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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg17732 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17732 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. FOLLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SANTAGATA GAETANO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12/09/2025 Parte_1
e , chiedevano disciplinarsi i rapporti
[...] Controparte_1
tra loro relativi al figlio minore il 02.10.2020 come accordo in esso Per_1
contenuto.
1 2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Pt_1
propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_1
con giusto preavviso di 30 giorni ex. art. 337 — sexies c.c.; CP_1
D) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1
tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio dalla 15 alle 20 e due Persona_3
weekend al mese con modalità alternata.
E) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere CP_1
con la prole le festività natalizie in modo alternato tra i genitori, secondo la seguente cadenza annuale: in un anno con il genitore (padre / madre) dal 24 Dicembre al 25 Dicembre e con l'altro genitore dal 31 Dicembre al 1° Gennaio;
l'anno successivo si invertiranno i periodi.
L'alternanza avverrà su base annuale, a partire dall'anno 2025, secondo un principio di rigorosa reciprocità.
F) Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il CP_1
figlio un intero pomeriggio dalle da stabilire secondo i turni lavorativi, in modo che il piccolo possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre ¢ la pasquetta Per_1
con il padre, e l'anno
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successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio CP_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza CP_1
dove porteranno il figlio.
F) Il Sig. — a decorrere dal mese di dicembre 2016 compreso - si impegna a CP_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento / 00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT,
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, Pt_1
dando comunicazione dello stesso e impegnandosi ad avvertire in caso di cambiamento;
G) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di CP_1 Pt_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna ritenuta preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1
del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
3 4
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
L) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg17732 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17732 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. FOLLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SANTAGATA GAETANO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12/09/2025 Parte_1
e , chiedevano disciplinarsi i rapporti
[...] Controparte_1
tra loro relativi al figlio minore il 02.10.2020 come accordo in esso Per_1
contenuto.
1 2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Pt_1
propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Pt_1
con giusto preavviso di 30 giorni ex. art. 337 — sexies c.c.; CP_1
D) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di CP_1
tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio dalla 15 alle 20 e due Persona_3
weekend al mese con modalità alternata.
E) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere CP_1
con la prole le festività natalizie in modo alternato tra i genitori, secondo la seguente cadenza annuale: in un anno con il genitore (padre / madre) dal 24 Dicembre al 25 Dicembre e con l'altro genitore dal 31 Dicembre al 1° Gennaio;
l'anno successivo si invertiranno i periodi.
L'alternanza avverrà su base annuale, a partire dall'anno 2025, secondo un principio di rigorosa reciprocità.
F) Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il CP_1
figlio un intero pomeriggio dalle da stabilire secondo i turni lavorativi, in modo che il piccolo possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre ¢ la pasquetta Per_1
con il padre, e l'anno
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successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio CP_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza CP_1
dove porteranno il figlio.
F) Il Sig. — a decorrere dal mese di dicembre 2016 compreso - si impegna a CP_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento / 00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT,
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, Pt_1
dando comunicazione dello stesso e impegnandosi ad avvertire in caso di cambiamento;
G) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di CP_1 Pt_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna ritenuta preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1
del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
3 4
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
L) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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