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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.06.2022 da
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliate presso l'avv. Ezio Bonanni che le rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro e Controparte_1 Controparte_2
domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato di Venezia che li rappresenta e difende ex lege
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 786/21 del Tribunale di Venezia
In punto: riconoscimento benefici vittime del dovere
Causa trattata all'udienza del 6.03.2025
Conclusioni per parte appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia - Sez. lavoro, reiectis contrariis, in accoglimento del gravame, dichiarare la nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata (Tribunale di Venezia, Sez. Lav., sent. n. 786/2021), e per gli effetti, volere:
- In via istruttoria: Voler ammettere tutti i mezzi di prova, come articolati nel ricorso di primo grado, tra i quali la prova per testi (capo 1) delle richieste istruttorie del ricorso); CTU tecnico ambientale con il quesito specifico della ricostruzione dei livelli espositivi con l'utilizzo della legge scientifica/algoritmo: E= ∑(ci * hi)/hanno tratta dall'ente tedesco Hauptverband der Berufsgenossenschaften, e l'applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017, così come nel capo 4) delle richieste istruttorie del ricorso introduttivo del giudizio, e come ribadito nei capi che precedono, in particolare II.c.2, II.c.3, II.c.
3.1 e II.c.3.2, ed ex art. 445 c.p.c., rinnovazione della CTU medico legale ed ogni altro mezzo istruttorio ex art. 421 c.p.c. e/o 437 c.p.c.; nel merito: previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in relazione al difetto di pronuncia, ovvero violazione delle norme di cui agli artt. 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost. (capo II.a), ovvero per il carattere perplesso e contraddittorio e incomprensibile della motivazione (capo II.b), ovvero in ogni caso con accoglimento del gravame e declaratoria di illegittimità della decisione di primo grado, e per gli effetti riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Lav., n. 786/2021 (doc. 1), con accoglimento delle domande tutte, già formulate in sede amministrativa e poi con ricorso di primo grado, che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte, in ordine al riconoscimento dello status di vittima del dovere del e quindi Controparte_3 condannare il a riconoscerlo quale vittima del dovere, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1 co. 563 della L. 266/05, ovvero quale equiparato a vittima del dovere, per il servizio svolto in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e/o art. 20, L.183/10, e per gli effetti, accogliere le domande tutte, già formulate, in ogni caso condannare il ad erogare la speciale elargizione e quanto Controparte_1 maturato dal defunto, in quota parte di 1/3 cadauna in favore delle odierne appellanti quali eredi legittime (tenendo conto anche dell'altra orfana, , e della sua Controparte_4 azione promossa innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore), ovvero per la diversa quota che fosse ritenuta, e per gli effetti in favore delle appellanti, quali superstiti, condannare il ad erogare loro le prestazioni dovute, tutte come richieste in Controparte_1 sede amministrativa, e per gli effetti condannare il ad erogare, in Controparte_1 favore di ciascuna delle appellanti, oltre alla quota della speciale elargizione, anche singolarmente lo speciale assegno vitalizio mensile, assegno vitalizio mensile e ai sensi dell'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 a due annualità di pensione, comunque con erogazione di tali prestazioni dalla data della morte (18.05.2013), e quindi costituire tali prestazioni ed erogare anche i ratei arretrati, medio tempore maturati, per il numero di mensilità fino ad dì della costituzione, moltiplicata per
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'importo del rateo mensile pari ad €1.033.00 per lo speciale assegno vitalizio e rateo mensile di €500,00 per l'assegno vitalizio, oltre, come detto, all'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021 (doc. 14), e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio Riassuntivo” (doc. 11 del doc. 2) e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali, e in ogni caso accogliere tutte le domande di cui in primo grado, per le quali non è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
- e condannare, altresì, il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_5 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del nella sua qualità di vittima del Controparte_3 dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di I°. Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. Si chiede di sostituire il dispositivo di primo grado:
“
P.Q.M.
contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta le domande di riconoscimento dei benefici quali eredi di vittima del dovere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone le spese di ctu in via definitiva per intero a carico delle ricorrenti in via interna solidale”. con il seguente dispositivo:
“La Corte di Appello di Venezia, in funzione di Magistratura del lavoro, accoglie l'appello e per gli effetti, in riforma della sentenza nelle parti impugnate, condanna il
, in persona del p.t., al riconoscimento dello status di Controparte_1 CP_5 vittima del dovere per il con costituzione delle relative Controparte_3 prestazioni, in favore dei superstiti, odierne appellanti, con decorrenza dalla morte del loro congiunto (18.05.2013), e relative prestazioni, con liquidazione della speciale elargizione, e costituzione dello speciale assegno vitalizio, e/o dell'assegno vitalizio, e con i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione e con accoglimento delle domande tutte connesse ai capi impugnati (status di vittima del dovere, ovvero di equiparato a vittima del dovere), e ogni altra prestazione come richiesta in sede amministrativa e nel ricorso introduttivo del giudizio, con interessi legali e rivalutazioni e a tutte le altre prestazioni dovute nella qualità di vedova e di orfana di vittima del dovere, così come richiesto nel capo X della premessa in fatto del ricorso di I° e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio” (doc. 10 del ricorso introduttivo del giudizio), e di contestuale condanna dello stesso , in persona del p.t., Controparte_1 CP_5 all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del nella sua qualità di vittima del Controparte_3 dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di I°. Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc..ma Corte d'appello Adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dalle ricorrenti e dichiarare infondate, in fatto e in diritto, le domande avversarie. Con vittoria di spese”
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.06.2022 le appellanti Pt_1
e – eredi di rispettivamente
[...] Parte_2 Controparte_3
marito e padre delle stesse – hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status vittima del dovere in capo al congiunto ex sottufficiale della Guardia di NZ Controparte_3
deceduto per mesotelioma pleurico asseritamente di origine professionale, e il riconoscimento iure hereditatis e iure proprio dei benefici connessi alla qualità di eredi di vittima del dovere e, in particolare, la speciale elargizione, i ratei dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio e di tutte le altre prestazioni indicate nel prospetto allegato al ricorso.
Il Giudice di prime cure, all'esito di una prima sentenza parziale, con cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda diretta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e il risarcimento dei danni subiti nonché
l'inammissibilità della domanda volta ad impugnare il parere
5.07.2019 della CMO, ha istruito la causa con CTU medico legale per la parte residua riferita alle richieste legate all'accertamento dello status di vittima del dovere e, non ritenendo provato il nesso di causalità tra la patologia contratta e l'attività di servizio svolta, ha respinto il ricorso.
Non consta la proposizione di appello avverso la sentenza parziale.
Le originarie ricorrenti hanno proposto appello sulla base di una pluralità di motivi, tra loro connessi e talora ripetitivi dei medesimi argomenti in cui, in sintesi, si censura la decisione gravata per le seguenti ragioni:
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) In primo luogo, per aver escluso il nesso di causalità tra la patologia e l'attività svolta alle dipendenze della Guardia di
NZ esclusivamente sulla base delle risultanze della CTU disposta in primo grado, secondo cui emergerebbe una carenza di prova relativa all'esposizione ad amianto in ambiente professionale, atteso che l'inalazione di fibre di amianto in tale contesto lavorativo è stata valutata solamente come una possibilità, tenuto anche conto della mancata esecuzione dell'esame autoptico con esame del tessuto polmonare. Le appellanti, ribadendo che la prova è di carattere presuntivo, anche in assenza del grado di certezza che il CTU sembrerebbe ritenere necessario, richiamano una pluralità di documenti dimessi in atti, tra cui le consulenze tecniche di parte a firma dei dott.ri e non prese in Persona_1 Per_2 Per_3
considerazione del CTU e dal giudice, da cui si ricaverebbe l'esposizione professionale all'amianto del nonché CP_3
una sentenza del Tribunale di Latina da cui emergerebbe l'utilizzo di amianto nelle strutture della Guardia di NZ, le
CTU e le sentenze rese in altro procedimento che aveva visto coinvolto un collega finanziere impiegato nelle unità navali della GdF, le osservazioni alla CTU svolte dai CTP a sostegno della natura professionale della patologia, ulteriore documentazione riferita a processi penali in cui sarebbe emersa l'esposizione ad amianto di militari impiegati nelle navi della
Marina Militare Italiana. Le appellanti, inoltre, valorizzano le affermazioni dell'ausiliario del CTU, dott. laddove Per_4
afferma che nelle unità navali classe AT (in particolare con riferimento al Guardiacoste Atzei) era documentata la presenza di amianto a bordo (nella sala macchine, nelle protezioni di
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zone calde dei motori o nelle guarnizioni, oltre che di fogli di
MCA utilizzati per sagomare le guarnizioni) e laddove aveva ritenuto maggiormente possibile l'esposizione nel periodo tra il
1975 e il 1978 quando il era impiegato nelle attività CP_3
doganali presso il porto di IO, anche in ragione dell'atto di indirizzo ministeriale in materia di esposizione dei lavoratori all'amianto. Le appellanti, inoltre, contestano la scelta del CTU di non tener conto delle vibrazioni date dal moto ondoso e dal lavorio del motore dell'imbarcazione che avrebbero determinato il pericolo di dispersione di fibre di amianto e di non aver valorizzato l'assenza di cause alternative nella genesi della malattia.
