di €
981,00.
Al tempo stesso, però, al contratto erano allegate, come parte integrante dello stesso, condizioni generali che, tra l'altro, all'art. 2, prevedevano: << … 2.2 Il committente prende atto che la concessionaria potrà, nell'ambito della sua insindacabile politica aziendale, ritardare di un periodo massimo di 12 mesi la pubblicazione della presentazione nonché effettuarla su una testata di riferimento oppure modificare il nome dell'iniziativa editoriale purché la testata di riferimento abbia contenuto similare.
Il committente riconosce che in ogni caso il periodo di pubblicazione della presentazione ha natura indicativa. La concessionaria avrà diritto di anticipare oppure posticipare detto periodo curando la pubblicazione in tempi e date successivi nei limiti degli spazi disponibili.
2.3 Il concessionario prende atto e riconosce che la concessionaria non garantisce la tiratura della testata di riferimento, prende altresì atto che la diffusione della testata di riferimento avviene con gli usuali canali distributivi.
2.4 Il committente prende atto e riconosce che nell'ipotesi in cui la distribuzione della testata di riferimento prevista nell'ordine, nella “voce area di veicolazione”, “livello nazionale” con tale dicitura si intende che la testata di riferimento verrà distribuita nelle
7 sole edicole scelte dall'editore. Inoltre, il committente prende atto e riconosce che la testata di riferimento potrà essere distribuita anche solo in alcune delle regioni italiane a insindacabile giudizio dell'editore o della concessionaria nell'ipotesi in cui ritengano l'esclusione delle regioni comunque idonee per il perseguimento dello scopo pubblicitario della testata di riferimento … >>.
In sostanza, l'acquirente decise di acquistare uno spazio pubblicitario per un determinato mese (nel caso in esame febbraio 2012) su una determinata rivista a tiratura nazionale, ma il contratto prevedeva la possibilità per la - a suo Controparte_1
insindacabile giudizio e quindi anche a prescindere dalle esigenze, imprenditoriali e commerciali della controparte, che avevano determinato la sottoscrizione del contratto
- di ritardare la pubblicazione fino a 12 mesi << curando la pubblicazione in tempi e date successivi nei limiti degli spazi disponibili >>, di modificare la testata su cui pubblicare lo spazio acquistato e di modificare il nome dell'iniziativa editoriale.
Inoltre, le condizioni generali di contratto consentivano alla opposta di non garantire la tiratura della testata di riferimento (precedentemente indicata come nazionale), di non distribuirla in tutte le regioni e di consegnarla esclusivamente a edicole di sua scelta.
Alla luce di quanto sopra, emerge che il regolamento contrattuale non consentiva di determinare l'oggetto dell'accordo non essendo stabiliti i tempi, il contenuto e i modi della prestazione concordata a carico della rimessi alla esclusiva Controparte_1
discrezionalità di quest'ultima.
Dalla lettura del regolamento contrattuale, emerge, infatti, l'indeterminatezza della prestazione da eseguire e, quindi, l'incertezza della sua effettiva esecuzione (prevista, peraltro, solo << nei limiti degli spazi disponibili >>), avulsa da ogni puntualizzazione idonea a dare concretezza e certezza alle obbligazioni assunte dall'opposta e rimessa
8 unicamente alla valutazione discrezionale di quest'ultima attraverso scelte non prevedibili.
E, ciò, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto detto oggetto possa essere in concreto definito con riferimento ad elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione di esso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine, così che dallo stesso contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto stesso, onde non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del rapporto, come il comportamento successivo delle parti (v. Cass., 2007, n. 6519; Cass. 1987, n. 2007; 1983, n.
5421; 1979, n. 534; 1976, n. 743).
Alla luce di quanto sopra, il contratto va dichiarato nullo ai sensi degli articoli 1346 e
1418 cc per indeterminatezza dell'oggetto.
Va, conseguentemente, accolta la domanda della società opponente di condanna della controparte alla restituzione dell'acconto versato di € 981,00, oltre, come richiesto, agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, stante la retroattività della dichiarazione di nullità del contratto per cui è causa.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
9 (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1799/2012 emesso, ad istanza della dal Tribunale di Controparte_1
Bari – sezione distaccata di Monopoli - in data 30.11.2012;
dichiara nullo il contratto intervenuto tra la e la in data Parte_1 Controparte_1
20.6.2011;
condanna la a restituire alla la somma di € 981,00, Controparte_1 Parte_1
oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna, altresì, la a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 16 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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