TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 108/2025
RE A BBLICA ITALI PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice
dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
,nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 residente in [...]1 "
وnato a Catania il 13/2/1970, 94018 Troina (EN) alla Via Giulio Cesare n. 58 e Parte 2
,residente in [...], entrambi rappresentati e cod. fisc. C.F. 2
difesi, per procura in atti, dall'avv. Silvestro Plumari;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...]Con ricorso depositato in data 20.01.2025 e sottoscritto personalmente, i coniugi
Parte 1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in e Parte_2
,
Enna, in data 10.05.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Enna al n. 11 parte 2 Serie A, Anno 2013, e che dall'unione coniugale è nato il figlio, Controparte_1 (nato a [...] l'[...]), minore ed economicamente non autosufficiente, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro. La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti vivranno separatamente e liberi di fissare il proprio domicilio ove lo ritengano. con il figlio minore, continuerà ad abitare nellaIn particolare, mentre la sig.ra Parte_1
casa ove i coniugi hanno fin qui domiciliato, in Troina alla Via Umbria n. 3, il sig. Parte 2 vi preleverà i propri effetti personali e trasferirà altrove il proprio domicilio entro 15 gg. da oggi.
2) Ciascuno dei coniugi gode di adeguata autonoma sistemazione abitativa ed economica, e non richiede alcun mantenimento a carico dell'altro.
3) I coniugi reciprocamente si danno atto di non aver, durante la vita matrimoniale, contratto altri debiti nell'interesse della famiglia;
pertanto, eventuali obbligazioni ad oggi esistenti rimarranno ad esclusivo carico di chi dei due le ha sottoscritte.
CP 4) Il figlio minore continuerà a vivere con la madre, mantenendo con essa il domicilio e/o la residenza, e verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore.
4.1) Nell'eventualità di mancanza del detto accordo tra i coniugi, gli stessi fin da ora concordano che il sig. Parte 2 possa visitare e frequentare e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali, e tenere con sé il figlio durante i fine settimana, alternativamente con la madre;
allo stesso modo, il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali, che saranno gestite con il criterio dell'alternanza per cui, se il minore trascorrerà il Natale con la madre, il Capodanno potrà trascorrerlo con il padre e viceversa, nonché le vacanze estive, che saranno concordate di volta in volte tra le parti.
4.2) Si precisa che detto diritto di visita sarà così regolato:
- dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì continuativamente fino alle 22.00 della sera di domenica, con diritto al pernottamento nelle notti intermedie;
-per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie e/o di inizio anno;
-per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento da concordare tra le parti entro il 15 Giugno di ogni anno, ovvero in caso di permanente disaccordo dall'1 al 15 agosto con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio indicando le date di partenza e ritorno;
-il figlio minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con uno dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori di trascorrerlo con entrambi;
-le cerimonie riguardanti il minore quali PR NE e IM saranno condivise da entrambi i genitori, mentre il figlio trascorrerà solo con la mamma i compleanni della stessa ed il giorno della
Festa della mamma, e solo con il padre il compleanno del medesimo ed il giorno della Festa del papà, salvo migliore accordo tra le parti;
-nel caso di stato di malattia o di indisposizione del minore, la genitrice collocataria si impegna a comunicare per tempo al padre il sopravvenuto impedimento, consentendo, comunque, a quest'ultimo di recuperare i giorni di visita con altri previamente concordati.
5) Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e della aspirazioni del figlio.
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Per il contributo al mantenimento del figlio minore, e tenuto conto che lo stesso, con la madre, continuerà a domiciliare presso l'appartamento condotto in locazione sito in Troina alla Via
Parte 2 verserà alla sig.raUmbria n. 3, con le relative utenze, il sig. Parte 1
mediante bonifico bancario o postale sul c/c alla stessa intestato, la somma di euro 800,00 entro i primi quindici giorni di ogni mese con decorrenza dal prossimo mese di febbraio 2025, e tale somma verrà rivalutata annualmente sulla scorta degli indici ISTAT.
Inoltre, la signora Parte 1 percepirà integralmente l'assegno unico universale spettante per il nucleo familiare, precisandosi che nelle more di regolarizzazione amministrativa di tale situazione, il sig, Parte 2 che attualmente percepisce il detto assegno, a decorrere dal mese di febbraio
2025 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 quanto a tal titolo percepito.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, precisando che in ogni caso tali spese, ad eccezione di quelle sanitarie non coperte dal servizio sanitario, dovranno essere previamente concordate tra le parti e documentate, e che qualora anticipate da parte di un solo genitore saranno rimborsate previa esibizione dei giustificativi di spesa.
7) Per i beni mobili registrati, le parti concordano:
l'utilizzo esclusivo, con relativi oneri e spese, da parte della sig.ra Parte 3
dell'autovettura Suzuki Vitara targata FY972GD a lei intestata;
- l'utilizzo esclusivo, con relativi oneri e spese, da parte del sig. Parte 2 dell'autovettura
Fiat Panda targata DF172CV a lui intestata. 8) Spese del giudizio interamente compensate."