b) Le appellanti censurano la sentenza anche sotto ulteriori innumerevoli profili: perché non sono state ammesse le prove orali richieste;
non sarebbero stati utilizzati poteri istruttori officiosi al fine di chiarire le condizioni operative del CP_3
non sarebbe stata valorizzata la mancata specifica contestazione da parte del delle deduzioni e produzioni di cui al CP_1
ricorso in merito all'esposizione in particolari condizioni ambientali e operative;
per aver accolto acriticamente le conclusioni del CTU, ritenute anche in contrasto con quanto affermato dall'ausiliario ing. e formulate senza Per_4
applicare la legge scientifica per il calcolo dei livelli espositivi su base presuntiva;
per non aver valorizzato i documenti dimessi a sostegno dell'esposizione professionale ad amianto e dell'esistenza di amianto nel naviglio della Guardia di NZ, nonché l'esistenza dell'atto di indirizzo ministeriale per il Porto di IO ove aveva lavorato il de cuius;
per non aver disposto una CTU ambientale che era stata richiesta;
per non
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
aver considerato che il mesotelioma si può sviluppare anche in casi di esposizioni minime all'inalazione di fibre di amianto.
Si è costituito in giudizio il , peraltro unitamente Controparte_1
al (nonostante la sentenza Controparte_2
gravata sia stata pronunciata esclusivamente nei confronti del primo)
e, riproponendo le difese già svolte in primo grado, sostiene l'infondatezza dell'appello e l'assenza di prova dell'origine professionale della patologia che ha condotto al decesso il
[...]
CP_3
La causa, dopo due rinvii d'ufficio per assenza giustificata e per il transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati dovendosi ritenere sfornita di prova la sussistenza del nesso di causa tra la patologia contratta dal e le attività di servizio per come emergenti nell'ambito CP_3
della controversia giudiziaria.
1.1 – L'ausiliario del CTU, ing. incaricato di valutare se, con Per_4
criterio di certezza/probabilità il sig. sia stato Controparte_3
significativamente esposto ad amianto nel periodo lavorato alle dipendenze della Guardia di NZ, ha correttamente analizzato la vita lavorativa del de cuius distinguendo l'attività a terra presso le basi navali, l'attività doganale presso la Tenenza di IO e l'attività Contr svolta a bordo del naviglio della
1.2 – Cn riferimento all'attività a terra non ha potuto che rilevare come non vi fossero elementi per poter indicare se e come l'amianto fosse presente negli ambienti di lavoro frequentati dal CP_3
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
L'ausiliario ha rilevato che verosimilmente – tenuto conto che all'epoca non era vietato l'utilizzo dell'amianto – alcune coperture o Contro le strutture edilizie potessero essere state realizzate con ma nulla era dato sapere circa la loro consistenza e, soprattutto, in ordine alla frequentazione e alla tempistica di frequentazione di tali ambienti.
D'altro canto, anche nel ricorso introduttivo non si rinvengono specifiche allegazioni sul punto.
1.3 – Con riferimento all'attività svolta presso la Tenenza di IO,
l'ausiliario ha rilevato che la stessa può aver esposto il lavoratore all'inalazione di fibre di amianto. Ha ricordato come “la presenza in transito (arrivo o partenza) presso tale scalo di manufatti contenenti amianto o addirittura di amianto in sacchi o alla rinfusa, è dato ormai noto tanto che per il Porto di IO fu emesso, da parte del
Ministero del Lavoro, specifico atto di indirizzo relativo ai benefici di legge da assegnare ai lavoratori in relazione all'esposizione a MCA”.
