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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita AB Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. n. 615/2023, rimessa in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Arnese, presso il cui Studio in 64100 – Teramo
[...]
(TE), alla Via Vittorio Veneto, n. 4, sono elettivamente domiciliati,
-appellanti-
Contro
Cod. Fisc. , in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Sig. sito in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Teofilo Patini nn. 3/5, Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione e risposta, dall'Avv. Carlo Scarpantoni, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni
e all'Avv. Claudia Scarpantoni
-appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di Teramo n. 1250/2022 pubbl. il 06/12/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: e previa ogni necessaria declaratoria, per i motivi tutti esposti in narrativa in tutte le sue parti, in riforma integrale dell'impugnata Sentenza e disattese tutte le eccezioni, difese ed istanze sollevate dalla Parte
1 Convenuta in primo grado odierna Appellata, così provvedere e dichiarare: - nel merito in via principale, in riforma e/o nullità e/o annullamento della Sentenza n. 1250/2022, Repert. n. 1720/2022 del 06.12.2022, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Teramo, Sezione Civile, in persona del
Giudice Dott. Antonio Converti (GOP) – R.G. n. 2610/2021, pubblicata il 06.12.2022, non notificata, avente ad oggetto: «impugnazione delibera assembleare», accogliere integralmente l'Atto di
Appello, per tutti i motivi in esso esposti ed, in particolare, accertare e dichiarare: - la nullità e/o
l'annullamento e/o l'ingiustizia e/o illegittimità della Sentenza impugnata n. 1250/2022 e/o del procedimento di primo grado iscritto al n. 2610/2021 R.G. dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo,
Sezione Civile, con accoglimento della diversa soluzione giuridica della fattispecie controversa, come offerta dall'Atto di Appello;
per tutti i motivi ivi esposti in narrativa;
1) - e per l'effetto, comunque, in ogni caso accogliere tutte le Conclusioni avanzate in primo grado di Giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo, Sezione Civile, ripetute nell'Atto di Appello come segue: 2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità deliberazione assembleare assunta in sede di straordinaria convocazione dal in data 24/06/2021 e di ogni altro atto Controparte_1
connesso o consequenziale;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, compensi ed onorari del presente Giudizio e del Giudizio di primo grado, come per legge e di ogni altra connessa e consequenziale spesa, oltre il rimborso forfettario generale, Iva e C.p.a., nonchè con rimborso delle spese interamente sostenute per l'espletamento della procedure di mediazione n. del Pt_5
12.07.2021 promossa presso l'Organismo di Mediazione 975 registro degli Organismi del Ministero della Giustizia BORLAW;
sempre per tutti i motivi ivi esposti in narrativa».;
Appellato:
«… 1) respingere l'appello proposto dai Sig.ri , , Parte_6 Parte_7 Parte_3
e e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1250 del 6
[...] Parte_4
Dicembre 2022 emessa dal Tribunale di Teramo. 2) spese rifuse».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1250/2022 il Tribunale di Teramo ha rigettato l'impugnazione proposta dagli odierni appellanti avverso la delibera condominiale del 24/06/2021 con la quale l'assemblea straordinaria aveva deliberato di eseguire dei lavori di risanamento conservativo esterno e la riqualificazione dell'edificio del usufruendo del bonus statale (c.d. Ecobonus Controparte_1
110%).
1.1. In particolare, con l'impugnazione della delibera i condomini, già in primo grado avevano lamentato:
2 1. il mancato rispetto del quorum deliberativo sostenendo che l'approvazione dei lavori di efficientamento energetico, tra cui la posa del cappotto termico, avrebbe richiesto il consenso unanime dell'assemblea, in quanto tali interventi avrebbero comportato una compressione tangibile e permanente del diritto di proprietà esclusiva di ognuno, riducendo il piano di calpestio dei balconi;
2. la violazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., stante la mancata costituzione di un fondo speciale obbligatorio per i lavori straordinari;
3. la mancanza di trasparenza delle votazioni assembleari;
4. dell'omissione delle necessarie verifiche preliminari all'affidamento dei lavori.
1.2 Il costituitosi in giudizio aveva contestato le domande attoree, chiedendone il CP_1
rigetto.
1.3. All'esito del giudizio, la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in virtù del principio della ragione più liquida, con la delibazione dei due motivi principali di impugnazione, aventi ad oggetto il mancato rispetto del quorum deliberativo e la violazione dell'art. 1135 co. 1 n. 4 c.c., sebbene nel successivo punto numero 3 della sentenza di primo grado siano state, comunque, affrontate anche le ulteriori domande proposte dagli attori.
