Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1836/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Lucino (CO), via I Maggio n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grassotti
( ), con studio in Como, Via Volta n. 3, C.F._2
RICORRENTE contro
, C.F. , nato a [...], in data [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mario Gramegna ( ), con studio in Milano (MI), alla Via Edmondo De C.F._4
Amicis n.23,
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 2.4.2025
Per la ricorrente: dichiarare, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e in Como, in data 10.9.2010, e registrato all'anagrafe del medesimo Pt_1 Controparte_1 comune al n. 166, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni;
Per il resistente:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.09.2010 in Como (CO) tra la sig.ra ed il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Como, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 2.4.2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio civile in Como, in Parte_1 Controparte_1
data 10.9.2010, registrato all'anagrafe del medesimo comune al n. 166, parte II, Serie C,
Ufficio 1, anno 2010;
- dall'unione coniugale nascevano in Milano in data 9.11.2015 due figli gemelli, e Per_1
Per_2
- i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 874/2023 pubblicata dal Tribunale di
Como, il 9.6.2023;
- con ricorso depositato in data 30.5.2023 chiedeva che il Tribunale Parte_1
dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, confermasse l'affido esclusivo dei figli, regolamentasse il diritto di visita paterno da delegarsi al Servizio Tutela Minori, determinasse il contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del padre, quantificandolo in euro
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il resistente si costituiva in giudizio l'11.2.2025 non opponendosi allo scioglimento del matrimonio e alla relativa pronuncia;
chiedeva l'affido condiviso dei minori, la regolamentazione del diritto di visita come indicato nel piano genitoriale, il versamento di un contributo al mantenimento dei figli di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- all'esito all'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. del 13.3.2025 il Giudice confermava le condizioni di separazione vigenti, rigettava la richiesta di prove orali formulate dalle parti e rinviava la causa, per la discussione orale, all'udienza dell'11.12.2025, ore 10.30, disponendo ulteriori attività a tutela dei minori a carico dei competenti servizi sociali e rimettendo la causa al collegio per la pronuncia sullo status.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e vivano separati Parte_1 Controparte_1 fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como (9.2.2021) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, dichiarata con sentenza n. 874/2023 pubblicata il
26.7.2023, confermata con sentenza n. 379/2024 dell'8.2.2024 della Corte d'Appello di Milano, ed è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto;
- quanto alle ulteriori questioni la causa deve proseguire come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Como, in data 10.9.2010, registrato
[...] all'anagrafe del medesimo comune al n. 166, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2010;
2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Como, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
3. PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
4. RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il 2.4.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao