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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7601 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 934/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Fernanda Moneta Mantuano (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Daniele Umberto Santosuosso (C.F. ) C.F._3
Avv. Carlo Sportelli
PARTE APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. Gaetano Alessi (C.F. C.F._4
Avv. Rosario Livio Alessi (C.F. C.F._5 PARTE APPELLATA
E
PPALTI PUBBLICI A. R.L. CP_3
LE ASSICURAZIONI DI ROMA- MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.160/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 160/2020 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti di per ottenere la Parte_1 CP_1
condanna al pagamento della somma di € 28.404,15 a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 28 maggio 2015; ha dichiarato assorbite le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti della Controparte_4
e della (chiamate
[...] Parte_2 Parte_3
in causa da , nonché nei riguardi della CP_1 Controparte_2
(chiamata in causa dalla;
ha compensato integralmente le spese di lite tra le CP_5
parti.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito, in riforma della sentenza
n.160/2020 del Tribunale civile di Roma, depositata il 07.01.2020, per i motivi più sopra indicati, accogliere la domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti Pt_1
della parte convenuta in primo grado, ed estesa ai chiamati, con atto CP_1
di citazione , notificato il 16 marzo 2017, e precisamente la condanna al pagamento della somma di € 21.566,11 o della somma maggiore o minore valutata di giustizia, quale risarcimento per la caduta occorsa alla parte attrice nel marciapiede pubblico il giorno 28.05.2015. Con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha Controparte_2
rassegnato le conclusioni di seguito riportate “Piaccia all' a Corte di Appello adita:
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 cpc, ovvero ex art. 348 cpc. Nel merito respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui sopra e per l'effetto confermare la sentenza n. 160/2020 emessa dal Tribunale
Civile di Roma. In ogni caso respingere tutte le domande proposte nei confronti della
perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In Controparte_2
ogni caso limitare la condanna della al netto della franchigia Controparte_2
contrattuale e delle spese di soccombenza sostenute dalla Con vittoria di CP_6
spese, competenze e onorari ex D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.”
Si è costituita, altresì, che ha concluso come segue “«Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni indicate in narrativa: i. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; Pt_1
ii. nel merito: a. in via principale, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra Pt_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
160/2020 emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma;
b. in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere accolta, in qualunque misura e a qualunque titolo la pretesa attorea, previo accertamento della condotta colposa della IG.ra ai Pt_1
sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ridurre l'importo risarcitorio ad ella spettante e condannare la , con sede in via Parte_5 CP_1
Prataporci n. 14, c.f. , in persona del liquidatore, a risarcire direttamente P.IVA_3
la IG.ra o, comunque, condannarla a manlevare da quanto Pt_1 CP_1
essa dovesse essere condannata a versare a favore della IG.ra . Con vittoria Pt_1
di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio».” La Corte, con provvedimento del 18 settembre 2020, ha dichiarato la contumacia della e della Pt_3 Parte_3 Controparte_7
stante la mancata costituzione in giudizio.
[...]
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 9 ottobre 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
nei confronti di in relazione alle lesioni fisiche patite a seguito Pt_1 CP_1
di un sinistro;
secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 28 maggio 2015, alle ore 10 circa in Piazza Vittorio Emanuele II, l'attrice - mentre CP_1
usciva dal sottopassaggio della metropolitana - cadeva a terra a causa di una buca posta in prossimità di un tombino, non segnalata e senza la recinzione di protezione, procurandosi la frattura pluri-frammentata del polso destro.
Il Tribunale di Roma, dopo aver riconosciuto la legittimazione passiva di
[...]
ed inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ha respinto la CP_1
domanda sul presupposto che la parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, della prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno;
ha ritenuto provata la presenza di un'alterazione sul tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure generiche che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
I motivi di doglianza, che ruotano tutti intorno all'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure con riguardo alla “prova diretta dei fatti, sproporzione degli oneri probatori”, alla “prova dell'evento dannoso, riscontrabile dagli accertamenti successivi” ed infine alla “non ammissione della prova per testi”, possono essere vagliati congiuntamente per la stretta connessione logica che li lega, e vanno disattesi.