1.4. La sentenza è stata impugnata dagli appellanti (già attori in primo grado) che hanno affidato il gravame a due motivi di appello, articolanti a loro volta più censure, che verranno, di seguito, esaminati.
1.5. Sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza dell' 8.11.2023, sostituita ex art. 127-ter c.p.c e alla successiva udienza del 27.11.2024, svoltasi sempre in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
2.1. Con esso l'appellante censura la decisione del Tribunale, ritenuta ingiusta e viziata da una motivazione erronea, in quanto non avrebbe rispettato i principi giuridici fondamentali sul diritto di proprietà esclusiva e sul criterio dell'unanimità.
2.2. In particolare, gli appellanti, denunciano, in estrema sintesi: 1) l'assenza di unanimità tra tutti i condomini, quale requisito essenziale per incidere sui diritti di proprietà esclusiva (balconi, soglie, infissi); 2) l'utilizzo invalido di deleghe (nel numero di 14) in un contesto in cui erano richiesti consensi diretti e personali;
3) la mancanza nella delibera di un oggetto chiaro e dettagliato riguardo agli interventi da effettuare.
3 2.3. Gli appellanti sostengono inoltre che il primo giudice abbia motivato la decisione sulla base di una giurisprudenza minoritaria e derogatoria rispetto ai principi generali, ignorando il pregiudizio concreto subito dai condomini, consistente nella riduzione delle superfici di proprietà esclusiva (quali balconi, infissi, soglie) e nella compromissione della fruizione completa delle proprie unità abitative.
2.4. Va detto che, a sostegno delle censure proposte, gli appellanti hanno richiamato alcune pronunce giurisprudenziali (Cass. 4726/2016, 6652/2017) che confermerebbero la necessità dell'unanimità per le decisioni che alterano la proprietà esclusiva – in realtà, concernenti fattispecie ben diverse da quella in esame –, nonché una pronuncia della Corte d'Appello di Milano (2021) con la quale verrebbe stabilita la necessaria unanimità anche per modifiche che alterano l'aspetto esteriore dell'edificio condominiale – aspetto che, come si vedrà, nella specie non viene in considerazione –.
2.5. Altre sentenze richiamate (Cass. 21298/2007, 4726/2016 e 6652/2017) non si riferiscono anch'esse direttamente al cd. e per di più affrontano tematiche di carattere condominiale Parte_8
con riferimento alla legittimità delle delibere assembleari e ai limiti delle decisioni dell'assemblea rispetto alle proprietà esclusive dei singoli condomini solo in minima attinenti ai motivi esposti con l'atto di appello.
2.6. Ciò detto, le censure degli appellanti, non colgono nel segno, in nessuna delle loro articolazioni.
2.7. La sentenza impugnata ha respinto la tesi proposta dagli appellanti chiarendo che il
Decreto Rilancio (art. 119 co. 9 bis D.L. 34/2020) prevede un quorum ridotto per gli interventi di efficientamento energetico (come quelli previsti dal Superbonus 110%) in quanto le eventuali restrizioni minime del diritto di proprietà sono giustificate dall'interesse superiore al risparmio energetico.
2.8. Nel caso in esame risulta dal verbale in atti (cfr. doc. 2 che Controparte_1 all'assemblea del giorno 24/06/2021 – oggetto di impugnazione – erano intervenuti personalmente o rappresentati per delega n. 26 proprietari su in totale di 34 per complessivi millesimi 785,12 su un valore del fabbricato di 1000/1000.
2.9. Sull'argomento, questo Collegio, aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione che con ordinanza, n. 10371 del 2021, ha affrontato il tema delle innovazioni dirette al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato chiarendo che tali interventi sono legittimi se approvati con le maggioranze previste dalla normativa speciale, purché non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio.
4 2.10. Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che l'installazione di un cappotto termico per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio non costituisce un'innovazione gravosa o voluttuaria ai sensi dell'art. 1121 c.c.. Pertanto, per approvare tali interventi, è sufficiente la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c. per le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
2.11. Va pure ricordato che, per la giurisprudenza di legittimità, “per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (Cass. civ., sentenza n. 1718/2016).
