Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2025, proposto da
Ge.Te.T. S.p.A. (Gestione Tesorerie e Tributi), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6045198CD, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Rovella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
a) delle determinazioni nn. 67/2025 e 89/2025 con le quali è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montecorvino Rovella per un periodo di cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni, CIG B6045198CD (cfr. Doc.1 e Doc.2);
b) della nota n.prot. 8386 del 19.5.2025 con cui il RUP ha chiesto a GE SP di fornire maggiori dettagli e spiegazioni in relazione al punto 6 dell'Offerta tecnica presentata, in cui è indicato il “Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, con liquidazione annuale”, consistente nell'addebito al 31 dicembre di ciascun anno di un tasso passivo pari all'Euribor a tre mesi maggiorato dello spread indicato in offerta e che la Commissione aveva ritenuto di non tenere in considerazione in quanto non previsto dalla documentazione di gara (cfr. Doc.3);
c) della nota n. prot. 0012110 dell'8.7.2025 con cui si è avviato il procedimento ai fini della declaratoria della mancata aggiudicazione della gara a GE s.p.a. e dell'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria numero 217035 prestata ex art. 106 D.lgs. 36/2023 a garanzia della serietà dell'offerta (cfr. Doc.4);
d) della determina n. 475 del 29.07.2025 con cui si è dichiarata la mancata aggiudicazione della gara della procedura di gara CIG B6045198CD per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montecorvino Rovella a GE s.p.a., prima classificata, e si è escussa la garanzia fideiussoria provvisoria prestata n. 2170350 prestata dalla GE s.p.a. e rilasciata da REVO Insurance S.p.A. Agenzia di Napoli NPM FLEGREA- Napoli Subagente 300 (cfr. Doc.5);
e) della nota del 07.08.2025, prot. entrata GE s.p.a. n.659 del 07.08.2025 con cui si è disposta l'escussione della fideiussione provvisoria concedendo gg. 15 per il pagamento (cfr. Doc.6);
f) della nota del 5.9.2025 con cui si è confermata la legittimità della Determina n. 475/2025 (cfr. Doc.7);
g) dei verbali di gara tutti (Doc.8);
h) del bando (cfr. Doc.9.1) e del disciplinare di gara (cfr. Doc.9.2) laddove non ha previsto la misura del tasso di interesse passivo maggiorato dello spread per le anticipazioni di cassa in violazione dell'art. 22 D.lgs. 267/2000;
i) di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente, comunque lesivo dei diritti ed interessi legittimi della società ricorrente, ivi compresa la nota n. prot. 16698/2025 del 16.9.2025, con cui si è confermato l'avvenuto accredito delle somme di cui alla polizza escussa (cfr. Doc.9.3, 9.4 e 10).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione, depositata il 27 gennaio 2026, con cui parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese, come da atto di transazione firmato il 27 gennaio 2026, da cui risulta la definizione bonaria della controversia con l’intesa che le spese processuali sarebbero rimaste a carico di ciascuna parte che le ha sostenute;
Ritenuto pertanto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza ed essendo il ricorso palesemente improcedibile:
Ritenuto, in conclusione, di dichiarare la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, con la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ME, Presidente
AN ND, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ND | LV ME |
IL SEGRETARIO