La parte appellante assume, in particolare, che le circostanze descritte nella relazione di sinistro redatta il 28 maggio 2015 dagli Agenti della Polizia di Stato, giunti casualmente sul posto dopo l'accaduto, in unione alla documentazione fotografica depositata in atti, sarebbero sufficienti a dimostrare, in via presuntiva, il fatto storico della caduta ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Invero, nella relazione di sinistro gli Agenti hanno constatato che “Alle ore
10.35, ci trovavamo a percorrere a piedi il porticato di Piazza Vittorio all'altezza del civico 107, quando notavamo distesa sul suolo una signora circondata da alcune persone. La persona al suolo, identificata come nata a [...]_1 CP_1
27/10/1946 residente in [...] a in possesso di Carta d'Identità CP_1
numero rilasciata dal Comune di in data 26 maggio 2015, ci riferiva Numero_1 CP_1
di essere inciampata e cascata al suolo per colpa di una grossa buca presente sulla pavimentazione e accusava forti dolori al braccio destro. Gli scriventi provvedevano nell'immediato a contattare telefonicamente il 118 che ci confermava che la chiamata per l'intervento era già stata effettuata da un passante. Alle ore 10.40 circa giungeva sul posto l'ambulanza con sigla “Repubblica” che procedeva al trasporto della
presso l'ospedale San Giovanni Addolorata in codice verde. Giova Pt_1
precisare che gli scriventi avevano modo di constatare la reale presenza di una grossa Parte buca al margine del tombino del presente esattamente di fronte alle scale della metropolitana e al civico 107 di Piazza Vittorio. Alcuni passanti inoltre ci informavano che proprio su tale buca, in passato, altre persone erano inciampate e si erano infortunate. Il tutto si riferisce per doverosa conoscenza.”
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, gli agenti verbalizzanti non hanno assistito direttamente alla verificazione del sinistro, essendo intervenuti casualmente sul posto in un momento successivo, cosicché non hanno potuto accertare l'effettiva causa dell'evento lesivo, ma si sono limitati a riportare le dichiarazioni rilasciate dall'originaria attrice, senza poter verbalizzare alcunché in merito alla presenza di testimoni oculari dell'accaduto, in quanto non rinvenuti in loco.
Dagli elementi suindicati non emerge, quindi, alcun riscontro probatorio in ordine al fatto storico posto dall'originaria attrice alla base della pretesa risarcitoria, né lo stesso può essere suffragato dal verbale di sopralluogo (prodotto in atti) compiuto il
4 agosto 2016 dagli Agenti della Polizia di Capitale, i quali hanno meramente CP_1
constatato “la presenza di un avvallamento 1 mt x 1 mt e profondo circa 4/5 cm…” circostanza che non rileva affatto ai fini della decisione atteso che, a distanza di un anno dall'accaduto, i luoghi di causa hanno ragionevolmente subito delle modifiche.
Dunque, seppur risultino pacifici il rinvenimento a terra di e la Parte_1
presenza di una buca nella pavimentazione del sottopassaggio della metropolitana alla fermata “Vittorio Emanuele II”, mancano oggettivi riscontri probatori sull'effettiva dinamica del sinistro e sul nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
A tal proposito, la decisione del Tribunale di non ammettere la prova per testi formulata dall'originaria attrice appare corretta poiché i testi indicati (gli agenti verbalizzanti) - anche laddove fossero stati escussi - non avrebbero fatto altro che confermare quanto dagli stessi constatato al momento dell'intervento, ossia le circostanze riferite dalla e dai passanti, non presenti al momento Pt_1
dell'accaduto.
Da quanto detto consegue, innanzitutto, che la parte appellante non ha dimostrato la riconducibilità del sinistro alla cosa in custodia, ossia che la caduta sia stata causata proprio dalla buca presente nella pavimentazione del sottopassaggio della metropolitana, essendo astrattamente plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto, in ragione di circostanze indipendenti e derivanti dall'andatura o dalle modalità d'incedere.
Sul punto, si rammenta, infatti che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. 20986/23)
In ogni caso, anche a voler ritenere che sia effettivamente caduta Parte_1
a causa delle condizioni del suolo, va sottolineato come in assenza di condizioni metereologiche avverse e con una buona illuminazione naturale, desumibile dalla documentazione fotografica prodotta in atti, la stessa avrebbe potuto percepire la presenza della buca posta al margine del tombino del gas e optare per un percorso alternativo, così da evitarla.
A tal proposito, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
Ora, nella fattispecie in esame, anche a voler ipotizzare che i fatti di causa si siano verificati nel modo dedotto dalla , l'uso della normale diligenza - Pt_1
prestando attenzione alla pavimentazione e all'alterazione del tratto di strada, avente una dimensione sicuramente percepibile (anche perché collocata in prossimità delle scale della metropolitana- come indicato nella relazione di sinistro dagli agenti verbalizzanti), per l'effetto, priva del requisito dell'insidia - avrebbe consentito di scongiurare il sinistro, essendo a tal fine sufficiente evitare di passarvi;
peraltro, dalle foto depositate in atti è possibile rilevare come il restante tratto della pavimentazione era in condizioni di transito normale, tale da poter essere percorso in sicurezza.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto da . Parte_1
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla natura della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alle parti rimaste contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e di CP_1 [...]