2.12. Ebbene, nel caso di specie, trovano quindi applicazione i principi appena esaminati con la diretta conseguenza che non essendo stato dimostrato che l'eventuale installazione della tipologia di cappotto deliberata stravolga l'estetica dello stabile, non risultando provata neppure la violazione di cui all'art. 1120, u.c. c.c., che rimane norma vincolante, atteso che la disciplina codicistica non è derogata dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2020, deve ritenersi legittima la sopraindicata maggioranza con la quale è stata assunta la deliberazione oggetto di impugnazione.
2.13. Neppure l'ulteriore censura concernente l'asserita illegittimità dell'utilizzo delle deleghe per la votazione di tali interventi, coglie nel segno.
2.14. Rispetto al primo punto all'ordine del giorno l'assemblea aveva deliberato con 589,68 millesimi rispetto ai 785,12 millesimi presenti personalmente o per delega (in tot. 14), l'affidamento all'impresa dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori rientranti CP_3 nell'Ecobonus, mentre con la maggioranza pari a 717,63 millesimi di proprietà è stato affidato al
Geom. l'incarico di Direttore dei Lavori. Parte_9
2.15. Ebbene, se è evidente che il voto favorevole della maggioranza prevista per tale tipologia di intervento sia stata abbondantemente superata, di contro, la mera doglianza rispetto alle deleghe presenti in assemblea non assume alcun rilievo, non fosse altro perché non viene chiarito il motivo dell'invalidità delle stesse, essendosi gli appellanti limitati ad una generica contestazione delle deleghe utilizzate rispetto alla necessità (in realtà, insussistente) di una votazione all'unanimità dei presenti.
2.16. Per quanto riguarda poi, il merito della questione deliberata a maggioranza dall'assemblea, dall'esame del verbale impugnato si evince che il si era determinato ad CP_1 affidare la “progettazione definitiva ed esecutiva e di esecuzione dei lavori rientranti nell'Ecobonus”, sicché senza un progetto esecutivo dettagliato risulta anche complesso determinare con precisione
5 l'impatto dell'installazione di un cappotto termico sulle proprietà esclusive, nonché la riduzione della superficie calpestabile dei balconi, così come preteso dagli appellanti.
2.17. Tra l'altro dalla “relazione studio di prefattibilità Sisma Eco Bonus” redatta dalla G.C.
Ingegneria – gruppo nell'interesse del e depositata dagli attori con l'atto CP_3 CP_1 introduttivo di primo grado, nel paragrafo dedicato “all'isolamento delle superfici verticali con cappotto termico” (cfr. pag. 20) viene precisato che la realizzazione di un isolamento a cappotto tramite “il rivestimento di tutte le superficie perimetrali mediante l'applicazione di uno strato isolante, costituito dall'unione di lastre giustapposte, che possono avere uno spessore e una dimensione variabile a seconda dei casi e del materiale che si decide di impiegare…”, non consente di stabilire con certezza la riduzione della superficie calpestabile dei balconi, sebbene nella relazione tecnica di parte, commissionata dagli appellanti, venga ipotizzato un restringimento di circa 10/12 cm delle parti esterne esclusive.
2.18 Sul punto, la giurisprudenza ha affrontato il tema della riduzione della superficie calpestabile dei balconi causata dall'installazione di un cappotto termico in condominio, con pronunce che variano a seconda dell'entità della riduzione e dell'impatto sui diritti dei singoli condomini. Se è vero, infatti, che il Tribunale di Roma (richiamato dagli appellanti) con la sentenza n. 11708 del 2023 ha dichiarato nulla una delibera condominiale che autorizzava l'installazione del cappotto comportante una riduzione significativa dei balconi di proprietà esclusiva, il Tribunale di
Milano con la sentenza n. 30843 del 13 agosto 2023 ha rigettato il ricorso di alcuni condomini che lamentavano una riduzione della superficie calpestabile dei balconi di circa 4-5 cm.
2.19. Ne discende che, la mera possibilità di una riduzione della superficie calpestabile dei balconi, derivante dall'installazione di un cappotto termico, non è sufficiente per poter dichiarare illegittimo l'intervento energetico approvato, non essendo stato neppure chiarito dagli appellanti l'eventuale incidenza (in termini strettamente numerici e progettuali) dell'intervento rispetto alla eventuale violazione lamentata.