Tuttavia, prosegue l'ing. “anche in questo caso non abbiamo Per_4
elementi tali in atti, oggettivi o testimoniali, che consentano di poter valutare ed individuare l'entità della possibile esposizione, ad esempio utilizzando il noto metodo di calcolo presuntivo
[...]
Quel che si può dire è che il rischio potenziale Parte_3
d'inalazione per il nel corso della frequentazione delle CP_3
banchine e dei magazzini per l'espletamento delle attività di controllo, tipiche dell'attività doganale, si ritiene sia qualitativamente analogo a quello dei lavoratori portuali destinatari del citato atto
d'indirizzo e lo abbia esposto, con buona probabilità, alla inalazione di polveri contenenti amianto. Non si è in grado di quantificare detta probabile esposizione a causa della scarsità di elementi e tanto meno
è noto il tempo trascorso al di fuori degli uffici doganali nel corso delle ispezioni sulle banchine”.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.3.1 – Secondo quanto affermato dalle appellanti, ma anche dai consulenti di parte che hanno formulato osservazioni, l'attività doganale svolta dal de cuius l'avrebbe esposto con buona probabilità all'inalazione di fibre di amianto e, sul punto si valorizza l'atto di indirizzo ministeriale che, anche secondo l'ing. Per_4
determinerebbe un potenziale rischio di inalazione qualitativamente analogo a quello dei lavoratori portuali destinatari del citato atto d'indirizzo.
Tale considerazione, tuttavia, presuppone che il svolgesse CP_3
delle attività lavorative implicanti – per la modalità della loro esecuzione – un rischio assimilabile a quello dei lavoratori portuali, impiegati nelle attività di carico e scarico delle merci. Tuttavia, nel caso di specie, risulta determinante ai fini del decidere la mancata allegazione e prova delle specifiche mansioni cui era addetto il de cuius nel periodo in cui ha operato presso la Tenenza di IO, necessaria anche per poter verificare la coerenza delle stesse con le previsioni dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro che, ad ogni modo, non risulta essere stato prodotto in causa (con conseguente ulteriore impossibilità di verificare se da esso si ricavi una presunzione di esposizione qualificata ad amianto per tutte le persone comunque impiegate presso il Porto di IO, anche prescindendo dalle mansioni svolte o dai luoghi di svolgimento delle stesse).
L'unico concreto riferimento lo si rinviene al cap. 45 del ricorso introduttivo ove si legge: “Lo stesso militare, nel periodo di servizio
“dal 1975 al 1978, per essere stato assegnato alla squadra doganale del porto di IO per il controllo e la vigilanza del movimento delle merci in uscita e in entrata dal territorio nazionale. In tale periodo … qualche nave carica di sacchi di fibre di amianto approdava nel porto. Pertanto … tali sacchi venivano immessi … nei
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capannoni esistenti nell'area doganale, quasi tutti col tetto coperto di onduline di e rivestiti con pareti del medesimo materiale”. Il CP_8
capitolo di prova, a ben vedere, non consente di chiarire quale attività abbia svolto il M.llo in relazione a quei sacchi di fibre di CP_3
amianto cui viene fatto riferimento, né consente di chiarire la vicinanza o meno dello stesso al materiale nocivo o la frequenza con cui lo stesso aveva modo di avvicinarsi a tali materiali. Sotto altro profilo, il convenuto in primo grado, nella memoria CP_1
difensiva aveva così descritto le mansioni del CP_3
nell'ambito dell'attività svolta presso la Tenenza di IO: “Al riguardo si precisa che i militari appartenenti al contingente di mare in servizio nei reparti ordinari (come la Tenenza di IO), erano
e vengono adibiti ad effettuare le cc.dd. “visite approdi”, a bordo delle navi in arrivo nei porti italiani, che comportano l'esame e la vidimazione del manifesto di carico e, trattandosi di beni non assoggettati a imposta, il controllo delle provviste di bordo per
l'eventuale suggellamento onde impedirne l'immissione in consumo.
Le provviste di bordo, a mente dell'art. 252 del Testo unico delle leggi doganali (d.P.R. n. 43 del 1973), sono costituite da generi di consumo di ogni specie, atti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze dell'equipaggio e dei passeggeri. Pertanto, si esclude categoricamente che possa essere annoverata tra le mansioni prestate dal alla sede di IO qualsivoglia attività a contatto con CP_3
le merci trasportate dalle navi e idonea a esporre il militare a fibre di amianto, ovvero a “cherosene, gasolio, olii e grassi, benzene…””.
Tali circostanze di fatto, relative alle mansioni svolte che, per come descritte, non implicavano il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto, non sono state contestate in primo grado nel corso della prima udienza e, in assenza di una alternativa descrizione delle
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mansioni svolte a IO nel corpo del ricorso (salvo quanto genericamente dedotto al punto 45 sopra riportato), devono ritenersi pacifiche tra le parti. Ne deriva la carenza di prova in merito allo svolgimento di mansioni che possano aver esposto significativamente o, quanto meno, non occasionalmente esposto il al rischio di CP_3
inalazione di fibre di amianto.
1.4 – Con riferimento all'attività svolta a bordo del naviglio della
Guardia di NZ, l'ausiliario ha rilevato come lo stesso abbia caratteristiche ben diverse da quello della Marina Militare (in cui si vedeva la presenza spesso ubiquitaria di MCA utilizzato, oltre che per coibentare parti calde o nelle sale motori, anche per ridurre il rischio di propagazione di incendi che dovessero svilupparsi nel corso di potenziali combattimenti). Sono state quindi prese in considerazione le tipologie di unità navali su cui ha prestato servizio il CP_3
chiarendo che le stesse sono “natanti in legno, quasi sempre in modano e compensato marino o vetroresina, assenti natanti in metalli” e che “per quanto riguarda le specifiche costruttive non sono emersi dati precisi circa l'utilizzo di MCA. Solo per la classe AT si dispone di una valutazione del RINA (Registro Navale Italiano) relativa al guardiacoste Atzei, con una mappatura circostanziata dell'amianto presente a bordo che è stato individuato in sala macchine, nelle protezioni di zone calde dei motori (collettori etc.) o nelle guarnizioni, sono risultati presenti a bordo anche fogli di MCA utilizzatiti per sagomare le guarnizioni, indice del fatto che alcuni interventi di manutenzione erano verosimilmente svolti direttamente dal personale di macchina”. L'ausiliario ha, inoltre, affermato che
“considerata l'epoca di costruzione di gran parte del naviglio su cui il ha prestato servizio e le tecnologie costruttive disponibili e CP_3
utilizzate”, fosse presente materiale contenente amianto nei vani
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motori (solo per le unità di maggiore dislocamento è opportuno parlare di locali macchina), per coibentare e proteggere zone calde come i collettori di scarico, nelle guarnizioni etc… Ha inoltre ritenuto possibile un uso dell'amianto nelle cucine di bordo ove presenti, assai probabilmente a protezione dei depositi di monizioni se esistenti e certamente nelle dotazioni antincendio. In assenza di riscontri documentali ha ritenuto di non poter escludere la presenza di materiali contenti amianto in altre parti delle imbarcazioni. Trattasi, comunque, di un rilievo del tutto ipotetico. Tanto premesso, considerando le mansioni del su tali imbarcazioni che, dopo un iniziale CP_3
periodo quale radiotelegrafista e marò, lo hanno visto ricoprire l'incarico di sottordine di coperta, padrone e comandante (mansioni di responsabile di navigazione, della conduzione del natante e comandante), senza essere coinvolto direttamente nella manutenzione,
l'ausiliario del CTU ha affermato che il per mera ipotesi, CP_3
potrebbe aver svolto occasionalmente attività di supporto a qualche operazione di manutenzione o pulizia. Di contro, ha ritenuto più probabile che si sia trovato a bordo in concomitanza di alcuni interventi di manutenzione e quindi possa essere stato esposto in via del tutto indiretta all'inalazione di polveri contenenti amianto anche in considerazione della difficoltà di dispersione delle fibre in ambienti ristretti con una modesta ventilazione. Ha ritenuto tale possibilità di inalare fibre di amianto più significativa rispetto alle possibilità che poteva avere la c.d. popolazione sana in relazione alle usuali possibilità di contatto nelle attività quotidiane da parte delle persone.
La consulente di parte attrice, dott.sa ha valorizzato il Per_5
rilievo che comunque dei manufatti contenenti amianto fossero verosimilmente presenti a bordo delle navi su cui è stato imbarcato il e che venissero svolte delle attività di manutenzione a bordo, CP_3
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in ambienti ristretti, senza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione, per giungere alla conclusione che il de cuius “può essere stato esposto a fibre d'amianto, anche in maniera consistente, sia direttamente, con funzione di supporto alle lavorazioni, sia indirettamente in quanto presente nelle dirette vicinanze data la promiscuità e la ristrettezza degli ambienti”.
La CTP, al pari dell'altro CTP attoreo, dott. giungono ad un Per_6
giudizio di “possibilità” di esposizione ma tale giudizio – peraltro conforme a quello dell'ing. (anch'egli espressosi in termini di Per_4
possibilità) – non si ritiene possa assurgere al più elevato livello dell'elevata probabilità o “del più probabile che non” in mancanza di prova circa il fatto che effettivamente, e in modo non occasionale, il abbia svolto attività di vigilanza o assistenza in CP_3
occasione di attività di manutenzione a bordo dei natanti, non essendo chiara e provata neppure la frequenza con cui questi interventi venissero effettuati e, a monte, se venissero effettuati alla presenza dei militari della GdF o da soggetti manutentori esterni quando i militari non erano presenti.
1.4.1 – Le appellanti, nel ricorso di primo grado, avevano descritto le Contr mansioni del de cuius a bordo del naviglio della come quelle di un manutentore, impiegato costantemente nelle attività di riparazione, manipolando, tagliando, forando, materiali di amianto e indossando protezioni di amianto. Tuttavia, tale descrizione delle mansioni risulta del tutto incoerente con i ruoli effettivamente svolti ed emergenti dalla documentazione in atti circa il suo curriculum professionale, tanto che la sentenza di primo grado fa propri i rilievi della CTU laddove si dà atto che “l'attività specifica negli incarichi affidati non comportava particolari rischi diretti di inalazione di fibre di amianto trattandosi di attività di comando, governo e controllo, senza dunque
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manipolazione diretta di MCA”. Tale statuizione non risulta censurata in grado d'appello nella parte in cui esclude che il abbia CP_3
svolto attività di manipolazione diretta di amianto, tanto che a pag. 24 del ricorso in appello si finisce per ammettere che il CP_3
aveva un compito di comando e di responsabilità e a pag. 68 si esclude che lo stesso fosse un meccanico. Nonostante tali ammissioni
(che rendono superflua l'ammissione di capitoli di prova volti a dimostrare lo svolgimento di attività di manutenzione e manipolazione diretta dell'amianto), le appellanti ritengono che sarebbe comunque dimostrata un'esposizione indiretta, per le stesse ragioni esposte anche dalla CTP e sopra richiamate. Tale prospettazione, tuttavia, Per_7
per le ragioni già esposte al punto precedente, non risulta suffragata da alcuna prova certa e neppure da elementi di prova indiretti da cui poter desumere l'elevata probabilità dell'esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto. Si rimane nell'ambito della mera possibilità.
A fronte del rilievo di mancata ammissione delle prove orali, si deve ribadire che le stesse non possono ritenersi rilevanti e concludenti sul punto atteso che, come visto, sono volte a richiedere ai testi conferma del fatto che il svolgeva delle attività di manutentore, CP_3
con manipolazione diretta di materiali in amianto, sia nelle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, sia nelle attività di pronto intervento. Deve ormai ritenersi pacifico in causa che il CP_3
non svolgesse queste attività implicanti la manipolazione diretta dell'amianto. Non vi sono, invece, capitoli di prova ammissibili volti a chiarire se, e con che frequenza, il de cuius vigilasse o coordinasse interventi di manutenzione svolti da altri, ovvero la frequenza degli interventi di manutenzione a bordo. L'unico capitolo attinente alla tematica è il n. 103 a pag. 29 del ricorso ove si afferma: “Il Sig.
fin dai primi anni di servizio e anche dopo aver Controparte_3
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conseguito il ruolo di qualifica con cui è stato Parte_4
congedato, doveva intervenire, ovvero sovraintendere, vigilare e dirigere le attività degli altri militari, anche nella manutenzione delle varie parti del naviglio, tra cui quelle in amianto, per l'intero turno lavorativo (8 ore delle 40 settimanali). Tutti i giorni il de cuius era impiegato in un ambiente lavorativo contaminato da polveri e fibre di amianto e privo di aspiratori localizzati delle polveri. Il Sig. CP_3
ignaro e privo di maschere respiratorie protettive, per tutto
[...]