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Parte 1 nata a [...] il 1) dichiara la separazione personale dei coniugi "
23/6/1986, cod. fisc. Parte_2 nato a [...] il [...], cod. C.F. 1 e atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato fisc. C.F. 2
Civile del Comune di Enna al n. n. 11 parte 2 Serie A, Anno 2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
RE A BBLICA ITALI PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marika Motta Presidente
dott. Rosario Vacirca Giudice
dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
,nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F. 1 residente in [...]1 "
وnato a Catania il 13/2/1970, 94018 Troina (EN) alla Via Giulio Cesare n. 58 e Parte 2
,residente in [...], entrambi rappresentati e cod. fisc. C.F. 2
difesi, per procura in atti, dall'avv. Silvestro Plumari;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...]Con ricorso depositato in data 20.01.2025 e sottoscritto personalmente, i coniugi
Parte 1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in e Parte_2
,
Enna, in data 10.05.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Enna al n. 11 parte 2 Serie A, Anno 2013, e che dall'unione coniugale è nato il figlio, Controparte_1 (nato a [...] l'[...]), minore ed economicamente non autosufficiente, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro. La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti vivranno separatamente e liberi di fissare il proprio domicilio ove lo ritengano. con il figlio minore, continuerà ad abitare nellaIn particolare, mentre la sig.ra Parte_1
casa ove i coniugi hanno fin qui domiciliato, in Troina alla Via Umbria n. 3, il sig. Parte 2 vi preleverà i propri effetti personali e trasferirà altrove il proprio domicilio entro 15 gg. da oggi.
2) Ciascuno dei coniugi gode di adeguata autonoma sistemazione abitativa ed economica, e non richiede alcun mantenimento a carico dell'altro.
3) I coniugi reciprocamente si danno atto di non aver, durante la vita matrimoniale, contratto altri debiti nell'interesse della famiglia;
pertanto, eventuali obbligazioni ad oggi esistenti rimarranno ad esclusivo carico di chi dei due le ha sottoscritte.
CP 4) Il figlio minore continuerà a vivere con la madre, mantenendo con essa il domicilio e/o la residenza, e verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore.
4.1) Nell'eventualità di mancanza del detto accordo tra i coniugi, gli stessi fin da ora concordano che il sig. Parte 2 possa visitare e frequentare e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali, e tenere con sé il figlio durante i fine settimana, alternativamente con la madre;
allo stesso modo, il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali, che saranno gestite con il criterio dell'alternanza per cui, se il minore trascorrerà il Natale con la madre, il Capodanno potrà trascorrerlo con il padre e viceversa, nonché le vacanze estive, che saranno concordate di volta in volte tra le parti.
4.2) Si precisa che detto diritto di visita sarà così regolato:
- dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì continuativamente fino alle 22.00 della sera di domenica, con diritto al pernottamento nelle notti intermedie;
-per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie e/o di inizio anno;
-per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento da concordare tra le parti entro il 15 Giugno di ogni anno, ovvero in caso di permanente disaccordo dall'1 al 15 agosto con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio indicando le date di partenza e ritorno;
-il figlio minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con uno dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori di trascorrerlo con entrambi;
-le cerimonie riguardanti il minore quali PR NE e IM saranno condivise da entrambi i genitori, mentre il figlio trascorrerà solo con la mamma i compleanni della stessa ed il giorno della
Festa della mamma, e solo con il padre il compleanno del medesimo ed il giorno della Festa del papà, salvo migliore accordo tra le parti;
-nel caso di stato di malattia o di indisposizione del minore, la genitrice collocataria si impegna a comunicare per tempo al padre il sopravvenuto impedimento, consentendo, comunque, a quest'ultimo di recuperare i giorni di visita con altri previamente concordati.
5) Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e della aspirazioni del figlio.
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Per il contributo al mantenimento del figlio minore, e tenuto conto che lo stesso, con la madre, continuerà a domiciliare presso l'appartamento condotto in locazione sito in Troina alla Via
Parte 2 verserà alla sig.raUmbria n. 3, con le relative utenze, il sig. Parte 1
mediante bonifico bancario o postale sul c/c alla stessa intestato, la somma di euro 800,00 entro i primi quindici giorni di ogni mese con decorrenza dal prossimo mese di febbraio 2025, e tale somma verrà rivalutata annualmente sulla scorta degli indici ISTAT.
Inoltre, la signora Parte 1 percepirà integralmente l'assegno unico universale spettante per il nucleo familiare, precisandosi che nelle more di regolarizzazione amministrativa di tale situazione, il sig, Parte 2 che attualmente percepisce il detto assegno, a decorrere dal mese di febbraio
2025 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 quanto a tal titolo percepito.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, precisando che in ogni caso tali spese, ad eccezione di quelle sanitarie non coperte dal servizio sanitario, dovranno essere previamente concordate tra le parti e documentate, e che qualora anticipate da parte di un solo genitore saranno rimborsate previa esibizione dei giustificativi di spesa.
7) Per i beni mobili registrati, le parti concordano:
l'utilizzo esclusivo, con relativi oneri e spese, da parte della sig.ra Parte 3
dell'autovettura Suzuki Vitara targata FY972GD a lei intestata;
- l'utilizzo esclusivo, con relativi oneri e spese, da parte del sig. Parte 2 dell'autovettura
Fiat Panda targata DF172CV a lui intestata. 8) Spese del giudizio interamente compensate."
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Parte 1 nata a [...] il 1) dichiara la separazione personale dei coniugi "
23/6/1986, cod. fisc. Parte_2 nato a [...] il [...], cod. C.F. 1 e atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato fisc. C.F. 2
Civile del Comune di Enna al n. n. 11 parte 2 Serie A, Anno 2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta