Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Civile
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 117 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2023, promossa da
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Piero Franceschi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante contro C.F.: P.IVA 1 ), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado,
appellato
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) in via istruttoria, disporre l'espletamento della prova testimoniale, ritualmente dedotta e non ammessa in primo grado;
3) nel merito, in via principale, accogliere l'appello per i motivi sopra esposti e riformare la sentenza n. 310/2023 del Tribunale di Cagliari, emessa e pubblicata in data 15-02-2023 a definizione del giudizio R.G. n. 12113/2015 e per l'effetto, disattese tutte le avverse eccezioni,
accogliere le conclusioni avanzate in prime cure: accertare l'esistenza dei diritti vantati
dall'attrice nel presente giudizio in conseguenza dei fatti per cui è causa e, in particolare, in conseguenza degli inadempimenti e/o fatti illeciti ascrivibili al convenuto e descritti in atti e,
per l'effetto, condannare il Controparte 1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza di essi, individuando detti danni, quantificando quanto dovuto per il loro risarcimento e liquidandoli anche e se del caso con valutazione equitativa, in conformità
a quanto esposto e domandato dall'attrice, e pertanto condannare il Controparte_1 in persona del 1.r., al pagamento della complessiva somma di euro 118.180,48 o di quelle diverse somme maggiori o minori che, eventualmente anche a seguito di diversa e ulteriore individuazione, quantificazione e/o liquidazione dei danni risarcibili, risulteranno dovute in favore dell'attrice, oltre, in tutte le ipotesi, alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo e oltre, sempre in tutte le ipotesi, agli interessi, calcolati dal giorno del sinistro al saldo, sulle somme via via rivalutate anno per anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento oppure, in subordine, gli interessi calcolati al tasso legale su tali somme dal giorno del sinistro al giorno della proposizione del giudizio e da questo al saldo o con quelle diverse decorrenze che parranno di giustizia;
in via istruttoria, si chiede l'acquisizione di CTU diretta ad accertare natura e entità delle lesioni personali subite dall'attrice, del danno biologico, ITT e ITP e della riduzione della capacità lavorativa e di guadagno e per la quantificazione economica;
4) in subordine e salvo gravame, riformare l'impugnata sentenza n. 310/2023, riducendo almeno l'addebito di spese giudiziali in capo alla sig.ra Parte 1
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato voglia la Corte
1) rigettare l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 310/23 il Tribunale di Cagliari respingeva la domanda di risarcimento danni proposta regolando di conseguenza le speseda Parte 1 nei confronti del Controparte_1
processuali.
Parte_2 esponeva che:
in data 25-06-2013, alle ore 11 circa, mentre percorreva la via dei Passeri all'altezza dell'incrocio con via Della Pineta, era inciampata in una buca presente nel manto stradale,
cadendo al suolo e riportando una frattura al gomito destro;
a seguito del sinistro era stata trasportata all'Ospedale Marino di Cagliari ove era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura;
in conseguenza dell'evento aveva subìto una riduzione del 14/15% della propria integrità
psico-fisica, una ITT di 13 giorni e una ITP al 75% di 90 giorni, oltre al danno estetico ed alla riduzione della propria capacità lavorativa (casalinga).
L'attrice chiedeva quindi che venisse riconosciuta la responsabilità del CP 1 proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla regolare manutenzione ed, in particolare, a colmare il dislivello dell'asse stradale rispetto al chiusino dell'acqua. Nella opposizione del Controparte 1 il quale contestava la propria responsabilità in ordine al sinistro occorso alla Pt 1 da addebitare invece alla disattenzione del pedone - il Tribunale di Cagliari
riteneva infondata la pretesa attrice sul presupposto che nel processo eziologico tra la cosa e l'evento lesivo aveva interferito la condotta imprudente del danneggiato, il quale avrebbe dovuto, stante le condizioni di tempo e di luogo, rendersi conto della presenza della buca ed evitarla procedendo oltre nella strada.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte 1 deducendo: (i) la violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e vizio di motivazione oltre che la violazione dell'art. 244 c.p.c. laddove il primo giudice riteneva perfettamente visibile dall'utente diligente la buca presente nell'asfalto invece non immediatamente percepibile stante le ridotte dimensioni e il colore uniforme, come era evidente dalle fotografie prodotte e come accertabile tramite le deduzioni istruttorie non ammesse;
(ii) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043-2051 c.c. ed errato riparto dell'onere della prova per avere il tribunale concluso per l'interruzione del nesso causale per effetto della condotta della danneggiata nonostante l'attrice avesse dimostrato di essere caduta nell'avvallamento della strada mai ripristinato CP 1 il quale non aveva offerto la prova liberatoria dalla sua responsabilità a titolo di custode dal e non secondo il precetto generale di cui all'art. 2043 c.c.; (iii) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. nella parte in cui il giudicante riconduceva l'interruzione del nesso causale alla condotta della vittima, che avrebbe potuto semmai valere in termini di diminuzione dell'entità del risarcimento e non di causalità giuridica;
(iv) la violazione dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese processuali, determinate in misura esorbitante e senza tener conto dell'attività
svolta, del grado di difficoltà, della complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'entità delle difese del CP_1 tali quantomeno da giustificare la compensazione.
L'appellante ha quindi riproposto le argomentazioni già esposte in primo grado in ordine alla quantificazione del danno, insistendo sull'ammissione della prova testimoniale.
Si è costituito il Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata quindi decisa all'udienza dell'11-04-25 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
La signora Pt 1 denunciava di essere caduta nella depressione del manto stradale creatasi per effetto del mancato allineamento del chiusino dell'acqua rispetto alla superficie della strada (via Dei Passeri,
angolo via Della Pineta in Cagliari) e di aver riportato danni alla persona, invocando a sostegno della sua pretesa risarcitoria la responsabilità da custodia della res ricadente sull'ente proprietario della strada.