il periodo lavorativo, nei turni di 8 ore, nelle 40 ore settimanali, è stato professionalmente esposto a polveri e fibre di amianto, e in assenza di sorveglianza sanitaria”. Tale capitolo, tuttavia, è da ritenersi inammissibile perché: a) generico in quanto riferito indistintamente a tutto il periodo di servizio senza neppur considerare la diversità degli incarichi svolti nel tempo;
b) rappresentante l'attività del come quella di un manutentore o di un capo di una CP_3
squadra di manutentori addetto alla vigilanza dei lavori, senza specificare con che frequenza venisse svolta (salvo interpretare il capitolo, non chiaro sul punto, nel senso che tale attività venisse svolta per tutto l'orario di servizio e per tutti gli anni di servizio ma, in tal caso sarebbe evidente la sua contraddittorietà rispetto ai ruoli di comando, di conduzione del natante e di contrasto alla criminalità effettivamente svolti); c) implicante la richiesta di valutazioni al teste, non limitandosi ad una richiesta di conferma di un fatto ben preciso e individuato. Analoghe considerazioni possono esser svolte in relazione al cap. V di pag. 84 del ricorso.
Ulteriori capitoli di prova sono invece volti a dimostrare la presenza sostanzialmente ubiquitaria di amianto all'interno dei natanti della
GdF ma, sul punto, devono ritenersi prevalenti e assorbenti le considerazioni svolte dall'ausiliario del CTU che ha valutato la
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presenza di amianto in tali mezzi nei termini già esposti, sulla base della documentazione reperita in ordine al naviglio della GdF, ammettendo – in via probabilistica - una presenza molto più limitata e circoscritta, in particolare in zone, come quelle del vano motore, che avevano poca attinenza con le mansioni svolte dal CP_3
Risultano, inoltre, valutativi e quindi inammissibili i capitoli di prova diretti a chiedere al teste conferma dell'aumento del pericolo di dispersione di fibre di amianto a causa delle vibrazioni del moto ondoso o generate dal funzionamento del motore dell'imbarcazione.
Da ultimo, il a pag. 30 della memoria difensiva di primo CP_1
grado aveva affermato che “la funzione di radiotelegrafista era ed è svolta in plancia, ossia non a contatto con i motori, né all'interno del vano motori, mentre la specializzazione di “NAC” era ed è orientata esclusivamente a compiti di comando e di indirizzo nella condotta della navigazione e delle attività operative di polizia, nei locali di
“Plancia” e “Controplancia”, ben distinti e separati dal locale “Sala macchine” ovvero, nel caso di unità navali minori, dal “Vano motore”, senza peraltro alcuna necessità di accedervi. Tali mansioni, proprie del comandante di unità navale, sono senza dubbio assolutamente incompatibili con qualsivoglia tipologia di attività lavorativa afferente ai lavori di manutenzione o smontaggio o coibentazioni isolanti”. Tali allegazioni in fatto non risultano essere state contestate in prima udienza dalla difesa delle ricorrenti.
1.4.2 – Non risultano concludenti e rilevanti ai fini della dimostrazione del nesso di causa neppure le CTU elaborate nei giudizi dinanzi al Tribunale di Grosseto e alla Corte d'Appello di Firenze riferite al collega che, come emerge dalla lettura delle stesse, Tes_1
svolgeva la ben diversa mansione di motorista. Le CTU in questione giungono ad un giudizio di sussistenza del nesso di causa dando atto
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di un evidente grado di incertezza nella valutazione svolta. In particolare, nella CTU resa nel giudizio d'appello il consulente chiarisce che “Le stime che possono essere effettuate dal medico legale in questo caso sono gravate da un margine ineliminabile di incertezza, per la mancanza di dati coevi al servizio di motorista navale del signor e per la limitatezza e la contraddittorietà Tes_1
dei dati di indole medica. La consapevolezza di questa incertezza è affidata alla Magistratura che potrà soppesarla insieme agli altri elementi che ha a disposizione per il giudizio”. Giunge quindi ad un giudizio di eziologia professionale della patologia contratta dall contraddistinto da un evidente – ineliminabile – grado di Tes_1
incertezza nonostante la mansione svolta in concreto in quella vicenda
(motorista) fosse caratterizzata da un rischio di esposizione nettamente maggiore rispetto a quelle svolte dal (che non era né un CP_3
manovale, né un addetto alla manutenzione, né un motorista).
1.4.3 – Le consulenze di parte redatte dall'ing. dal dott. Persona_1
e dal dott. sostengono l'eziologia professionale Per_2 Per_3
della patologia ma danno per presupposta e pacifica l'attività di manipolazione diretta dell'amianto da parte del e, sulla CP_3
base di tale presupposto, svolgono i loro argomenti a sostegno della prospettazione attorea. Tuttavia, per quanto visto, deve escludersi che il de cuius sia stato esposto in via diretta, nello svolgimento di attività implicanti la manipolazione di materiali di amianto e, conseguentemente, tali perizie non consentono di fondare alcun giudizio di sussistenza del nesso di causalità.
1.4.4 – Quanto alla CTU svolta nel giudizio introdotto dall'altra figlia del de cuius dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (doc. 10A e 10B)
– poi conclusosi con pronuncia di parziale difetto di giurisdizione e di inammissibilità relativamente alla domanda riferita alle provvidenze
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derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere – è ben vero che conclude per la sussistenza del nesso di causa, ma tale valutazione si fonda, da un lato, su una affermata probabile esposizione nel periodo lavorato presso il Porto di IO (mentre nella presente causa, per quanto visto, mancano gli elementi di prova e le allegazioni per sostenere un'esposizione non occasionale all'amianto), dall'altro, sul presupposto che il fosse CP_3
Contr presente negli ambienti del naviglio della in cui era presente l'asbesto anche durante le operazioni di manutenzione e/o di riparazione (e anche tale circostanza di fatto non può dirsi provata nel presente contenzioso).
1.4.5 – I documenti da 5/f a 5/i richiamati a pag. 69 del ricorso in appello sono del tutto inconferenti e parimenti non sono rilevanti nel caso di specie gli atti, le perizie, i documenti riferiti alle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti militari imbarcati su navi della
Marina Militare che, come rilevato anche nella CTU svolta in primo grado, avevano caratteristiche costruttive diverse da quelle utilizzate dalla Guardia di NZ (a maggior ragione se si considera che il
è stato imbarcato in netta prevalenza su natanti di CP_3
modeste dimensioni e realizzati essenzialmente in legno e vetroresina).
1.5 – Deve convenirsi con la parte appellante laddove afferma che il giudizio in merito alla sussistenza del nesso di causalità va effettuato secondo un criterio probabilistico, non essendo necessario il grado della certezza. Tuttavia, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur in materia di risarcimento del danno, “una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie
l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va
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affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (Cass. sez. lav., n. 28458 del
05/11/2024; nello stesso senso anche Cass. sez. lav., n. 13512 del
29/04/2022: “In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra
l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia”).
Nel caso di specie l'esposizione al fattore di rischio non può dirsi certa e, men che meno, può ritenersi provata un'esposizione non occasionale alla luce delle emergenze istruttorie di cui si è dato conto.
Si può affermare la sussistenza di una possibilità di esposizione professionale ma, come detto, non vi sono sufficienti elementi probatori che consentano di valutare l'entità dell'esposizione o la frequenza con cui possa essersi verificata. È, invece, necessaria la prova – questa sì certa – di un'esposizione non occasionale al fattore di rischio per poter fondare il giudizio probabilistico sulla sussistenza del nesso di causalità. È in tale contesto di incertezza probatoria che
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vanno condivise le conclusioni del CTU dott. laddove Per_8
afferma che la totale assenza di dati certi, quantificabili, comprovanti l'esposizione ad amianto di origine professionale e la mancanza di elementi tali da poter dirimere (in via alternativa al precedente elemento di prova) il carico polmonare di fibre di asbesto, determinano l'impossibilità di comprovare, con criteri di certezza o elevata probabilità, l'esposizione professionale ad amianto (ancorché la stessa non possa essere esclusa).
2 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della difficoltà probatoria gravante su parte appellante, anche in ragione dell'ampio tempo trascorso tra il periodo in cui si è svolta l'attività di servizio del
[...]
e l'inizio del presente contenzioso. CP_3
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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