2.20. Per di più l'incarico di esecuzione dei lavori di affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori ricompresi nell'Ecobonus 110% all'impresa come Parte_10 rilevato dallo stesso giudice di prime cure, è stata (di fatto) superata dall'adozione della delibera del
21/03/2022 con la quale ai punti 004.4 (indizione procedura selettiva per l'acquisizione dei preventivi relativi alla progettazione preliminare ed esecutiva consentendo la partecipazione anche ad ATI),
005.5 (approvazione schede di contratto sia per la progettazione preliminare ed esecutiva che alla realizzazione dell'intervento) e 006.6 (Rinvio alla prossima assemblea per la definizione
6 dell'aggiudicatario e perfezionare la sottoscrizione del contratto d'appalto) si è dato atto di non essere in condizioni di discutere l'ordine del giorno.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
3.1. Con esso gli appellanti ribadiscono, anzitutto, la necessità dell'unanimità nelle deliberazioni condominiali che incidono sulle proprietà esclusive sottolineando che, in assenza di disposizioni specifiche, devono essere applicate le norme sulla comunione come previsto dall'art. 1139 c.c. ed evidenziando l'importanza di informare tutti i condomini sull'oggetto della deliberazione, in conformità con l'art. 1105 c.c.. Tale doglianza è, però, meramente ripetitiva di quella formulata con il primo motivo sicché è sufficiente rinviare a quanto innanzi esposto.
3.2. Dopodiché, con due diverse enumerazioni contenute nel secondo motivo (2b e 2c), gli appellanti lamentano specificamente: la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4
c.c. e l'erroneità della sentenza per mancata indicazione nominativa dei partecipanti.
3.3. Il giudice di primo grado secondo gli appellanti avrebbe errato nel ritenere che la costituzione del fondo non fosse necessaria in quanto la delibera riguardava soltanto l'affidamento della progettazione e l'esecuzione futura dei lavori, senza una contabilizzazione definita. Al contrario gli appellanti sostengono che vi fosse già una stima economica dei lavori documentata nella relazione notificata il 14 giugno 2021 che avrebbe imposto la costituzione del fondo speciale.
3.4. La censura non è fondata.
3.5. La questione dell'obbligatorietà del fondo nella fase preliminare è stata oggetto di dibattito giuridico e interpretativo. E' stata sì sottolineata l'obbligatorietà del fondo speciale per la validità delle delibere relative a lavori straordinari, ma è stata anche affermata una possibile flessibilità in presenza di strumenti come, ad esempio, la cessione del credito o lo sconto in fattura.
3.6. Va, comunque, evidenziato che l'art. 1135 c.c. impone l'obbligo del fondo speciale soltanto allorquando l'assemblea approvi concretamente l'esecuzione dei lavori straordinari o delle innovazioni. Pertanto, senza una delibera formale che sancisca l'avvio dei lavori, il fondo speciale non è richiesto.
3.7. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che il fondo speciale è obbligatorio solo quando l'assemblea approvi la realizzazione degli interventi (Cass. 9388/2023). Pertanto, l'elaborazione di documenti preliminari come studi di fattibilità o preventivi non implicano automaticamente l'obbligo di istituire il fondo.
3.8. Ne consegue che l'assenza di una delibera che approva i lavori rende non necessario il fondo, anche in presenza di studi preliminari come lo studio di prefattibilità che è un documento tecnico che serve per informare i condomini sulle opzioni disponibili, ma non comporta obblighi.
7 3.9. Da ultimo, nemmeno l'ulteriore motivo concernente la mancata indicazione nominativa dei partecipanti nella delibera assembleare impugnata può essere accolto.
3.10. Infatti, come emerge dal testo della delibera impugnata, sebbene non siano stati indicati nominativamente i condomini che hanno espresso un voto favorevole all'adozione della delibera, gli stessi possono essere facilmente individuati per esclusione, considerato che risultano annotati, in modo chiaro e specifico, da un lato, i condomini presenti, e dall'altro lato, quelli, tra di essi, dissenzienti e cioè che hanno espresso un voto contrario ( AB , Parte_2 Parte_11
, Parte_3 Persona_1
3.11. Ciò posto, secondo il principio del “favor validitatis”, per il quale ciò che conta è la possibilità di risalire all'identità dei partecipanti e di coloro che hanno espresso il voto mediante il documento o altri strumenti (cfr., tra le altre, Cass. 40827/2021), la delibera è, dunque, valida.
4. Quanto esposto, assorbe e rende irrilevante ogni altra questione secondaria sollevata dalle parti appellanti.
5. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto della documentazione versata in atti, scaglione indeterminabile complessità bassa, valori minimi per la fase istruttoria / trattazione (attesa la minima attività in concreto svolta) e medi per le restanti.
7. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna le parti appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellata le spese del grado che
[...] Controparte_1 liquida in € 8.469,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che le parti appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita AB
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