Il tribunale riteneva che la condotta colposa della danneggiata avesse interrotto il nesso causale tra la cosa e il sinistro, trattandosi di una buca perfettamente visibile da parte dell'utente “mediamente accorto e diligente", il quale “avrebbe dovuto semplicemente adeguare il proprio passo all'ostacolo concreto da superare;
infatti, era suo onere valutare il terreno dinanzi a sé e adeguare allo stesso la propria camminata" (pag. 8 sentenza impugnata).
L'appellante ha censurato il percorso motivazionale seguito in prime cure ed in primis la mancata ammissione della prova testimoniale sulle circostanze volte a dimostrare che la buca era profonda circa 6 cm, non era segnalata e si presentava di colore uniforme rispetto all'asfalto circostante.
La censura non ha pregio.
Dalle fotografie prodotte da entrambe le parti si ricava senza dubbio alcuno la dimensione e il colore della buca ed è financo apprezzabile la sua profondità, per quanto non i centimetri esatti.
Era dunque superfluo, ai fini dell'individuazione della cosa cui era collegato il dinamismo causale del danno, far riferire ai testi della presenza di una buca e delle sue caratteristiche, la cui descrizione avrebbe peraltro provocato l'espressione di valutazioni precluse ai testimoni.
L'appellante si è inoltre doluto dell'errata applicazione in materia di onere della prova in materia di danno cagionato da cose in custodia e di un improprio riferimento alla responsabilità generale ex art. 2043 c.c. laddove il tribunale riteneva non provato il nesso causale tra il danno subìto per effetto della caduta e le condizioni del bene pubblico nonostante il CP 1 non avesse provato la ricorrenza del caso fortuito e quindi della serie causale autonoma;
ha altresì contestato che la condotta del danneggiato fosse idonea ad interrompere il nesso causale e liberare il custode, valendo al più ad incidere sulla misura del risarcimento.
Le doglianze, complessivamente esaminate, non colgono la ratio decidendi assunta in sentenza.
Il tribunale, richiamato il principio generale in materia di responsabilità da cose in custodia e preso atto delle univoche risultanze della prova orale, che confermavano la caduta della Pt 1 nella buca presente in via Dei Passeri nella data e ora dalla medesima indicate, concludeva che la condotta colposa della danneggiata aveva interrotto il nesso causale ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227
c. 1 c.c., in quanto il tratto stradale percorso in ora diurna dall'attrice era perfettamente visibile e l'anomalia poteva essere evitata attraverso l'adozione delle cautele normalmente esigibili.
Il primo giudice dunque non rilevava un difetto di prova circa il nesso causale tra la cosa (la buca nella strada) e l'evento lesivo (la caduta nella buca), bensì l'insorgenza di una serie causale autonoma nella produzione del danno, ascrivibile al comportamento colposo del pedone, il quale aveva attraversato la strada da un marciapiede verso quello opposto - tra l'altro fuori dalle vicine strisce pedonali - senza verificare la presenza di ostacoli sul terreno e senza adeguare il proprio passo alle condizioni della strada.
Dalle fotografie prodotte in giudizio, di seguito riprodotte, emerge che la depressione del manto stradale in coincidenza del chiusino della presa d'acqua, posto ad un livello più basso della superficie,
era individuabile senza difficoltà e senza l'ausilio di particolari accorgimenti, occorrendo semplicemente che lo sguardo dell'utente vigilasse sul terreno su cui poggiava i piedi durante la camminata. Infatti, se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito e cioè del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita, anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale con la cosa custodita in quanto si ponga in violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, assumendo così un'efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che detto comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili (cfr. Cass. Civ. n.
14228/2023; n. 2376/2024; v. S.U. n. 20943/2022: “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tale fine,
la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c. comma 1; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
Nella specie, le dimensioni ridotte della buca e il colore uniforme del manto stradale non la rendevano invisibile al pedone, soprattutto in orario di piena luce e in assenza di particolari condizioni metereologiche;
anzi, l'avvallamento del terreno, di colore più scuro, era percepibile a distanza e il limitatissimo ingombro consentiva di evitarla senza difficoltà.
La condotta colposa della danneggiata si è posta dunque quale serie causale autonoma nella produzione dell'evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto stradale in questione senza avvedersi che in un punto vi era una buca, invece facilmente avvistabile anche da lontano perché di colore più scuro, trattandosi di una depressione, ed evitabile con l'impiego di minima attenzione nel procedere nello spazio in cui si muoveva, che non poteva certamente essere immune da ostacoli. Va, infine, respinta anche la censura formulata in ordine al capo di condanna alla rifusione delle spese processuali, poste a carico dell'attrice secondo il criterio della soccombenza e liquidate con riferimento allo scaglione di valore determinato dalla domanda attrice, applicando i valori medi per le fasi introduttiva, studio, istruttoria e minimi per la fase decisionale.
Detta liquidazione è coerente con le risultanze di causa, avuto riguardo, da un lato, all'integrale rigetto della domanda risarcitoria e, dall'altro, alla conformità della difesa del convenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed è rispettoso del dettato dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 laddove ha utilizzato i parametri medi tranne che per la fase decisionale (in considerazione della modalità
semplificata della decisione resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
L'appello deve dunque essere rigettato, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
avverso la sentenza n. 310/2023 del 1) rigetta l'appello proposto da Parte 1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari l'11-04-2024
Il Presidente
Dott. M.Teresa Spanu