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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10417/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...] nella qualità di C.F._1
moglie/vedova ed erede del sig. nato a [...] il 14 giugno Persona_1
1958 (C.F. ) e deceduto in Palermo in data 29 aprile 2024, C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pagano, ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 18
Ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dom.to in Controparte_1
Palermo, via Giacomo Cusmano n. 24, rappresentata e difesa agli Avv.ti Daniela
Antinoro e Chiara Reina
Resistente
Oggetto: RICONOSCIMENTO CONDIZIONE DISABILITA' GRAVISSIMA
L.R. 4 DEL 1 MARZO 2017 – L.R. 8/2017
ALL'UDIENZA DEL 10.06.2025 HA PRONUNCIATO, DANDONE
LETTURA AI SENSI DELL'ART. 127 TER CPC, LA SEGUENTE
SENTENZA
Munita del seguente
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
Cont pone i compensi di lite a carico di parte ricorrente e liquida in favore dell' di
Palermo € 900,00 per compensi di lite, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed
IVA come per legge.
Pone le spese di ctu a carico della ricorrente e le liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il g. 08.07.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di avere presentato istanza per il Controparte_1
riconoscimento del proprio coniuge in condizione di disabilità gravissima ex L.R.
4/2017 e che detta istanza era stata respinta, sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto interministeriale del
26.09.2016.
Chiedeva dunque l'accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo del coniuge Per_1
e la condanna della convenuta alla corresponsione di tutte le somme
[...]
dovute.
Cont L' regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e contestava la domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso stante che a causa dell'intervenuto decesso, anche qualora fosse accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, questo non avrebbe potuto essere erogato per la mancata sottoscrizione del patto di cura .
All'udienza di discussione, su richiesta di parte ricorrente, veniva disposta ctu medico legale.
Quindi veniva depositata la consulenza e all'udienza di oggi parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * * Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso per impossibilità di sottoscrivere il patto di cura, deve osservarsi: con DPRS n. 532/2017 del 31.03.2017 è stato stabilito, all'art. 1, che “….in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017 n. 4, viene erogato, a titolo di anticipazione, un trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio-sanitario, ciò al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza.
L'art. 2 del citato DPRS prevede che “detto trasferimento monetario, in fase di prima applicazione e in via sperimentale, sarà erogato agli aventi diritto da individuare secondo quanto stabilito nella TABELLA 1 allegata al presente decreto, che costituisce riferimento univoco per le valutazioni da effettuare da parte delle
Unità di Valutazione Multidimensionale delle Aziende Sanitarie Provinciali
( , congiuntamente con i Comuni territorialmente competenti;
i parametri per CP_1
la definizione del bisogno di assistenza domiciliare sono stabiliti nella successiva
TABELLA 2, con i quali procedere all'attribuzione dei punteggi che consentono la gradazione dell'intervento su n. 2 livelli di complessità assistenziale……”
L'Art. 7 prevede che “Per accedere al beneficio, ciascun avente diritto o suo delegato che ne faccia richiesta dovrà sottoscrivere un patto di cura mediante il quale sarà certificato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che le somme percepite saranno destinate per le finalità di cui all'art. 1 legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017. Al controllo sul rispetto degli obblighi assunti da ciascun avente diritto o suo delegato con la sottoscrizione del patto, saranno delegate le Aziende
Sanitarie Provinciali competenti per territorio”.
L'art. 8 limita le erogazioni, prevedendo: “Rimangono esclusi dal beneficio i disabili gravissimi ai quali è assicurata l'assistenza in regime di ricovero e residenziale per il periodo in cui sono ospitati presso le strutture sanitarie e/o sociosanitarie. In ogni caso il beneficio di cui al presente decreto integra le varie prestazioni di assistenza sanitaria attualmente erogate, nonché le misure in favore dei disabili gravissimi a valere sulle risorse nazionali assegnate dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ai Comuni, singoli o associati”.
L'intervento dunque consiste in un contributo economico per l'assistenza fornita da un familiare, convivente o non con il disabile, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile o dalla famiglia e possono accedere al contributo soggetti in condizione di disabilità gravissima.
C L'art. 9 LR 8/2017 statuisce “il regionale per disabilità CP_2
[...]
”. Controparte_4
1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.
3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del " , nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento CP_2
diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli
Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:
a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nonché istituzioni socio- assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale n. 22/1986;
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del
22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio che si prende effettivamente cura della persona con disabilità”.
Ciò premesso, se è vero che i trasferimenti monetari sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione del patto di cura, è evidente che nel caso di specie, non essendosi perfezionata la sottoscrizione del patto di cura da parte del disabile, poi deceduto a causa delle sue
Cont condizioni di salute, ovvero da parte del suo familiare, seguendo la tesi dell' verrebbe radicalmente precluso il riconoscimento del diritto all'assegno, così determinando un indebito vantaggio per l'Amministrazione, che trarrebbe beneficio in termini di risparmio di spesa e ciò in spregio alle norme volte alla tutela della disabilità, costituzionalmente riconosciute.
Si ritiene pertanto, conformemente a quanto già deliberato da questo Tribunale in diversa composizione, che “nella fattispecie di riconoscimento della disabilità gravissima post mortem, debba ritenersi sufficiente l'impegno già manifestato dal dante causa ovvero dal suo familiare ( come è accaduto per l'odierno ricorrente), all'atto dell'istanza di riconoscimento del beneficio, di effettuare la sottoscrizione del patto di cura, che è l'unico comportamento esigibile dall'interessato”.
Ne deriva l'ammissibilità del ricorso.
Passando al merito, occorre tenere conto degli accertamenti medico legali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima come disciplinati dall'art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016.
Il CTU ha infatti accertato che le condizioni cliniche del Sig. Persona_1
non soddisfacevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima.
Ed invero “Per quanto riguarda la Scala CDR (Clinical Dementia Rating Scale), non emerge dagli atti che il abbia mai presentato fasi di decadimento Per_1
cognitivo, tali da determinare franchi aspetti dementigeni……. All'uopo si precisa che per riconoscere il paziente disabile gravissimo sarebbe stato necessario attestare un severo deficit del linguaggio o della comprensione, completa incapacità di comunicare e di alimentarsi da solo, in stato vegetativo, allettato, incontinente (CDRS 5, cioè = / maggiore di 4)….con riferimento alla MRC
(Medical Research Council), trattasi di scala che specificamente prevede la valutazione del “Bilancio muscolare complessivo”, e cioè della forza muscolare rilevabile nei vari distretti muscolari, con valori da 5 a zero…. il Paziente, pur affetto da deficit di movimento, presentava ancora quanto meno una condizione tale da far inquadrare il deficit alla voce 3-4 della tabella…… In merito, poi, all'altra scala, la EDSS (Expanded Disability Status Scale)…., il Paziente poteva, con criterio di ampia ragionevolezza, essere inquadrabile fra le voci 8 e 10, e, pertanto, essere valutabile con un punteggio compreso fra 7 ed 8, a fronte di un valore richiesto dalla normativa pari almeno a 9….
Infine, considerata la principale problematica clinica da cui il Paziente risultava affetto, rappresentata da una insufficienza respiratoria conseguente a broncopatia cronica enfisemigena ed in riferimento al preciso tenore del Ricorso in appello, si ritiene non potersi sottacere come, nel caso di che trattasi, sia fondamentale fare, intanto, un netto distinguo fra “ossigeno-terapia” e “Ventilazione meccanica non invasiva – NIV”. Per “ossigeno-terapia” si intende la somministrazione di ossigeno a una concentrazione superiore a quella presente nell'aria; viene utilizzata in caso di ipossiemia, vale a dire quando i livelli di ossigeno nel sangue sono troppo bassi. L'ossigeno, introdotto tramite una maschera facciale ed una cannula introdotta nelle narici, giunge ai polmoni da dove viene distribuito ai tessuti periferici. Aumentando la frazione inspirata di ossigeno (FiO2) aumenta il contenuto di ossigeno nel sangue (PaO2). In altri termini, con la ossigenoterapia si ottiene l'incremento dell'ossigeno a livello alveolare ed arterioso, aumentando quindi la frazione inspirata di ossigeno, con conseguente aumento della saturazione dell'emoglobina (SpO2) e del contenuto di O2 nel sangue (PaO2). Ben altra cosa è la supplementazione di ossigeno, tramite ventilazione meccanica NIV: trattasi, in questo caso, di procedura “a pressione positiva”, che prevede l'erogazione di un supporto alla ventilazione tramite l'uso di un ventilatore meccanico, utilizzando come interfaccia una maschera o casco. È definita "non invasiva" perché il supporto ventilatorio viene fornito attraverso l'intero percorso delle vie aeree anatomiche, escludendo l'intubazione endotracheale o tracheostomia. Ora, ricordando quanto già superiormente segnalato in merito al punto “b” della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26.09.2016, art. 3 , comma 2 (che specifica e sottolinea come ci si debba riferire, nell'ambito delle insufficienze respiratorie, solo a pazienti “dipendenti da ventilazione meccanica assistista o non invasiva continuativa 24h/7”), è di tutta evidenza come, alla luce della ricca documentazione in atti (emergendo dalla disamina della stessa prescrizione non di ventilazione meccanica, ma solo una ossigeno-terapia seppur
H24), come il de cuius, non presentasse i requisiti per essere giudicato soggetto con disabilità gravissima”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise da questo giudice in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti).
Atteso quanto accertato dal consulente, i benefici previsti per i disabili gravissimi non possono essere riconosciuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, al minimo della tariffa stante il carattere seriale della controversia.
Le spese di ctu vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 10.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.