delle spese del grado, che liquida, per ciascuna, in Controparte_2
complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alle parti contumaci;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 934/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Fernanda Moneta Mantuano (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F ) CP_1 P.IVA_1
Avv. Daniele Umberto Santosuosso (C.F. ) C.F._3
Avv. Carlo Sportelli
PARTE APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. Gaetano Alessi (C.F. C.F._4
Avv. Rosario Livio Alessi (C.F. C.F._5 PARTE APPELLATA
E
PPALTI PUBBLICI A. R.L. CP_3
LE ASSICURAZIONI DI ROMA- MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.160/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 160/2020 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti di per ottenere la Parte_1 CP_1
condanna al pagamento della somma di € 28.404,15 a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 28 maggio 2015; ha dichiarato assorbite le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti della Controparte_4
e della (chiamate
[...] Parte_2 Parte_3
in causa da , nonché nei riguardi della CP_1 Controparte_2
(chiamata in causa dalla;
ha compensato integralmente le spese di lite tra le CP_5
parti.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito, in riforma della sentenza
n.160/2020 del Tribunale civile di Roma, depositata il 07.01.2020, per i motivi più sopra indicati, accogliere la domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti Pt_1
della parte convenuta in primo grado, ed estesa ai chiamati, con atto CP_1
di citazione , notificato il 16 marzo 2017, e precisamente la condanna al pagamento della somma di € 21.566,11 o della somma maggiore o minore valutata di giustizia, quale risarcimento per la caduta occorsa alla parte attrice nel marciapiede pubblico il giorno 28.05.2015. Con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha Controparte_2
rassegnato le conclusioni di seguito riportate “Piaccia all' a Corte di Appello adita:
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 cpc, ovvero ex art. 348 cpc. Nel merito respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui sopra e per l'effetto confermare la sentenza n. 160/2020 emessa dal Tribunale
Civile di Roma. In ogni caso respingere tutte le domande proposte nei confronti della
perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In Controparte_2
ogni caso limitare la condanna della al netto della franchigia Controparte_2
contrattuale e delle spese di soccombenza sostenute dalla Con vittoria di CP_6
spese, competenze e onorari ex D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.”
Si è costituita, altresì, che ha concluso come segue “«Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni indicate in narrativa: i. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; Pt_1
ii. nel merito: a. in via principale, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra Pt_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
160/2020 emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma;
b. in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere accolta, in qualunque misura e a qualunque titolo la pretesa attorea, previo accertamento della condotta colposa della IG.ra ai Pt_1
sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ridurre l'importo risarcitorio ad ella spettante e condannare la , con sede in via Parte_5 CP_1
Prataporci n. 14, c.f. , in persona del liquidatore, a risarcire direttamente P.IVA_3
la IG.ra o, comunque, condannarla a manlevare da quanto Pt_1 CP_1
essa dovesse essere condannata a versare a favore della IG.ra . Con vittoria Pt_1
di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio».” La Corte, con provvedimento del 18 settembre 2020, ha dichiarato la contumacia della e della Pt_3 Parte_3 Controparte_7
stante la mancata costituzione in giudizio.
[...]
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 9 ottobre 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
nei confronti di in relazione alle lesioni fisiche patite a seguito Pt_1 CP_1
di un sinistro;
secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 28 maggio 2015, alle ore 10 circa in Piazza Vittorio Emanuele II, l'attrice - mentre CP_1
usciva dal sottopassaggio della metropolitana - cadeva a terra a causa di una buca posta in prossimità di un tombino, non segnalata e senza la recinzione di protezione, procurandosi la frattura pluri-frammentata del polso destro.
Il Tribunale di Roma, dopo aver riconosciuto la legittimazione passiva di
[...]
ed inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ha respinto la CP_1
domanda sul presupposto che la parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, della prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno;
ha ritenuto provata la presenza di un'alterazione sul tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure generiche che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado. In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
I motivi di doglianza, che ruotano tutti intorno all'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure con riguardo alla “prova diretta dei fatti, sproporzione degli oneri probatori”, alla “prova dell'evento dannoso, riscontrabile dagli accertamenti successivi” ed infine alla “non ammissione della prova per testi”, possono essere vagliati congiuntamente per la stretta connessione logica che li lega, e vanno disattesi.
La parte appellante assume, in particolare, che le circostanze descritte nella relazione di sinistro redatta il 28 maggio 2015 dagli Agenti della Polizia di Stato, giunti casualmente sul posto dopo l'accaduto, in unione alla documentazione fotografica depositata in atti, sarebbero sufficienti a dimostrare, in via presuntiva, il fatto storico della caduta ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Invero, nella relazione di sinistro gli Agenti hanno constatato che “Alle ore
10.35, ci trovavamo a percorrere a piedi il porticato di Piazza Vittorio all'altezza del civico 107, quando notavamo distesa sul suolo una signora circondata da alcune persone. La persona al suolo, identificata come nata a [...]_1 CP_1
27/10/1946 residente in [...] a in possesso di Carta d'Identità CP_1
numero rilasciata dal Comune di in data 26 maggio 2015, ci riferiva Numero_1 CP_1
di essere inciampata e cascata al suolo per colpa di una grossa buca presente sulla pavimentazione e accusava forti dolori al braccio destro. Gli scriventi provvedevano nell'immediato a contattare telefonicamente il 118 che ci confermava che la chiamata per l'intervento era già stata effettuata da un passante. Alle ore 10.40 circa giungeva sul posto l'ambulanza con sigla “Repubblica” che procedeva al trasporto della
presso l'ospedale San Giovanni Addolorata in codice verde. Giova Pt_1
precisare che gli scriventi avevano modo di constatare la reale presenza di una grossa Parte buca al margine del tombino del presente esattamente di fronte alle scale della metropolitana e al civico 107 di Piazza Vittorio. Alcuni passanti inoltre ci informavano che proprio su tale buca, in passato, altre persone erano inciampate e si erano infortunate. Il tutto si riferisce per doverosa conoscenza.”
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, gli agenti verbalizzanti non hanno assistito direttamente alla verificazione del sinistro, essendo intervenuti casualmente sul posto in un momento successivo, cosicché non hanno potuto accertare l'effettiva causa dell'evento lesivo, ma si sono limitati a riportare le dichiarazioni rilasciate dall'originaria attrice, senza poter verbalizzare alcunché in merito alla presenza di testimoni oculari dell'accaduto, in quanto non rinvenuti in loco.
Dagli elementi suindicati non emerge, quindi, alcun riscontro probatorio in ordine al fatto storico posto dall'originaria attrice alla base della pretesa risarcitoria, né lo stesso può essere suffragato dal verbale di sopralluogo (prodotto in atti) compiuto il
4 agosto 2016 dagli Agenti della Polizia di Capitale, i quali hanno meramente CP_1
constatato “la presenza di un avvallamento 1 mt x 1 mt e profondo circa 4/5 cm…” circostanza che non rileva affatto ai fini della decisione atteso che, a distanza di un anno dall'accaduto, i luoghi di causa hanno ragionevolmente subito delle modifiche.
Dunque, seppur risultino pacifici il rinvenimento a terra di e la Parte_1
presenza di una buca nella pavimentazione del sottopassaggio della metropolitana alla fermata “Vittorio Emanuele II”, mancano oggettivi riscontri probatori sull'effettiva dinamica del sinistro e sul nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
A tal proposito, la decisione del Tribunale di non ammettere la prova per testi formulata dall'originaria attrice appare corretta poiché i testi indicati (gli agenti verbalizzanti) - anche laddove fossero stati escussi - non avrebbero fatto altro che confermare quanto dagli stessi constatato al momento dell'intervento, ossia le circostanze riferite dalla e dai passanti, non presenti al momento Pt_1
dell'accaduto.
Da quanto detto consegue, innanzitutto, che la parte appellante non ha dimostrato la riconducibilità del sinistro alla cosa in custodia, ossia che la caduta sia stata causata proprio dalla buca presente nella pavimentazione del sottopassaggio della metropolitana, essendo astrattamente plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto, in ragione di circostanze indipendenti e derivanti dall'andatura o dalle modalità d'incedere.
Sul punto, si rammenta, infatti che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. 20986/23)
In ogni caso, anche a voler ritenere che sia effettivamente caduta Parte_1
a causa delle condizioni del suolo, va sottolineato come in assenza di condizioni metereologiche avverse e con una buona illuminazione naturale, desumibile dalla documentazione fotografica prodotta in atti, la stessa avrebbe potuto percepire la presenza della buca posta al margine del tombino del gas e optare per un percorso alternativo, così da evitarla.
A tal proposito, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo”
(Cass. 21675/23).
Ora, nella fattispecie in esame, anche a voler ipotizzare che i fatti di causa si siano verificati nel modo dedotto dalla , l'uso della normale diligenza - Pt_1
prestando attenzione alla pavimentazione e all'alterazione del tratto di strada, avente una dimensione sicuramente percepibile (anche perché collocata in prossimità delle scale della metropolitana- come indicato nella relazione di sinistro dagli agenti verbalizzanti), per l'effetto, priva del requisito dell'insidia - avrebbe consentito di scongiurare il sinistro, essendo a tal fine sufficiente evitare di passarvi;
peraltro, dalle foto depositate in atti è possibile rilevare come il restante tratto della pavimentazione era in condizioni di transito normale, tale da poter essere percorso in sicurezza.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto da . Parte_1
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla natura della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alle parti rimaste contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e di CP_1 [...]
delle spese del grado, che liquida, per ciascuna, in Controparte_2
complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alle parti contumaci;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin